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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12214 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14502 RG. 2025;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to R. Scarinci
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, con decorrenza dal 1.12.23 e condanna l' ad erogare alla CP_1 ricorrente i ratei di questa prestazione, con gli interessi legali come per legge;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha già ottenuto l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 con decorrenza dal dicembre 2023 (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Ha prodotto il modello AP70, dichiarazione sul non ricovero (v. doc. 3 fascicolo parte ricorrente); l' è rimasto contumce. CP_1
Pertanto, l' deve essere condannato a pagare i ratei della suddetta CP_1 prestazione a far data dal 1.12.23.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione, sono poste a carico dell secondo la generale regola della soccombenza CP_1
(art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 25 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to R. Scarinci
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace all'udienza del 25 novembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, con decorrenza dal 1.12.23 e condanna l' ad erogare alla CP_1 ricorrente i ratei di questa prestazione, con gli interessi legali come per legge;
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € CP_1
1.500,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha già ottenuto l'omologa dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 con decorrenza dal dicembre 2023 (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Ha prodotto il modello AP70, dichiarazione sul non ricovero (v. doc. 3 fascicolo parte ricorrente); l' è rimasto contumce. CP_1
Pertanto, l' deve essere condannato a pagare i ratei della suddetta CP_1 prestazione a far data dal 1.12.23.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con distrazione, sono poste a carico dell secondo la generale regola della soccombenza CP_1
(art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 25 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro