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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 16.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n°3344/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, come da mandato allegato al ricorso, dagli Avv.ti Lucia Baraldi e Roberta
Plebani con domicilio digitale come da PEC Email_1
e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lucia Email_2
Baraldi, in Roma via degli abeti n. 29; - RICORRENTE –
CONTRO
, c.f. Controparte_1
in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_1
Generale dello Stato, (e-mail certificata: , presso cui ope Email_3
legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - RESISTENTE -
E NEI CONFRONTI DI
l' , c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata (PEC
t) con la quale è elettivamente domiciliato Email_4 in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS giusta procura generale alle liti rilasciata con atto notarile;
- RESISTENTE - oggetto: regolarizzazione contributiva o rendita vitalizia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere stato dipendente del con la qualifica di Funzionario - posizione economica C2 dal CP_1
01/11/1983 sino al 31/12/2018 e dal 01/01/2019 sino al 31/01/2019 in posizione economica
C3, esposto che con Decreto del 30.10.2018, prot. n. 0001746 il CNEL aveva determinato la risoluzione automatica, a decorrere dal 01/02/2019, del rapporto di lavoro con lei intercorso per il compimento del limite massimo di età, reso noto che in data 26/11/2018 ella aveva comunicato, con nota prot. n. 0001895, al proprio datore di lavoro che da una verifica del proprio estratto conto contributivo - gestione dipendenti pubblici, erano state riscontrate anomalie e incertezze sugli imponibili contributivi annuali delle retribuzioni lorde percepite, utili ai fini del proprio trattamento pensionistico, conseguentemente chiedendo di verificare le incongruenze ed effettuare le opportune modifiche al fine di eliminare tutte le lacune relative a periodi di servizio e retribuzioni imponibili, rilevato che in data 28/11/2018 il in riscontro alla sua richiesta, con nota prot. n. 0001910, trasmessa anche al Ministero CP_1 dell'economia e Finanze e all' , aveva confermato uno scostamento tra gli imponibili CP_2
previdenziali riportati nei CUD, dagli anni 2008 e successivi, e la sommatoria degli imponibili risultanti dai cedolini mensili dei rispettivi anni, concludendo che la somma degli importi indicati nei cedolini mensili è superiore al valore indicato nei CUD, lamentato che, malgrado il CNEL avesse inviato all' , al MEF ed alla diretta interessata estratto CP_2 contributivo “Mod. PA04/TFS”, comunicando di aver provveduto alla sistemazione della posizione assicurativa, non fosse stata effettuata sull'estratto conto contributivo online alcuna modifica in ordine alle incongruenze accertate, concludeva chiedendo: “1. Accertare
e dichiarare il versamento da parte del di contributi previdenziali in misura inferiore CP_1
a quella dovuta nel periodo compreso tra gennaio 2009 e gennaio 2019 (e, per competenza, mesi successivi dell'anno 2019 e dell'anno 2020), in quanto versati sulla scorta di una errata e inferiore base imponibile di Euro 405.368,47 in luogo della corretta e maggiore base imponibile di Euro 450.387,71, ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di CTU contabile e, per l'effetto, condannarlo al versamento in favore di dei contributi omessi, non prescritti ex lege, da gennaio 2009 CP_2
a gennaio 2019, in modo da rideterminare la pensione di anzianità dovuta nonché il TFS;
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di rilevata prescrizione di parte dei contributi omessi, eventualmente relativi al periodo tra gennaio 2009 e gennaio 2014 e ferma la superiore domanda limitata al solo periodo febbraio 2014 e gennaio 2019, accertato e dichiarato che il ha versato contributi previdenziali in misura inferiore a quella CP_1
dovuta nel periodo compreso tra gennaio 2009 e gennaio 2014, in quanto versati sulla scorta di una errata e inferiore base imponibile di Euro 243.469,22 in luogo della corretta e maggiore base imponibile di Euro 268.301,03, ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di CTU contabile, accertare e dichiarare il danno provocato alla ricorrente in conseguenza della riduzione del trattamento pensionistico spettante, e, per l'effetto, condannare il a risarcire ex art. 2116, co. 2, CP_1
c.c. il danno relativo alle quote di pensione non percepite e non percipiende dall' in CP_2
misura pari al capitale necessario a costituire la rendita vitalizia, ragguagliata alla riserva matematica necessaria a costituire la rendita ai sensi dell'art. 13 Legge 1338/1962. Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio il sostenendo che lo scostamento riferito CP_1 dall'interessata dall'anno 2009 tra gli imponibili previdenziali risultanti dalla sommatoria dei cedolini mensili degli anni di riferimento e gli imponibili riportati nelle Certificazioni
Uniche, questi peraltro coincidenti con quelli presenti in banca dati , sembrerebbe venir CP_2
meno sommando le voci “totale imponibile pensionistico” presenti in “dati previdenziali e assistenziali . Concludeva quindi chiedendo il rigetto delle domande svolte nei CP_3
suoi confronti.
