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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1111/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
così composto:
- Dott. Rosario Vacirca Presidente
- Dott. Davide Naldi Giudice relatore/estensore
- Dott. Davide Palazzo Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1111 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019
T R A
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SPINELLO Parte_1 C.F._1
SALVATORE
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MASTROIANNI Controparte_1 C.F._2
NT
AR AT SC (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. C.F._3
PEDEVILLANO AR NA
PARTE CONVENUTA
CP_2 LA DEFINIZIONE DEL THEMA DECIDENDUM .......................................................................................................... 2
La domanda proposta da ............................................................................................................... 2 Parte_1
La difesa di con domanda riconvenzionale ............................................................................... 3 Controparte_1
Le difese di AR AT SC con domanda riconvenzionale ........................................................... 7
1 QUESTIONI PREGIUDIZIALI ......................................................................................................................................... 9
Sulla competenza collegiale ........................................................................................................................................... 9
Sulle condizioni di ammissibilità dell'azione ................................................................................................................ 9
Sulla ammissibilità della domanda proposta – onere di allegazione .............................................................................. 9
MERITO ........................................................................................................................................................................... 10
La natura delle disposizioni testamentarie ................................................................................................................... 10
La quota di legittima in capo all'attrice e alla convenuta AS ............................................................................... 11
Dei beni costituenti l'asse ereditario ............................................................................................................................ 11
Sulle spese legate al decesso del de cuius .................................................................................................................... 16
Sulle presunte migliorie apportate su alcuni beni da parte di ................................................. 16 Controparte_1
Stima dell'asse ereditario ai fini del calcolo della legittima ........................................................................................ 17
La verifica della lesione e la riduzione delle disposizioni testamentarie ..................................................................... 18
Sulla domanda di divisione .......................................................................................................................................... 20
CONCLUSIONI E SPESE ............................................................................................................................................... 21
P.Q.M.
............................................................................................................................................................................... 21
LA DEFINIZIONE DEL THEMA DECIDENDUM
La domanda proposta da Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 31.7.2019, ha convenuto in giudizio la madre, Parte_1
AS IA TR, e il fratello, per sentire accogliere le seguenti testuali Controparte_1 conclusioni:
“- dichiarare aperta la successione ereditaria di , deceduto in Piazza Armerina il Persona_1
13.4.2018;
- previa collazione di quanto ricevuto da e AS IA TR, in Controparte_1
accoglimento della domanda attrice, ridurre la disposizione testamentaria di esso Persona_1
a favore del figlio nei limiti di legge consentiti, onde reintegrare l'attrice nella Controparte_1 quota di legittima spettantele;
- disporre la divisione giudiziale dell'asse ereditario relitto dal , assegnando Persona_1 all'attrice la quota parte di sua spettanza, divisa da ogni altra.
Disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare e descrivere l'asse ereditario relitto dal
[...]
e procedere alla formazione delle quote, separando la quota parte dell'attrice da ogni Persona_1 altra.
Porre le spese di divisione a carico della massa”.
Nel proporre la domanda ha dedotto (per i dettagli degli immobili si rinvia all'atto di citazione):
2 - di essere GL legittima di nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 il 13.4.2018;
- di aver disposto con tre diversi e successivi testamenti dei suoi beni, ed in particolare di aver lasciato:
o a : terreni del valore di euro 33.353,41; fabbricati del valore di Parte_1 euro 140.100,00
o a : terreni del valore di euro 234.277,61, fabbricati del valore Controparte_1 di euro 783.400,00
o di non aver disposto: di un terreno sito in c.da Malocristiano in Piazza Armerina del valore di euro 3.000,00; dei beni mobili, in parte registrati del valore di euro 29.400,00; dei 47 titoli PAC a lui intestati del valore unitario di euro 185,92 con n. progressivo da
6476429 a 6476475 ed 1 del tipo ordinario del valore unitario di euro 167,33 con n. progressivo 6476476, del valore totale di euro 8.905,57; di una polizza assicurativa
AXA MPS del 20.5.2016 per euro 80.000,00 e dell'altra stipulata con
[...]
progetto crescita, nella medesima data per euro 30.000,00; CP_3
- che in vita ha effettuato le seguenti donazioni:
o a favore del figlio per euro 45.926,20 a mezzo assegni Mediolanum Controparte_1
c/c n. 230431;
o a favore della moglie AS IA TR per complessivi 103.700,00 di cui: euro 43.700,00 a mezzo assegni Mediolanum c/c n. 230431; euro 50.000,00 il
15.3.2013 ed euro 10.000,00 l'11.12.2017 mediante stipula di polizze assicurative
Controparte_3
- che AS ha prelevato nel corso degli anni somme dal conto corrente cointestato con il Contr marito (n. 612097.70) presso per l'importo di 107.893,00, di cui la metà, pari a 53.946,50
è di Persona_1
Ritenendo dunque che l'asse ereditario è pari ad euro 1.546.009,29, che a (attrice) Parte_1 sono stati attribuiti beni per complessivi euro 173.453,41, a beni per euro Controparte_1
1.017.677,61, e che parte dei beni non sono stati attribuiti ha denunciato la lesione della propria quota di legittima e previa riduzione della stessa, ha chiesto la divisione dei beni, evidenziando di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario
La difesa di con domanda riconvenzionale Controparte_1
Costituitosi in giudizio ha chiesto, nella composizione e secondo il rito previsti Controparte_1 dalla legge, reiectis adversis, dando atto della dichiarazione di mancata accettazione del contraddittorio nel merito, così statuire in via gradatamente subordinata:
3 “1°)- Dire e dichiarare irricevibili, improcedibili, improponibili, inammissibili o, con qualsiasi altro tipo o forma di statuizione, disattendere, rigettare e respingere l'azione e tutte le domande attrici, per carenza di legitimatio ad causam, di legittimazione ad agire, di legittimazione attiva e di titolarità dal lato attivo della pretesa in capo a : Parte_1
2°)- Dire e dichiarare irricevibili, improcedibili, improponibili, inammissibili o, con qualsiasi altro tipo o forma di statuizione, disattendere, rigettare e respingere l'azione e tutte le domande attrici, perché soggette a invocate decadenza e prescrizione e, comunque, perché infondate in fatto, erronee in diritto e carenti di prova.
3°)- Dire e dichiarare, con qualsiasi tipo o forma di statuizione, che, alla presenza del coniuge e di due figli, la quota di riserva astrattamente reclamabile dall'attrice è di ¼ del patrimonio ereditario, giacché la quota disponibile è pari a ¼, la legittima del coniuge è di ¼ e la restante metà deve diversi tra i due fratelli (ossia ¼ ciascuno).
Indi, dire e dichiarare, con qualsiasi tipo o forma di statuizione, che l'azione di riduzione è configurabile come un'azione di tipo individuale, potendo ogni legittimario agire esclusivamente per la sua quota di legittima, essendo personale e non reale, oltre che non cedibile.
Dire e dichiarare, con qualsiasi tipo o forma di statuizione, che, in ogni caso, la riduzione deve operare esclusivamente secondo il seguente schema progressivo: a)- riduzione dei beni caduti in successione ab intestato;
b)- riduzione delle disposizioni testamentarie;
c)- riduzioni delle eventuali donazioni.
Con qualsiasi tipo o forma di statuizione, imputare alla quota di legittima dell'attrice anche le donazioni di immobili e di somme di denaro a lei fatte in vita dal de cuius.
Conseguentemente, dire e dichiarare, con qualsiasi tipo o forma di statuizione, che nessuna lesione di legittima è configurabile in danno dell'attrice, giacché il de cuius ha beneficiato quest'ultima di una quota superiore o, comunque, pari a ¼ del patrimonio ereditario.
4°)- Dire e dichiarare, con qualsiasi tipo o forma di statuizione, che il de cuius ha donato in vita all'odierno concludente tutti i beni, poi formalmente a lui assegnati in proprietà mortis causa per effetto della disposizione testamentaria.
Indi, detrarre dal valore del patrimonio ereditario, le migliorie, le innovazioni, gli ampliamenti e le nuove costruzioni realizzate a cura e spese dell'odierno convenuto, sui beni donatigli o dei quali è stato beneficiato in vita dal padre, o comunque lasciatigli per testamento dal predetto de cuius.
Conseguentemente, dire e dichiarare che nessuna lesione di legittima è configurabile in danno dell'attrice, giacché il de cuius ha beneficiato quest'ultima di una quota superiore o, comunque, pari
a ¼ del patrimonio ereditario.
5°)- Nell'irreale ipotesi di accoglimento dell'azione di riduzione per come proposta dall'attrice e nell'ipotesi in cui la madre dovesse proporre legittimamente in questa causa l'azione di riduzione,
4 per effetto dell'opzione esercitata dall'odierno convenuto, con qualsiasi tipo o forma di statuizione, applicare, ai fini della collazione, il criterio di imputazione alla propria quota del valore dei beni immobili a lui assegnati dal de cuius.
Nell'irreale ipotesi di accoglimento dell'azione di riduzione per come proposta dall'attrice e nell'ipotesi in cui la madre dovesse proporre legittimamente in questa causa l'azione di riduzione, con qualsiasi tipo o forma di statuizione imputare alla quota di riserva e di legittima spettante all'odierno convenuto e, in ogni caso, alla quota disponibile per l'eventuale eccedenza, i beni immobili (fabbricati e terreni), siti nel territorio del Comune di Piazza Armerina, donati in vita o lasciati a quest'ultimo per testamento dal de cuius e così distinti in catasto:
Foglio 126, particella 8 sub. 2 (C/1), esteso 125 mq e per quanto in effetti misura, Contrada
Belvedere, in piena proprietà; Foglio 126, particella 8 sub. 3 (A/2), vani 5,5, Contrada Belvedere, in piena proprietà; Foglio 126, particella 11 sub. 2 (C/2), esteso 125 mq e per quanto in effetti misura,
Contrada Belvedere, in piena proprietà;
Foglio 126, particella 11 sub. 3 (A/3), vani 6, Contrada Belvedere, in piena proprietà;
Foglio 126, particella 196 (A/4), vani 5, Contrada Belvedere, in piena proprietà;
Foglio 126, particella 197 (A/4), vani 2,5, Contrada Belvedere, in piena proprietà;
Foglio 126, particella 198 (A/4), vani 3, Contrada Belvedere, in piena proprietà;
Foglio 126, particella 10 (T), esteso mq.
2.078 e per quanto in effetti misura, Contrada Belvedere, in piena proprietà;
Foglio 126, particella 195 (T), esteso mq.
1.791 e per quanto in effetti misura, Contrada Belvedere, in piena proprietà;
Foglio 126, particella 228 (T), esteso mq.
5.208 e per quanto in effetti misura, Contrada Belvedere, in piena proprietà.
Indi, disporre l'eventuale divisione giudiziale dei beni relitti, procedendo alle assegnazioni come per legge.
6°)- Emettere ogni conseguente statuizione di legge in relazione alle domande, eccezioni, difese e richieste, per come formulate e dedotte dall'odierno concludente nel procedimento de quo, se del caso procedendo alla riqualificazione giuridica delle circostanze e delle difese dallo stesso rappresentate.
7°)- In ragione dell'accoglimento delle superiori conclusioni, condannare la parte attrice al pagamento delle spese processuali, per eventuali anticipazioni e compensi, da determinarsi secondo
i parametri previsti dalla normativa vigente e, nello specifico, dal D.M. n. 55/2014, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Porre le spese dell'eventuale divisione a carico della massa”
5 Nell'argomentare le conclusioni ha dedotto: Controparte_1
- l'inammissibilità dell'azione per non avere l'attrice accettato con beneficio di inventario o comunque per non aver perfezionato nei termini la procedura di inventario
- che, alla presenza del coniuge e di due figli, la quota di riserva astrattamente reclamabile dall'attrice è di ¼ del patrimonio ereditario, giacché la quota disponibile è pari a ¼, la legittima del coniuge è di ¼ e la restante metà deve dividersi tra i due fratelli (ossia ¼ ciascuno) e che tale quota non è stata lesa dal de cuius il quale, nel disporre die propri beni ha deciso di non attribuire nulla alla moglie in virtù di un accordo tra tutti i membri della famiglia, avendo però correttamente disposto nei limiti della sua disponibile al fratello dell'attrice;
- che la causa è di competenza collegiale ai sensi dell'art. 50-bis, n. 6, c.p.c;
- che il valore dei beni indicati in citazione è sopravalutato per quelli a favore del convenuto essendo stati invece sottostimati i beni devoluti all'attrice, contestando l'autenticità e attendibilità della documentazione prodotta dall'attrice a supporto
- che l'attrice non ha indicato entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva né quali atti ridurre in ordine cronologico, non assolvendo ai propri oneri di allegazione e prova, con la conseguenza che anche la CTU richiesta sarebbe esplorativa
- che l'attrice ha omesso di imputare alla sua quota di legittima i beni e le somme di denaro ricevute dal padre per spirito di liberalità ed in particolare:
o somme di denaro per euro 54.000,00 circa di cui: 5.164,57 (vecchie lire 10.000.000) quando il de cuius vendette il grano nell'anno 1996 (somma erogata per consentire alla GL di pagare il falegname che le aveva realizzato la cucina); - euro 2.000,00 ogni anno, a decorrere dal 1997, in coincidenza di ogni raccolto del grano, per un totale di circa 42.000,00; euro 5.000,00.= in occasione della vendita dei pioppi, avvenuta all'incirca dieci anni orsono;
o beni immobili (ossia l'immobile sito in Piazza Armerina, Via Salvatore Principato, censito al catasto fabbricati, al foglio 129, particella 31 sub. 1, e l'appezzamento di terreno sito in Piazza Armerina, censito al catasto terreni al foglio 186, particella 329)
o un terzo del valore in denaro dei titoli PAC di spettanza dell'attrice, evidenziando che i tre eredi hanno già diviso equamente tra loro i titoli
- che ai fini della riduzione, dal calcolo del patrimonio ereditario bisognerà sottrarre:
o i debiti contratti dal defunto e quelli sorti in occasione della sua morte, quali il pagamento dell'imposta di successione, le spese per la pubblicazione dei testamenti, le spese funerarie e di sepoltura, ascendenti complessivamente a non meno di euro
23.530,33 (importo anticipato dalla AS IA TR)
6 o l'incremento di valore dei beni immobili scaturito dalle costruzioni, dalle migliorie, dalle innovazioni e dagli ampliamenti da lui apportati ai beni da lui poi acquistati mortis causa per disposizione testamentaria paterna, beni già gestiti prima della morte dagli eredi in base ad un precedente accordo. In particolare, ha dichiarato di aver effettuato a sua cura e spese lavori in economia sul fondo censito in catasto al foglio
126 del Comune di Piazza Armerina, impiantando nuove costruzioni (foglio 126, particelle 196, 197 e 198) dando vita a una struttura turistico ricettiva oggi identificata alla particella 8 (sub. 2 e sub. 3) del foglio 126.
- che i beni mobili sono tutti stati alienati in vita da de cuius e dunque essi non concorrono alla formazione dell'asse ereditario;
- che gli importi relativi all'assicurazione sulla vita non rientrano nell'asse ereditario;
Le difese di AR AT SC con domanda riconvenzionale
“1) Rigettare la domanda attorea per essere erronea in diritto, inammissibile, infondata in fatto e non provata, per quanto meglio dedotto in parte motiva;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare che SC IA
TR è erede legittima pretermessa del proprio marito e che ha il diritto di vedersi attribuire la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità della quota parte pari ad ¼ del relativo asse ereditario, indi, in accoglimento della domanda riconvenzionale disporre la reintegrazione nella legittima spettantele, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius in favore degli altri eredi nei limiti consentiti dalla legge, previa individuazione di tutti i beni immobili che in effetti devono essere collazionati alla massa attiva di quanto riferibile al de cuius;
3) Conseguentemente disporre la divisione dell'asse ereditario, assegnando alla sig.ra SC
IA TR la quota alla stessa spettante”
Nell'argomentare le proprie difese ha evidenziato che:
- l'attrice abbia sopravalutato il valore dei beni disposti a favore del fratello e sottostimato quello dei beni a lei devoluti;
- non ha imputato i beni e le somme di denaro donate a lei dal padre in vita;
- non ha sottratto le spese effettuate in occasione della morte del padre, pari ad euro 23.530,33
(pagamento imposta di successione, spese per la pubblicazione dei testamenti, spese funerarie e di sepoltura);
- non ha tenuto conto del fatto che per testamento il padre aveva disposto anche in suo favore
7 dei titoli PAC relativi ai terreni alla stessa attribuiti, indi di sua spettanza, e che sono stati regolarmente denunciati in successione;
- non ha sottratto le spese sostenute dal fratello per costruzioni, migliorie, innovazioni ed ampliamenti che hanno determinato un incremento di valore dei beni attribuiti al fratello e che il padre poi gli ha lasciato con il testamento. Tanto che a seguito delle citate migliorie ed Parte innovazioni che il ha eseguito, a sua cura e spese, è sorto un Controparte_1
- non ha adempiuto all'onere di allegazione e prova su di lei incombente indicando la quota di riserva, la misura della lesione e indicando l'ordine cronologico delle riduzioni da effettuare;
- la GL si è sempre disinteressata della gestione dei beni
- non si computano, ai fini del calcolo della lesione della legittima, i prelevamenti effettuati dal conto corrente cointestato ai coniugi AS – dalla sig.ra AS vigendo, in CP_1 materia, il principio della piena disponibilità delle somme in capo a ciascuno dei cointestatari e del saldo del conto corrente in ogni momento, entrando in successione soltanto le somme di denaro presenti sul conto al momento dell'apertura della successione e nella misura della metà, trattandosi appunto di conto corrente cointestato.
Ha poi rivendicato la lesione della legittima per ¼ .
Le successive difese e richieste istruttorie
• Con la prima memoria l'attrice ha dichiarato di: a) non conoscere l'esistenza degli altri 2 testamenti olografi;
b) ha ammesso che le spese legate al decesso devono essere sottratte dal relictum ma ha negato che alcune fatture fossero legate al decesso e comunque alcune spese non sono state concordate;
b) che i beni gestiti non sono mai stati donati al convenuto e dunque rientrano pienamente nell'asse ereditario essendo irrilevante che vi siano stati sugli stessi miglioramenti;
Con la seconda memoria, l'attrice, tardivamente, ha contestato di aver ricevuto liberalità e Cont negato di aver ricevuto , negato l'esistenza di spese effettuate da Controparte_1 sugli immobili da questi citati
• Il convenuto con la prima memoria ha ribadito quanto già espresso Controparte_1 con i precedenti atti e nella seconda memoria ha evidenziato l'intento dell'attrice con la prima memoria a p. 4 di delimitare la riduzione alle sole disposizioni testamentarie
• Nulla di nuovo è stato dedotto nella memoria n. 2 da parte della convenuta;
• Con la terza memoria parte attrice ha contestato la valenza probatoria delle matrici di assegno prodotte dal convenuto per dimostrare l'esecuzione dei lavori di miglioramento sugli
8 immobili e le foto volte a dimostrare lo stato dei luoghi prima dei lavori. Si è opposta poi alle prove orali e articolate dalla controparte
• I convenuti invece hanno insistito nelle proprie richieste chiedendo il rigetto delle prove articolate dalla controparte
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Sulla competenza collegiale
Ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c. comma 1, n.6) applicabile ratione temporis la causa rientra nella competenza collegiale avendo ad oggetto una domanda di riduzione per lesione di legittima.
La competenza investe tutta la causa e la precisazione delle conclusioni deve avvenire – come avvenuta – dinanzi al giudice istruttore ai sensi degli artt. 187 e 189 c.p.c.
Sulle condizioni di ammissibilità dell'azione
I convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione per non avere l'attrice accettato con beneficio di inventario o comunque per non aver perfezionato nei termini la procedura di inventario.
L'art. 564 c.c. prevede che tale adempimento costituisca condizione per la proposizione della domanda di riduzione solo nel caso in cui il legittimario intenda agire nei confronti di donatari e legatari che non rivestano la qualifica di coeredi. La norma trova fondamento nell'esigenza di accordare adeguata tutela dei donatari e legatari estranei che devono essere posti nella condizione di conoscere l'effettiva consistenza dell'asse ereditario per il tramite dell'inventario.
Nel caso in esame l'art. 564 c.c. non è dunque applicabile in quanto sia l'attrice, ma anche SC
AR AT, hanno agito solo nei confronti del coerede . Controparte_1
Sulla ammissibilità della domanda proposta – onere di allegazione
Contestano i convenuti che parte attrice non avrebbe correttamente assolto agli oneri di allegazione
(e prova) a lei imposti, non avendo indicato la quota di legittima lesa né i beni a lei attribuiti in vita dal de cuius
Sul punto è opportuno richiamare i principi di diritto enunciati da Cass. 18199/2020 che nel ridimensionare l'onere probatorio in capo a chi agisce in riduzione ha avuto modo di precisare che
“nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ancorchè abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, nonché di conseguenza quello della quota di legittima violata, senza che a tal fine sia necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare
9 e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.
Peraltro, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista dell'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che ove il silenzio serbato in citazione circa l'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione”.
Nel caso in esame l'attrice ha tentato non solo di ricostruire l'asse ereditario ma ha anche espletato apposita consulenza al fine di stimare i beni costituenti il medesimo. Ha dunque chiarito quali sono gli eredi, precisando che la quota di legittima a lei spettante è pari ad ¼ dell'asse ereditario.
L'onere poi di indicare in ordine cronologico gli atti da ridurre vale solo per le donazioni, in quanto la parte ben potrebbe decidere di ridurre donazioni più risalenti (pur sempre nei limiti di quello che si potrebbe ottenere in caso di vittorioso esperimento delle donazioni più recenti, così Cass.
35461/2022), mentre nel caso in esame la parte non ha espresso tale intenzione e dunque la reintegra dovrebbe avvenire mediante acquisizione di beni relitti devoluti ab intestato, se esistenti, e successiva riduzione delle disposizioni testamentarie (artt. 554 e 558 c.c.).
MERITO
La natura delle disposizioni testamentarie
, deceduto in data 13.4.2018, ha disposto di tutti i suoi beni immobili con Persona_1
testamento pubblico del 8.5.2013, a rogito del Notaio rep archivio n. 1402, rep Persona_2
notaio n. 2534 pubblicato in data 12.6.2018 dal Notaio (all. 111 nota deposito del 28.5.2020) Per_3
e con tre verbali olografi pubblicati con atto rep. N. 12717, raccolta n. 10214 dal Notaio Per_4
registrato a Caltagirone il 29 maggio 2018 al n. 1782 serie 1T (all. 110 nota deposito del
[...]
28.5.2020).
10 Con i suddetti testamenti, sebbene, il testatore abbia utilizzato espressioni come “lascio” o lego” bisogna ritenere che abbia voluto attribuire i beni come quota di eredità e non come legato. Ed infatti l'art. 588 c.c. prevede che per stabilire se la disposizione testamentaria sia a titolo universale o particolare non ci si può limitare alle espressioni utilizzate e che bisogna ritenere a titolo universale quelle disposizioni che comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass., ord. 6125/2020) “in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato”
Che le disposizioni testamentarie siano a titolo universale e non particolare è agevolmente desumibile, nel caso di specie, dalla circostanza che la prevalenza del patrimonio è costituito da beni immobili e che il testatore, se pur con testamenti redatti in epoca diversa ha voluto compiutamente disporre di tutti i beni immobili di cui era proprietario distribuendoli agli eredi.
La quota di legittima in capo all'attrice e alla convenuta AS
All'apertura della successione ha lasciato il coniuge e due figli. Persona_1
Ai sensi dell'art. 542 comma 2 c.c. “Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.
La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali”.
Ne deriva che ad ognuno dei superstiti spetta almeno ¼ del patrimonio ereditario e che ¼ residua come quota disponibile del de cuius.
Al fine di verificare se sussista una lesione della quota di legittima dell'attrice, ma anche della convenuta AR AT SC (la quale ha formulato una domanda “trasversale” nei confronti del convenuto ) occorre far applicazione dell'art. 556 c.c. che Controparte_1
prevede la riunione fittizia di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, la detrazione dei debiti, e l'incremento all'asse ereditario così determinato anche delle donazioni compiute in vita dal de cuius [relictum – debiti + donatum].
Dei beni costituenti l'asse ereditario
1) Beni immobili
Nel caso in esame, se non v'è alcun problema sui beni immobili relitti, interamente individuati e tutti oggetto delle disposizioni testamentarie, ad eccezione di due: l'immobile sito in Piazza Armerina,
11 Via Salvatore Principato, censito al catasto fabbricati, al foglio 129, particella 31 sub. 1, e l'appezzamento di terreno sito in Piazza Armerina, censito al catasto terreni al foglio 186, particella
329, che secondo la prospettazione dei convenuti sarebbero stati oggetto di donazione indiretta all'attrice da parte del padre perché acquistati con denaro di quest'ultimo. Per_1
Invero, ammessa la prova testimoniale in ordine a tali circostanze (per le motivazioni di cui all'ordinanza del 10.8.2021) all'udienza del 2.11.2021:
- con riferimento al l'immobile sito in Piazza Armerina, Via Salvatore Principato, censito al catasto fabbricati, al foglio 129, particella 31 sub. 1 non è stata raggiunta la prova della tesi sostenuta dai convenuti in quanto (venditore), interrogato sul capitolo di Controparte_5 prova A/1 articolato nella memoria n. 2 di e sull'identico capitolo 1 della Controparte_1
memoria n. 2 di IA TR AS, ha dichiarato di aver ricevuto i soldi da tale
[...]
