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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 23/12/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 795/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Ippolito, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Cosenza (CS), alla via Panebianco n. 286, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LE Di UN, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Isola del Giglio n.61, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno concordato di trasformare il giudizio da contenzioso in congiunto alle seguenti condizioni: “conferma dei provvedimenti presidenziali, con le integrazioni di seguito specificate: il padre avrà la possibilità di tenere i bambini con sé tre pomeriggi a settimana, dalle 18:00 20:00 durante il periodo di vigenza dell'ora solare, e dalle 18:00 alle 21:00 durante il periodo di vigenza dell'ora legale, ferme restando le altre condizioni del provvedimento presidenziale;
il sig. si obbliga a restituire le chiavi dell'appartamento coniugale nonché il libretto CP_1 postale sul quale affluisce l'indennità mensile di frequenza percepita per il figlio minore ”. Il Per_1 Giudice relatore ha così disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero – che in data 23.10.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti - e pagina 1 di 6 ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.11.2024, - premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario il 13.08.2016 a Pietracatella (CB) con (trascritto presso Controparte_1 l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pietracatella al N. 3, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2016); che dalla loro unione sono nati due figli, (9 anni) e (6 Per_1 Per_2 anni); che questo Tribunale con Decreto del 19.04.2023 (RG n. 1220/2022) ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate - ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio “…alle medesime condizioni dell'accordo di separazione ma con le modifiche di cui ai punti 3, 5 e 10 come di seguito specificato: punto n. 3) Affido condiviso dei figli minori e con collocazione Per_1 Persona_3 prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Pietracatella (CB) alla Via Roma 4, dove abitualmente risiedono i bambini, senza alcuna facoltà per il sig. di CP_1 accedere e/o pernottare nella predetta abitazione previo allontanamento della sig.ra punto n. Pt_1
5) Il sig. potrà trascorrere con i figli minori due fine settimana al mese, dal venerdì CP_1 pomeriggio alla domenica sera, con pernottamento, in modalità alternata. Nonché due pomeriggi a settimana da concordare con la madre ed in base alle esigenze ed agli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi minori;
Punto n. 10) In riferimento al mantenimento dei figli essendo assolutamente insufficiente al sostentamento quotidiano dei bambini, anche alla luce di un rincaro del costo della vita ed alle maggiori esigenze prospettatesi per la crescita degli stessi, il solo assegno unico versato dall'INPS, che la stessa dovrebbe, tra l'altro, avere diritto a percepire direttamente senza l'intermediazione del un mantenimento diretto del padre pari ad euro 400,00 CP_1 totali per entrambi, con l'applicazione degli aumenti ISTAT annuali. Mantenimento da versare con cadenza mensile, entro il 5, alla sig.ra secondo le modalità concordate tra le parti”. Pt_1
All'udienza del 19.06.2025 fissata per la comparizione personale delle parti, il Giudice relatore, dopo aver rilevato il perfezionamento tardivo della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza alla parte resistente, ha disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione al 16.10.2025, provvedendo comunque ad assumere dalla ricorrente informazioni sommarie in funzione dell'eventuale adozione di provvedimenti indifferibili.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza il Giudice, ritenendo indifferibile l'adozione di provvedimenti provvisori riguardo all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento dei figli minori nonché all'assegnazione della casa familiare, ha così disposto: “1) conferma l'affidamento dei Per_ figli minori e ad entrambi i genitori ma con collocazione principale presso la madre;
2) Per_1 Per_ dispone che il rapporto tra il padre e i figli minori e si svolga secondo un programma di Per_1 massima che preveda, compatibilmente con le esigenze lavorative del ricorrente e con l'assolvimento degli obblighi scolastici dei figli, la facoltà/dovere per il padre di vederli e tenerli con sé nei seguenti periodi: due pomeriggi alla settimana, dalle ore 13,00 fino alle ore 20,00; ogni mese a fine settimana alterni dalle ore 13,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica;
