TRIB
Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/09/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 741/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. COPPOLA CRISTINA
Ricorrente
contro
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. SCAGLIONE ELIGIO
Resistente
e nei confronti del Curatore speciale, Avv. Vitalba Alessandra,
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate con note scritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 15.05.2024, il pagina 1 di 5 sig. deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la sig.ra in data 16.11.1996, Controparte_1
(regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Castellammare del Golfo, al n. 54, parte II, serie A, anno 1996).
Rappresentava che dalla loro unione sono nati tre figli: Persona_1
nata ad [...] il [...], nato ad [...] il
[...] Persona_2
05.12.2002, e , nata a [...] il [...]. Persona_3
Rappresentava che, con decreto di omologa n. 22/2021, il Tribunale di Trapani in data 15.01.2021 pronunciava la separazione personale tra i coniugi, poi modificate nel 2022 con la previsione di un contributo di €
300,00 per la sola figlia minore a carico del padre.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita, e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale e del regime di affido della prole alle condizioni di cui al ricorso.
Si costituiva , la quale contestava le Controparte_1 avverse deduzioni considerando gravissimi fatti verificatisi pure di rilievo penale e con sospensione della responsabilità genitoriale, rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione: in via principale dichiarare lo scioglimento del matrimonio…rigettare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia Persona_4 riconoscendo la somma di euro 300 a titolo di mantenimento della minore
, oltre il pagamento delle spese straordinarie da corrispondere al 50 Per_3
% con l'altro coniuge, a tal fine riportando l'elenco delle spese straordinarie al protocollo vigente nel Tribunale di Trapani;
Rigettare ogni e qualsivoglia diritto di visita da parte del padre.
pagina 2 di 5 *****
All'udienza del 23.10.2024, a seguito dell'audizione delle parti, stante la documentazione prodotta e vista l'adesione delle parti alla proposta di regime economico a parziale modifica dell'assetto vigente, il Giudice provvisoriamente gravava il sig. dell'obbligo di versare Pt_1
mensilmente alla sig.ra l'importo di € 100,00 rivalutabili a titolo CP_1 di mantenimento della figlia fermo restando il concorso paritario Per_3
alle spese straordinarie e ciò sino al reperimento di occupazione lavorativa, che dovrà essere tempestivamente comunicato e disponeva, altresì, l'affido superesclusivo della prole alla madre con concentrazione della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse.
Nella stessa sede venivano disposte verifiche sullo stato di benessere della prole minore a cura della UOS PSG e nominato, stante il parziale difetto di rappresentatività, il Curatore speciale, Avv. Vitalba Alessandra.
All'udienza del 10.09.2025, all'esito delle risultanze istruttorie pervenute dalla dal e dagli ulteriori Controparte_2 CP_3 soggetti istituzionali delegati, ferma restando la sospensione della responsabilità genitoriale del sig. come già affermata in Parte_1 sede penale, non ravvisandosi ulteriori elementi di novità, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trapani nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n.
22/2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della pagina 3 di 5 comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assetto personale vigente debba mantenersi e debba essere esclusa la possibilità di qualsivoglia contatto tra il padre e la figlia, attesa la indisponibilità di costei e del resto l'assenza di prova di qualsiasi rivisitazione critica del proprio vissuto da parte di costui, autore di gravissimi fatti ai danni dei familiari con pronuncia, definitiva nell'agosto del 2024.
Così, ferma la sospensione della responsabilità come disposta in sede penale per anni 7, la minore va affidata in via esclusiva alla madre con conferimento della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse a costei. Va disposto un monitoraggio socioambientale per ulteriori mesi 6.
Il permanere del carico integrale della minore sulla madre giustifica la elevazione sino ad € 200,00 dell'importo del contributo per il mantenimento e la esplicita previsione della spettanza esclusiva alla madre di assegni o altre provvidenze relative alla prole.
Le spese vanno compensate per l'accoglimento parziale della domanda di riduzione (essendo la minore misura dell'assegno collegata a diminuite capacità lavorative del condannato ormai in via definitiva, pure affetto da disturbi psicologici).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e in atti Parte_1 Controparte_1
generalizzati, contratto in data 16.11.1996, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo, al n. 54, parte II, serie A, anno 1996;
pagina 4 di 5 - confermata la sospensione della responsabilità genitoriale già vigente, affida la minore in via esclusiva alla madre, con Per_3
concentrazione della responsabilità di maggiore interesse e con divieto di incontri con il padre;
- pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere al Parte_1
mantenimento della figlia minore nella misura di € 200,00 Per_3 rivalutabili, da corrispondere alla sig.ra ; Controparte_1
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole nella misura del 50% ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- compensa per le spese di lite;
- mantiene ferme le deleghe in atto ai SS per il monitoraggio delle condizioni socioambientali e di vita della prole, con onere di riferire a mesi
6 al GT, salve diverse urgenze;
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 12.9.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 741/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. COPPOLA CRISTINA
Ricorrente
contro
( ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. SCAGLIONE ELIGIO
Resistente
e nei confronti del Curatore speciale, Avv. Vitalba Alessandra,
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate con note scritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 15.05.2024, il pagina 1 di 5 sig. deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la sig.ra in data 16.11.1996, Controparte_1
(regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Castellammare del Golfo, al n. 54, parte II, serie A, anno 1996).
Rappresentava che dalla loro unione sono nati tre figli: Persona_1
nata ad [...] il [...], nato ad [...] il
[...] Persona_2
05.12.2002, e , nata a [...] il [...]. Persona_3
Rappresentava che, con decreto di omologa n. 22/2021, il Tribunale di Trapani in data 15.01.2021 pronunciava la separazione personale tra i coniugi, poi modificate nel 2022 con la previsione di un contributo di €
300,00 per la sola figlia minore a carico del padre.
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita, e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la regolamentazione del regime personale e patrimoniale e del regime di affido della prole alle condizioni di cui al ricorso.
Si costituiva , la quale contestava le Controparte_1 avverse deduzioni considerando gravissimi fatti verificatisi pure di rilievo penale e con sospensione della responsabilità genitoriale, rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione: in via principale dichiarare lo scioglimento del matrimonio…rigettare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia Persona_4 riconoscendo la somma di euro 300 a titolo di mantenimento della minore
, oltre il pagamento delle spese straordinarie da corrispondere al 50 Per_3
% con l'altro coniuge, a tal fine riportando l'elenco delle spese straordinarie al protocollo vigente nel Tribunale di Trapani;
Rigettare ogni e qualsivoglia diritto di visita da parte del padre.
pagina 2 di 5 *****
All'udienza del 23.10.2024, a seguito dell'audizione delle parti, stante la documentazione prodotta e vista l'adesione delle parti alla proposta di regime economico a parziale modifica dell'assetto vigente, il Giudice provvisoriamente gravava il sig. dell'obbligo di versare Pt_1
mensilmente alla sig.ra l'importo di € 100,00 rivalutabili a titolo CP_1 di mantenimento della figlia fermo restando il concorso paritario Per_3
alle spese straordinarie e ciò sino al reperimento di occupazione lavorativa, che dovrà essere tempestivamente comunicato e disponeva, altresì, l'affido superesclusivo della prole alla madre con concentrazione della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse.
Nella stessa sede venivano disposte verifiche sullo stato di benessere della prole minore a cura della UOS PSG e nominato, stante il parziale difetto di rappresentatività, il Curatore speciale, Avv. Vitalba Alessandra.
All'udienza del 10.09.2025, all'esito delle risultanze istruttorie pervenute dalla dal e dagli ulteriori Controparte_2 CP_3 soggetti istituzionali delegati, ferma restando la sospensione della responsabilità genitoriale del sig. come già affermata in Parte_1 sede penale, non ravvisandosi ulteriori elementi di novità, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Trapani nel procedimento di separazione personale, definito con decreto di omologa n.
22/2021, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della pagina 3 di 5 comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, il Tribunale ritiene che l'assetto personale vigente debba mantenersi e debba essere esclusa la possibilità di qualsivoglia contatto tra il padre e la figlia, attesa la indisponibilità di costei e del resto l'assenza di prova di qualsiasi rivisitazione critica del proprio vissuto da parte di costui, autore di gravissimi fatti ai danni dei familiari con pronuncia, definitiva nell'agosto del 2024.
Così, ferma la sospensione della responsabilità come disposta in sede penale per anni 7, la minore va affidata in via esclusiva alla madre con conferimento della responsabilità delle decisioni di maggiore interesse a costei. Va disposto un monitoraggio socioambientale per ulteriori mesi 6.
Il permanere del carico integrale della minore sulla madre giustifica la elevazione sino ad € 200,00 dell'importo del contributo per il mantenimento e la esplicita previsione della spettanza esclusiva alla madre di assegni o altre provvidenze relative alla prole.
Le spese vanno compensate per l'accoglimento parziale della domanda di riduzione (essendo la minore misura dell'assegno collegata a diminuite capacità lavorative del condannato ormai in via definitiva, pure affetto da disturbi psicologici).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e in atti Parte_1 Controparte_1
generalizzati, contratto in data 16.11.1996, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellammare del Golfo, al n. 54, parte II, serie A, anno 1996;
pagina 4 di 5 - confermata la sospensione della responsabilità genitoriale già vigente, affida la minore in via esclusiva alla madre, con Per_3
concentrazione della responsabilità di maggiore interesse e con divieto di incontri con il padre;
- pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere al Parte_1
mantenimento della figlia minore nella misura di € 200,00 Per_3 rivalutabili, da corrispondere alla sig.ra ; Controparte_1
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie che sorgeranno per far fronte alle esigenze della prole nella misura del 50% ciascuna, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- compensa per le spese di lite;
- mantiene ferme le deleghe in atto ai SS per il monitoraggio delle condizioni socioambientali e di vita della prole, con onere di riferire a mesi
6 al GT, salve diverse urgenze;
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 12.9.25
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 5 di 5