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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 18/02/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 1094/2024 R. G. introdotta da
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti dall'Avv. Francesca Piozzi ed elettivamente domiciliata al suo domicilio digitale Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Fabio
[...]
Tavarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via C. Battisti
n. 85, Grosseto
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Chiamata la causa alle h. 10.10 per parte attrice opponente è presente l'Avv. Tommaso Bartalini in sostituzione dell'Avv. Piozzi Francesca e la parte personalmente;
per parte convenuta è presente l'Avv. Vincenzo Bonomei in sostituzione dell'Avv. Tavarelli Fabio. È presente altresì il Dott. Persona_1 sono presenti le Dott.sse e Persona_2 Persona_3 Per_4
Il Giudice preliminarmente dà atto che non è possibile esperire tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte convenuta.
L'Avv. Bartalini si riporta ai motivi di opposizione ed insiste per l'accoglimento dell'opposizione;
l'Avv. Bonomei si riporta al contenuto della comparsa e delle memorie integrative, rileva ulteriormente la tardività dell'opposizione e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni con contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
l'Avv. Bartalini conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.;
l'Avv. Bonomei conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
1 I procuratori delle parti dichiarano sin da ora di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
IN OM EL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
1362/2017 del Tribunale di Siena, integrante titolo esecutivo in forza del quale è stata intrapresa l'esecuzione immobiliare n. 224/17 RGEI iscritta presso il Tribunale di Grosseto e nella quale il GE, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023, ha assegnato agli esecutati il termine perentorio di quaranta giorni per proporre opposizione.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito: - l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Grosseto quale foro del consumatore;
- la nullità della clausola n. 5 del contratto di fideiussione omnibus azionato in via monitoria, nella parte relativa alla rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., perchè in contrasto con la normativa antitrust, in quanto riproducente lo schema
ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
2 Si è costituita la convenuta contestando la fondatezza delle avverse eccezioni, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
All'odierna udienza il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Con priorità logica deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di
Grosseto, eccezione che è fondata e merita accoglimento.
In argomento è utile precisare che la qualifica di “consumatore”, come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando quindi dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti alla attività professionale da costui svolte.
Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, se il contraente possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva.
La finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica e che permette al giudice di rilevare la nullità delle clausole concretanti un significativo squilibro normativo in danno del garante anche laddove il potenziale beneficiario della rilevazione ufficiosa nulla abbia dedotto in proposito, a meno che non abbia un qualche interesse contrario (Cass. civ., S.U. sent. 12.12.2014, n. 26242; Cass. civ. S.U. ord. 4.11.2019, n.
28314), esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Dlgs. 206/2005. Compete semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica
a carico del presunto consumatore (Corte di Appello Firenze, sent.
30.05.2022, n. 1091).
3 Ancora, in punto di diritto non si può prescindere dal recente intervento della Suprema Corte la quale, in ord. Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2023, n. 5868, ha stabilito che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C74/15, , e 14 settembre Per_5
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi CP_3 consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia”.
Pertanto, in merito all'identificazione della natura giuridica soggettiva della obbligazione fideiussoria, ai fini dell'applicabilità della disciplina ordinaria ovvero consumeristica, viene recepito il precedente orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso
(e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (ord. Cass. 24 gennaio 2020, n. 1666).
Anche di recente (Cass. 12286/2024) la Corte di Cassazione ha precisato che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15,
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona CP_3 fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee
4 alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.
In applicazione di detti principi, nel caso di specie l'opponente ha dedotto la propria natura di consumatore, assumendo di aver sottoscritto la fideiussione oggetto del decreto ingiuntivo in qualità di coniuge dell'allora amministratore della società garantita, non essendo ella mai stata socia né amministratrice dell'impresa.
Parte opposta, dal canto suo, non ha dimostrato che il fideiussore ha prestato garanzia per soddisfare finalità attinenti alla propria attività professionale, limitandosi ad assumere che è alla società debitrice principale che bisogna fare riferimento per escludere la qualifica consumeristica del fideiussore.
Tuttavia, la tesi del cosiddetto “professionista di riflesso” sostenuta dall'opposta deve reputarsi ormai superata in giurisprudenza, come già sopra ricordato.
Pertanto, tenuto conto che dal certificato di residenza della opponente la stessa risiedere in Roccastrada, fraz. Sassofortino, via della Sorgente 4
(all. 2 opponente), così come all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo che infatti, ivi le è stato notificato, deve essere dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore di quello di Grosseto.
3. Le spese di lite, che il Giudice che si dichiari incompetente deve liquidare (Cass. 3122/2017), liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della natura documentale del giudizio, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando,
5 - dichiara l'incompetenza del Tribunale di Siena in favore del
Tribunale di Grosseto e assegna alle parti i termini di legge per la riassunzione;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 6.023,00 per compensi professionali, €
286,00 per spese oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come e se per legge;
Siena, 18/02/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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Chiamata la causa iscritta al N. 1094/2024 R. G. introdotta da
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti dall'Avv. Francesca Piozzi ed elettivamente domiciliata al suo domicilio digitale Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE nei confronti di e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Fabio
[...]
Tavarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via C. Battisti
n. 85, Grosseto
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Chiamata la causa alle h. 10.10 per parte attrice opponente è presente l'Avv. Tommaso Bartalini in sostituzione dell'Avv. Piozzi Francesca e la parte personalmente;
per parte convenuta è presente l'Avv. Vincenzo Bonomei in sostituzione dell'Avv. Tavarelli Fabio. È presente altresì il Dott. Persona_1 sono presenti le Dott.sse e Persona_2 Persona_3 Per_4
Il Giudice preliminarmente dà atto che non è possibile esperire tentativo di conciliazione stante l'assenza di parte convenuta.
L'Avv. Bartalini si riporta ai motivi di opposizione ed insiste per l'accoglimento dell'opposizione;
l'Avv. Bonomei si riporta al contenuto della comparsa e delle memorie integrative, rileva ulteriormente la tardività dell'opposizione e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
Il giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni con contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
l'Avv. Bartalini conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.;
l'Avv. Bonomei conclude come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
1 I procuratori delle parti dichiarano sin da ora di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia
IN OM EL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII SSIIEENNAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
1362/2017 del Tribunale di Siena, integrante titolo esecutivo in forza del quale è stata intrapresa l'esecuzione immobiliare n. 224/17 RGEI iscritta presso il Tribunale di Grosseto e nella quale il GE, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023, ha assegnato agli esecutati il termine perentorio di quaranta giorni per proporre opposizione.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito: - l'incompetenza per territorio del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Grosseto quale foro del consumatore;
- la nullità della clausola n. 5 del contratto di fideiussione omnibus azionato in via monitoria, nella parte relativa alla rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., perchè in contrasto con la normativa antitrust, in quanto riproducente lo schema
ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
2 Si è costituita la convenuta contestando la fondatezza delle avverse eccezioni, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
All'odierna udienza il Giudice ha invitato le parti a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. Con priorità logica deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di
Grosseto, eccezione che è fondata e merita accoglimento.
In argomento è utile precisare che la qualifica di “consumatore”, come definita nell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è attribuita a colui che “agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”, risultando quindi dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti alla attività professionale da costui svolte.
Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa ad un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta, se il contraente possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva.
La finalità protettiva che investe la disciplina consumeristica e che permette al giudice di rilevare la nullità delle clausole concretanti un significativo squilibro normativo in danno del garante anche laddove il potenziale beneficiario della rilevazione ufficiosa nulla abbia dedotto in proposito, a meno che non abbia un qualche interesse contrario (Cass. civ., S.U. sent. 12.12.2014, n. 26242; Cass. civ. S.U. ord. 4.11.2019, n.
28314), esonera il consumatore dall'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del Dlgs. 206/2005. Compete semmai alla controparte l'onere di provare l'attinenza del rapporto controverso all'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, creandosi altrimenti il rischio di porre una probatio diabolica
a carico del presunto consumatore (Corte di Appello Firenze, sent.
30.05.2022, n. 1091).
3 Ancora, in punto di diritto non si può prescindere dal recente intervento della Suprema Corte la quale, in ord. Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2023, n. 5868, ha stabilito che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C74/15, , e 14 settembre Per_5
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi CP_3 consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia”.
Pertanto, in merito all'identificazione della natura giuridica soggettiva della obbligazione fideiussoria, ai fini dell'applicabilità della disciplina ordinaria ovvero consumeristica, viene recepito il precedente orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso
(e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore” (ord. Cass. 24 gennaio 2020, n. 1666).
Anche di recente (Cass. 12286/2024) la Corte di Cassazione ha precisato che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15,
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona CP_3 fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee
4 alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.
In applicazione di detti principi, nel caso di specie l'opponente ha dedotto la propria natura di consumatore, assumendo di aver sottoscritto la fideiussione oggetto del decreto ingiuntivo in qualità di coniuge dell'allora amministratore della società garantita, non essendo ella mai stata socia né amministratrice dell'impresa.
Parte opposta, dal canto suo, non ha dimostrato che il fideiussore ha prestato garanzia per soddisfare finalità attinenti alla propria attività professionale, limitandosi ad assumere che è alla società debitrice principale che bisogna fare riferimento per escludere la qualifica consumeristica del fideiussore.
Tuttavia, la tesi del cosiddetto “professionista di riflesso” sostenuta dall'opposta deve reputarsi ormai superata in giurisprudenza, come già sopra ricordato.
Pertanto, tenuto conto che dal certificato di residenza della opponente la stessa risiedere in Roccastrada, fraz. Sassofortino, via della Sorgente 4
(all. 2 opponente), così come all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo che infatti, ivi le è stato notificato, deve essere dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale in favore di quello di Grosseto.
3. Le spese di lite, che il Giudice che si dichiari incompetente deve liquidare (Cass. 3122/2017), liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della natura documentale del giudizio, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando,
5 - dichiara l'incompetenza del Tribunale di Siena in favore del
Tribunale di Grosseto e assegna alle parti i termini di legge per la riassunzione;
- condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in € 6.023,00 per compensi professionali, €
286,00 per spese oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come e se per legge;
Siena, 18/02/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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