3) assegna alla moglie e solo a lei l'uso della casa familiare in Pietracatella, Via Roma 4, disponendo che nei periodi in cui il padre terrà i figli con sé egli non possa trattenersi presso l'abitazione assegnata in uso alla moglie, abitazione dalla quale, pertanto, egli dovrà definitivamente allontanarsi, fissando altrove la propria residenza anagrafica;
ha adottato provvedimenti indifferibili, fissando la successiva udienza del 02.07.2025 per la convalida, modifica o revoca degli stessi. In quella sede il convenuto è comparso personalmente e ha reso dichiarazioni;
4) dispone che durante la permanenza dei figli presso il padre (e lo stesso avverrà a parti invertite quando i figli sono con la madre) la madre possa contattarli telefonicamente e parlare con loro almeno una volta al giorno e non più di due volte al giorno, per un tempo non superiore a cinque minuti ogni volta;
5) stabilisce che i coniugi, di comune accordo fra pagina 2 di 6 loro, tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, possano di volta in volta modificare la collocazione dei minori;
5) (rectius 6) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 500,00 (comprensivi della quota dell'assegno unico universale spettante al marito), anche a mezzo di vaglia postale, alla fine di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
6) (rectius 7) conferma l'obbligo, posto a carico di entrambi i genitori, in aggiunta all'assegno mensile di cui al capo n. 5 che precede e in misura paritaria, di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli minori, spese disciplinate come analiticamente indicato nell'accordo di separazione omologato”. Ha quindi fissato l'udienza del 02.07.2025 per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili adottati.
Con ordinanza del 07.07.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Giudice relatore ha parzialmente modificato i provvedimenti indifferibili adottati inaudita altera parte, così prevedendo: “1) autorizza i coniugi e a vivere Parte_1 Controparte_1 Per_ separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) affida i figli minori e ad entrambi i Per_1 genitori ma con collocazione principale presso la madre;
3) dispone che il rapporto tra il padre e i Per_ figli minori e si svolga secondo un programma di massima che preveda, compatibilmente Per_1 con le esigenze lavorative del ricorrente e con l'assolvimento degli obblighi scolastici dei figli, la facoltà/dovere per il padre di vederli e tenerli con sé nei seguenti periodi: due pomeriggi alla settimana, dalle ore 13,00 fino alle ore 20,00; ogni mese a fine settimana alterni dalle ore 13,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio (quest'anno entro il mese di luglio) unitamente ai quindici giorni accordati alla madre, di cui al capo n. 4 che segue;
in caso di disaccordo per le vacanze estive, i figli resteranno con il padre un anno dall'1 agosto al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 agosto al 30 agosto;
4) dispone, altresì, che i periodi di collocazione infrasettimanale e mensile dei minori presso il padre siano sospesi durante le festività natalizie e pasquali nonché per quindici giorni durante le ferie estive, in modo tale da assicurare anche alla madre, durante le predette festività e ferie, periodi di vacanza da trascorrere insieme ai figli minori di durata eguale a quelli concessi al padre;
5) stabilisce che i coniugi, di comune accordo fra loro, tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, possano di volta in volta modificare la collocazione dei minori;
6) assegna alla moglie Pt_1
e solo a lei l'uso della casa familiare in Pietracatella, Via Roma 4, disponendo che nei periodi
[...] in cui il marito terrà i figli con sé egli non possa trattenersi presso Controparte_1 l'abitazione assegnata in uso alla moglie, abitazione dalla quale, pertanto, Controparte_1 dovrà definitivamente allontanarsi, fissando altrove la propria residenza anagrafica;
7) dispone che durante la permanenza dei figli presso il padre (e lo stesso avverrà a parti invertite quando i figli sono con la madre) la madre possa contattarli telefonicamente e parlare con loro almeno una volta al giorno e non più di due volte al giorno, per un tempo non superiore a cinque minuti ogni volta;
8) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di € 500,00 comprensivi dell'intero importo dell'assegno unico universale, anche a mezzo di vaglia postale, alla fine di ogni mese con decorrenza dal mese di giugno 2025, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
resta salva la facoltà delle parti di consentire alla ricorrente di percepire direttamente dall'INPS, in tutto o in parte, l'assegno unico universale, nel qual caso il convenuto dovrà versarle solo la differenza fra l'importo dell'assegno unico universale e la somma di € 500,00 fissata provvisoriamente a titolo di mantenimento;
