Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/06/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1634/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 13/06/2025
È presente, per l'attore, l'avv. SAVERIO ROCCO CETRARO. È altresì presente, per i convenuti, l'avv. Chiara Orilio, in sostituzione dell'avv. GRAZIANO DI NATALE, nonché l'avv. per l'avvocatura distrettuale. Fino alle ore 10.00 nessuno è comparso per . Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Cetraro si riporta ai propri scritti difensivi e chiede che la domanda venga accolta. L'avv. Orilio si riporta ai propri atti e scritti difensivi ed insiste per il rigetto della domanda. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1634/2021 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Parte_1 C.F._1
Rocco Cetraro (C.F. ); C.F._2
Attore
E
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Di Natale (C.F. ; C.F._3
(C.F. ), in persona del direttore legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro (C.F. ; P.IVA_3
Convenuto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso la cartella n. Parte_1
03420190034625351003, emessa da nell'interesse Controparte_2 dell' , con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € Controparte_1
175.872,97 richiesta a fronte dell'omesso versamento di proventi e redditi patrimoniali del demanio relativi al terreno di proprietà dello Stato sito in Santa Maria del Cedro (CS) identificato al foglio 15 particelle nn. 763, 764 e 881. 1.1. L'attore assume che il ruolo per il quale l' ha richiesto il Controparte_1 pagamento dei proventi non rientra nel demanio marittimo bensì nel patrimonio disponibile dello Stato, in quanto trasferito a titolo non oneroso al Comune di Santa Maria
pagina 2 di 7 del Cedro a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 07/05/2019, con conseguente inapplicabilità del regime giuridico previsto per i beni demaniali. Contesta, inoltre, la legittimità della pretesa ed eccepisce la decadenza dall'intimata azione, attesa la mancata notifica degli atti prodromici alla cartella esattoriale impugnata, evidenziando in ogni caso di essere l'unico erede del defunto padre - avendo gli altri eredi rinunciato all'eredità - e che pertanto, a far data dal decesso del de cuius, risponde dei debiti da lui contratti;
eccepisce, infine, la parziale prescrizione dei crediti maturati fino al 2014 ai sensi dell'art. 2948 cod. civ.. Conclude chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
nel merito, di accertare l'inesistenza del diritto di credito vantato dall'ente impositore e dalla società di riscossione e, per l'effetto, dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione.
1.2. Si è costituita l' , la quale ha preliminarmente eccepito il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, in quanto l'atto oggetto dell'odierno giudizio è stato emesso da . Controparte_2
Nel merito, contesta l'avversa domanda poiché infondata in fatto e diritto, ribadendo la legittimità e la correttezza del proprio operato e deduce che il proprio credito deriva in parte da quanto statuito con la sentenza n. 1251/1998 del Tribunale di Catanzaro, confermata nel successivo grado di appello con provvedimento n. 527/2007 e, per ultimo, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7517/2014, in cui è stata confermata la demanialità dei beni per cui è causa ed è stato condannato al _3 pagamento di indennità per l'occupazione abusiva dei fondi siti in Santa Maria del Cedro, pari ad Euro 2.685,57 oltre interessi legali di Euro 1.076,62 per il periodo dall'11/05/1985 al 10/09/1986. Per i periodi successivi e fino al 09/04/2019 (data di trasferimento del bene al Comune di Santa Maria del Cedro), l' si è avvalsa della speciale procedura prevista CP_1 dall'art. 1 comma 274 della Legge 311/2004, attraverso l'emissione di prima e seconda richiesta di pagamento e successiva iscrizione a ruolo per il recupero delle somme non corrisposte all'erario, dopo aver appurato, in occasione di diversi sopralluoghi e accertamenti effettuati (documento prot. n. 2018/12882 del 19/07/2018 e verbali di sopralluogo prot. nn. 4897 del 09/03/2018 e 7888 del 30/04/2018) il persistente stato di occupazione dei terreni in causa e la presenza di diversi fabbricati. L contesta, CP_1 infine, l'intervenuta prescrizione (parziale) del credito, atteso il carattere permanente dell'illecito (l'occupazione sine titulo) persistente al momento della domanda.
1.3. L' resiste alla domanda e ne chiede il rigetto, in Controparte_2 ragione del difetto di legittimazione passiva dell'agente di riscossione, che non è tenuto a rispondere in merito alla validità e all'esistenza del titolo esecutivo e, in ogni caso, di tutte le questioni che precedono la consegna del ruolo da parte dell'Ente impositore, il quale è l'unico soggetto contro il quale andava proposta l'odierna opposizione. Assume l'inammissibilità della domanda per violazione del ne bis in idem, dal momento che la cartella opposta, recante il numero 03420190034625351003 è stata già impugnata in Per_ separato giudizio, iscritto a ruolo con il numero RG 86/2020, dal destinatario di quella (
pagina 3 di 7 ), mentre quella diretta all'odierno opponente, recante il diverso numero Parte_1
03420190034625351002, è stata a lui ritualmente notificata il 26/10/2021.
1.4. In seguito alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e al deposito delle memorie di cui l'art. 183 comma sesto c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata decisa all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Intanto va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agente della Riscossione e da . Controparte_1
2.1. In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall'
[...]
, per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio Controparte_4 di motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell' CP_4
, il quale, ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può
[...] estendere il giudizio a quest'ultimo [Cass. Civ. Sez. 3, sentenza n. 3707 del 25/02/2016 (Rv. 638876 - 01)]. Peraltro, nel caso in cui la contestazione riguardi anche il merito della pretesa di credito, deve riconoscersi la legittimazione passiva non solo dell'ente impositore, ma anche dell'agente della riscossione.
2.2. Nel caso di specie, l'opponente non solo contesta l'esistenza del diritto ad agire in via esecutiva in capo all' della riscossione, ma deduce anche l'inesistenza del credito, CP_4 vuoi per la (asserita) natura non demaniale del bene vuoi per l'intervenuta prescrizione parziale del credito. Pertanto, sussiste la legittimazione passiva in capo a entrambi gli enti convenuti.
3. Sempre in via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità per violazione del ne bis in idem sollevata dall'agente della riscossione. Intanto va chiarito che non esiste alcun bis in idem, che si configura solo nel caso in cui sia già intervenuta, sul medesimo oggetto e tra le medesime parti, una pronuncia passata in giudicato, circostanza, questa, che non può predicarsi con riferimento al giudizio R.G. 86/2020 Trib. Paola, in ordine al quale l'Agente della riscossione non ha allegato e provato alcunché sul punto. Piuttosto, l'opposizione avverso la cartella di pagamento relativa ad altro debitore (o anche condebitore solidale) dà luogo a inammissibilità della domanda per carenza di interesse. In ogni caso, l'indicazione del numero di cartella 03420190034625351003 anziché di quello corretto 03420190034625351002 per l'identificazione dell'atto qui impugnato è frutto di un mero errore materiale, agevolmente riconoscibile dal convenuto mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza, dal momento che l'opponente ha allegato la cartella a lui notificata (03420190034625351002), sicché risulta evidente che l'opposizione concerne la cartella indirizzata a . Parte_1
4. Ancora in via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui si contesta la validità della cartella per omessa notifica degli atti prodromici. I vizi che attengono alla regolarità formale della cartella di pagamento (che assolve, nel caso specifico, alla funzione dell'atto di precetto) anche sotto il profilo della omessa notifica degli atti presupposti sono deducibili con l'opposizione agli atti esecutivi entro i termini perentori previsti dall'art. 617 c.p.c.. Nel caso che ci occupa, l'opponente ha ricevuto la pagina 4 di 7 cartella di pagamento il 26/10/2021 e ha proposto l'opposizione il successivo 03/12/2021, ben oltre il termine di venti giorni, onde è decaduto dall'azione.
5. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata.
5.1. L'opponente assume, a fondamento della propria domanda, la non appartenenza al demanio ma al patrimonio disponibile dello Stato dei beni per i quali è stato intimato il pagamento qui opposto. Ritiene questo Tribunale che quanto dedotto sia chiaramente smentito dalla stessa documentazione offerta da e, segnatamente, dai documenti nn. 2, 3 e 4 Parte_1 allegati alla citazione, da cui si ricava che l'area per cui è causa, attualmente in proprietà del Comune di Santa Maria del Cedro per effetto della disciplina del c.d. federalismo demaniale, è appartenuta al demanio fino al momento del trasferimento non oneroso disposto in favore dell'Ente locale. D'altra parte, se lo stesso riconosce Parte_1
l'attuale appartenenza del bene al Comune, non può seriamente contestare che quest'ultimo sia divenuto proprietario per effetto del trasferimento in suo favore disposto dall' (cfr. Doc. 15 allegato alla comparsa di costituzione dell' Controparte_1 [...]
), e dunque la precedente appartenenza al della proprietà dell'area. CP_1 CP_1
Peraltro, l'opponente, che si è qualificato erede unico di , non ha _3 nemmeno specificamente contestato che tra l' e il suo dante causa è Controparte_1 intervenuta sentenza n. 7517/2014 resa dalla Suprema Corte di Cassazione e passata in giudicato, con la quale è stata confermata la decisione della Corte di Appello, a sua volta confermativa della sentenza n. 1251/1998 del Tribunale di Catanzaro, che ha riconosciuto la demanialità del suolo occupato da e lo ha condannato a pagare la _3 somma di Lit.
5.200.000 per occupazione senza titolo dell'area. Pertanto, non è controvertibile che: i. l'area occupata dal sia appartenuta al demanio fino alla Parte_1 data del trasferimento al Comune di Santa Maria, in quanto la questione è stata già accertata con sentenza passata in giudicato;
ii. e, per lui, il suo erede _3
, abbia occupato senza titolo i beni in questione, da cui scaturisce l'obbligo Parte_1 di pagare la relativa indennità.
5.2. L'eccezione di prescrizione parziale è, invece, fondata. Va premesso che la proposizione di una domanda giudiziale determina l'interruzione della prescrizione con riguardo a tutti i diritti pretesi che si trovano in relazione di causalità, anche in via subordinata, con il rapporto unitario dedotto con l'istanza principale, assumendo rilievo l'unitarietà del fatto a cui sono ricollegate le varie domande, volte ad un'unitaria tutela, rispetto alla quale le singole azioni sono serventi [Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 16120 del 07/06/2023 (Rv. 668364 - 02)]. Ne deriva che la prescrizione del diritto a richiedere l'indennità di occupazione senza titolo anche per le annualità successive a quella che ha interessato il giudizio tra le parti è rimasta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro e confermata sia dalla Corte di Appello sia dalla Corte di Cassazione, avvenuto il 31/03/2014 (data del deposito della sentenza della Cassazione). Dal 01/04/2014 ha cominciato, dunque, a decorrere nuovamente il termine di prescrizione ordinario quinquennale relativo alle annualità successive al 1986, da intendersi come diritti indennitari che si trovano in pagina 5 di 7 relazione di causalità con il rapporto dedotto in giudizio. Pertanto, mentre per l'annualità 1986 il termine di prescrizione è decennale, perché la pretesa trova titolo nella sentenza di condanna (cfr. art. 2953 cod. civ.), dal 2014 sono diventati esigibili le indennità per occupazione per il periodo che va dal 1987 fino al 2014, le quali sono soggette a prescrizione quinquennale. Poiché dalla documentazione esaminata risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione risale al 03/09/2019 e non vi è evidenza di atti interruttivi che precedono il 01/04/2019 (giorno di scadenza del quinquennio che va dal 01/04/2014 al 01/04/2019), deve concludersi che le indennità che vanno dal 1987 al 2013 sono ormai inesigibili per intervenuta prescrizione del relativo diritto. Non vale, al riguardo, argomentare sul carattere permanente dell'illecito per assumere la non decorrenza dei termini di prescrizione per tutto il periodo di persistenza della situazione di occupazione. È vero che l'occupazione senza titolo, anche con opere stabili, dà luogo ad una situazione di illecito permanente, per come ha correttamente sostenuto l' . Ma dal carattere permanente dell'illecito non è corretto trarre la Controparte_1 conclusione della imprescrittibilità del credito risarcitorio fintanto che perduri lo stato occupativo. La Suprema Corte ha in più occasioni precisato che «nel caso di illecito permanente derivante da detenzione abusiva di un fondo di altrui proprietà il danno si verifica momento per momento, in ogni istante sorge e può essere esercitato il diritto al risarcimento del danno, con l'effetto che il termine prescrizionale decorre giorno per giorno»
[cfr. Cass. civ. Sez. 2, sentenza n. 12647 del 26/05/2006 (Rv. 589580 - 01)]. Pertanto, allo stato, sono dovute esclusivamente le somme relative all'annualità 1986 (che l'agenzia ha indicato in minore misura rispetto a quanto risultante dalla sentenza) e quelle che vanno dal 2014 (incluso) al 2019, per come quantificate dall' nella Controparte_1 seconda richiesta, pari a € 1351,86 per l'annualità 1986 (inclusi interessi) ed € 23.861,51 per le annualità 2014 – 2019 (inclusi interessi), per un totale di € 25.213,37, oltre ulteriori interessi al saggio legale da conteggiarsi sulla sola sorte capitale dei canoni per come indicati nella seconda richiesta (cfr. doc. 10 produzione di parte convenuta) dal 01/02/2019 e fino alla data dell'effettivo soddisfo. In conclusione, la cartella di pagamento qui opposta va ritenuta valida ed efficace nei limiti in cui non risulta prescritto il credito, ossia per il minore importo di € 25.213,37, oltre interessi da calcolarsi secondo quanto indicato.
6. Poiché l'opponente resta ugualmente soccombente in ordine alla pretesa di credito azionata dagli opposti, le spese di lite debbono essere poste a suo carico e saranno parametrate sul minore importo del credito accertato in questa sede. In considerazione del pregio delle difese svolte da tutte le parti in causa, si ravvisano le condizioni per la liquidazione ai valori tabellari minimi previsti dal DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 In parziale accoglimento della domanda proposta da , accerta e dichiara Parte_1
l'esistenza del credito di cui alla cartella di pagamento n. 03420190034625351002 nei limiti di € 25.213,37, oltre ulteriori interessi da calcolarsi secondo quanto indicato in parte motiva. Condanna , al pagamento delle spese legali, che si liquidano in € 2540,00 Parte_1 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, in favore dell'
[...]
e in € 2540,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se CP_1 dovuta, in favore di . Controparte_2
Paola, 13 giugno 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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