(genero di ) non ricordando alcun'altra circostanza utile a riguardo. Per_5 Persona_1
La mera affinità del con il de cuius non può quindi supportare la tesi della Persona_5 donazione indiretta da parte di quest'ultimo, anzi la circostanza che il denaro sia stato versato dal marito di comprova la circostanza che la compravendita non costituisca Parte_1
una donazione indiretta;
- con riferimento agli altri terreni, la dichiarazione resa da (venditore) è Testimone_1 contraddittoria rispetto a quanto risulta dall'atto notarile. Ed infatti, questi ha dichiarato che
“il pagamento di euro 2.500,00 è avvenuto mediante consegna di un assegno dalle mani di mio fratello nel momento in cui abbiamo stipulato l'atto notarile. Dinanzi al notaio Per_1
c'era IA TR, , e la ”. Tuttavia, nell'atto la parte venditrice Per_1 Parte_1
aveva dichiarato di aver già ricevuto la somma e da esso non risulta la presenza di altri soggetti oltre all'acquirente.
Peraltro, la parte pur ricordando che l'assegno gli è stato consegnato da Persona_1
non ha ricordato da chi fosse sottoscritto. Anche la circostanza che le trattative fossero state intrattenute con La AR non sono indice univoco della circostanza che la Per_1
compravendita sia in realtà una forma di donazione indiretta, in quanto ben è possibile che il padre abbia agevolato la GL nell'acquisto dell'immobile solo sotto il profilo materiale;
2) beni mobili e mobili registrati
É sorta contestazione in ordine alla sussistenza di beni mobili (anche registrati) di proprietà del de cuius al momento dell'apertura della successione, in quanto secondo la parte attrice vi sarebbero una serie di beni di proprietà del de cuius, mentre secondo i convenuti, tali beni sarebbero già stati alienati.
L'onere della prova incombente sull'attrice non è stato soddisfatto.
12 Invero nel verbale di inventario del 13.2.2019 vi è una elencazione di beni mobili che Parte_1 ha dichiarato al cancelliere far parte dell'asse ereditario. Manca però qualsiasi documentazione o visura al Pubblico Registro Automobilistico che dimostri l'appartenenza di tali beni al de cuius. Tali beni, dunque, devono essere esclusi dal relictum.
3) Somme di denaro donate all'attrice
I convenuti fanno riferimento a somme di denaro per euro 54.000,00 circa di cui: 5.164,57 (vecchie lire 10.000.000) quando il de cuius vendette il grano nell'anno 1996 (somma erogata per consentire alla GL di pagare il falegname che le aveva realizzato la cucina); - euro 2.000,00 ogni anno, a decorrere dal 1997, in coincidenza di ogni raccolto del grano, per un totale di circa 42.000,00; euro
5.000,00 in occasione della vendita dei pioppi, avvenuta all'incirca nel 2009.
Anche di tali erogazioni e della prova che esse siano state effettuate per spirito di liberalità non è stata fornita alcuna prova in giudizio.
4) Polizze assicurative
Trattasi delle assicurazioni sulla vita, tutte con beneficiario SC AR AT, (all. da 112 a 117 nota deposito del 10.8.2021):
- “VALORE SELEZIONE” sottoscritta il 15.3.20213 per euro Controparte_3
50.000,00 con un versamento aggiuntivo del 22.5.2015 di euro 10.000,00 liquidata al beneficiario per euro 61.000,00 circa
- AXA MPS “SELEZIONE LIBERA” sottoscritta il 20.5.2016 per euro 80.000,00
- “PROGETTO CRESCITA – ITALIAN EQUITY” sottoscritta il Controparte_3
20.5.2016.
Dal punto di vista astratto, se è vero che “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima” (ex plurimis Cass. n.
25635/2018), i premi versati in vita possono comunque costituire una forma di donazione indiretta fatte in vita dal de cuius in favore del futuro beneficiario della polizza in quanto il pagamento del premio è il “negozio-mezzo” per conseguire il “negozio-fine” (la donazione) (in questo senso Cass.
3263/2016; Cass. 7683/2010).
Notorio come la donazione indiretta può realizzarsi nei modi più vari, essendo "caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati" (Cass. n. 3134/2012, conforme a Cass. n. 5333/2004).
13 Allo stesso tempo, in concreto, è necessario però verificare che vi sia alla base una atto compiuto con spirito di liberalità, essendo questa esclusa non solo nel caso in cui vi sia un dovere giuridico ad adempiere, ma anche nel caso in cui il soggetto si senta obbligato anche solo dal punto di vista morale o sociale. Anche l'adempimento di una obbligazione naturale (art. 2034 c.c.) infatti se non elide la volontarietà della prestazione ne esclude la spontaneità che invece deve caratterizzare l'atto liberale, quale atto compiuto al fine di avvantaggiare il destinatario con la piena coscienza di non esservi in alcun modo costretto.
E nel caso in esame, in ragione dei rapporti di coniugio tra il de cuius e la SC e della circostanza che la stessa non era occupata lavorativamente, ed in assenza di elementi offerti dall'attore che consentano di far presumere lo spirito liberale che hanno connotati gli atti del de cuius, non è possibile far confluire i premi nell'asse ereditario ritenendo che gli stessi costituiscano atti di donazione indiretta.
Peraltro, è la stessa Corte di legittimità ad evidenziare (Cass. 7683/2015) che “l'assicurazione sulla vita a favore del terzo (art. 1920 c.c.) è infatti un contratto che può assolvere a molteplici finalità concrete: dalla garanzia alla previdenza, alla liberalità. Il suo scopo pratico più frequente è quello di previdenza, quando siano indicati come beneficiari persone che vivono del lavoro del contraente
(ad es., assicurazione sulla vita stipulata dal coniuge lavoratore, a favore dell'altro coniuge non lavoratore ed a carico del primo). Quando invece i beneficiari siano persone che non ricevono sostentamento dal contraente, lo scopo pratico più frequentemente avuto di mira dal contraente, e che deve presumersi ex art. 2727 c.c., è la liberalità” (in senso analogo anche Cass. 3263/2016).
5) denaro
Parte attrice afferma che sono stati prelevati nel corso degli anni somme per l'importo di 107.893,00, di cui la metà, pari a 53.946,50 è di su due conti presso la Banca Monte Paschi di Persona_1
Siena (c/c 39179.30 e c/c 612097.70) cointestati tra e la SC. Persona_1
Parimenti afferma che e la stessa SC hanno prelevato somme per Persona_1 euro 43.700,00 a mezzo assegni Mediolanum c/c n. 230431.
L'affermazione, pur supportata da copiosa documentazione (cfr. note di deposito del 10.8.2021), è ininfluente ai fini del decidere.
In primo luogo, in assenza di estratti conto, movimentazioni bancarie in ingresso e depositi iniziali di denaro non è possibile ricostruire con esattezza il rapporto bancario. In altri termini, il mero dato in uscita registrato dall'attrice non consente di stabilire quali siano le somme transitate sul conto e chi abbia in concreto eseguito i versamenti sul conto cointestato. L'attrice afferma che le entrate sono esclusivamente legate agli introiti del , unico coniuge lavoratore, tuttavia tale Per_1
14 circostanza, seppur non contestata, non impedisce di stabilire che le entrate del conto derivassero anche da altri fonti.
Ad ogni modo, anche in questo caso, affinché possa ritenersi il versamento di somme sul conto un atto di liberalità a favore dell'altro è necessario, comunque, che sia data prova dell'animus donandi sotteso alle operazioni (Cass. 26983/2008; Cass. 4682/2018 proprio nell'ipotesi di conto cointestato) ben potendo ipotizzarsi, anche in ragione della frequenza e degli importi dei prelevamenti e dell'età dei coniugi (magari meno avvezzi all'utilizzo di carte di pagamento) che le somme fossero impiegate per sostenere le spese familiari e che dunque il conto cointestato fungesse esclusivamente da strumento pratico per la gestione delle incombenze familiari.
Stesse argomentazioni devono spendersi con riguardo agli assegni intestati a SC.
Diversamente, invece, deve ritenersi con riguardo agli assegni intestati a per Controparte_1
complessivi euro 34.926,20 (cfr. CTU p. 111) in quanto non si rinviene alcun'altra ragione, se non quella liberale, legata alla consegna di assegni al figlio.
Tale somma, quindi, va computata nell'asse ereditario.
Nell'asse ereditario deve anche confluire la somma di euro 5.300,00 derivante dal prelievo di
10.600,00 del 9.4.2019 effettuato dalla SC, dopo il decesso del de cuius.
Ciò in quanto, nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. n. 77/2018; Cass. n. 26991/2013)
Confluiscono infine nell'asse le somme del saldo attivo dei due conti c/c 39179.30 e c/c n. 230431, rispettivamente di euro 18,48 ed euro 1.601,13.
Cont 6)
Cont Nessun riferimento in testamento si ha con riguardo ai intestati al de cuius del valore unitario di euro 185,92 con n. progressivo da 6476429 a 6476475 ed 1 del tipo ordinario del valore unitario di euro 167,33 con n. progressivo 6476476, per un complessivo valore di euro 8.905,57.
15 Le parti convenute affermano che gli stessi sarebbero già stati divisi equamente fra tutti gli eredi e che il de cuius avrebbe addirittura disposto per testamento di tali beni.
Invero non v'è prova della sorte di questi titoli e quindi sulla scorta della documentazione prodotta dall'attrice (all. 54 - fascicolo aziendale di ed all. 55 – estratto registro nazionale titoli di Per_1
cui alla nota del 10.8.2021) si deve ritenere fondata la prospettazione attorea, con la conseguenza che anche tali somme entrano a far parte del relictum.
Sulle spese legate al decesso del de cuius
I convenuti hanno affermato che il pagamento dell'imposta di successione, le spese per la pubblicazione dei testamenti, le spese funerarie e di sepoltura, ascendenti complessivamente a non meno di euro 23.530,33 (importo questo del tutto anticipato dalla AS IA TR).
Parte attrice ha contestato solo la somma di euro 3.050,00 ed euro 700,00 relativa alle spese effettuate per la sistemazione della cappella mortuaria, che in assenza della dimostrazione dell'effettivo esborso e della sola produzione di una fattura, non possono ritenersi provate, mentre la restante somma deve riconoscersi in virtù del principio di non contestazione.
In definitiva poiché dalla massa dei beni relitti devono essere detratti - con operazione meramente contabile, che non implica liquidazione del passivo ereditario - tutti i debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte, tra le quali vi rientrano quelle citate, si deve sottrarre al relictum l'importo di euro 19.780,33
Sulle presunte migliorie apportate su alcuni beni da parte di Controparte_1
Il convenuto afferma di aver eseguito lavori e miglioramenti sugli immobili in catasto al foglio 126 del Comune di Piazza Armerina, impiantando nuove costruzioni (foglio 126, particelle 196, 197 e
198) e dando vita a una struttura turistico ricettiva oggi identificata alla particella 8 (sub. 2 e sub. 3) del foglio 126.
Ha prodotto a sostegno della domanda fatture e matrici di assegni con alcune scritture vergate a mano, che non sono idonee a provare quanto dedotto, essendo peraltro inammissibili le prove per testimoni articolate dalla parte sul punto, per come chiarito nell'ordinanza istruttoria del 10.8.2021.
Peraltro, la regola dettata dall'art. 748 c.c. (unica ipotizzabile a fondare la richiesta), mira ad evitare che in caso di collazione di beni donati, la massa possa ottenere un vantaggio a discapito del donatario che abbia nel frattempo incrementato il valore del bene eseguendo opere sullo stesso, posto che la collazione per imputazione si effettua avuto riguardo al valore del bene al momento dell'aperura della successione.
16 Ma nel caso in esame, il bene non era stato donato al convenuto e dunque le eventuali spese sostenute da per apportare migliorie sui beni appartenenti al defunto padre sono irrilevanti Controparte_1
ai fini del giudizio e comportamenti spontanei posti in essere dal futuro erede su beni a lui ancora non appartenenti non possono incidere nella regolamentazione dei rapporti fra coeredi, poiché in tal modo l'erede andrebbe ad alterare le quote di legittima degli altri eredi, precostituendosi un illegittimo vantaggio nella successione.
Stima dell'asse ereditario ai fini del calcolo della legittima
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU con l'ing. al fine di stimare il compendio Persona_6
immobiliare e verificare l'esistenza di eventuali ipoteche sugli stessi. È stato poi chiesto di elaborare un prospetto delle somme prelevate dai coniugi sui conti cointestati (in contanti o mediante assegni), dei i premi delle polizze versati, nonché di verificare l'ammontare delle spese funerarie.
Infine, è stato richiesto di elaborare un calcolo a parte con riferimento all'immobile e al terreno di proprietà di asseritamente donato indirettamente in vita dal de cuius (di cui sopra). Parte_1
Il CTU ha evidenziato nel corso dell'istruttoria la difficoltà a ricostruire le movimentazioni bancarie dei conti cointestati in assenza di alcuni dati (depositi iniziali di denaro, estratti conto, versamenti sul conto…). Tuttavia, come già chiarito, si ritiene irrilevante comprendere se i prelevamenti della
SC effettuati prima del decesso del coniuge superino o meno il 50% degli importi complessivamente versati sul conto, in ragione della natura del conto, dei rapporti tra le parti e della mancata prova che il versamento o autorizzazione al prelievo configurino atti di liberalità (cfr. par.
“5) denaro”).
Con riferimento alla stima dei beni immobili, il metodo seguito dal CTU è analitico e improntato alle migliori regole in materia e sono stati utilizzati dati oggettivi per il calcolo. Anche i CTP hanno in linea di massima concordato sulle conclusioni del CTU, sicché non v'è necessità di dirimere questioni circa il valore dei beni immobili oggetto dei testamenti.
Il risultato della CTU deve poi essere integrato con le ulteriori valutazioni compiute dal collegio in ordine all'effettiva consistenza dell'asse ereditario sia sotto il profilo attivo (beni relitti e donazioni) che passivo (debiti a causa della morte). Si rende opportuno quindi un riepilogo dei beni costituenti l'asse ereditario con i rispettivi valori monetari (effettivi o stimati):
Parte_3
p. 104 e 105 CTU)
[...]
(somma dei beni attribuiti a (763.120,34 + 142.988,20 CP_1
e a )
- 906.108,54) CP_1 Parte_1
17 (p.108 e 111 CTU)
Pt_4
➢ Saldo conto correnti c/c 39179.30
✓ 18,48
➢ Saldo c/c n. 230431
✓ 1.601,13;
➢ Prelievo contante AS del 9.4.2019
✓ 5.300,00; Cont
euro 8.905,57
Parte_5
a (assegni p. 111 CTU) 34.926,00 Controparte_1
Parte_6
➢ spese funerarie 3.400,00
➢ imposte denuncia successione dell'11.6.2018 16.316,33
➢ spese denuncia successione del 8.5.2019 64,00
- 19.780,33
Ne deriva che l'asse ereditario su cui calcolare la quota di legittima secondo la formula [relictum – debiti + donatum] è pari ad euro 937.079,59
La verifica della lesione e la riduzione delle disposizioni testamentarie
Sull'asse determinato ai sensi dell'art. 556 c.c. deve essere calcolata la quota di legittima spettante a
, in base a quanto previsto dall'art. 542 comma 2 c.c.: Parte_7 Parte_1
¼ FILIPPA LA CARA: 937.079,59/4 = 234.269,89
¼ SC AR AT 937.079,59/4 = 234.269,89
La quota di riserva è pari ad euro 234.269,89
Risulta che:
• ha ottenuto già 142.988,20 (beni immobili ereditati) e deve ricevere ancora Parte_1
91.281,69 per soddisfare la sua quota di legittima;
• SC AR AT ha ottenuto beni solo per euro 5.300,00 (prelievo) e deve ricevere ancora 228.969,89 per soddisfare la sua quota di legittima;
Dovendosi procedere alla reintegra della legittima prima attraverso l'acquisizione dei beni che cadono in successione ab intestato, l'attrice e la convenuta possono acquisire solo il denaro giacente ancora
18 sui conti e i PAC, pari a complessivi 10.525,18, da dividere tra le due parti aventi diritto alla medesima quota di legittima (euro 5.262,59 ciascuno).
All'esito di tale operazione risulta comunque che i beni relitti non oggetto di testamento non sono sufficienti a soddisfare la legittima, sicché deve procedersi ad una riduzione delle disposizioni testamentarie, e dunque della quota parte di onde consentire: Controparte_1
• a di ottenere ancora 86.019,00 (91.281,69 – 5.262,59) Parte_1
• a SC AR AT di ottenere ancora 223.707,30 (228.969,89 - 5.262,59)
Il testamento ha disposto di beni per euro 906.108,52 secondo il seguente schema:
a per euro 763.120,34 (pari all'84,2% dei beni oggetto di testamento) Controparte_1
a per euro 142.988,20 (pari al 15,7% dei beni oggetto di testamento) Parte_1
a SC per euro 0,00 (pari allo 0% dei beni oggetto di testamento)
lo 0,01% di differenza deriva da un margine di approssimazione
Per compensare le legittime pretese delle parti occorre quindi ridurre le disposizioni testamentarie di per un importo pari ad euro 309.726,4 (86.019,00 + 223.707,30), pari al Controparte_1
34,1% del valore del testamento.
Ne deriva il seguente assetto testamentario:
a beni per euro 453.393,94 (50,03% dei beni oggetto di testamento) Controparte_1
a beni per euro 229.007,00 (pari 25,27% dei beni oggetto di testamento) Parte_1
a beni per euro 223.707,30 (pari 24,68% dei beni oggetto di testamento) Parte_7
lo 0,02% di differenza deriva da un margine di approssimazione
Volendo procedere ad una verifica della divisione dell'asse ereditario si evince che gli eredi vedono così ridistribuito l'attivo ereditario (in termini di valore):
- GIUSEPPE LA CARA: 453.393,94 + 34.926,00 = 488.319,94
- FILIPPA LA CARA: 86.019,00 + 142.988,20 + 5262,59 = 234.269,89
- SC M.S.: 223.707,3 + 5.262,59 + 5.300,00 = 234.269,89
Per complessivi euro 956.859,71 a cui però vanno detratti i debiti, pari ad euro 19.780,33, ottenendosi l'asse ereditario epurato dei debiti per l'originario importo di euro 937.780,33.
19 La sorte dei debiti sorti a causa della morte segue la disciplina di cui all'art. 752 c.c. con ripartizione fra gli stessi in proporzione alle quote ereditarie, non essendo stato disposto diversamente dal de cuius.
In particolare poiché l'asse ereditario ricade per la metà nella quota di , per Controparte_1
¼ in quella di SC AR AT e per ¼ in quella di e tenuto Parte_1 conto che l'importo delle spese di successione, per la pubblicazione dei testamenti e per le spese funerarie e di sepoltura sono state interamente pagate da SC AR AT ne deriva che a fronte di un debito gravante sulla SC per un corrispondente importo di euro
4.955,00 (1/4 di 19.780,33) ella avrà diritto ad agire in regresso nei confronti dei coeredi per euro
9.890,00 (1/2 di 19.780,33) nei confronti di e per euro 4.955,08 (1/4 di Controparte_1
19.780,33) nei confronti della GL . Pt_1
Non v'è luogo comunque ad una condanna, sia perché manca una espressa domanda sul punto sia perché l'azione di riduzione ha natura personale e non reale, essendo volta esclusivamente a rendere inefficaci le disposizioni lesive ed è prodromica a quella reale di restituzione.
Inoltre, eventuali pretese restitutorie a seguito dell'apertura della successione potranno essere regolate in sede di divisione in base alle regole stabilite dagli artt. 723 e ss.c.c.
Sulla domanda di divisione
La domanda di divisione è inammissibile in quanto proposta nei confronti anche di SC
AR AT non ancora erede.
Il legittimario pretermesso – quale nel caso in esame la SC - acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza costitutiva che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili (cfr. Cass., 20.11.2008, n. 27556; Cass., 3.12.1996, n. 10775; Cass., 12.01.1999,
n. 251).
Non acquista invece la qualità di erede occorrendo un distinto e successivo atto di accettazione. Né potrebbe considerarsi quale accettazione tacita dell'eredità la stessa domanda di riduzione e di divisione introduttiva del presente giudizio, non potendosi ammettere, per ragioni logiche prima che giuridiche, un'accettazione che, invece di seguire, preceda cronologicamente la delazione la quale, peraltro, nell'ipotesi che viene in questa sede in rilievo, diventerà attuale solo con il passaggio in giudicato della presente sentenza di riduzione.
Peraltro, ben è possibile che la parte intenda disporre diversamente della propria quota ereditaria in cui è stata reintegrata o che le parti addivengano, a seguito della sentenza, ad un diverso accordo volto a dividere il compendio immobiliare.
20 CONCLUSIONI E SPESE
Le domande di parte attrice e della convenuta SC devono essere accolte nei limiti di cui in motivazione e per quanto più dettagliatamente esposto in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza con riguardo al rapporto processuale tra e Controparte_1
e sono liquidate entro la richiesta formulata dal difensore di parte attrice, in euro Parte_1
9.000,00, trattandosi di somma congrua rispetto al valore della causa ricompresa nello scaglione da
520.001,00 a 1.000.000,00 in ragione del valore dell'asse ereditario.
Devono invece integralmente compensarsi le spese tra e SC AR Controparte_1
AT in ragione del comportamento della parte che, pur aderendo alle ragioni e motivazioni del convenuto su una molteplicità di aspetti, ha poi comunque formulato autonoma domanda volta a reintegrare la propria legittima e conseguire la qualità di erede, trattandosi di erede pretermessa.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. N. 111/2019:
1. dichiara aperta la successione di , deceduto in Piazza Armerina il Persona_1
13.4.2018, la quale è in parte ab intestato ed in parte testamentaria in virtù dei seguenti atti: testamento pubblico del 8.5.2013, a rogito del Notaio rep archivio n. 1402, rep notaio n. Persona_2
2534 pubblicato in data 12.6.2018 dal Notaio e tre verbali olografi pubblicati con atto rep. N. Per_3
12717, raccolta n. 10214 dal Notaio registrato a Caltagirone il 29 maggio 2018 al Persona_4
n. 1782 serie 1T;
2. accerta la qualità di eredi legittimari di e AR AT SC Parte_1
aventi diritto alla quota di riserva, ex art. 542 c.c., di 1/4 ciascuno dell'intero patrimonio, essendo i restanti 2/4 di spettanza di , dovendosi ritenere che le attribuzioni Controparte_1
testamentarie siano a titolo universale;
3. accerta che nell'asse ereditario relitto sono comprese somme per un ammontare totale (in equivalente economico) pari ad euro 10.525,18, di cui:
- somme di denaro giacenti sui conti (c/c 39179.30 e c/c n. 230431) per complessivi euro
1.619,61;
Cont
- del valore unitario di euro 185,92 con n. progressivo da 6476429 a 6476475 ed 1 del tipo ordinario del valore unitario di euro 167,33 con n. progressivo 6476476 per complessivi euro 8.905,57;
21 4. dichiara che nell'asse ereditario relitto devono anche ricomprendersi:
- l'importo totale degli assegni versati da al figlio Persona_1 CP_1
per complessivi euro 34.926,00 trattandosi di donazioni;
[...]
- le somme prelevate da SC AR AT in data 9.4.2019 (a seguito del decesso del de cuius) per l'importo di euro 5.300,00;
5. accerta che nell'asse ereditario sono da ricomprendersi tutti i beni immobili oggetto dei testamenti e dettagliatamente elencati nella relazione tecnica d'ufficio del 5.12.2022 redatta dall'Ing. (da Per_6
p.10 a p. 40) e a cui si rinvia per relationem, per un valore complessivo di beni immobili comprensivi di fabbricati e terreni pari ad euro 906.108,54 (esclusi quindi le quote di comproprietà di SC
AR AT);
6. dichiara che, per reintegrare le due quote di legittima:
- si dovrà procedere ad attribuire, in parti uguali, titoli PAC e denaro (di cui al punto 3) per l'equivalente di euro 5.262,59 a e di euro 5.262,59 a AR Parte_1
AT SC;
- ridurre le disposizioni testamentarie di affinché AR SC Controparte_1
AT sia titolare di ¼ del patrimonio ereditario e di un altro ¼ Parte_1
residuando a la restante parte, pari ad 2/4. Controparte_1
Ne consegue che disposizioni testamentarie devono essere ridotte secondo il seguente schema:
a beni per euro 453.393,94 (50,03% dei beni oggetto di testamento) Controparte_1
a beni per euro 229.007,00 (pari 25,27% dei beni oggetto di testamento) Parte_1
a beni per euro 223.707,30 (pari 24,68% dei beni oggetto di testamento) Parte_7
lo 0,02% di differenza deriva da un margine di approssimazione
11. rigetta tutte le ulteriori domande proposte;
12. dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione e divisione del compendio ereditario proposta dalle parti;
13. condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Controparte_1 Parte_1
euro 9.000,00 (per come richiesto nella nota spesa) oltre IVA, C.P.A e rimborso forfettario del 15% per spese generali e le spese vive quantificate in euro 4.434,50
14. compensa integralmente le spese tra e SC AR AT Controparte_1
22 15. pone definitivamente a carico di separato decreto
Enna, 09/01/2025
le spese di CTU, già liquidate con Controparte_1
Il Presidente
23
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
così composto:
- Dott. Rosario Vacirca Presidente
- Dott. Davide Naldi Giudice relatore/estensore
- Dott. Davide Palazzo Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1111 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019
T R A
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SPINELLO Parte_1 C.F._1
SALVATORE
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MASTROIANNI Controparte_1 C.F._2
NT
AR AT SC (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. C.F._3
PEDEVILLANO AR NA
PARTE CONVENUTA
CP_2 LA DEFINIZIONE DEL THEMA DECIDENDUM .......................................................................................................... 2
La domanda proposta da ............................................................................................................... 2 Parte_1
La difesa di con domanda riconvenzionale ............................................................................... 3 Controparte_1
Le difese di AR AT SC con domanda riconvenzionale ........................................................... 7
1 QUESTIONI PREGIUDIZIALI ......................................................................................................................................... 9
Sulla competenza collegiale ........................................................................................................................................... 9
Sulle condizioni di ammissibilità dell'azione ................................................................................................................ 9
Sulla ammissibilità della domanda proposta – onere di allegazione .............................................................................. 9
MERITO ........................................................................................................................................................................... 10
La natura delle disposizioni testamentarie ................................................................................................................... 10
La quota di legittima in capo all'attrice e alla convenuta AS ............................................................................... 11
Dei beni costituenti l'asse ereditario ............................................................................................................................ 11
Sulle spese legate al decesso del de cuius .................................................................................................................... 16
Sulle presunte migliorie apportate su alcuni beni da parte di ................................................. 16 Controparte_1
Stima dell'asse ereditario ai fini del calcolo della legittima ........................................................................................ 17
La verifica della lesione e la riduzione delle disposizioni testamentarie ..................................................................... 18
Sulla domanda di divisione .......................................................................................................................................... 20
CONCLUSIONI E SPESE ............................................................................................................................................... 21
P.Q.M.
............................................................................................................................................................................... 21
LA DEFINIZIONE DEL THEMA DECIDENDUM
La domanda proposta da Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 31.7.2019, ha convenuto in giudizio la madre, Parte_1
AS IA TR, e il fratello, per sentire accogliere le seguenti testuali Controparte_1 conclusioni:
“- dichiarare aperta la successione ereditaria di , deceduto in Piazza Armerina il Persona_1
13.4.2018;
- previa collazione di quanto ricevuto da e AS IA TR, in Controparte_1
accoglimento della domanda attrice, ridurre la disposizione testamentaria di esso Persona_1
a favore del figlio nei limiti di legge consentiti, onde reintegrare l'attrice nella Controparte_1 quota di legittima spettantele;
- disporre la divisione giudiziale dell'asse ereditario relitto dal , assegnando Persona_1 all'attrice la quota parte di sua spettanza, divisa da ogni altra.
Disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare e descrivere l'asse ereditario relitto dal
[...]
e procedere alla formazione delle quote, separando la quota parte dell'attrice da ogni Persona_1 altra.
Porre le spese di divisione a carico della massa”.
Nel proporre la domanda ha dedotto (per i dettagli degli immobili si rinvia all'atto di citazione):
2 - di essere GL legittima di nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 il 13.4.2018;
- di aver disposto con tre diversi e successivi testamenti dei suoi beni, ed in particolare di aver lasciato:
o a : terreni del valore di euro 33.353,41; fabbricati del valore di Parte_1 euro 140.100,00
o a : terreni del valore di euro 234.277,61, fabbricati del valore Controparte_1 di euro 783.400,00
o di non aver disposto: di un terreno sito in c.da Malocristiano in Piazza Armerina del valore di euro 3.000,00; dei beni mobili, in parte registrati del valore di euro 29.400,00; dei 47 titoli PAC a lui intestati del valore unitario di euro 185,92 con n. progressivo da
6476429 a 6476475 ed 1 del tipo ordinario del valore unitario di euro 167,33 con n. progressivo 6476476, del valore totale di euro 8.905,57; di una polizza assicurativa
AXA MPS del 20.5.2016 per euro 80.000,00 e dell'altra stipulata con
[...]
progetto crescita, nella medesima data per euro 30.000,00; CP_3
- che in vita ha effettuato le seguenti donazioni:
o a favore del figlio per euro 45.926,20 a mezzo assegni Mediolanum Controparte_1
c/c n. 230431;
o a favore della moglie AS IA TR per complessivi 103.700,00 di cui: euro 43.700,00 a mezzo assegni Mediolanum c/c n. 230431; euro 50.000,00 il
15.3.2013 ed euro 10.000,00 l'11.12.2017 mediante stipula di polizze assicurative
Controparte_3
- che AS ha prelevato nel corso degli anni somme dal conto corrente cointestato con il Contr marito (n. 612097.70) presso per l'importo di 107.893,00, di cui la metà, pari a 53.946,50
è di Persona_1
Ritenendo dunque che l'asse ereditario è pari ad euro 1.546.009,29, che a (attrice) Parte_1 sono stati attribuiti beni per complessivi euro 173.453,41, a beni per euro Controparte_1
1.017.677,61, e che parte dei beni non sono stati attribuiti ha denunciato la lesione della propria quota di legittima e previa riduzione della stessa, ha chiesto la divisione dei beni, evidenziando di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario
La difesa di con domanda riconvenzionale Controparte_1
Costituitosi in giudizio ha chiesto, nella composizione e secondo il rito previsti Controparte_1 dalla legge, reiectis adversis, dando atto della dichiarazione di mancata accettazione del contraddittorio nel merito, così statuire in via gradatamente subordinata:
3 “1°)- Dire e dichiarare irricevibili, improcedibili, improponibili, inammissibili o, con qualsiasi altro tipo o forma di statuizione, disattendere, rigettare e respingere l'azione e tutte le domande attrici, per carenza di legitimatio ad causam, di legittimazione ad agire, di legittimazione attiva e di titolarità dal lato attivo della pretesa in capo a : Parte_1
2°)- Dire e dichiarare irricevibili, improcedibili, improponibili, inammissibili o, con qualsiasi altro tipo o forma di statuizione, disattendere, rigettare e respingere l'azione e tutte le domande attrici, perché soggette a invocate decadenza e prescrizione e, comunque, perché infondate in fatto, erronee in diritto e carenti di prova.
3°)- Dire e dichiarare, con qualsiasi tipo o forma di statuizione, che, alla presenza del coniuge e di due figli, la quota di riserva astrattamente reclamabile dall'attrice è di ¼ del patrimonio ereditario, giacché la quota disponibile è pari a ¼, la legittima del coniuge è di ¼ e la restante metà deve diversi tra i due fratelli (ossia ¼ ciascuno).
Indi, dire e dichiarare, con qualsiasi tipo o forma di statuizione, che l'azione di riduzione è configurabile come un'azione di tipo individuale, potendo ogni legittimario agire esclusivamente per la sua quota di legittima, essendo personale e non reale, oltre che non cedibile.
Dire e dichiarare, con qualsiasi tipo o forma di statuizione, che, in ogni caso, la riduzione deve operare esclusivamente secondo il seguente schema progressivo: a)- riduzione dei beni caduti in successione ab intestato;
b)- riduzione delle disposizioni testamentarie;
c)- riduzioni delle eventuali donazioni.
Con qualsiasi tipo o forma di statuizione, imputare alla quota di legittima dell'attrice anche le donazioni di immobili e di somme di denaro a lei fatte in vita dal de cuius.
Conseguentemente, dire e dichiarare, con qualsiasi tipo o forma di statuizione, che nessuna lesione di legittima è configurabile in danno dell'attrice, giacché il de cuius ha beneficiato quest'ultima di una quota superiore o, comunque, pari a ¼ del patrimonio ereditario.
4°)- Dire e dichiarare, con qualsiasi tipo o forma di statuizione, che il de cuius ha donato in vita all'odierno concludente tutti i beni, poi formalmente a lui assegnati in proprietà mortis causa per effetto della disposizione testamentaria.
Indi, detrarre dal valore del patrimonio ereditario, le migliorie, le innovazioni, gli ampliamenti e le nuove costruzioni realizzate a cura e spese dell'odierno convenuto, sui beni donatigli o dei quali è stato beneficiato in vita dal padre, o comunque lasciatigli per testamento dal predetto de cuius.
Conseguentemente, dire e dichiarare che nessuna lesione di legittima è configurabile in danno dell'attrice, giacché il de cuius ha beneficiato quest'ultima di una quota superiore o, comunque, pari
a ¼ del patrimonio ereditario.
5°)- Nell'irreale ipotesi di accoglimento dell'azione di riduzione per come proposta dall'attrice e nell'ipotesi in cui la madre dovesse proporre legittimamente in questa causa l'azione di riduzione,
4 per effetto dell'opzione esercitata dall'odierno convenuto, con qualsiasi tipo o forma di statuizione, applicare, ai fini della collazione, il criterio di imputazione alla propria quota del valore dei beni immobili a lui assegnati dal de cuius.
Nell'irreale ipotesi di accoglimento dell'azione di riduzione per come proposta dall'attrice e nell'ipotesi in cui la madre dovesse proporre legittimamente in questa causa l'azione di riduzione, con qualsiasi tipo o forma di statuizione imputare alla quota di riserva e di legittima spettante all'odierno convenuto e, in ogni caso, alla quota disponibile per l'eventuale eccedenza, i beni immobili (fabbricati e terreni), siti nel territorio del Comune di Piazza Armerina, donati in vita o lasciati a quest'ultimo per testamento dal de cuius e così distinti in catasto:
Foglio 126, particella 8 sub. 2 (C/1), esteso 125 mq e per quanto in effetti misura, Contrada
Belvedere, in piena proprietà; Foglio 126, particella 8 sub. 3 (A/2), vani 5,5, Contrada Belvedere, in piena proprietà; Foglio 126, particella 11 sub. 2 (C/2), esteso 125 mq e per quanto in effetti misura,
Contrada Belvedere, in piena proprietà;
Foglio 126, particella 11 sub. 3 (A/3), vani 6, Contrada Belvedere, in piena proprietà;
Foglio 126, particella 196 (A/4), vani 5, Contrada Belvedere, in piena proprietà;
Foglio 126, particella 197 (A/4), vani 2,5, Contrada Belvedere, in piena proprietà;
Foglio 126, particella 198 (A/4), vani 3, Contrada Belvedere, in piena proprietà;
Foglio 126, particella 10 (T), esteso mq.
2.078 e per quanto in effetti misura, Contrada Belvedere, in piena proprietà;
Foglio 126, particella 195 (T), esteso mq.
1.791 e per quanto in effetti misura, Contrada Belvedere, in piena proprietà;
Foglio 126, particella 228 (T), esteso mq.
5.208 e per quanto in effetti misura, Contrada Belvedere, in piena proprietà.
Indi, disporre l'eventuale divisione giudiziale dei beni relitti, procedendo alle assegnazioni come per legge.
6°)- Emettere ogni conseguente statuizione di legge in relazione alle domande, eccezioni, difese e richieste, per come formulate e dedotte dall'odierno concludente nel procedimento de quo, se del caso procedendo alla riqualificazione giuridica delle circostanze e delle difese dallo stesso rappresentate.
7°)- In ragione dell'accoglimento delle superiori conclusioni, condannare la parte attrice al pagamento delle spese processuali, per eventuali anticipazioni e compensi, da determinarsi secondo
i parametri previsti dalla normativa vigente e, nello specifico, dal D.M. n. 55/2014, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Porre le spese dell'eventuale divisione a carico della massa”
5 Nell'argomentare le conclusioni ha dedotto: Controparte_1
- l'inammissibilità dell'azione per non avere l'attrice accettato con beneficio di inventario o comunque per non aver perfezionato nei termini la procedura di inventario
- che, alla presenza del coniuge e di due figli, la quota di riserva astrattamente reclamabile dall'attrice è di ¼ del patrimonio ereditario, giacché la quota disponibile è pari a ¼, la legittima del coniuge è di ¼ e la restante metà deve dividersi tra i due fratelli (ossia ¼ ciascuno) e che tale quota non è stata lesa dal de cuius il quale, nel disporre die propri beni ha deciso di non attribuire nulla alla moglie in virtù di un accordo tra tutti i membri della famiglia, avendo però correttamente disposto nei limiti della sua disponibile al fratello dell'attrice;
- che la causa è di competenza collegiale ai sensi dell'art. 50-bis, n. 6, c.p.c;
- che il valore dei beni indicati in citazione è sopravalutato per quelli a favore del convenuto essendo stati invece sottostimati i beni devoluti all'attrice, contestando l'autenticità e attendibilità della documentazione prodotta dall'attrice a supporto
- che l'attrice non ha indicato entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva né quali atti ridurre in ordine cronologico, non assolvendo ai propri oneri di allegazione e prova, con la conseguenza che anche la CTU richiesta sarebbe esplorativa
- che l'attrice ha omesso di imputare alla sua quota di legittima i beni e le somme di denaro ricevute dal padre per spirito di liberalità ed in particolare:
o somme di denaro per euro 54.000,00 circa di cui: 5.164,57 (vecchie lire 10.000.000) quando il de cuius vendette il grano nell'anno 1996 (somma erogata per consentire alla GL di pagare il falegname che le aveva realizzato la cucina); - euro 2.000,00 ogni anno, a decorrere dal 1997, in coincidenza di ogni raccolto del grano, per un totale di circa 42.000,00; euro 5.000,00.= in occasione della vendita dei pioppi, avvenuta all'incirca dieci anni orsono;
o beni immobili (ossia l'immobile sito in Piazza Armerina, Via Salvatore Principato, censito al catasto fabbricati, al foglio 129, particella 31 sub. 1, e l'appezzamento di terreno sito in Piazza Armerina, censito al catasto terreni al foglio 186, particella 329)
o un terzo del valore in denaro dei titoli PAC di spettanza dell'attrice, evidenziando che i tre eredi hanno già diviso equamente tra loro i titoli
- che ai fini della riduzione, dal calcolo del patrimonio ereditario bisognerà sottrarre:
o i debiti contratti dal defunto e quelli sorti in occasione della sua morte, quali il pagamento dell'imposta di successione, le spese per la pubblicazione dei testamenti, le spese funerarie e di sepoltura, ascendenti complessivamente a non meno di euro
23.530,33 (importo anticipato dalla AS IA TR)
6 o l'incremento di valore dei beni immobili scaturito dalle costruzioni, dalle migliorie, dalle innovazioni e dagli ampliamenti da lui apportati ai beni da lui poi acquistati mortis causa per disposizione testamentaria paterna, beni già gestiti prima della morte dagli eredi in base ad un precedente accordo. In particolare, ha dichiarato di aver effettuato a sua cura e spese lavori in economia sul fondo censito in catasto al foglio
126 del Comune di Piazza Armerina, impiantando nuove costruzioni (foglio 126, particelle 196, 197 e 198) dando vita a una struttura turistico ricettiva oggi identificata alla particella 8 (sub. 2 e sub. 3) del foglio 126.
- che i beni mobili sono tutti stati alienati in vita da de cuius e dunque essi non concorrono alla formazione dell'asse ereditario;
- che gli importi relativi all'assicurazione sulla vita non rientrano nell'asse ereditario;
Le difese di AR AT SC con domanda riconvenzionale
“1) Rigettare la domanda attorea per essere erronea in diritto, inammissibile, infondata in fatto e non provata, per quanto meglio dedotto in parte motiva;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare che SC IA
TR è erede legittima pretermessa del proprio marito e che ha il diritto di vedersi attribuire la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità della quota parte pari ad ¼ del relativo asse ereditario, indi, in accoglimento della domanda riconvenzionale disporre la reintegrazione nella legittima spettantele, mediante la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius in favore degli altri eredi nei limiti consentiti dalla legge, previa individuazione di tutti i beni immobili che in effetti devono essere collazionati alla massa attiva di quanto riferibile al de cuius;
3) Conseguentemente disporre la divisione dell'asse ereditario, assegnando alla sig.ra SC
IA TR la quota alla stessa spettante”
Nell'argomentare le proprie difese ha evidenziato che:
- l'attrice abbia sopravalutato il valore dei beni disposti a favore del fratello e sottostimato quello dei beni a lei devoluti;
- non ha imputato i beni e le somme di denaro donate a lei dal padre in vita;
- non ha sottratto le spese effettuate in occasione della morte del padre, pari ad euro 23.530,33
(pagamento imposta di successione, spese per la pubblicazione dei testamenti, spese funerarie e di sepoltura);
- non ha tenuto conto del fatto che per testamento il padre aveva disposto anche in suo favore
7 dei titoli PAC relativi ai terreni alla stessa attribuiti, indi di sua spettanza, e che sono stati regolarmente denunciati in successione;
- non ha sottratto le spese sostenute dal fratello per costruzioni, migliorie, innovazioni ed ampliamenti che hanno determinato un incremento di valore dei beni attribuiti al fratello e che il padre poi gli ha lasciato con il testamento. Tanto che a seguito delle citate migliorie ed Parte innovazioni che il ha eseguito, a sua cura e spese, è sorto un Controparte_1
- non ha adempiuto all'onere di allegazione e prova su di lei incombente indicando la quota di riserva, la misura della lesione e indicando l'ordine cronologico delle riduzioni da effettuare;
- la GL si è sempre disinteressata della gestione dei beni
- non si computano, ai fini del calcolo della lesione della legittima, i prelevamenti effettuati dal conto corrente cointestato ai coniugi AS – dalla sig.ra AS vigendo, in CP_1 materia, il principio della piena disponibilità delle somme in capo a ciascuno dei cointestatari e del saldo del conto corrente in ogni momento, entrando in successione soltanto le somme di denaro presenti sul conto al momento dell'apertura della successione e nella misura della metà, trattandosi appunto di conto corrente cointestato.
Ha poi rivendicato la lesione della legittima per ¼ .
Le successive difese e richieste istruttorie
• Con la prima memoria l'attrice ha dichiarato di: a) non conoscere l'esistenza degli altri 2 testamenti olografi;
b) ha ammesso che le spese legate al decesso devono essere sottratte dal relictum ma ha negato che alcune fatture fossero legate al decesso e comunque alcune spese non sono state concordate;
b) che i beni gestiti non sono mai stati donati al convenuto e dunque rientrano pienamente nell'asse ereditario essendo irrilevante che vi siano stati sugli stessi miglioramenti;
Con la seconda memoria, l'attrice, tardivamente, ha contestato di aver ricevuto liberalità e Cont negato di aver ricevuto , negato l'esistenza di spese effettuate da Controparte_1 sugli immobili da questi citati
• Il convenuto con la prima memoria ha ribadito quanto già espresso Controparte_1 con i precedenti atti e nella seconda memoria ha evidenziato l'intento dell'attrice con la prima memoria a p. 4 di delimitare la riduzione alle sole disposizioni testamentarie
• Nulla di nuovo è stato dedotto nella memoria n. 2 da parte della convenuta;
• Con la terza memoria parte attrice ha contestato la valenza probatoria delle matrici di assegno prodotte dal convenuto per dimostrare l'esecuzione dei lavori di miglioramento sugli
8 immobili e le foto volte a dimostrare lo stato dei luoghi prima dei lavori. Si è opposta poi alle prove orali e articolate dalla controparte
• I convenuti invece hanno insistito nelle proprie richieste chiedendo il rigetto delle prove articolate dalla controparte
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Sulla competenza collegiale
Ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c. comma 1, n.6) applicabile ratione temporis la causa rientra nella competenza collegiale avendo ad oggetto una domanda di riduzione per lesione di legittima.
La competenza investe tutta la causa e la precisazione delle conclusioni deve avvenire – come avvenuta – dinanzi al giudice istruttore ai sensi degli artt. 187 e 189 c.p.c.
Sulle condizioni di ammissibilità dell'azione
I convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione per non avere l'attrice accettato con beneficio di inventario o comunque per non aver perfezionato nei termini la procedura di inventario.
L'art. 564 c.c. prevede che tale adempimento costituisca condizione per la proposizione della domanda di riduzione solo nel caso in cui il legittimario intenda agire nei confronti di donatari e legatari che non rivestano la qualifica di coeredi. La norma trova fondamento nell'esigenza di accordare adeguata tutela dei donatari e legatari estranei che devono essere posti nella condizione di conoscere l'effettiva consistenza dell'asse ereditario per il tramite dell'inventario.
Nel caso in esame l'art. 564 c.c. non è dunque applicabile in quanto sia l'attrice, ma anche SC
AR AT, hanno agito solo nei confronti del coerede . Controparte_1
Sulla ammissibilità della domanda proposta – onere di allegazione
Contestano i convenuti che parte attrice non avrebbe correttamente assolto agli oneri di allegazione
(e prova) a lei imposti, non avendo indicato la quota di legittima lesa né i beni a lei attribuiti in vita dal de cuius
Sul punto è opportuno richiamare i principi di diritto enunciati da Cass. 18199/2020 che nel ridimensionare l'onere probatorio in capo a chi agisce in riduzione ha avuto modo di precisare che
“nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ancorchè abbia l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria, nonché di conseguenza quello della quota di legittima violata, senza che a tal fine sia necessaria l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare
9 e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.
Peraltro, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioni poste in essere in vita dal de cuius, anche in vista dell'imputazione ex se, ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che ove il silenzio serbato in citazione circa l'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione”.
Nel caso in esame l'attrice ha tentato non solo di ricostruire l'asse ereditario ma ha anche espletato apposita consulenza al fine di stimare i beni costituenti il medesimo. Ha dunque chiarito quali sono gli eredi, precisando che la quota di legittima a lei spettante è pari ad ¼ dell'asse ereditario.
L'onere poi di indicare in ordine cronologico gli atti da ridurre vale solo per le donazioni, in quanto la parte ben potrebbe decidere di ridurre donazioni più risalenti (pur sempre nei limiti di quello che si potrebbe ottenere in caso di vittorioso esperimento delle donazioni più recenti, così Cass.
35461/2022), mentre nel caso in esame la parte non ha espresso tale intenzione e dunque la reintegra dovrebbe avvenire mediante acquisizione di beni relitti devoluti ab intestato, se esistenti, e successiva riduzione delle disposizioni testamentarie (artt. 554 e 558 c.c.).
MERITO
La natura delle disposizioni testamentarie
, deceduto in data 13.4.2018, ha disposto di tutti i suoi beni immobili con Persona_1
testamento pubblico del 8.5.2013, a rogito del Notaio rep archivio n. 1402, rep Persona_2
notaio n. 2534 pubblicato in data 12.6.2018 dal Notaio (all. 111 nota deposito del 28.5.2020) Per_3
e con tre verbali olografi pubblicati con atto rep. N. 12717, raccolta n. 10214 dal Notaio Per_4
registrato a Caltagirone il 29 maggio 2018 al n. 1782 serie 1T (all. 110 nota deposito del
[...]
28.5.2020).
10 Con i suddetti testamenti, sebbene, il testatore abbia utilizzato espressioni come “lascio” o lego” bisogna ritenere che abbia voluto attribuire i beni come quota di eredità e non come legato. Ed infatti l'art. 588 c.c. prevede che per stabilire se la disposizione testamentaria sia a titolo universale o particolare non ci si può limitare alle espressioni utilizzate e che bisogna ritenere a titolo universale quelle disposizioni che comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass., ord. 6125/2020) “in tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell'art. 588 c.c., l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale ("institutio ex re certa") qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni, così che l'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato”
Che le disposizioni testamentarie siano a titolo universale e non particolare è agevolmente desumibile, nel caso di specie, dalla circostanza che la prevalenza del patrimonio è costituito da beni immobili e che il testatore, se pur con testamenti redatti in epoca diversa ha voluto compiutamente disporre di tutti i beni immobili di cui era proprietario distribuendoli agli eredi.
La quota di legittima in capo all'attrice e alla convenuta AS
All'apertura della successione ha lasciato il coniuge e due figli. Persona_1
Ai sensi dell'art. 542 comma 2 c.c. “Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.
La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali”.
Ne deriva che ad ognuno dei superstiti spetta almeno ¼ del patrimonio ereditario e che ¼ residua come quota disponibile del de cuius.
Al fine di verificare se sussista una lesione della quota di legittima dell'attrice, ma anche della convenuta AR AT SC (la quale ha formulato una domanda “trasversale” nei confronti del convenuto ) occorre far applicazione dell'art. 556 c.c. che Controparte_1
prevede la riunione fittizia di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, la detrazione dei debiti, e l'incremento all'asse ereditario così determinato anche delle donazioni compiute in vita dal de cuius [relictum – debiti + donatum].
Dei beni costituenti l'asse ereditario
1) Beni immobili
Nel caso in esame, se non v'è alcun problema sui beni immobili relitti, interamente individuati e tutti oggetto delle disposizioni testamentarie, ad eccezione di due: l'immobile sito in Piazza Armerina,
11 Via Salvatore Principato, censito al catasto fabbricati, al foglio 129, particella 31 sub. 1, e l'appezzamento di terreno sito in Piazza Armerina, censito al catasto terreni al foglio 186, particella
329, che secondo la prospettazione dei convenuti sarebbero stati oggetto di donazione indiretta all'attrice da parte del padre perché acquistati con denaro di quest'ultimo. Per_1
Invero, ammessa la prova testimoniale in ordine a tali circostanze (per le motivazioni di cui all'ordinanza del 10.8.2021) all'udienza del 2.11.2021:
- con riferimento al l'immobile sito in Piazza Armerina, Via Salvatore Principato, censito al catasto fabbricati, al foglio 129, particella 31 sub. 1 non è stata raggiunta la prova della tesi sostenuta dai convenuti in quanto (venditore), interrogato sul capitolo di Controparte_5 prova A/1 articolato nella memoria n. 2 di e sull'identico capitolo 1 della Controparte_1
memoria n. 2 di IA TR AS, ha dichiarato di aver ricevuto i soldi da tale
[...]
(genero di ) non ricordando alcun'altra circostanza utile a riguardo. Per_5 Persona_1
La mera affinità del con il de cuius non può quindi supportare la tesi della Persona_5 donazione indiretta da parte di quest'ultimo, anzi la circostanza che il denaro sia stato versato dal marito di comprova la circostanza che la compravendita non costituisca Parte_1
una donazione indiretta;
- con riferimento agli altri terreni, la dichiarazione resa da (venditore) è Testimone_1 contraddittoria rispetto a quanto risulta dall'atto notarile. Ed infatti, questi ha dichiarato che
“il pagamento di euro 2.500,00 è avvenuto mediante consegna di un assegno dalle mani di mio fratello nel momento in cui abbiamo stipulato l'atto notarile. Dinanzi al notaio Per_1
c'era IA TR, , e la ”. Tuttavia, nell'atto la parte venditrice Per_1 Parte_1
aveva dichiarato di aver già ricevuto la somma e da esso non risulta la presenza di altri soggetti oltre all'acquirente.
Peraltro, la parte pur ricordando che l'assegno gli è stato consegnato da Persona_1
non ha ricordato da chi fosse sottoscritto. Anche la circostanza che le trattative fossero state intrattenute con La AR non sono indice univoco della circostanza che la Per_1
compravendita sia in realtà una forma di donazione indiretta, in quanto ben è possibile che il padre abbia agevolato la GL nell'acquisto dell'immobile solo sotto il profilo materiale;
2) beni mobili e mobili registrati
É sorta contestazione in ordine alla sussistenza di beni mobili (anche registrati) di proprietà del de cuius al momento dell'apertura della successione, in quanto secondo la parte attrice vi sarebbero una serie di beni di proprietà del de cuius, mentre secondo i convenuti, tali beni sarebbero già stati alienati.
L'onere della prova incombente sull'attrice non è stato soddisfatto.
12 Invero nel verbale di inventario del 13.2.2019 vi è una elencazione di beni mobili che Parte_1 ha dichiarato al cancelliere far parte dell'asse ereditario. Manca però qualsiasi documentazione o visura al Pubblico Registro Automobilistico che dimostri l'appartenenza di tali beni al de cuius. Tali beni, dunque, devono essere esclusi dal relictum.
3) Somme di denaro donate all'attrice
I convenuti fanno riferimento a somme di denaro per euro 54.000,00 circa di cui: 5.164,57 (vecchie lire 10.000.000) quando il de cuius vendette il grano nell'anno 1996 (somma erogata per consentire alla GL di pagare il falegname che le aveva realizzato la cucina); - euro 2.000,00 ogni anno, a decorrere dal 1997, in coincidenza di ogni raccolto del grano, per un totale di circa 42.000,00; euro
5.000,00 in occasione della vendita dei pioppi, avvenuta all'incirca nel 2009.
Anche di tali erogazioni e della prova che esse siano state effettuate per spirito di liberalità non è stata fornita alcuna prova in giudizio.
4) Polizze assicurative
Trattasi delle assicurazioni sulla vita, tutte con beneficiario SC AR AT, (all. da 112 a 117 nota deposito del 10.8.2021):
- “VALORE SELEZIONE” sottoscritta il 15.3.20213 per euro Controparte_3
50.000,00 con un versamento aggiuntivo del 22.5.2015 di euro 10.000,00 liquidata al beneficiario per euro 61.000,00 circa
- AXA MPS “SELEZIONE LIBERA” sottoscritta il 20.5.2016 per euro 80.000,00
- “PROGETTO CRESCITA – ITALIAN EQUITY” sottoscritta il Controparte_3
20.5.2016.
Dal punto di vista astratto, se è vero che “nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima” (ex plurimis Cass. n.
25635/2018), i premi versati in vita possono comunque costituire una forma di donazione indiretta fatte in vita dal de cuius in favore del futuro beneficiario della polizza in quanto il pagamento del premio è il “negozio-mezzo” per conseguire il “negozio-fine” (la donazione) (in questo senso Cass.
3263/2016; Cass. 7683/2010).
Notorio come la donazione indiretta può realizzarsi nei modi più vari, essendo "caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento, ivi compresi più negozi tra loro collegati" (Cass. n. 3134/2012, conforme a Cass. n. 5333/2004).
13 Allo stesso tempo, in concreto, è necessario però verificare che vi sia alla base una atto compiuto con spirito di liberalità, essendo questa esclusa non solo nel caso in cui vi sia un dovere giuridico ad adempiere, ma anche nel caso in cui il soggetto si senta obbligato anche solo dal punto di vista morale o sociale. Anche l'adempimento di una obbligazione naturale (art. 2034 c.c.) infatti se non elide la volontarietà della prestazione ne esclude la spontaneità che invece deve caratterizzare l'atto liberale, quale atto compiuto al fine di avvantaggiare il destinatario con la piena coscienza di non esservi in alcun modo costretto.
E nel caso in esame, in ragione dei rapporti di coniugio tra il de cuius e la SC e della circostanza che la stessa non era occupata lavorativamente, ed in assenza di elementi offerti dall'attore che consentano di far presumere lo spirito liberale che hanno connotati gli atti del de cuius, non è possibile far confluire i premi nell'asse ereditario ritenendo che gli stessi costituiscano atti di donazione indiretta.
Peraltro, è la stessa Corte di legittimità ad evidenziare (Cass. 7683/2015) che “l'assicurazione sulla vita a favore del terzo (art. 1920 c.c.) è infatti un contratto che può assolvere a molteplici finalità concrete: dalla garanzia alla previdenza, alla liberalità. Il suo scopo pratico più frequente è quello di previdenza, quando siano indicati come beneficiari persone che vivono del lavoro del contraente
(ad es., assicurazione sulla vita stipulata dal coniuge lavoratore, a favore dell'altro coniuge non lavoratore ed a carico del primo). Quando invece i beneficiari siano persone che non ricevono sostentamento dal contraente, lo scopo pratico più frequentemente avuto di mira dal contraente, e che deve presumersi ex art. 2727 c.c., è la liberalità” (in senso analogo anche Cass. 3263/2016).
5) denaro
Parte attrice afferma che sono stati prelevati nel corso degli anni somme per l'importo di 107.893,00, di cui la metà, pari a 53.946,50 è di su due conti presso la Banca Monte Paschi di Persona_1
Siena (c/c 39179.30 e c/c 612097.70) cointestati tra e la SC. Persona_1
Parimenti afferma che e la stessa SC hanno prelevato somme per Persona_1 euro 43.700,00 a mezzo assegni Mediolanum c/c n. 230431.
L'affermazione, pur supportata da copiosa documentazione (cfr. note di deposito del 10.8.2021), è ininfluente ai fini del decidere.
In primo luogo, in assenza di estratti conto, movimentazioni bancarie in ingresso e depositi iniziali di denaro non è possibile ricostruire con esattezza il rapporto bancario. In altri termini, il mero dato in uscita registrato dall'attrice non consente di stabilire quali siano le somme transitate sul conto e chi abbia in concreto eseguito i versamenti sul conto cointestato. L'attrice afferma che le entrate sono esclusivamente legate agli introiti del , unico coniuge lavoratore, tuttavia tale Per_1
14 circostanza, seppur non contestata, non impedisce di stabilire che le entrate del conto derivassero anche da altri fonti.
Ad ogni modo, anche in questo caso, affinché possa ritenersi il versamento di somme sul conto un atto di liberalità a favore dell'altro è necessario, comunque, che sia data prova dell'animus donandi sotteso alle operazioni (Cass. 26983/2008; Cass. 4682/2018 proprio nell'ipotesi di conto cointestato) ben potendo ipotizzarsi, anche in ragione della frequenza e degli importi dei prelevamenti e dell'età dei coniugi (magari meno avvezzi all'utilizzo di carte di pagamento) che le somme fossero impiegate per sostenere le spese familiari e che dunque il conto cointestato fungesse esclusivamente da strumento pratico per la gestione delle incombenze familiari.
Stesse argomentazioni devono spendersi con riguardo agli assegni intestati a SC.
Diversamente, invece, deve ritenersi con riguardo agli assegni intestati a per Controparte_1
complessivi euro 34.926,20 (cfr. CTU p. 111) in quanto non si rinviene alcun'altra ragione, se non quella liberale, legata alla consegna di assegni al figlio.
Tale somma, quindi, va computata nell'asse ereditario.
Nell'asse ereditario deve anche confluire la somma di euro 5.300,00 derivante dal prelievo di
10.600,00 del 9.4.2019 effettuato dalla SC, dopo il decesso del de cuius.
Ciò in quanto, nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali, sicché ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (Cass. n. 77/2018; Cass. n. 26991/2013)
Confluiscono infine nell'asse le somme del saldo attivo dei due conti c/c 39179.30 e c/c n. 230431, rispettivamente di euro 18,48 ed euro 1.601,13.
Cont 6)
Cont Nessun riferimento in testamento si ha con riguardo ai intestati al de cuius del valore unitario di euro 185,92 con n. progressivo da 6476429 a 6476475 ed 1 del tipo ordinario del valore unitario di euro 167,33 con n. progressivo 6476476, per un complessivo valore di euro 8.905,57.
15 Le parti convenute affermano che gli stessi sarebbero già stati divisi equamente fra tutti gli eredi e che il de cuius avrebbe addirittura disposto per testamento di tali beni.
Invero non v'è prova della sorte di questi titoli e quindi sulla scorta della documentazione prodotta dall'attrice (all. 54 - fascicolo aziendale di ed all. 55 – estratto registro nazionale titoli di Per_1
cui alla nota del 10.8.2021) si deve ritenere fondata la prospettazione attorea, con la conseguenza che anche tali somme entrano a far parte del relictum.
Sulle spese legate al decesso del de cuius
I convenuti hanno affermato che il pagamento dell'imposta di successione, le spese per la pubblicazione dei testamenti, le spese funerarie e di sepoltura, ascendenti complessivamente a non meno di euro 23.530,33 (importo questo del tutto anticipato dalla AS IA TR).
Parte attrice ha contestato solo la somma di euro 3.050,00 ed euro 700,00 relativa alle spese effettuate per la sistemazione della cappella mortuaria, che in assenza della dimostrazione dell'effettivo esborso e della sola produzione di una fattura, non possono ritenersi provate, mentre la restante somma deve riconoscersi in virtù del principio di non contestazione.
In definitiva poiché dalla massa dei beni relitti devono essere detratti - con operazione meramente contabile, che non implica liquidazione del passivo ereditario - tutti i debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte, tra le quali vi rientrano quelle citate, si deve sottrarre al relictum l'importo di euro 19.780,33
Sulle presunte migliorie apportate su alcuni beni da parte di Controparte_1
Il convenuto afferma di aver eseguito lavori e miglioramenti sugli immobili in catasto al foglio 126 del Comune di Piazza Armerina, impiantando nuove costruzioni (foglio 126, particelle 196, 197 e
198) e dando vita a una struttura turistico ricettiva oggi identificata alla particella 8 (sub. 2 e sub. 3) del foglio 126.
Ha prodotto a sostegno della domanda fatture e matrici di assegni con alcune scritture vergate a mano, che non sono idonee a provare quanto dedotto, essendo peraltro inammissibili le prove per testimoni articolate dalla parte sul punto, per come chiarito nell'ordinanza istruttoria del 10.8.2021.
Peraltro, la regola dettata dall'art. 748 c.c. (unica ipotizzabile a fondare la richiesta), mira ad evitare che in caso di collazione di beni donati, la massa possa ottenere un vantaggio a discapito del donatario che abbia nel frattempo incrementato il valore del bene eseguendo opere sullo stesso, posto che la collazione per imputazione si effettua avuto riguardo al valore del bene al momento dell'aperura della successione.
16 Ma nel caso in esame, il bene non era stato donato al convenuto e dunque le eventuali spese sostenute da per apportare migliorie sui beni appartenenti al defunto padre sono irrilevanti Controparte_1
ai fini del giudizio e comportamenti spontanei posti in essere dal futuro erede su beni a lui ancora non appartenenti non possono incidere nella regolamentazione dei rapporti fra coeredi, poiché in tal modo l'erede andrebbe ad alterare le quote di legittima degli altri eredi, precostituendosi un illegittimo vantaggio nella successione.
Stima dell'asse ereditario ai fini del calcolo della legittima
Nel corso del giudizio è stata disposta CTU con l'ing. al fine di stimare il compendio Persona_6
immobiliare e verificare l'esistenza di eventuali ipoteche sugli stessi. È stato poi chiesto di elaborare un prospetto delle somme prelevate dai coniugi sui conti cointestati (in contanti o mediante assegni), dei i premi delle polizze versati, nonché di verificare l'ammontare delle spese funerarie.