9) conferma l'obbligo, posto pagina 3 di 6 a carico di entrambi i genitori, in aggiunta all'assegno mensile di cui al capo n. 8) che precede e in misura paritaria, di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli minori, spese disciplinate come analiticamente indicato in motivazione;
10) dispone che il Servizio sociale competente per territorio in relazione al luogo di residenza dei minori , Persona_4 nato il [...] a [...], e , nato il [...] a [...]: prenda in Persona_3 carico il nucleo familiare disgregato costituito dagli stessi minori e dai genitori e Parte_1
fornisca, entro e non oltre il settembre 2025, elementi di conoscenza utili a Controparte_1 valutare la condotta di ciascun genitore nell'esercizio della responsabilità genitoriale, sia nel rapporto diretto con i figli sia nel contesto della necessaria interlocuzione con l'altro genitore;
vigili sull'adeguatezza della condotta di entrambi i genitori in rapporto alla tutela del superiore interesse dei minori, anche in relazione ai profili evidenziati dalla ricorrente nei suoi scritti difensivi nonché nelle dichiarazioni rese all'udienza del 19/06/2025 e dal convenuto nelle dichiarazioni rese all'udienza del 2/07/2025, riferendo al Tribunale con cadenza bimestrale l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati e suggerendo le eventuali modifiche dei provvedimenti provvisori che si rendessero necessarie od opportune”.
Il 14.09.2025 si è costituito formalmente in giudizio il quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civile del matrimonio, ha chiesto a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “…Che autorizzi i coniugi a vivere separatamente con reciproco rispetto, con l'allontanamento di fatto già avvenuto, del sig. che ha Controparte_1 stabilito la nuova residenza in Piertacatella alla via Garibaldi 11; Disporre l'affido congiunto dei figli Per_ minori e , opponendosi al piano genitoriale depositato dalla ricorrente ed alle richieste ivi Per_1 contenute e in modo specifico sul programma settimanale e segnatamente si chiede che il padre possa tenere con sè i minori, per tre giorni alla settimana il Martedi il giovedi Controparte_1 e il venerdi dalle 18.00 alle 21.00 , che li accudirà come ha sempre fatto , riportandoli dopo cena, presso la casa di via Roma, e vederli tutti i giorni nei limiti delle esigenze dei minori, si accetta la statuizione del Giudice che assegna al padre i due week end alternati per ogni mese dal venerdi sera con pernottamento, alla domenica sera, si deposita piano genitoriale di cui si chiede l'accoglimento; Tutte le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti educazione, istruzione e la salute verranno prese dal padre e dalla madre per le festività attività ludiche si produce apposito piano genitoriale;
si oppone, per il mantenimento dei figli, alla richiesta della parte ricorrente e si chiede che il resistente possa corrispondere l'importo di euro 300,00 per entrambi figli a cui andrà aggiunta la quota del 50% dell'assegno unico che la sig.ra potrà richiedere e percepire Parte_2 personalmente;
Per le spese straordinarie obbligatorie dei minori (scolastiche, sportive, mediche, odontoiatriche, visite specialistiche e tutte quelle inerenti al benessere psico\fisico della minore precisando che l'elencazione ivi riportata è a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ) , come da protocollo adottato dal tribunale di larino provvederanno al 50% i coniugi e come già statuito nell'accordo di separazione e richiesto da parte ricorrente;
Stessa sorte per ciò che riguarda le spese straordinarie non obbligatorie come campi scuola , viaggi, spese voluttuarie ed altro, le stesse verranno corrisposte dal padre e dalla madre al 50%; Che la Sig.ra non possa fare Parte_1 Per_ uscire fuori dal Comune di Pietracatella i figli e senza autorizzazione del padre né Per_1 trasferirsi con i figli in altri comuni o stati;
Che nessun mantenimento è dovuto alla Sig.ra Pt_1
in quanto stante l'attuale attività lavorativa svolta dalla stessa può attendere personalmente al
[...] proprio fabbisogno;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno concordato di trasformare il giudizio da contenzioso in congiunto nei termini che seguono: “conferma dei provvedimenti presidenziali, con le integrazioni di seguito specificate: il padre avrà la possibilità di tenere i bambini con sé tre pomeriggi a settimana, dalle 18:00 20:00 durante il periodo di vigenza dell'ora solare, e dalle 18:00 alle 21:00 durante il periodo di vigenza dell'ora legale, ferme restando le altre condizioni del provvedimento presidenziale;
pagina 4 di 6 il sig. si obbliga a restituire le chiavi dell'appartamento coniugale nonché il libretto CP_1 postale sul quale affluisce l'indennità mensile di frequenza percepita per il figlio minore ”. Il Per_1 Giudice ha così disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero – che in data 23.10.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti - e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Successivamente, in data 18.10.2025 la ricorrente ha depositato istanza di chiarimenti in merito all'assegno unico universale, chiedendo all'odierno giudicante di esplicitare, nel provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se dovesse ritenersi applicabile, sul punto, quanto previsto nella prima ordinanza del 19.06.2025 [“…assegno mensile di € 500,00 (comprensivi della quota dell'assegno unico universale spettante al marito)…”]., ovvero nella seconda del 07.07.2025, contenente la dicitura “assegno mensile di € 500,00 comprensivi dell'intero importo dell'assegno unico universale”.
Premesso che: questo Tribunale con Decreto del 19.04.2023 (RG n. 1220/2022), ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e del parere dallo stesso espresso;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Ritenuto che: in punto di assegno di mantenimento della prole a carico del la statuizione di cui CP_1 all'ordinanza del 07.07.2025, contenente la dicitura “assegno mensile di € 500,00 comprensivi dell'intero importo dell'assegno unico universale”, anziché “assegno mensile di € 500,00 (comprensivi della quota dell'assegno unico universale spettante al marito)”, prevista invece nell'ordinanza del 19.06.2025, è il frutto di un evidente mero lapsus calami trattandosi di statuizioni sovrapponibili in punto di motivazione;
pertanto, la somma mensile pari ad € 500,00 dovuta da alla ricorrente, alla Controparte_1 fine di ogni mese, anche a mezzo di vaglia postale, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 250,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, deve intendersi comprensiva della quota dell'assegno unico universale spettante al marito;
Tutto ciò premesso,
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private, con le precisazioni di cui sopra.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
contro
Parte_1 CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita,
[...] così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il pagina 5 di 6 13.08.2016 a Pietracatella (CB) tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Pietracatella al N. 3, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2016;
2) pone a carico di l'obbligo di versare a , alla fine di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, un assegno mensile pari ad € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 250,00 per ciascun figlio), somma da intendersi comprensiva della quota dell'assegno unico universale spettante al marito, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3) conferma, nel resto, le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
4) compensa interamente fra le parti le spese processuali;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 23.12.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 795/2024 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(CF. ), rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Ippolito, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Cosenza (CS), alla via Panebianco n. 286, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
LE Di UN, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Isola del Giglio n.61, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno concordato di trasformare il giudizio da contenzioso in congiunto alle seguenti condizioni: “conferma dei provvedimenti presidenziali, con le integrazioni di seguito specificate: il padre avrà la possibilità di tenere i bambini con sé tre pomeriggi a settimana, dalle 18:00 20:00 durante il periodo di vigenza dell'ora solare, e dalle 18:00 alle 21:00 durante il periodo di vigenza dell'ora legale, ferme restando le altre condizioni del provvedimento presidenziale;
il sig. si obbliga a restituire le chiavi dell'appartamento coniugale nonché il libretto CP_1 postale sul quale affluisce l'indennità mensile di frequenza percepita per il figlio minore ”. Il Per_1 Giudice relatore ha così disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero – che in data 23.10.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti - e pagina 1 di 6 ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.11.2024, - premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 rito concordatario il 13.08.2016 a Pietracatella (CB) con (trascritto presso Controparte_1 l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pietracatella al N. 3, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2016); che dalla loro unione sono nati due figli, (9 anni) e (6 Per_1 Per_2 anni); che questo Tribunale con Decreto del 19.04.2023 (RG n. 1220/2022) ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate - ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio “…alle medesime condizioni dell'accordo di separazione ma con le modifiche di cui ai punti 3, 5 e 10 come di seguito specificato: punto n. 3) Affido condiviso dei figli minori e con collocazione Per_1 Persona_3 prevalente presso la madre alla quale viene assegnata la casa familiare sita in Pietracatella (CB) alla Via Roma 4, dove abitualmente risiedono i bambini, senza alcuna facoltà per il sig. di CP_1 accedere e/o pernottare nella predetta abitazione previo allontanamento della sig.ra punto n. Pt_1
