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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3570 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato all'udienza del 05/03/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 16649 R.G. degli lav., dell'anno 2024 e ver- tente
TRA
nato a [...] l'[...] elettivamente domiciliato nello Parte_1 studio dell'avv. Fortunato Vitale che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, Piazza Cinque Giornate n. 3, presso l'Avvocatura Regionale, con l'avv. Tiziana Ci- gnarelli che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti. RESISTENTE OGGETTO: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/04/2024, l'istante in epigrafe, premesso di aver contratto una malattia professionale, chiedeva di accertare e dichiarare, a seguito della domanda di ag- gravamento, presentata in data 28.09.2023, la maggiore percentuale di danni permanenti derivatigli dalla malattia professionale denunciata in data 2.04.2010 e già riconosciuta dall' in misura pari al 16% per “meniscopatia ginocchio destro e sinistro in gonartrosi
CP_1 bilaterale e pregresso intervento di osteotomia valgizzante a destra”, nonché la maggiore percentuale di danni permanenti derivati al ricorrente dalla malattia professionale denun- ciata in data 10.11.2021 e già riconosciuta dall' in misura pari al 7% per “discopatia
CP_1 della colonna lombosacrale”, comunque previa Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui chie- deva l'ammissione; per l'effetto condannare l , in persona del legale rappresentante
CP_1 pro tempore, alla corresponsione della rendita vitalizia in cumolo maggiorata, laddove ve- nisse accertata, a seguito di CTU, una percentuale superiore al 22% già riconosciuto in cu- mulo dall oltre accessori sui ratei arretrati come per legge”.
CP_1
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Escussi i testi, disposta ed espletata la C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 L'istruttoria espletata ha dimostrato l'eziologia professionale della patologia denunciata dal ricorrente, lavorando come operaio elettromeccanico presso l'officina di Centocelle dell'ATAC. Infatti, il C.T.U. ha concluso affermando che il ricorrente è portatore di un complessivo danno biologico di natura professionale (per tecnopatie già accolte in tutela dall' e CP_1 valutate al 22%) pari al 24% in cumulo, riconoscibile su base documentale con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 28.09.2023. Non ritiene il Giudice che sussistano validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basa- ta su seri e completi accertamenti clinici e sorretta da condivisibili argomentazioni medico- legali. Per l'effetto, l dovrà essere condannato al pagamento della rendita vitalizia commisu- CP_1 rata ad un danno pari al 24%, oltre interessi legali sui ratei arretrati, con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 28.09.2023. Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del resistente. Le spese processuali seguono la soccombenza, si liquidano come da disposi- tivo e vanno distratte a favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale del lavoro di Roma, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattese così provvede: 1) accerta e dichiara che il ricorrente, Sig. , attualmente presenta un Parte_1 complessivo danno biologico di natura professionale (per tecnopatie già accolte in tutela dall' e valutate al 22%) pari al 24%, riconoscibile su base documentale con decor- CP_1 renza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 28.09.2023 e per l'effetto;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di CP_1
della rendita vitalizia in cumulo in misura pari al 24%, con decor- Parte_1 renza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 28.09.2023, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto;
CP_1
4) condanna l in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, delle spese CP_1 processuali liquidate in € 1.960,00 di cui € 260,00 per esborsi, oltre alla rifusione delle spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 05/03/2025. Il Giudice del lavoro Dott. Paolo Mormile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, ha pronunciato all'udienza del 05/03/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 16649 R.G. degli lav., dell'anno 2024 e ver- tente
TRA
nato a [...] l'[...] elettivamente domiciliato nello Parte_1 studio dell'avv. Fortunato Vitale che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, Piazza Cinque Giornate n. 3, presso l'Avvocatura Regionale, con l'avv. Tiziana Ci- gnarelli che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti. RESISTENTE OGGETTO: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/04/2024, l'istante in epigrafe, premesso di aver contratto una malattia professionale, chiedeva di accertare e dichiarare, a seguito della domanda di ag- gravamento, presentata in data 28.09.2023, la maggiore percentuale di danni permanenti derivatigli dalla malattia professionale denunciata in data 2.04.2010 e già riconosciuta dall' in misura pari al 16% per “meniscopatia ginocchio destro e sinistro in gonartrosi
CP_1 bilaterale e pregresso intervento di osteotomia valgizzante a destra”, nonché la maggiore percentuale di danni permanenti derivati al ricorrente dalla malattia professionale denun- ciata in data 10.11.2021 e già riconosciuta dall' in misura pari al 7% per “discopatia
CP_1 della colonna lombosacrale”, comunque previa Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui chie- deva l'ammissione; per l'effetto condannare l , in persona del legale rappresentante
CP_1 pro tempore, alla corresponsione della rendita vitalizia in cumolo maggiorata, laddove ve- nisse accertata, a seguito di CTU, una percentuale superiore al 22% già riconosciuto in cu- mulo dall oltre accessori sui ratei arretrati come per legge”.
CP_1
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Escussi i testi, disposta ed espletata la C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 L'istruttoria espletata ha dimostrato l'eziologia professionale della patologia denunciata dal ricorrente, lavorando come operaio elettromeccanico presso l'officina di Centocelle dell'ATAC. Infatti, il C.T.U. ha concluso affermando che il ricorrente è portatore di un complessivo danno biologico di natura professionale (per tecnopatie già accolte in tutela dall' e CP_1 valutate al 22%) pari al 24% in cumulo, riconoscibile su base documentale con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 28.09.2023. Non ritiene il Giudice che sussistano validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basa- ta su seri e completi accertamenti clinici e sorretta da condivisibili argomentazioni medico- legali. Per l'effetto, l dovrà essere condannato al pagamento della rendita vitalizia commisu- CP_1 rata ad un danno pari al 24%, oltre interessi legali sui ratei arretrati, con decorrenza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 28.09.2023. Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del resistente. Le spese processuali seguono la soccombenza, si liquidano come da disposi- tivo e vanno distratte a favore del procuratore antistatario della parte ricorrente.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale del lavoro di Roma, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattese così provvede: 1) accerta e dichiara che il ricorrente, Sig. , attualmente presenta un Parte_1 complessivo danno biologico di natura professionale (per tecnopatie già accolte in tutela dall' e valutate al 22%) pari al 24%, riconoscibile su base documentale con decor- CP_1 renza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 28.09.2023 e per l'effetto;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di CP_1
della rendita vitalizia in cumulo in misura pari al 24%, con decor- Parte_1 renza dalla domanda amministrativa di aggravamento del 28.09.2023, oltre interessi legali sui ratei arretrati dal dì del dovuto fino al soddisfo;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto;
CP_1
4) condanna l in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, delle spese CP_1 processuali liquidate in € 1.960,00 di cui € 260,00 per esborsi, oltre alla rifusione delle spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Roma, 05/03/2025. Il Giudice del lavoro Dott. Paolo Mormile
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