Si costituiva in giudizio anche l' deducendo che nell'ipotesi di regolarizzazione CP_2 della posizione contributiva della ricorrente ad opera dell'Ente datore di lavoro, l'Istituto si dichiara disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. In via preliminare, tuttavia, eccepiva la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio.
Concesso termine per note anche in riferimento alla giurisdizione del giudice adito, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale sussista difetto di giurisdizione del giudice adito.
La ricorrente, dipendente del per tutto l'arco temporale in interesse e come tale CP_1
soggetta alla gestione dei dipendenti pubblici, lamenta insufficiente contribuzione in relazione alle retribuzioni percepite in corso di rapporto di pubblico impiego e fa valere diritto a regolarizzazione della propria posizione contributiva o in subordina alla costituzione di rendita vitalizia. Si tratta di domande che sono tutte finalizzate in via diretta a correggere errori e a regolarizzare la posizione contributiva ai fini pensionistici.
Il Giudice di legittimità ha da tempo chiarito e di recente ribadito (sent. n.15148/2024) che
“ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive v. anche Cass.
s.u. 15/03/2022 n. 8332). Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti,
a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti comprese quelle attinenti all'accertamento del diritto al versamento di contributi per periodi di aspettativa in funzione del riconoscimento della pensione Corte di Cassazione - copia non ufficiale ovvero alla verifica dell'avvenuto riscatto di anni universitari. In tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e questi dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. Inoltre,
è al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. s.u. 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate
Cass. s.u. 19/12/2014, n. 26935, 14/02/2007 n. 3195, 10/01/2007 n. 221, 19/01/2007 n. 1134,
29/04/2009 n. 9942, 07/08/2009 n. 18076 e 24/07/2013 n. 17927). Queste sezioni unite hanno affermato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del
"petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle “funzionali” alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione;
quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto.
Si tratta di controversie afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. s.u. 18/10/2018 n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo
(cfr., tra altre, Cass. s.u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e
27/03/2017 n. 7755). In quelle decisioni il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento chiesto è stato condivisibilmente valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che erano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione (si pensi al caso in cui sia chiesta ad esempio la correzione di errori registrati nella posizione assicurativa e l' accertamento del diritto al versamento di contributi in relazione a particolari situazioni Cass. s.u. 26/09/2022 n.
28020). Si è così ritenuto che la controversia concernente l'accertamento della Corte di
Cassazione - copia non ufficiale consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione.”
Nel presente caso, come in quello oggetto della sentenza sopra riportata, pur non essendo stata proposta una domanda di pensione, “l'accertamento è comunque funzionale al conseguimento di una maggiore prestazione pensionistica salvo, in subordine, per il caso di prescrizione dei contributi, l'accertamento del diritto alla costituzione di una rendita”
(domanda presente anche nella fattispecie all'esame del giudice di legittimità).
Del tutto non attinenti le pronunce richiamate dalla difesa di parte ricorrente riferite ad ipotesi in cui la maggior contribuzione, oggetto mediato del giudizio, aveva quale presupposto accertamento riferito alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (ad es. maggiore retribuzione collegata allo svolgimento in fatto di mansioni superiori o a lavoro straordinario), quest'ultima fattispecie correttamente instaurata davanti al giudice del lavoro in qualità di giudice del rapporto.
In conclusione, dev'essere senz'altro dichiarata anche in questa sede, così come nella fattispecie all'esame del giudice di legittimità, la giurisdizione della Corte dei Conti davanti alla quale le parti sono chiamate a riassumere il processo nei termini di legge.
I compensi di lite sono integralmente compensati attesa la pronuncia su questione pregiudiziale e non di merito.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara il proprio difetto di giurisdizione vertendosi in materia propria della Corte dei Conti;
compensa i compensi di lite.
