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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/09/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 5929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5929 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSI PEZZELLA Parte_1
e dall'Avv. ENRICO MOCCIA
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_2
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80).
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 361/2024, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , negava la sussistenza di tali requisiti. Persona_1
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha quindi depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414
e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio negato.
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito nel presente giudizio. CP_2
Disposta la sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso in opposizione, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_2
Nel merito, occorre ribadire come, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non siano state riscontrato in capo al ricorrente le condizioni sanitarie necessarie ai fini dell'indennità di accompagnamento, la quale, ai sensi dell'art. 1 L. 18/80, spetta agli “..invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agl articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”. Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione della suddetta prestazione.
L'opposizione non può essere accolta.
Il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha infatti evidenziato come, all'obiettività clinica, sia emerso “un soggetto affetto da fibrosi polmonare idiopatica, da bronco pneumopatia cronica ostruttiva con deficit ventilatorio di tipo restrittivo in trattamento con ossigenoterapia in condizioni generali discretamente buone. Infatti, sotto il profilo osteoarticolare locomotorio non vi sono limitazioni funzionali, la deambulazione è autonoma e sufficientemente valida;
il quadro cardio-respiratorio è ben compensato dalla terapia in atto e non sussistono deficit psico-neurologici degni di nota”.
Alla luce di tali riscontri, il CTU è giunto a ritenere “che il ricorrente sia in grado di provvedere autonomamente ai propri compiti basilari di vita quotidiana: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei pasti, spostarsi dentro e fuori dall'ambiente domestico, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione degli apparecchi elettronici, od altre necessità quotidiane legate alle funzioni vitali”.
In replica alle osservazioni critiche pervenute dal CTP del ricorrente, l'ausiliario ha poi specificato che “il giudizio medico-legale conclusivo ha tenuto conto dell'attenta considerazione di tutte le patologie documentate attraverso gli atti ritualmente depositati nel fascicolo di causa e posto a confronto con quella che è
l'attuale obiettività clinico-funzionale emersa nel corso delle operazioni peritali, cui ha assistito lo stesso CTP, rigorosamente riportate nella presente ctu.
Pertanto, per le considerazioni sopra esposte, si riconferma il giudizio già espresso”. Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando l'espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
D'altronde, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, il ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, pertanto, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili e quelle di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_2
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di CP_2
ATP, liquidate con separato decreto.
Tivoli, 29/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5929 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSI PEZZELLA Parte_1
e dall'Avv. ENRICO MOCCIA
ricorrente
e
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , il ricorrente indicato in epigrafe ha CP_2
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale il medesimo aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/80).
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 361/2024, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , negava la sussistenza di tali requisiti. Persona_1
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha quindi depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414
e 445 bis comma 6 c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio negato.
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito nel presente giudizio. CP_2
Disposta la sostituzione dell'udienza del 23.09.2025 con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza medico-legale, viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, verificata la regolarità della notifica del ricorso in opposizione, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_2
Nel merito, occorre ribadire come, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non siano state riscontrato in capo al ricorrente le condizioni sanitarie necessarie ai fini dell'indennità di accompagnamento, la quale, ai sensi dell'art. 1 L. 18/80, spetta agli “..invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agl articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”. Il ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo che le gravi patologie di cui soffre integrerebbero il requisito sanitario necessario per la concessione della suddetta prestazione.
L'opposizione non può essere accolta.
Il CTU della precedente fase di giudizio, dopo aver sottoposto a visita il ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, ha infatti evidenziato come, all'obiettività clinica, sia emerso “un soggetto affetto da fibrosi polmonare idiopatica, da bronco pneumopatia cronica ostruttiva con deficit ventilatorio di tipo restrittivo in trattamento con ossigenoterapia in condizioni generali discretamente buone. Infatti, sotto il profilo osteoarticolare locomotorio non vi sono limitazioni funzionali, la deambulazione è autonoma e sufficientemente valida;
il quadro cardio-respiratorio è ben compensato dalla terapia in atto e non sussistono deficit psico-neurologici degni di nota”.
Alla luce di tali riscontri, il CTU è giunto a ritenere “che il ricorrente sia in grado di provvedere autonomamente ai propri compiti basilari di vita quotidiana: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei pasti, spostarsi dentro e fuori dall'ambiente domestico, possibilità di attuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso, lettura, messa in funzione degli apparecchi elettronici, od altre necessità quotidiane legate alle funzioni vitali”.
In replica alle osservazioni critiche pervenute dal CTP del ricorrente, l'ausiliario ha poi specificato che “il giudizio medico-legale conclusivo ha tenuto conto dell'attenta considerazione di tutte le patologie documentate attraverso gli atti ritualmente depositati nel fascicolo di causa e posto a confronto con quella che è
l'attuale obiettività clinico-funzionale emersa nel corso delle operazioni peritali, cui ha assistito lo stesso CTP, rigorosamente riportate nella presente ctu.
Pertanto, per le considerazioni sopra esposte, si riconferma il giudizio già espresso”. Orbene, tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, risultando l'espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute del ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
D'altronde, rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella consulenza, il ricorrente ha espresso una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dall'ausiliare.
Le sue affermazioni in merito all'operato del CTU, pertanto, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili e quelle di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_2
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di CP_2
ATP, liquidate con separato decreto.
Tivoli, 29/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli