Art. 46
(Esecuzione dell'accompagnamento coattivo)
1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo e' trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorita' giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento e' consegnata all'interessato.
(Esecuzione dell'accompagnamento coattivo)
1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo e' trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorita' giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento e' consegnata all'interessato.