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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/08/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2127/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Katiuscia Dessì Parte_1 C.F._1
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Silvia Piras
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Claudia Atzeri CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 5 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“ - i IGg.ri e hanno convissuto more uxorio dal 2010 al 2020 circa e Parte_1 CP_1
Per_ dalla loro unione sono nate le tre figlie (nata a [...] il [...], c.f.
), (nata a [...] il [...], c.f. C.F._3 Per_2
) e (nata a [...] il [...], c.f. C.F._4 Per_3
), tutte riconosciute da entrambi i genitori all'atto della nascita;
- i C.F._5
ricorrenti hanno costituito il loro domicilio in Samassi nel Vico I Sanluri n. 12;
- la convivenza tra i ricorrenti è divenuta difficile e problematica pertanto gli stessi hanno deciso di cessarla a decorrere dal gennaio 2020 circa;
- dal gennaio 2020 circa, le figlie minori hanno vissuto esclusivamente con la madre che ha provveduto interamente a tutte le loro necessità sostenendo le spese ordinarie e straordinarie
Per_ e ciò fino al gennaio 2023 per , fino al giugno 2023 per e fino al dicembre 2023 Per_2
per ; Per_3
- successivamente a tali date le figlie minori hanno traferito la loro residenza a Samassi dove convivono stabilmente col padre , il quale svolge la professione di operaio a Parte_1
tempo determinato;
- la IG.ra attualmente risiede a Samassi dove ha trasferito provvisoriamente la CP_1
propria abitazione e svolge dei lavori saltuari e stagionali;
- i ricorrenti hanno intenzione di regolamentare il loro rapporto nell'interesse delle figlie minori.
***
Pag. 2 a 5 Tutto ciò premesso, stante l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia i SIg.ri e , come sopra rappresentati e difesi, al fine di tutelare Parte_1 CP_1
il benessere delle proprie figlie, visto l'art. 337 ter c.c.
Chiedono
che l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, previo espletamento degli incombenti di rito, Voglia
disciplinare i rapporti tra gli stessi e le figlie minorenni nelle modalità di seguito indicate
Per_ A) Affido delle figlie minori , e ad entrambi i genitori, secondo le Per_2 Per_3
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione del padre. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie,
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, l'inclinazione naturale e le loro aspirazioni. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Per tutte le autorizzazioni scritte richieste, ad eccezioni di quelle inerenti la salute e la somministrazione di vaccini (per le quali sarà indispensabile l'autorizzazione scritta di entrambi i genitori), il IG. potrà sottoscrivere le stesse quale unico genitore Parte_1
firmatario.
B) La IG.ra , potrà tenere con sé le figlie minori ogniqualvolta lo vorrà, previo CP_1
accordo con l'altro genitore e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ricreativi e con la volontà delle minori, provvedendo direttamente, in tali periodi, al loro mantenimento.
Ogniqualvolta le figlie minori trascorreranno del tempo con la madre, quest'ultima non potrà
mai portare le figlie presso la comunità “Umani in divenire” sita in Abruzzo o in altro luogo dove si riunisce la medesima comunità.
Pag. 3 a 5 C) L'assegno unico continuerà ad essere percepito al 100% dal IG. , presso il Parte_1
quale le minori continueranno a vivere, e questi provvederà in via esclusiva al mantenimento delle figlie fino al giugno 2026, termine del periodo pressoché corrispondente a quello in cui la SI.ra ha provveduto in via esclusiva al mantenimento delle minori. CP_1
In caso di necessità, i genitori non si oppongono allo svolgimento di attività sportiva da parte delle figlie, né all'avvio di un percorso di psicoterapia per le stesse, affidandosi a un professionista scelto di comune accordo tra le parti, compatibilmente con le loro disponibilità
economiche e, in ogni caso, privilegiando le strutture dell'ATS Sardegna o convenzionate.
D) Il presente accordo per il mantenimento delle figlie minori verrà rivalutato tra le parti non prima del giugno 2026 e, allora, si dovrà tener conto delle condizioni economiche delle parti,
della loro sistemazione abitativa e, soprattutto, delle eIGenze delle minori.
E) La IG.ra rimborserà al IG. il 50% di tutte le spese straordinarie, CP_1 Pt_1
preventivamente concordate, da egli sostenute nell'interesse delle figlie minori, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva autorizzazione per quanto riguarda le spese relative alla frequentazione scolastica quali tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus e mensa.
F) I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti,
consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
G) I IGg.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette CP_1 Parte_1
condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Pt_1
.
[...] CP_1
Pag. 4 a 5 Gli accordi intervenuti tra devono essere omologati non Parte_1 CP_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 07.08.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 5 a 5