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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3690/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3690/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12 dicembre 2024;
Parte appellata ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
16 dicembre 2024;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 14 aprile 2023 proponeva opposizione Parte_1
avverso il verbale di infrazione del codice della strada n. 2023/V71/203 emesso dal Servizio Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Casalborgone, , Monteu da Po, Rondissone, San Parte_2
Sebastiano da Po, e . Parte_3 CP_1
Osservato in diritto che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, sicché ove il verbale sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a resistere all'opposizione è il (e non, come nel caso di specie, il di CP_1 CP_2
pagina 1 di 6 Polizia locale), traducendosi l'erronea identificazione, in assenza di intervento correttivo della cancelleria, non nell'inammissibilità del ricorso ma in vizio della sentenza, rilevabile per la prima volta in cassazione se la relativa questione non sia coperta da giudicato perché non oggetto di espressa pronuncia a seguito di contestazione specifica.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2961 del
16/02/2016). Osservato che nel medesimo senso e con espresso riferimento all'associazione dei
Comuni la Suprema Corte ha, altresì, affermato – in parte motiva della sentenza - come “in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria avverso l'originario verbale di accertamento
e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il in persona del CP_1 sindaco;
per i Carabinieri, il , e, in alternativa, il , al quale Controparte_3 Controparte_4
l'art. 11 C.d.S. attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri;
per la polizia della strada, il medesimo , ecc. Detta circostanza, in quanto attinente Controparte_4 alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimita', sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato” (e pluribus, Cass., n. 17189 del 2007; Cass., n. 22358 del 2008);che, anche nel caso in cui oggetto di opposizione sia un'ordinanza ingiunzione emessa dal comandante della polizia municipale, la legittimazione passiva al relativo giudizio spetta al Comune, quale autorita' amministrativa di vertice da cui dipende l'organo accertatore della violazione, nella persona del sindaco, quale organo cui spetta la rappresentanza dell'ente (Cass., n. 3300 del 2006); che, peraltro, nel caso di specie la proposizione del ricorso nei confronti del citato Servizio Associato non consente neanche di individuare quale fosse il CP_1
passivamente legittimato a contraddire alla proposta opposizione e quindi di apprezzare se la notificazione eseguita presso la Polizia municipale del Comune di Morbegno sia suscettibile di rinnovazione perche' effettuata in un luogo e ad un destinatario dotato di un qualche collegamento con
l'effettivo destinatario della notificazione medesima;
che, per altro verso - atteso il rapporto tra l'art.
12 C.d.S., comma 1, lett. e), disposizione di carattere generale, e le disposizioni di carattere speciale in ordine alle convenzioni previste nell'art. 15 della L. 8 agosto 1990, n. 241, e nel capo quinto del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. da 30 a 35, anche alla luce della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 1,
pagina 2 di 6 comma 2, e art. 4, comma 1, dai quali ultimi e' espressamente prevista la gestione in forma associativa tra Comuni del servizio di polizia municipale - neppure risulta se vi sia un'associazione o un consorzio costituiti in conformita' alla richiamata normativa ed a quale organo l'atto costitutivo abbia conferito detta legittimazione;
” (Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 05/08/2010),
n.18311).
Ritenuto, in definitiva, che l'art. 30 del Tuel consenta ai Comuni di svolgere i servizi in modo coordinato tra più Comuni tramite apposita convenzione, tuttavia, che tale elemento non incide sulla legittimazione del singolo Comune in cui ha operato il servizio di polizia locale che ha proceduto al rilievo e contestazione dell'infrazione (salva solo l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 30 Tuel ove i singoli associati abbiano dismesso le loro funzioni conferendole a favore di altro soggetto, quale il
Comune capofila).
Rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente in seno al primo grado di giudizio ha agito con un atto introduttivo privo di un requisito fondamentale ovvero dell'individuazione della parte resistente avverso la quale intendeva instaurare il contenzioso, di cui nulla è indicato. Osservato che tale elemento non inficia il ricorso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2961 del 16/02/2016) ma incide sulla validità della sentenza emessa con una vocatio in ius e con una notifica dell'atto introduttivo rivolta ad un soggetto resistente che non era legittimato. Rilevato, tuttavia, che il comportamento del ricorrente che non provveda alla lettura del verbale di sanzione amministrativa prima di procedere ad opposizione, sì da avvedersi di quale sia il soggetto legittimato passivo del ricorso, non è elemento irrilevante in quanto egli concorre nell'errore poi determinatosi dalla cancelleria del Giudice nell'individuazione del soggetto resistente, sì che a suo sfavore devono andare le spese di lite, avendo egli concorso nell'erroneo svolgimento del giudizio di prime cure. Vi è di più, nel caso di specie, Parte_1
ha financo errato nella nota di iscrizione a ruolo inserendo il , mentre risulta per Controparte_1 tabulas che il luogo dell'infrazione attiene al ove hanno agito gli organi Parte_4
accertatori che hanno proceduto al rilievo della velocità del veicolo e gli stessi hanno proceduto alla redazione, successiva, del verbale meccanografico presso l'Ufficio di Polizia Municipale di Parte_2
(secondo capoverso del quinto riquadro del verbale di contestazione in “Note e dichiarazioni”). Ne consegue che il ricorrente doveva procedere ad individuare la propria controparte nel Parte_4
, in persona del Sindaco protempore, ed indicare tale soggetto nell'alveo della nota di
[...]
iscrizione a ruolo.
pagina 3 di 6 Ad oggi il procedimento di primo grado è stato, quindi, non correttamente incardinato avverso il
, al quale è pervenuta la notifica del ricorso introduttivo, che andava, invece, Controparte_1
rivolta al . Parte_4
Peraltro, il citato in seno al giudizio di prime cure non ha inteso costituirsi in quanto non CP_1 possono ritenersi valida costituzione in giudizio le controdeduzioni inviate a nome del “Servizio
Associato di Polizia Locale” e sottoscritte dal Comandante in quanto soggetto privo di Parte_5
alcuna legittimazione. Detto in altri termini, va ribadito che il servizio associato è un servizio e non un soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, di talchè quanto da egli compiuto va ricondotto al servizio di polizia locale del singolo Comune in cui si svolge l'attività di accertamento e la costituzione in giudizio va riservata al singolo Comune, nella persona del sindaco protempore. Il servizio associato di polizia locale, in quanto tale, non può procedere ad alcuna costituzione in giudizio, mentre il singolo dipendente può agire in qualità di dipendente dell'amministrazione comunale, a rappresentare l'amministrazione in giudizio. Nel caso di specie, il Comandante , tuttavia, non risulta Parte_5
aver agito né su delega del Sindaco del Comune di , che era sì amministrazione estranea al CP_1
contenzioso, ma una volta erroneamente citata in giudizio in forza della notifica eseguita alla pec di tale
Comune era certo legittimata a costituirsi al solo fine di far rilevare l'erronea vocatio in ius, chiarendo, magari anche a mezzo della produzione dei documenti attinenti alla convenzione del servizio di polizia sussistente tra i vari Comuni, che la legittimazione era attinente ad altro Comune in forza del luogo di avvenuto accertamento dell'infrazione, nonché degli organi accertatori da ricondursi agli agenti di
Polizia Locale che hanno proceduto al rilievo dell'infrazione e alla redazione del verbale presso il
Allo stesso modo ove lo svolgimento coordinato del suddetto servizio consenta Parte_4 alla Polizia Locale gestita da un soggetto che compie l'attività di coordinamento del servizio infracomunale di venire a conoscenza dell'esistenza del giudizio, egli poteva costituirsi a nome e su espressa delega del al fine di sanare l'erronea notifica e consentire una decisione Parte_4
di merito sul ricorso, in luogo di pronunce di rito che non giovano alle parti. Nel caso di specie, nessuna delle due attività è stata svolta dal servizio associato di polizia locale che ha agito in quanto tale senza avvedersi che egli è soggetto privo di legittimazione processuale ed ha inviato note controdeduttive che non integrano una comparsa costitutiva, risultando pleonastiche nel loro contenuto di legalità dell'operato, senza procedere ad una corretta ricostruzione della vicenda attinente al servizio di che trattasi e alla legittimazione passiva spettante al Ne consegue che la dichiarazione di CP_1
contumacia del in seno al giudizio di prime cure era corretta e che in punto Controparte_1
pagina 4 di 6 spese, quelle sostenute dal ricorrente vanno dichiarate irripetibili in quanto egli ha concorso nell'erronea vocatio in ius dapprima con la mancata individuazione nel ricorso dell'autorità resistente ed erronea iscrizione a ruolo avverso un soggetto terzo e dappoi nulla mai sollecitando al Giudice di prime cure per tutto il giudizio di primo grado.