Roma, il 16.4.2025
Il Giudice
Dott. Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 16.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n°3344/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, come da mandato allegato al ricorso, dagli Avv.ti Lucia Baraldi e Roberta
Plebani con domicilio digitale come da PEC Email_1
e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lucia Email_2
Baraldi, in Roma via degli abeti n. 29; - RICORRENTE –
CONTRO
, c.f. Controparte_1
in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura P.IVA_1
Generale dello Stato, (e-mail certificata: , presso cui ope Email_3
legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - RESISTENTE -
E NEI CONFRONTI DI
l' , c.f. , Controparte_2 P.IVA_2
con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Francesca Granata (PEC
t) con la quale è elettivamente domiciliato Email_4 in Roma, Via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Metropolitana INPS giusta procura generale alle liti rilasciata con atto notarile;
- RESISTENTE - oggetto: regolarizzazione contributiva o rendita vitalizia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere stato dipendente del con la qualifica di Funzionario - posizione economica C2 dal CP_1
01/11/1983 sino al 31/12/2018 e dal 01/01/2019 sino al 31/01/2019 in posizione economica
C3, esposto che con Decreto del 30.10.2018, prot. n. 0001746 il CNEL aveva determinato la risoluzione automatica, a decorrere dal 01/02/2019, del rapporto di lavoro con lei intercorso per il compimento del limite massimo di età, reso noto che in data 26/11/2018 ella aveva comunicato, con nota prot. n. 0001895, al proprio datore di lavoro che da una verifica del proprio estratto conto contributivo - gestione dipendenti pubblici, erano state riscontrate anomalie e incertezze sugli imponibili contributivi annuali delle retribuzioni lorde percepite, utili ai fini del proprio trattamento pensionistico, conseguentemente chiedendo di verificare le incongruenze ed effettuare le opportune modifiche al fine di eliminare tutte le lacune relative a periodi di servizio e retribuzioni imponibili, rilevato che in data 28/11/2018 il in riscontro alla sua richiesta, con nota prot. n. 0001910, trasmessa anche al Ministero CP_1 dell'economia e Finanze e all' , aveva confermato uno scostamento tra gli imponibili CP_2
previdenziali riportati nei CUD, dagli anni 2008 e successivi, e la sommatoria degli imponibili risultanti dai cedolini mensili dei rispettivi anni, concludendo che la somma degli importi indicati nei cedolini mensili è superiore al valore indicato nei CUD, lamentato che, malgrado il CNEL avesse inviato all' , al MEF ed alla diretta interessata estratto CP_2 contributivo “Mod. PA04/TFS”, comunicando di aver provveduto alla sistemazione della posizione assicurativa, non fosse stata effettuata sull'estratto conto contributivo online alcuna modifica in ordine alle incongruenze accertate, concludeva chiedendo: “1. Accertare
e dichiarare il versamento da parte del di contributi previdenziali in misura inferiore CP_1
a quella dovuta nel periodo compreso tra gennaio 2009 e gennaio 2019 (e, per competenza, mesi successivi dell'anno 2019 e dell'anno 2020), in quanto versati sulla scorta di una errata e inferiore base imponibile di Euro 405.368,47 in luogo della corretta e maggiore base imponibile di Euro 450.387,71, ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di CTU contabile e, per l'effetto, condannarlo al versamento in favore di dei contributi omessi, non prescritti ex lege, da gennaio 2009 CP_2
a gennaio 2019, in modo da rideterminare la pensione di anzianità dovuta nonché il TFS;
2. Nella denegata e non creduta ipotesi di rilevata prescrizione di parte dei contributi omessi, eventualmente relativi al periodo tra gennaio 2009 e gennaio 2014 e ferma la superiore domanda limitata al solo periodo febbraio 2014 e gennaio 2019, accertato e dichiarato che il ha versato contributi previdenziali in misura inferiore a quella CP_1
dovuta nel periodo compreso tra gennaio 2009 e gennaio 2014, in quanto versati sulla scorta di una errata e inferiore base imponibile di Euro 243.469,22 in luogo della corretta e maggiore base imponibile di Euro 268.301,03, ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di CTU contabile, accertare e dichiarare il danno provocato alla ricorrente in conseguenza della riduzione del trattamento pensionistico spettante, e, per l'effetto, condannare il a risarcire ex art. 2116, co. 2, CP_1
c.c. il danno relativo alle quote di pensione non percepite e non percipiende dall' in CP_2
misura pari al capitale necessario a costituire la rendita vitalizia, ragguagliata alla riserva matematica necessaria a costituire la rendita ai sensi dell'art. 13 Legge 1338/1962. Il tutto con rivalutazione e interessi e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio il sostenendo che lo scostamento riferito CP_1 dall'interessata dall'anno 2009 tra gli imponibili previdenziali risultanti dalla sommatoria dei cedolini mensili degli anni di riferimento e gli imponibili riportati nelle Certificazioni
Uniche, questi peraltro coincidenti con quelli presenti in banca dati , sembrerebbe venir CP_2
meno sommando le voci “totale imponibile pensionistico” presenti in “dati previdenziali e assistenziali . Concludeva quindi chiedendo il rigetto delle domande svolte nei CP_3
suoi confronti.