5) Il sig. potrà trascorrere con i figli minori due fine settimana al mese, dal venerdì CP_1 pomeriggio alla domenica sera, con pernottamento, in modalità alternata. Nonché due pomeriggi a settimana da concordare con la madre ed in base alle esigenze ed agli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi minori;
Punto n. 10) In riferimento al mantenimento dei figli essendo assolutamente insufficiente al sostentamento quotidiano dei bambini, anche alla luce di un rincaro del costo della vita ed alle maggiori esigenze prospettatesi per la crescita degli stessi, il solo assegno unico versato dall'INPS, che la stessa dovrebbe, tra l'altro, avere diritto a percepire direttamente senza l'intermediazione del un mantenimento diretto del padre pari ad euro 400,00 CP_1 totali per entrambi, con l'applicazione degli aumenti ISTAT annuali. Mantenimento da versare con cadenza mensile, entro il 5, alla sig.ra secondo le modalità concordate tra le parti”. Pt_1
All'udienza del 19.06.2025 fissata per la comparizione personale delle parti, il Giudice relatore, dopo aver rilevato il perfezionamento tardivo della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione udienza alla parte resistente, ha disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione al 16.10.2025, provvedendo comunque ad assumere dalla ricorrente informazioni sommarie in funzione dell'eventuale adozione di provvedimenti indifferibili.
Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza il Giudice, ritenendo indifferibile l'adozione di provvedimenti provvisori riguardo all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento dei figli minori nonché all'assegnazione della casa familiare, ha così disposto: “1) conferma l'affidamento dei Per_ figli minori e ad entrambi i genitori ma con collocazione principale presso la madre;
2) Per_1 Per_ dispone che il rapporto tra il padre e i figli minori e si svolga secondo un programma di Per_1 massima che preveda, compatibilmente con le esigenze lavorative del ricorrente e con l'assolvimento degli obblighi scolastici dei figli, la facoltà/dovere per il padre di vederli e tenerli con sé nei seguenti periodi: due pomeriggi alla settimana, dalle ore 13,00 fino alle ore 20,00; ogni mese a fine settimana alterni dalle ore 13,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica;
3) assegna alla moglie e solo a lei l'uso della casa familiare in Pietracatella, Via Roma 4, disponendo che nei periodi in cui il padre terrà i figli con sé egli non possa trattenersi presso l'abitazione assegnata in uso alla moglie, abitazione dalla quale, pertanto, egli dovrà definitivamente allontanarsi, fissando altrove la propria residenza anagrafica;
ha adottato provvedimenti indifferibili, fissando la successiva udienza del 02.07.2025 per la convalida, modifica o revoca degli stessi. In quella sede il convenuto è comparso personalmente e ha reso dichiarazioni;
4) dispone che durante la permanenza dei figli presso il padre (e lo stesso avverrà a parti invertite quando i figli sono con la madre) la madre possa contattarli telefonicamente e parlare con loro almeno una volta al giorno e non più di due volte al giorno, per un tempo non superiore a cinque minuti ogni volta;
5) stabilisce che i coniugi, di comune accordo fra pagina 2 di 6 loro, tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, possano di volta in volta modificare la collocazione dei minori;
5) (rectius 6) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 500,00 (comprensivi della quota dell'assegno unico universale spettante al marito), anche a mezzo di vaglia postale, alla fine di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
6) (rectius 7) conferma l'obbligo, posto a carico di entrambi i genitori, in aggiunta all'assegno mensile di cui al capo n. 5 che precede e in misura paritaria, di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli minori, spese disciplinate come analiticamente indicato nell'accordo di separazione omologato”. Ha quindi fissato l'udienza del 02.07.2025 per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili adottati.
Con ordinanza del 07.07.2025, emessa a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Giudice relatore ha parzialmente modificato i provvedimenti indifferibili adottati inaudita altera parte, così prevedendo: “1) autorizza i coniugi e a vivere Parte_1 Controparte_1 Per_ separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) affida i figli minori e ad entrambi i Per_1 genitori ma con collocazione principale presso la madre;
3) dispone che il rapporto tra il padre e i Per_ figli minori e si svolga secondo un programma di massima che preveda, compatibilmente Per_1 con le esigenze lavorative del ricorrente e con l'assolvimento degli obblighi scolastici dei figli, la facoltà/dovere per il padre di vederli e tenerli con sé nei seguenti periodi: due pomeriggi alla settimana, dalle ore 13,00 fino alle ore 20,00; ogni mese a fine settimana alterni dalle ore 13,00 del venerdì fino alle ore 21,00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio (quest'anno entro il mese di luglio) unitamente ai quindici giorni accordati alla madre, di cui al capo n. 4 che segue;
in caso di disaccordo per le vacanze estive, i figli resteranno con il padre un anno dall'1 agosto al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 agosto al 30 agosto;
4) dispone, altresì, che i periodi di collocazione infrasettimanale e mensile dei minori presso il padre siano sospesi durante le festività natalizie e pasquali nonché per quindici giorni durante le ferie estive, in modo tale da assicurare anche alla madre, durante le predette festività e ferie, periodi di vacanza da trascorrere insieme ai figli minori di durata eguale a quelli concessi al padre;
5) stabilisce che i coniugi, di comune accordo fra loro, tenendo conto delle aspirazioni dei figli minori e senza necessità di ulteriori provvedimenti del giudice, possano di volta in volta modificare la collocazione dei minori;
6) assegna alla moglie Pt_1
e solo a lei l'uso della casa familiare in Pietracatella, Via Roma 4, disponendo che nei periodi
[...] in cui il marito terrà i figli con sé egli non possa trattenersi presso Controparte_1 l'abitazione assegnata in uso alla moglie, abitazione dalla quale, pertanto, Controparte_1 dovrà definitivamente allontanarsi, fissando altrove la propria residenza anagrafica;
7) dispone che durante la permanenza dei figli presso il padre (e lo stesso avverrà a parti invertite quando i figli sono con la madre) la madre possa contattarli telefonicamente e parlare con loro almeno una volta al giorno e non più di due volte al giorno, per un tempo non superiore a cinque minuti ogni volta;
8) pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie un Controparte_1 Parte_1 assegno mensile di € 500,00 comprensivi dell'intero importo dell'assegno unico universale, anche a mezzo di vaglia postale, alla fine di ogni mese con decorrenza dal mese di giugno 2025, quale contributo per il mantenimento dei figli minori, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
resta salva la facoltà delle parti di consentire alla ricorrente di percepire direttamente dall'INPS, in tutto o in parte, l'assegno unico universale, nel qual caso il convenuto dovrà versarle solo la differenza fra l'importo dell'assegno unico universale e la somma di € 500,00 fissata provvisoriamente a titolo di mantenimento;
9) conferma l'obbligo, posto pagina 3 di 6 a carico di entrambi i genitori, in aggiunta all'assegno mensile di cui al capo n. 8) che precede e in misura paritaria, di contribuire al pagamento di tutte le spese straordinarie occorrenti per i figli minori, spese disciplinate come analiticamente indicato in motivazione;
10) dispone che il Servizio sociale competente per territorio in relazione al luogo di residenza dei minori , Persona_4 nato il [...] a [...], e , nato il [...] a [...]: prenda in Persona_3 carico il nucleo familiare disgregato costituito dagli stessi minori e dai genitori e Parte_1