La sentenza che ha, quindi, definito il giudizio avanti al Giudice di Pace di Ivrea, R.G. 1206/2023 – sentenza n. 382/2023 del 8 giugno 2023 va dichiarata nulla con rimessione degli atti al Giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c., dovendosi procedere al rinnovo della notifica con vocatio in ius del
. Parte_4
In ordine agli atti di appello, deve rilevarsi come l'appellante continui a citare in causa un soggetto privo della personalità giuridica ovvero il Servizio Associato, insieme al , oramai Controparte_1
divenuto parte del giudizio in quanto parte contumace del giudizio di prime cure. Nessuna delle parti si avvede, poi, di quanto sopra in termini di legittimazione del a resistere in Parte_4
giudizio, nessuna delle parti si avvede della nullità del giudizio di primo grado per erronea notifica dell'atto introduttivo e nessuna delle parti rassegna conclusioni congrue ad evitare una nullità della sentenza di secondo grado in quanto insiste per una pronuncia di merito volta ad Parte_1
annullare il verbale di sanzione amministrativa opposto, senza avvedersi che in carenza di una regolare instaurazione del contraddittorio con la parte legittimata a resistere ( ) la sentenza Parte_4 che egli vuole pronunciata sarebbe affetta da radicale nullità e d'altro canto egli mai a proceduto ad individuare il legittimato passivo fin dalla redazione dell'atto introduttivo in prime cure;
allo stesso modo il domanda un'estromissione dal giudizio, senza avvedersi che per effetto Controparte_1
della pronuncia di primo grado egli è divenuto legittimato passivo in quanto parte indicata nella sentenza oggi appellata, senza che il Giudice di seconde cure possa estromettere una parte che è già tale in quanto parte della sentenza pronunciata, dando, peraltro, luogo ad attività istruttoria documentale in appello, in violazione del divieto dei nova, ex art. 345 c.p.c., anch'egli non avvedendosi della radicale nullità del processo che si è svolto in assenza della parte legittimata a resistere, e che lungi dal doversi emettere un'estromissione con pronuncia di secondo grado sul thema decidendum va dichiarata la nullità del giudizio e della sentenza di prime cure, con sanatoria a mezzo di una nuova vocatio in ius del soggetto legittimato.
Ritenuto, in definitiva, che entrambe le parti del presente contenzioso sono da ritenersi reciprocamente soccombenti in quanto tutte le conclusioni, tanto di parte appellante quanto di parte appellata, sono respinte, risultando preliminare il rilievo officioso attinente alla carenza della chiamata in causa della pagina 5 di 6 parte legittimata a resistere nell'alveo del giudizio di prime cure e l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha pronunciato la sentenza avverso il in luogo del Controparte_1 [...]
. Ne consegue che le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti Parte_4
anche per il presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso la sentenza n. 382/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 8 giugno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la nullità del giudizio di primo grado per erronea notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza al in luogo dell'amministrazione deputata Controparte_1 alla resistenza in giudizio – , e per l'effetto rimette la causa in primo Parte_4
grado avanti al Giudice di Pace di Ivrea;
- Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
- Assegna termine di 3 mesi per la riassunzione della controversia.