Si costituiva in giudizio anche l' deducendo che nell'ipotesi di regolarizzazione CP_2 della posizione contributiva della ricorrente ad opera dell'Ente datore di lavoro, l'Istituto si dichiara disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza. In via preliminare, tuttavia, eccepiva la prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio.
Concesso termine per note anche in riferimento alla giurisdizione del giudice adito, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale sussista difetto di giurisdizione del giudice adito.
La ricorrente, dipendente del per tutto l'arco temporale in interesse e come tale CP_1
soggetta alla gestione dei dipendenti pubblici, lamenta insufficiente contribuzione in relazione alle retribuzioni percepite in corso di rapporto di pubblico impiego e fa valere diritto a regolarizzazione della propria posizione contributiva o in subordina alla costituzione di rendita vitalizia. Si tratta di domande che sono tutte finalizzate in via diretta a correggere errori e a regolarizzare la posizione contributiva ai fini pensionistici.
Il Giudice di legittimità ha da tempo chiarito e di recente ribadito (sent. n.15148/2024) che
“ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive v. anche Cass.
s.u. 15/03/2022 n. 8332). Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti,
a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti comprese quelle attinenti all'accertamento del diritto al versamento di contributi per periodi di aspettativa in funzione del riconoscimento della pensione Corte di Cassazione - copia non ufficiale ovvero alla verifica dell'avvenuto riscatto di anni universitari. In tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e questi dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. Inoltre,
è al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. s.u. 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate
Cass. s.u. 19/12/2014, n. 26935, 14/02/2007 n. 3195, 10/01/2007 n. 221, 19/01/2007 n. 1134,
29/04/2009 n. 9942, 07/08/2009 n. 18076 e 24/07/2013 n. 17927). Queste sezioni unite hanno affermato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del
"petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle “funzionali” alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione;
quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto.
Si tratta di controversie afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. s.u. 18/10/2018 n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo
(cfr., tra altre, Cass. s.u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e
27/03/2017 n. 7755). In quelle decisioni il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento chiesto è stato condivisibilmente valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che erano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione (si pensi al caso in cui sia chiesta ad esempio la correzione di errori registrati nella posizione assicurativa e l' accertamento del diritto al versamento di contributi in relazione a particolari situazioni Cass. s.u. 26/09/2022 n.
28020). Si è così ritenuto che la controversia concernente l'accertamento della Corte di
Cassazione - copia non ufficiale consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione.”
Nel presente caso, come in quello oggetto della sentenza sopra riportata, pur non essendo stata proposta una domanda di pensione, “l'accertamento è comunque funzionale al conseguimento di una maggiore prestazione pensionistica salvo, in subordine, per il caso di prescrizione dei contributi, l'accertamento del diritto alla costituzione di una rendita”
(domanda presente anche nella fattispecie all'esame del giudice di legittimità).
Del tutto non attinenti le pronunce richiamate dalla difesa di parte ricorrente riferite ad ipotesi in cui la maggior contribuzione, oggetto mediato del giudizio, aveva quale presupposto accertamento riferito alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (ad es. maggiore retribuzione collegata allo svolgimento in fatto di mansioni superiori o a lavoro straordinario), quest'ultima fattispecie correttamente instaurata davanti al giudice del lavoro in qualità di giudice del rapporto.
In conclusione, dev'essere senz'altro dichiarata anche in questa sede, così come nella fattispecie all'esame del giudice di legittimità, la giurisdizione della Corte dei Conti davanti alla quale le parti sono chiamate a riassumere il processo nei termini di legge.
I compensi di lite sono integralmente compensati attesa la pronuncia su questione pregiudiziale e non di merito.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara il proprio difetto di giurisdizione vertendosi in materia propria della Corte dei Conti;
compensa i compensi di lite.
Roma, il 16.4.2025
Il Giudice
Dott. Donatella Casari