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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2024, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 11207/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9 ottobre 2024
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana codice fiscale: CodiceFiscale_1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano codice fiscale: CodiceFiscale_2 residente in [...]
entrambi rappresentati, assistiti e difesi dagli avv.ti Nicola Paolantonio (c.f.: C.F._3
– PEC: e Ugo Aiello (c.f.:
[...] Email_1 C.F._4
– PEC: , anche in via disgiunta tra loro, presso i quali hanno
[...] Email_2 eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 2 ottobre 2010 in Comune di Arese (MI)
(anno 2010 - atto n. 43 - reg. Atti di Matrimonio - parte II - serie A) in regime di separazione dei beni con il figlio minore:
- Parte_3 nato a [...], il [...] cittadino italiano codice fiscale CodiceFiscale_5 residente in [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9 ottobre 2024, successivamente integrato con le note sostitutive di udienza depositate in data
26 novembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. Il figlio rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione residenziale prevalente presso la madre, nell'immobile destinato ad abitazione familiare, Parte_4 sito in Comune di Arese, via Roma, n. 15.
3. La responsabilità genitoriale sul figlio verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, all'affidamento ad estranei senza la presenza dei genitori, alla salute, alle attività sportive, alle attività extrascolastiche, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio e delle linee educative sino ad oggi seguite.
Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese individualmente dal genitore presso il quale il figlio si trova al momento dell'assunzione delle stesse.
4. Il padre potrà frequentare e tenere con sé il figlio ogni qualvolta vorrà e potrà, compatibilmente con le esigenze dello stesso e previo accordo con la madre e, comunque, per espressa previsione, potrà tenere con sé il figlio tutti i giovedì dalle ore 18.00 alle ore 22.00, prelevandolo e riaccompagnandolo presso la casa di abitazione familiare, nonché a fine settimana alternati, con le seguenti modalità: dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 22:00 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione familiare.
Durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con il figlio 21 (ventuno) giorni ciascuno, di cui almeno 15 giorni consecutivi, tra i mesi di giugno, luglio, agosto secondo quanto concorderanno entro il giorno 30 aprile di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie - per tali intendendosi il periodo coincidente con la chiusura delle scuole, di regola dal 23 dicembre al 6 gennaio, il figlio trascorrerà la prima metà dei giorni festivi, dal 23 al 30 dicembre, comprendente il S. Natale, con un genitore e la seconda metà, dal 31 dicembre al 6 gennaio, comprendente il Capodanno, con l'altro, ad anni alterni, fatta salva la possibilità per quello dei genitori che non trascorra la prima settimana di vacanza con il figlio di vederlo il 24 o il 25 dicembre per lo scambio dei doni.
Durante le festività di Pasqua e di Carnevale - per tali intendendosi il periodo coincidente con la chiusura della scuola -, il figlio trascorrerà la prima metà dei giorni con un genitore e la seconda metà con l'altro, ad anni alterni.
Durante le altre festività nazionali e religiose (es. 1° maggio, 2 giugno, 25 aprile etc.), il figlio trascorrerà le stesse interamente, ad anni alterni, con ciascun genitore.
Entrambi i genitori potranno vedere il figlio il giorno del suo compleanno, nonché in occasione delle ricorrenze di vita più importanti ecc. i genitori si impegnano a fare tutto quanto è nelle loro possibilità per consentire che il figlio, mentre si trova con uno di essi, adempia agli impegni scolatici e per agevolare la frequentazione con l'altro genitore.
5 I genitori prestano sin d'ora reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi documenti di identità validi per l'espatrio e di quelli del figlio minore.
6 Il NO verserà a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, mediante Parte_2 bonifico bancario, da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, la somma omnicomprensiva di € 300,00 (trecento/00) rivalutata annualmente ed automaticamente in ragione dell'indice di rivalutazione Istat.
7 Le spese straordinarie nell'interesse del figlio saranno a carico del padre nella misura del 50% e saranno regolamentate secondo le seguenti modalità:
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL
PREVENTIVO ACCORDO:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout)
e) baby-sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) tasse universitarie.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.), in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8. L'immobile adibito a casa familiare, sito ad Arese (MI), via Roma, n. 15, di proprietà di entrambi i ricorrenti rimarrà assegnato alla NOa unitamente agli arredi, alle pertinenze Parte_4
e a tutti i beni mobili presenti nell'abitazione, mentre il signor trasferirà la propria Parte_2 residenza, a Milano, viale Fulvio testi, n. 100.
9. Al fine di definire i reciproci rapporti patrimoniali, il NO , si obbliga a trasferire Parte_2 alla NOa che accetta, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento Parte_4 di omologa del presente verbale di separazione consensuale la quota indivisa in ragione di 1/2 ad esso spettante sui seguenti immobili siti in Arese (MI), via Roma n. 15 e distinti nel catasto fabbricati di detto Comune come segue:
a. Appartamento ad uso abitazione: foglio 4 mappale 61, sub. 707 e mappale 66 sub 703 graffati, via Roma 15/17, p.T-1-2, zona cens unica, cat. A/3, cl. 2, cons vani 7 R.C. € 542,28;
b. box ad uso di privata autorimessa di pertinenza del predetto appartamento: foglio 4 mappale
61, sub. 705, via Roma 15/17, p. T, zona cens unica, cat. C/6, cl. 5, cons mq 11, R.C. 31,81.
I coniugi si danno reciprocamente atto che le spese per il predetto trasferimento verranno suddivise in parti uguali.
A tale riguardo, trattandosi di trasferimento immobiliare a definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi regolati nell'ambito di procedimento di separazione personale, i ricorrenti chiedono che l'atto di trasferimento della proprietà sia esente dal pagamento dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987, come confermata dalle sentenze della Corte Costituzionale 10 maggio 1999, n. 154, e 11 giugno 2003, n. 202, nonché da Circ.
Min. AE 21 Febbraio 2014 n. 2/E e dallo Studio del Consiglio Nazionale Notariato 1011/2013/T
e che di tale richiesta di esenzione venga data evidenza nel pedissequo provvedimento di omologa.
10. A partire dalla rata successiva dalla pubblicazione della sentenza di omologa, la NOa Pt_4 si farà integralmente carico del pagamento delle rate del mutuo stipulato in data 18 aprile
[...]
2014, con atto a rogito Dott. notaio in Arese, Rep. nn. 10817/3130, a suo tempo Persona_1 contratto per l'acquisto dell'appartamento descritto al precedente punto 9, sito in Arese (MI), via
Roma n. 15.
11. Con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto i coniugi si dichiarano pienamente soddisfatti su ogni e qualsiasi questione di carattere economico e dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro in relazione all'intercorso rapporto matrimoniale, a nessun titolo.
12. La NOa dichiara che le proprie disponibilità reddituali dell'ultimo triennio Parte_4 ammontano a circa € 25.000,00= e quelle patrimoniali comprendono esclusivamente l'appartamento in comproprietà sopra descritto e che, ad eccezione del contratto di mutuo di cui al precedente punto 10, non sussistono ulteriori oneri finanziari a proprio carico.
13. Il NO dichiara che le proprie disponibilità reddituali dell'ultimo triennio Parte_2 ammontano ad € 23.500,00= e quelle patrimoniali comprendono esclusivamente l'appartamento in comproprietà sopra descritto e che, ad eccezione del contratto di mutuo di cui al precedente punto 10 e del finanziamento auto Dacia Sandero del quale residuano esclusivamente 4 rate da €
200,00= ciascuna, non sussistono ulteriori oneri finanziari a proprio carico.
14. Spese legali compensate. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_4 Parte_2 contratto matrimonio in Comune di Arese (MI), il giorno 2 ottobre 2010.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni