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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/09/2024, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 320/2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 12 settembre 2024, ore _10:50_ innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi:
per l'avv. NANNUCCI ELISA Pt_1
per nessuno compare CP_1
L'avv. Nannucci dà atto che il resistente ha provveduto a pagare quanto dovuto compreso un contributo alle spese legali. Chiede quindi dichiararsi cessata la materia del contendere senza pronuncia sulle spese, già corrisposte. Il giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 320/2022 promossa da:
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini, n. 1/B presso il difensore;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
Parte resistente - contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per ottenerne la condanna al pagamento della Pt_1 CP_1 somma lorda, pari a 1.801,47 euro, percepita a titolo di indennità di mobilità nell'anno 2007.
Invero, da successivi accertamenti era emerso che il resistente, dall'8.9.200, era stato assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società Cooperativa OMEGA.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia. All'udienza del 7 novembre 2023 la difesa dell'istituto ha rappresentato che il convenuto stava provvedendo al pagamento dilazionato delle somme in questa sede pretese e ha chiesto pertanto differimento dell'udienza a data successiva alla scadenza dell'ultima rata. All'udienza odierna ha dato atto dell'integrale pagamento e ha chiesto dichiararsi la cessata Pt_1 materia del contendere, senza pronuncia sulle spese di lite, stante il loro pagamento. A fronte di quanto precede deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, pronuncia che costituisce fattispecie della prassi giurisprudenziale, valida per ogni fase e grado del giudizio, da rendersi con sentenza (d'ufficio o su istanza di parte) ogni qualvolta sopravvenga un fatto che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno il loro interesse alla prosecuzione del giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass. n. 16755 del 2020).
Non si provvede sulle spese, stante la richiesta in tal senso del ricorrente in ragione della loro regolazione in sede stragiudiziale.
1
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Prato, 12 settembre 2024
Il Giudice
Mariella Galano
2
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 12 settembre 2024, ore _10:50_ innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, sono comparsi:
per l'avv. NANNUCCI ELISA Pt_1
per nessuno compare CP_1
L'avv. Nannucci dà atto che il resistente ha provveduto a pagare quanto dovuto compreso un contributo alle spese legali. Chiede quindi dichiararsi cessata la materia del contendere senza pronuncia sulle spese, già corrisposte. Il giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 320/2022 promossa da:
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini, n. 1/B presso il difensore;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
Parte resistente - contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per ottenerne la condanna al pagamento della Pt_1 CP_1 somma lorda, pari a 1.801,47 euro, percepita a titolo di indennità di mobilità nell'anno 2007.
Invero, da successivi accertamenti era emerso che il resistente, dall'8.9.200, era stato assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della società Cooperativa OMEGA.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia. All'udienza del 7 novembre 2023 la difesa dell'istituto ha rappresentato che il convenuto stava provvedendo al pagamento dilazionato delle somme in questa sede pretese e ha chiesto pertanto differimento dell'udienza a data successiva alla scadenza dell'ultima rata. All'udienza odierna ha dato atto dell'integrale pagamento e ha chiesto dichiararsi la cessata Pt_1 materia del contendere, senza pronuncia sulle spese di lite, stante il loro pagamento. A fronte di quanto precede deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, pronuncia che costituisce fattispecie della prassi giurisprudenziale, valida per ogni fase e grado del giudizio, da rendersi con sentenza (d'ufficio o su istanza di parte) ogni qualvolta sopravvenga un fatto che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno il loro interesse alla prosecuzione del giudizio (e che costituisce la formula “più funzionale sia all'interesse privato delle parti che a quello pubblico dell'economia dei giudizi” - cfr. Cass., SS.UU., n. 368 del 2000 richiamata da ultimo da Cass. n. 16755 del 2020).
Non si provvede sulle spese, stante la richiesta in tal senso del ricorrente in ragione della loro regolazione in sede stragiudiziale.
1
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla per le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Prato, 12 settembre 2024
Il Giudice
Mariella Galano
2