Ivrea, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3690/2023 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12 dicembre 2024;
Parte appellata ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
16 dicembre 2024;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 14 aprile 2023 proponeva opposizione Parte_1
avverso il verbale di infrazione del codice della strada n. 2023/V71/203 emesso dal Servizio Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Casalborgone, , Monteu da Po, Rondissone, San Parte_2
Sebastiano da Po, e . Parte_3 CP_1
Osservato in diritto che “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, sicché ove il verbale sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a resistere all'opposizione è il (e non, come nel caso di specie, il di CP_1 CP_2
pagina 1 di 6 Polizia locale), traducendosi l'erronea identificazione, in assenza di intervento correttivo della cancelleria, non nell'inammissibilità del ricorso ma in vizio della sentenza, rilevabile per la prima volta in cassazione se la relativa questione non sia coperta da giudicato perché non oggetto di espressa pronuncia a seguito di contestazione specifica.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2961 del
16/02/2016). Osservato che nel medesimo senso e con espresso riferimento all'associazione dei
Comuni la Suprema Corte ha, altresì, affermato – in parte motiva della sentenza - come “in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria avverso l'originario verbale di accertamento
e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il in persona del CP_1 sindaco;
per i Carabinieri, il , e, in alternativa, il , al quale Controparte_3 Controparte_4
l'art. 11 C.d.S. attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri;
per la polizia della strada, il medesimo , ecc. Detta circostanza, in quanto attinente Controparte_4 alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimita', sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato” (e pluribus, Cass., n. 17189 del 2007; Cass., n. 22358 del 2008);che, anche nel caso in cui oggetto di opposizione sia un'ordinanza ingiunzione emessa dal comandante della polizia municipale, la legittimazione passiva al relativo giudizio spetta al Comune, quale autorita' amministrativa di vertice da cui dipende l'organo accertatore della violazione, nella persona del sindaco, quale organo cui spetta la rappresentanza dell'ente (Cass., n. 3300 del 2006); che, peraltro, nel caso di specie la proposizione del ricorso nei confronti del citato Servizio Associato non consente neanche di individuare quale fosse il CP_1
passivamente legittimato a contraddire alla proposta opposizione e quindi di apprezzare se la notificazione eseguita presso la Polizia municipale del Comune di Morbegno sia suscettibile di rinnovazione perche' effettuata in un luogo e ad un destinatario dotato di un qualche collegamento con
l'effettivo destinatario della notificazione medesima;
che, per altro verso - atteso il rapporto tra l'art.
12 C.d.S., comma 1, lett. e), disposizione di carattere generale, e le disposizioni di carattere speciale in ordine alle convenzioni previste nell'art. 15 della L. 8 agosto 1990, n. 241, e nel capo quinto del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. da 30 a 35, anche alla luce della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 1,
pagina 2 di 6 comma 2, e art. 4, comma 1, dai quali ultimi e' espressamente prevista la gestione in forma associativa tra Comuni del servizio di polizia municipale - neppure risulta se vi sia un'associazione o un consorzio costituiti in conformita' alla richiamata normativa ed a quale organo l'atto costitutivo abbia conferito detta legittimazione;
” (Cassazione civile sez. II, 05/08/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 05/08/2010),
n.18311).
Ritenuto, in definitiva, che l'art. 30 del Tuel consenta ai Comuni di svolgere i servizi in modo coordinato tra più Comuni tramite apposita convenzione, tuttavia, che tale elemento non incide sulla legittimazione del singolo Comune in cui ha operato il servizio di polizia locale che ha proceduto al rilievo e contestazione dell'infrazione (salva solo l'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 30 Tuel ove i singoli associati abbiano dismesso le loro funzioni conferendole a favore di altro soggetto, quale il
Comune capofila).
