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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 916/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 17/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CHIESURA FRANCESCO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. CHIESURA FRANCESCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/07/2010 da e , trascritto al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2010 Parte_1 Parte_2
del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO;
alle seguenti condizioni:
1) I figli minori , nato il [...] a [...] e Persona_1 [...]
, nata il [...] a [...], vengono affidati ad entrambi i genitori Per_2
in via condivisa. Gli stessi minori vivranno in via prevalente insieme alla madre, presso l'abitazione sita in Conegliano (TV), Via Dei Bortotti n° 83, Fraz. Scomigo, con assenso reciproco dei genitori al rilascio e/o rinnovo dei documenti dei figli anche per l'espatrio, se ed in quanto necessari.
2 Fermo il rispetto dei quotidiani impegni scolastici, i genitori concordano che entrambi i figli trascorreranno il tempo, pernottando, secondo il seguente calendario:
Domenica:con il padre;
Lunedì:con il padre;
Martedì:con la madre;
Mercoledì:con la madre;
Giovedì:con la madre;
Venerdì e Sabato: settimanalmente alternati tra i genitori.
E' concordato tra i coniugi che, salvo eventuale deroga o modifica previamente pattuita,
il genitore affidatario nel rispettivo giorno provvederà a recuperare i figli presso gli istituti scolastici (anche per il tramite di terzi incaricati) al termine dell'orario delle lezioni (ore
16,00 indicative), avendo cura di riaccompagnarli per la mattina seguente. Nella
Domenica in cui non siano già con il padre, i figli verranno dalla madre accompagnati presso il padre entro l'ora di cena. Detto orario deve intendersi applicato e rispettato da entrambi i genitori anche negli altri giorni di passaggio dei figli da un genitore all'altro.
Concordemente i genitori stabiliscono che i figli trascorreranno le comuni festività (Natale,
Pasqua, compleanni, etcc.) alternandole di anno in anno tra i genitori.
In particolare, quanto alle festività natalizie, i figli resteranno con un genitore dalla vigilia di Natale sino al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre all'Epifania, ad anni alterni.
Quanto alle festività pasquali, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua (comprensivo del sabato antecedente) con un genitore ed il lunedì dell'Angelo (comprensivo del martedì
seguente) con l'altro, sempre ad anni alterni. L'alternanza annuale tra genitori vale anche per le altre festività riconosciute, come per esempio il 25 aprile, il primo maggio, la festa della Repubblica.
Quanto al periodo feriale estivo, i figli staranno con ciascun genitore parimenti in via
3 alternata, per periodi di tempo paritari, che andranno annualmente previsti e pattuiti entro il mese di Aprile di ogni anno.
Fermo il calendario di visite sopra concordato, entrambi i genitori avranno la facoltà di poter vedere e tenere con sé i figli oltre i tempi specificati, previo congruo avviso ed accordo con l'altro genitore, e compatibilmente con le loro esigenze ed impegni sia scolastici che extrascolastici.
Per il caso in cui il genitore in quel tempo assegnatario dei figli non possa occuparsene per motivi di lavoro od altri impedimenti transitori, lo stesso si impegna a richiedere all'altro genitore la disponibilità a gestirli, prima di provvedere per il tramite di altri familiari od altri soggetti.
2) Il signor verserà a , a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 Parte_2
dei figli, la somma mensile di € 650,00 (ovvero € 325,00 a figlio) rivalutabile annualmente su base Istat, che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente indicato da . E' espressamente pattuito che la citata somma sarà da Parte_2
intendersi comprensiva degli importi mensilmente necessari alla mensa, alle tasse ed alle iscrizioni scolastiche di entrambi i figli nonché alle spese ordinarie per baby sitter. Per
quant'altro quivi non precisato, nonché per la determinazione delle spese straordinarie che si impegna a sostenere e a rifondere in ragione del 50% in favore di Parte_1
, i ricorrenti fanno espresso riferimento al protocollo in uso presso questo Parte_2
tribunale, che dichiarano di conoscere.
Assegno Unico suddiviso tra i genitori, come per legge.
3) Si dà atto che i ricorrenti ed dichiarano e si danno Parte_1 Parte_2
reciprocamente atto di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, siccome entrambi lavoratori dipendenti, con rispettivi redditi e retribuzioni. I ricorrenti, pertanto,
dichiarano e riconoscono vicendevolmente di nulla avere a pretendere uno dall'altro a
4 titolo di concorso al mantenimento e di non aver altro a reciprocamente richiedere o pretendere, per qualunque titolo o ragione.
4) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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