fornisca, entro e non oltre il settembre 2025, elementi di conoscenza utili a Controparte_1 valutare la condotta di ciascun genitore nell'esercizio della responsabilità genitoriale, sia nel rapporto diretto con i figli sia nel contesto della necessaria interlocuzione con l'altro genitore;
vigili sull'adeguatezza della condotta di entrambi i genitori in rapporto alla tutela del superiore interesse dei minori, anche in relazione ai profili evidenziati dalla ricorrente nei suoi scritti difensivi nonché nelle dichiarazioni rese all'udienza del 19/06/2025 e dal convenuto nelle dichiarazioni rese all'udienza del 2/07/2025, riferendo al Tribunale con cadenza bimestrale l'esito delle verifiche e dei controlli effettuati e suggerendo le eventuali modifiche dei provvedimenti provvisori che si rendessero necessarie od opportune”.
Il 14.09.2025 si è costituito formalmente in giudizio il quale, pur non Controparte_1 opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civile del matrimonio, ha chiesto a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “…Che autorizzi i coniugi a vivere separatamente con reciproco rispetto, con l'allontanamento di fatto già avvenuto, del sig. che ha Controparte_1 stabilito la nuova residenza in Piertacatella alla via Garibaldi 11; Disporre l'affido congiunto dei figli Per_ minori e , opponendosi al piano genitoriale depositato dalla ricorrente ed alle richieste ivi Per_1 contenute e in modo specifico sul programma settimanale e segnatamente si chiede che il padre possa tenere con sè i minori, per tre giorni alla settimana il Martedi il giovedi Controparte_1 e il venerdi dalle 18.00 alle 21.00 , che li accudirà come ha sempre fatto , riportandoli dopo cena, presso la casa di via Roma, e vederli tutti i giorni nei limiti delle esigenze dei minori, si accetta la statuizione del Giudice che assegna al padre i due week end alternati per ogni mese dal venerdi sera con pernottamento, alla domenica sera, si deposita piano genitoriale di cui si chiede l'accoglimento; Tutte le decisioni di maggior interesse per i figli riguardanti educazione, istruzione e la salute verranno prese dal padre e dalla madre per le festività attività ludiche si produce apposito piano genitoriale;
si oppone, per il mantenimento dei figli, alla richiesta della parte ricorrente e si chiede che il resistente possa corrispondere l'importo di euro 300,00 per entrambi figli a cui andrà aggiunta la quota del 50% dell'assegno unico che la sig.ra potrà richiedere e percepire Parte_2 personalmente;
Per le spese straordinarie obbligatorie dei minori (scolastiche, sportive, mediche, odontoiatriche, visite specialistiche e tutte quelle inerenti al benessere psico\fisico della minore precisando che l'elencazione ivi riportata è a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ) , come da protocollo adottato dal tribunale di larino provvederanno al 50% i coniugi e come già statuito nell'accordo di separazione e richiesto da parte ricorrente;
Stessa sorte per ciò che riguarda le spese straordinarie non obbligatorie come campi scuola , viaggi, spese voluttuarie ed altro, le stesse verranno corrisposte dal padre e dalla madre al 50%; Che la Sig.ra non possa fare Parte_1 Per_ uscire fuori dal Comune di Pietracatella i figli e senza autorizzazione del padre né Per_1 trasferirsi con i figli in altri comuni o stati;
Che nessun mantenimento è dovuto alla Sig.ra Pt_1
in quanto stante l'attuale attività lavorativa svolta dalla stessa può attendere personalmente al
[...] proprio fabbisogno;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
All'udienza del 16.10.2025 le parti hanno concordato di trasformare il giudizio da contenzioso in congiunto nei termini che seguono: “conferma dei provvedimenti presidenziali, con le integrazioni di seguito specificate: il padre avrà la possibilità di tenere i bambini con sé tre pomeriggi a settimana, dalle 18:00 20:00 durante il periodo di vigenza dell'ora solare, e dalle 18:00 alle 21:00 durante il periodo di vigenza dell'ora legale, ferme restando le altre condizioni del provvedimento presidenziale;