Rilevato che, nel caso di specie, il ricorrente in seno al primo grado di giudizio ha agito con un atto introduttivo privo di un requisito fondamentale ovvero dell'individuazione della parte resistente avverso la quale intendeva instaurare il contenzioso, di cui nulla è indicato. Osservato che tale elemento non inficia il ricorso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2961 del 16/02/2016) ma incide sulla validità della sentenza emessa con una vocatio in ius e con una notifica dell'atto introduttivo rivolta ad un soggetto resistente che non era legittimato. Rilevato, tuttavia, che il comportamento del ricorrente che non provveda alla lettura del verbale di sanzione amministrativa prima di procedere ad opposizione, sì da avvedersi di quale sia il soggetto legittimato passivo del ricorso, non è elemento irrilevante in quanto egli concorre nell'errore poi determinatosi dalla cancelleria del Giudice nell'individuazione del soggetto resistente, sì che a suo sfavore devono andare le spese di lite, avendo egli concorso nell'erroneo svolgimento del giudizio di prime cure. Vi è di più, nel caso di specie, Parte_1
ha financo errato nella nota di iscrizione a ruolo inserendo il , mentre risulta per Controparte_1 tabulas che il luogo dell'infrazione attiene al ove hanno agito gli organi Parte_4
accertatori che hanno proceduto al rilievo della velocità del veicolo e gli stessi hanno proceduto alla redazione, successiva, del verbale meccanografico presso l'Ufficio di Polizia Municipale di Parte_2
(secondo capoverso del quinto riquadro del verbale di contestazione in “Note e dichiarazioni”). Ne consegue che il ricorrente doveva procedere ad individuare la propria controparte nel Parte_4
, in persona del Sindaco protempore, ed indicare tale soggetto nell'alveo della nota di
[...]
iscrizione a ruolo.
pagina 3 di 6 Ad oggi il procedimento di primo grado è stato, quindi, non correttamente incardinato avverso il
, al quale è pervenuta la notifica del ricorso introduttivo, che andava, invece, Controparte_1
rivolta al . Parte_4
Peraltro, il citato in seno al giudizio di prime cure non ha inteso costituirsi in quanto non CP_1 possono ritenersi valida costituzione in giudizio le controdeduzioni inviate a nome del “Servizio
Associato di Polizia Locale” e sottoscritte dal Comandante in quanto soggetto privo di Parte_5
alcuna legittimazione. Detto in altri termini, va ribadito che il servizio associato è un servizio e non un soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, di talchè quanto da egli compiuto va ricondotto al servizio di polizia locale del singolo Comune in cui si svolge l'attività di accertamento e la costituzione in giudizio va riservata al singolo Comune, nella persona del sindaco protempore. Il servizio associato di polizia locale, in quanto tale, non può procedere ad alcuna costituzione in giudizio, mentre il singolo dipendente può agire in qualità di dipendente dell'amministrazione comunale, a rappresentare l'amministrazione in giudizio. Nel caso di specie, il Comandante , tuttavia, non risulta Parte_5
aver agito né su delega del Sindaco del Comune di , che era sì amministrazione estranea al CP_1
contenzioso, ma una volta erroneamente citata in giudizio in forza della notifica eseguita alla pec di tale
Comune era certo legittimata a costituirsi al solo fine di far rilevare l'erronea vocatio in ius, chiarendo, magari anche a mezzo della produzione dei documenti attinenti alla convenzione del servizio di polizia sussistente tra i vari Comuni, che la legittimazione era attinente ad altro Comune in forza del luogo di avvenuto accertamento dell'infrazione, nonché degli organi accertatori da ricondursi agli agenti di
Polizia Locale che hanno proceduto al rilievo dell'infrazione e alla redazione del verbale presso il
Allo stesso modo ove lo svolgimento coordinato del suddetto servizio consenta Parte_4 alla Polizia Locale gestita da un soggetto che compie l'attività di coordinamento del servizio infracomunale di venire a conoscenza dell'esistenza del giudizio, egli poteva costituirsi a nome e su espressa delega del al fine di sanare l'erronea notifica e consentire una decisione Parte_4
di merito sul ricorso, in luogo di pronunce di rito che non giovano alle parti. Nel caso di specie, nessuna delle due attività è stata svolta dal servizio associato di polizia locale che ha agito in quanto tale senza avvedersi che egli è soggetto privo di legittimazione processuale ed ha inviato note controdeduttive che non integrano una comparsa costitutiva, risultando pleonastiche nel loro contenuto di legalità dell'operato, senza procedere ad una corretta ricostruzione della vicenda attinente al servizio di che trattasi e alla legittimazione passiva spettante al Ne consegue che la dichiarazione di CP_1
contumacia del in seno al giudizio di prime cure era corretta e che in punto Controparte_1
pagina 4 di 6 spese, quelle sostenute dal ricorrente vanno dichiarate irripetibili in quanto egli ha concorso nell'erronea vocatio in ius dapprima con la mancata individuazione nel ricorso dell'autorità resistente ed erronea iscrizione a ruolo avverso un soggetto terzo e dappoi nulla mai sollecitando al Giudice di prime cure per tutto il giudizio di primo grado.
La sentenza che ha, quindi, definito il giudizio avanti al Giudice di Pace di Ivrea, R.G. 1206/2023 – sentenza n. 382/2023 del 8 giugno 2023 va dichiarata nulla con rimessione degli atti al Giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c., dovendosi procedere al rinnovo della notifica con vocatio in ius del
. Parte_4
In ordine agli atti di appello, deve rilevarsi come l'appellante continui a citare in causa un soggetto privo della personalità giuridica ovvero il Servizio Associato, insieme al , oramai Controparte_1
divenuto parte del giudizio in quanto parte contumace del giudizio di prime cure. Nessuna delle parti si avvede, poi, di quanto sopra in termini di legittimazione del a resistere in Parte_4
giudizio, nessuna delle parti si avvede della nullità del giudizio di primo grado per erronea notifica dell'atto introduttivo e nessuna delle parti rassegna conclusioni congrue ad evitare una nullità della sentenza di secondo grado in quanto insiste per una pronuncia di merito volta ad Parte_1
annullare il verbale di sanzione amministrativa opposto, senza avvedersi che in carenza di una regolare instaurazione del contraddittorio con la parte legittimata a resistere ( ) la sentenza Parte_4 che egli vuole pronunciata sarebbe affetta da radicale nullità e d'altro canto egli mai a proceduto ad individuare il legittimato passivo fin dalla redazione dell'atto introduttivo in prime cure;
allo stesso modo il domanda un'estromissione dal giudizio, senza avvedersi che per effetto Controparte_1
della pronuncia di primo grado egli è divenuto legittimato passivo in quanto parte indicata nella sentenza oggi appellata, senza che il Giudice di seconde cure possa estromettere una parte che è già tale in quanto parte della sentenza pronunciata, dando, peraltro, luogo ad attività istruttoria documentale in appello, in violazione del divieto dei nova, ex art. 345 c.p.c., anch'egli non avvedendosi della radicale nullità del processo che si è svolto in assenza della parte legittimata a resistere, e che lungi dal doversi emettere un'estromissione con pronuncia di secondo grado sul thema decidendum va dichiarata la nullità del giudizio e della sentenza di prime cure, con sanatoria a mezzo di una nuova vocatio in ius del soggetto legittimato.
Ritenuto, in definitiva, che entrambe le parti del presente contenzioso sono da ritenersi reciprocamente soccombenti in quanto tutte le conclusioni, tanto di parte appellante quanto di parte appellata, sono respinte, risultando preliminare il rilievo officioso attinente alla carenza della chiamata in causa della pagina 5 di 6 parte legittimata a resistere nell'alveo del giudizio di prime cure e l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha pronunciato la sentenza avverso il in luogo del Controparte_1 [...]
. Ne consegue che le spese di lite vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti Parte_4
anche per il presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso la sentenza n. 382/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 8 giugno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la nullità del giudizio di primo grado per erronea notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza al in luogo dell'amministrazione deputata Controparte_1 alla resistenza in giudizio – , e per l'effetto rimette la causa in primo Parte_4
grado avanti al Giudice di Pace di Ivrea;
- Dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio;
- Assegna termine di 3 mesi per la riassunzione della controversia.
Ivrea, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 6 di 6