Infine, è stato richiesto di elaborare un calcolo a parte con riferimento all'immobile e al terreno di proprietà di asseritamente donato indirettamente in vita dal de cuius (di cui sopra). Parte_1
Il CTU ha evidenziato nel corso dell'istruttoria la difficoltà a ricostruire le movimentazioni bancarie dei conti cointestati in assenza di alcuni dati (depositi iniziali di denaro, estratti conto, versamenti sul conto…). Tuttavia, come già chiarito, si ritiene irrilevante comprendere se i prelevamenti della
SC effettuati prima del decesso del coniuge superino o meno il 50% degli importi complessivamente versati sul conto, in ragione della natura del conto, dei rapporti tra le parti e della mancata prova che il versamento o autorizzazione al prelievo configurino atti di liberalità (cfr. par.
“5) denaro”).
Con riferimento alla stima dei beni immobili, il metodo seguito dal CTU è analitico e improntato alle migliori regole in materia e sono stati utilizzati dati oggettivi per il calcolo. Anche i CTP hanno in linea di massima concordato sulle conclusioni del CTU, sicché non v'è necessità di dirimere questioni circa il valore dei beni immobili oggetto dei testamenti.
Il risultato della CTU deve poi essere integrato con le ulteriori valutazioni compiute dal collegio in ordine all'effettiva consistenza dell'asse ereditario sia sotto il profilo attivo (beni relitti e donazioni) che passivo (debiti a causa della morte). Si rende opportuno quindi un riepilogo dei beni costituenti l'asse ereditario con i rispettivi valori monetari (effettivi o stimati):
Parte_3
p. 104 e 105 CTU)
[...]
(somma dei beni attribuiti a (763.120,34 + 142.988,20 CP_1
e a )
- 906.108,54) CP_1 Parte_1
17 (p.108 e 111 CTU)
Pt_4
➢ Saldo conto correnti c/c 39179.30
✓ 18,48
➢ Saldo c/c n. 230431
✓ 1.601,13;
➢ Prelievo contante AS del 9.4.2019
✓ 5.300,00; Cont
euro 8.905,57
Parte_5
a (assegni p. 111 CTU) 34.926,00 Controparte_1
Parte_6
➢ spese funerarie 3.400,00
➢ imposte denuncia successione dell'11.6.2018 16.316,33
➢ spese denuncia successione del 8.5.2019 64,00
- 19.780,33
Ne deriva che l'asse ereditario su cui calcolare la quota di legittima secondo la formula [relictum – debiti + donatum] è pari ad euro 937.079,59
La verifica della lesione e la riduzione delle disposizioni testamentarie
Sull'asse determinato ai sensi dell'art. 556 c.c. deve essere calcolata la quota di legittima spettante a
, in base a quanto previsto dall'art. 542 comma 2 c.c.: Parte_7 Parte_1
¼ FILIPPA LA CARA: 937.079,59/4 = 234.269,89
¼ SC AR AT 937.079,59/4 = 234.269,89
La quota di riserva è pari ad euro 234.269,89
Risulta che:
• ha ottenuto già 142.988,20 (beni immobili ereditati) e deve ricevere ancora Parte_1
91.281,69 per soddisfare la sua quota di legittima;
• SC AR AT ha ottenuto beni solo per euro 5.300,00 (prelievo) e deve ricevere ancora 228.969,89 per soddisfare la sua quota di legittima;
Dovendosi procedere alla reintegra della legittima prima attraverso l'acquisizione dei beni che cadono in successione ab intestato, l'attrice e la convenuta possono acquisire solo il denaro giacente ancora
18 sui conti e i PAC, pari a complessivi 10.525,18, da dividere tra le due parti aventi diritto alla medesima quota di legittima (euro 5.262,59 ciascuno).
All'esito di tale operazione risulta comunque che i beni relitti non oggetto di testamento non sono sufficienti a soddisfare la legittima, sicché deve procedersi ad una riduzione delle disposizioni testamentarie, e dunque della quota parte di onde consentire: Controparte_1
• a di ottenere ancora 86.019,00 (91.281,69 – 5.262,59) Parte_1
• a SC AR AT di ottenere ancora 223.707,30 (228.969,89 - 5.262,59)
Il testamento ha disposto di beni per euro 906.108,52 secondo il seguente schema:
a per euro 763.120,34 (pari all'84,2% dei beni oggetto di testamento) Controparte_1
a per euro 142.988,20 (pari al 15,7% dei beni oggetto di testamento) Parte_1
a SC per euro 0,00 (pari allo 0% dei beni oggetto di testamento)
lo 0,01% di differenza deriva da un margine di approssimazione
Per compensare le legittime pretese delle parti occorre quindi ridurre le disposizioni testamentarie di per un importo pari ad euro 309.726,4 (86.019,00 + 223.707,30), pari al Controparte_1
34,1% del valore del testamento.
Ne deriva il seguente assetto testamentario:
a beni per euro 453.393,94 (50,03% dei beni oggetto di testamento) Controparte_1
a beni per euro 229.007,00 (pari 25,27% dei beni oggetto di testamento) Parte_1
a beni per euro 223.707,30 (pari 24,68% dei beni oggetto di testamento) Parte_7
lo 0,02% di differenza deriva da un margine di approssimazione
Volendo procedere ad una verifica della divisione dell'asse ereditario si evince che gli eredi vedono così ridistribuito l'attivo ereditario (in termini di valore):
- GIUSEPPE LA CARA: 453.393,94 + 34.926,00 = 488.319,94
- FILIPPA LA CARA: 86.019,00 + 142.988,20 + 5262,59 = 234.269,89
- SC M.S.: 223.707,3 + 5.262,59 + 5.300,00 = 234.269,89
Per complessivi euro 956.859,71 a cui però vanno detratti i debiti, pari ad euro 19.780,33, ottenendosi l'asse ereditario epurato dei debiti per l'originario importo di euro 937.780,33.
19 La sorte dei debiti sorti a causa della morte segue la disciplina di cui all'art. 752 c.c. con ripartizione fra gli stessi in proporzione alle quote ereditarie, non essendo stato disposto diversamente dal de cuius.
In particolare poiché l'asse ereditario ricade per la metà nella quota di , per Controparte_1
¼ in quella di SC AR AT e per ¼ in quella di e tenuto Parte_1 conto che l'importo delle spese di successione, per la pubblicazione dei testamenti e per le spese funerarie e di sepoltura sono state interamente pagate da SC AR AT ne deriva che a fronte di un debito gravante sulla SC per un corrispondente importo di euro
4.955,00 (1/4 di 19.780,33) ella avrà diritto ad agire in regresso nei confronti dei coeredi per euro
9.890,00 (1/2 di 19.780,33) nei confronti di e per euro 4.955,08 (1/4 di Controparte_1
19.780,33) nei confronti della GL . Pt_1
Non v'è luogo comunque ad una condanna, sia perché manca una espressa domanda sul punto sia perché l'azione di riduzione ha natura personale e non reale, essendo volta esclusivamente a rendere inefficaci le disposizioni lesive ed è prodromica a quella reale di restituzione.
Inoltre, eventuali pretese restitutorie a seguito dell'apertura della successione potranno essere regolate in sede di divisione in base alle regole stabilite dagli artt. 723 e ss.c.c.
Sulla domanda di divisione
La domanda di divisione è inammissibile in quanto proposta nei confronti anche di SC
AR AT non ancora erede.
Il legittimario pretermesso – quale nel caso in esame la SC - acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza costitutiva che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili (cfr. Cass., 20.11.2008, n. 27556; Cass., 3.12.1996, n. 10775; Cass., 12.01.1999,
n. 251).
Non acquista invece la qualità di erede occorrendo un distinto e successivo atto di accettazione. Né potrebbe considerarsi quale accettazione tacita dell'eredità la stessa domanda di riduzione e di divisione introduttiva del presente giudizio, non potendosi ammettere, per ragioni logiche prima che giuridiche, un'accettazione che, invece di seguire, preceda cronologicamente la delazione la quale, peraltro, nell'ipotesi che viene in questa sede in rilievo, diventerà attuale solo con il passaggio in giudicato della presente sentenza di riduzione.
Peraltro, ben è possibile che la parte intenda disporre diversamente della propria quota ereditaria in cui è stata reintegrata o che le parti addivengano, a seguito della sentenza, ad un diverso accordo volto a dividere il compendio immobiliare.
20 CONCLUSIONI E SPESE
Le domande di parte attrice e della convenuta SC devono essere accolte nei limiti di cui in motivazione e per quanto più dettagliatamente esposto in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza con riguardo al rapporto processuale tra e Controparte_1
e sono liquidate entro la richiesta formulata dal difensore di parte attrice, in euro Parte_1
9.000,00, trattandosi di somma congrua rispetto al valore della causa ricompresa nello scaglione da
520.001,00 a 1.000.000,00 in ragione del valore dell'asse ereditario.
Devono invece integralmente compensarsi le spese tra e SC AR Controparte_1
AT in ragione del comportamento della parte che, pur aderendo alle ragioni e motivazioni del convenuto su una molteplicità di aspetti, ha poi comunque formulato autonoma domanda volta a reintegrare la propria legittima e conseguire la qualità di erede, trattandosi di erede pretermessa.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. N. 111/2019:
1. dichiara aperta la successione di , deceduto in Piazza Armerina il Persona_1
13.4.2018, la quale è in parte ab intestato ed in parte testamentaria in virtù dei seguenti atti: testamento pubblico del 8.5.2013, a rogito del Notaio rep archivio n. 1402, rep notaio n. Persona_2
2534 pubblicato in data 12.6.2018 dal Notaio e tre verbali olografi pubblicati con atto rep. N. Per_3
12717, raccolta n. 10214 dal Notaio registrato a Caltagirone il 29 maggio 2018 al Persona_4
n. 1782 serie 1T;
2. accerta la qualità di eredi legittimari di e AR AT SC Parte_1
aventi diritto alla quota di riserva, ex art. 542 c.c., di 1/4 ciascuno dell'intero patrimonio, essendo i restanti 2/4 di spettanza di , dovendosi ritenere che le attribuzioni Controparte_1
testamentarie siano a titolo universale;
3. accerta che nell'asse ereditario relitto sono comprese somme per un ammontare totale (in equivalente economico) pari ad euro 10.525,18, di cui:
- somme di denaro giacenti sui conti (c/c 39179.30 e c/c n. 230431) per complessivi euro
1.619,61;
Cont
- del valore unitario di euro 185,92 con n. progressivo da 6476429 a 6476475 ed 1 del tipo ordinario del valore unitario di euro 167,33 con n. progressivo 6476476 per complessivi euro 8.905,57;
21 4. dichiara che nell'asse ereditario relitto devono anche ricomprendersi:
- l'importo totale degli assegni versati da al figlio Persona_1 CP_1
per complessivi euro 34.926,00 trattandosi di donazioni;
[...]
- le somme prelevate da SC AR AT in data 9.4.2019 (a seguito del decesso del de cuius) per l'importo di euro 5.300,00;
5. accerta che nell'asse ereditario sono da ricomprendersi tutti i beni immobili oggetto dei testamenti e dettagliatamente elencati nella relazione tecnica d'ufficio del 5.12.2022 redatta dall'Ing. (da Per_6
p.10 a p. 40) e a cui si rinvia per relationem, per un valore complessivo di beni immobili comprensivi di fabbricati e terreni pari ad euro 906.108,54 (esclusi quindi le quote di comproprietà di SC
AR AT);
6. dichiara che, per reintegrare le due quote di legittima:
- si dovrà procedere ad attribuire, in parti uguali, titoli PAC e denaro (di cui al punto 3) per l'equivalente di euro 5.262,59 a e di euro 5.262,59 a AR Parte_1
AT SC;
- ridurre le disposizioni testamentarie di affinché AR SC Controparte_1
AT sia titolare di ¼ del patrimonio ereditario e di un altro ¼ Parte_1
residuando a la restante parte, pari ad 2/4. Controparte_1
Ne consegue che disposizioni testamentarie devono essere ridotte secondo il seguente schema:
a beni per euro 453.393,94 (50,03% dei beni oggetto di testamento) Controparte_1
a beni per euro 229.007,00 (pari 25,27% dei beni oggetto di testamento) Parte_1
a beni per euro 223.707,30 (pari 24,68% dei beni oggetto di testamento) Parte_7
lo 0,02% di differenza deriva da un margine di approssimazione
11. rigetta tutte le ulteriori domande proposte;
12. dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione e divisione del compendio ereditario proposta dalle parti;
13. condanna a rifondere a le spese di lite liquidate in Controparte_1 Parte_1
euro 9.000,00 (per come richiesto nella nota spesa) oltre IVA, C.P.A e rimborso forfettario del 15% per spese generali e le spese vive quantificate in euro 4.434,50
14. compensa integralmente le spese tra e SC AR AT Controparte_1
22 15. pone definitivamente a carico di separato decreto
Enna, 09/01/2025
le spese di CTU, già liquidate con Controparte_1
Il Presidente
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