pagina 4 di 6 il sig. si obbliga a restituire le chiavi dell'appartamento coniugale nonché il libretto CP_1 postale sul quale affluisce l'indennità mensile di frequenza percepita per il figlio minore ”. Il Per_1 Giudice ha così disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero – che in data 23.10.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti - e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Successivamente, in data 18.10.2025 la ricorrente ha depositato istanza di chiarimenti in merito all'assegno unico universale, chiedendo all'odierno giudicante di esplicitare, nel provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se dovesse ritenersi applicabile, sul punto, quanto previsto nella prima ordinanza del 19.06.2025 [“…assegno mensile di € 500,00 (comprensivi della quota dell'assegno unico universale spettante al marito)…”]., ovvero nella seconda del 07.07.2025, contenente la dicitura “assegno mensile di € 500,00 comprensivi dell'intero importo dell'assegno unico universale”.
Premesso che: questo Tribunale con Decreto del 19.04.2023 (RG n. 1220/2022), ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate;
l'insanabile dissidio fra i coniugi si è consolidato negli anni, determinando l'irreversibile dissoluzione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi e l'impossibilità di ricostituirla;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2 lett. b), L. n. 898/1970, nonché dell'intervento del P.M. e del parere dallo stesso espresso;
Valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni di legge;
Ritenuto che: in punto di assegno di mantenimento della prole a carico del la statuizione di cui CP_1 all'ordinanza del 07.07.2025, contenente la dicitura “assegno mensile di € 500,00 comprensivi dell'intero importo dell'assegno unico universale”, anziché “assegno mensile di € 500,00 (comprensivi della quota dell'assegno unico universale spettante al marito)”, prevista invece nell'ordinanza del 19.06.2025, è il frutto di un evidente mero lapsus calami trattandosi di statuizioni sovrapponibili in punto di motivazione;
pertanto, la somma mensile pari ad € 500,00 dovuta da alla ricorrente, alla Controparte_1 fine di ogni mese, anche a mezzo di vaglia postale, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 250,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, deve intendersi comprensiva della quota dell'assegno unico universale spettante al marito;
Tutto ciò premesso,
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, alle condizioni pattuite dalle parti private, con le precisazioni di cui sopra.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
contro
Parte_1 CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita,
[...] così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il pagina 5 di 6 13.08.2016 a Pietracatella (CB) tra , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Pietracatella al N. 3, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 2016;
2) pone a carico di l'obbligo di versare a , alla fine di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, un assegno mensile pari ad € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 250,00 per ciascun figlio), somma da intendersi comprensiva della quota dell'assegno unico universale spettante al marito, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3) conferma, nel resto, le condizioni tutte di cui all'accordo raggiunto dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
4) compensa interamente fra le parti le spese processuali;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di consiglio, il 23.12.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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