Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4349/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4349 del R.G.A.C. dell'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(C.F./P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Montemarano (AV), alla via S. Francesco n. 71;
(C.F. ); Parte_2 CodiceFiscale_1
(C.F. ); Parte_3 CodiceFiscale_2
(C.F. ), Parte_4 CodiceFiscale_3 tutti rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Gerardo Laurino (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_4 studio sono elettivamente domiciliati in Avellino, alla via L. Amabile n. 20;
OPPONENTI
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Capaccio Paestum (SA), alla via Magna
Graecia n. 345, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabio Preziosi (C.F. ), CodiceFiscale_5 presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
E
(C.F. e P.IVA , in persona del legale Parte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), alla via Vittorio
Alfieri, 1 e, per essa, quale procuratrice speciale, in persona del Parte_6 legale rappresentante pro tempore e, per essa, quale procuratrice speciale,
[...]
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_7 P.IVA_4 pro tempore, con sede legale in Brescia, alla via Corfù 102, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'Avv. Giuseppe Le Fosse
(C.F. , presso il cui studio elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_6
Brescia, alla via Corfù n. 102;
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza celebrata in data 13 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27 ottobre 2020, Parte_1
quale debitrice principale e ,
[...] Parte_2 Parte_3
e nella qualità di garanti, hanno proposto
[...] Parte_4 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 859/2020, con cui il Tribunale di
Avellino, in data 17 agosto 2020, ha ingiunto loro di pagare immediatamente e senza dilazione ex art. 642 c.p.c., in solido tra loro ed in favore della
[...]
, l'importo di € Controparte_1
41.669,34, oltre interessi convenzionali sulla sola sorte capitale e sino al soddisfo e spese della procedura monitoria.
A fondamento della spiegata opposizione, hanno eccepito:
a) l'inidoneità della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, in quanto l'attestazione di conformità prevista dall'art. 50 TUB è stata apposta su un documento che contiene soltanto un "riepilogo andamento del conto corrente " e non le singole operazioni da cui quel risultato scaturisce;
b) il difetto di prova in ordine alla sussistenza del credito, non essendo possibile R.G. n. 4349/2020
evincere dagli stralci degli estratti riepilogativi il saldo a debito del conto corrente di corrispondenza n. 002/106896/2, in quanto incomprensibili e prodotti in copia non conforme all'originale e comunque non avendo l'opposta documentato i tassi di interesse e le condizioni effettivamente applicate;
c) il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della documentazione prodotta da parte opposta, dall'allegato n.2 all'allegato n.13, in quanto prodotta in copia e priva di attestazione di conformità;
d) la nullità del contratto di mutuo poiché erogato al solo fine di azzerare il saldo debitore esistente sul c/c n. 002/106896/2;
e) l'esistenza di un collegamento negoziale tra i mutui ed il conto corrente, con conseguente nullità dei mutui derivante dalla nullità del conto corrente, per esser stati applicati interessi usurari, commissioni non previste, interessi anatocistici;
f) la nullità dei mutui nonché per violazione della L. n. 108/1996 con riguardo agli interessi corrispettivi ed anche moratori e per applicazione di un tasso di interesse diverso da quello convenuto e l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese;
g) la risoluzione dei mutui per violazione da parte della del principio di buona CP_1 fede, per aver destinato le somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie, con conseguente necessità per la mutuataria di ricorrere ad latri finanziamenti per continuare i lavori e con aggravamento della posizione della società nonché per assenza di traditio delle somme, non essendo le somme mai entrate nella disponibilità effettiva della società opponente;
h) la nullità del contratto di conto corrente, in ragione dell'applicazione di interessi usurari corrispettivi e moratori, commissioni non previste, interessi anatocistici, della nullità della CMS e della commissione disponibilità fondi, della commissione istruttoria veloce per indeterminatezza, dell'errato calcolo dei cd. giorni valuta e delle spese di tenuta conto, dell'illegittimità della chiusura trimestrale;
i) la nullità delle fideiussioni cd. omnibus prestate da , Parte_2
, e in quanto tali garanzie il principio di Parte_3 Pt_4 Pt_4 proporzionalità rispetto all'entità del credito cui accedono ed in quanto riproduttive del modello ABI, sanzionato dalla Banca d'IT per violazione delle norme
Antitrust con provvedimento n. 55/2005. R.G. n. 4349/2020
Gli opponenti hanno, pertanto, concluso chiedendo – previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. – l'accoglimento dell'opposizione. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
2. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02 febbraio 2021, la Controparte_2
instando per il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, per la conferma del
[...] decreto ingiuntivo opposto ed, in via gradata ed in caso di revoca totale o parziale del decreto ingiuntivo, per la condanna degli opponenti al pagamento a favore della Banca del credito che risulterà accertato nel corso del giudizio. Il tutto con vittoria di spese da liquidarsi anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto della temerarietà dell'opposizione.
A tal riguardo, l'opposta ha dedotto che, con contratto del 19 maggio 2014, rinegoziato il 27 febbraio 2017, la ha Parte_1 stipulato con la allora (odierna ), CP_3 Parte_8 contratto di conto corrente n. 002/106896; che, in data 28 maggio 2014, le parti hanno sottoscritto un contratto di mutuo chirografario n. 002/356518/43 di €
40.000,00; che la somma mutuata è stata erogata contestualmente alla sottoscrizione del contratto mediante versamento del relativo importo sul conto corrente n. 106896; che con tale contratto di mutuo, la mutuataria si è obbligata a corrispondere alla interessi al tasso annuo fisso dell'8,00000%; che le parti CP_1 hanno previsto anche un interesse moratorio, in caso di inadempimento o ritardato adempimento, senza necessità di costituzione in mora, pari a 2 punti percentuali in più del tasso corrispettivo e in luogo dello stesso;
che alla stipula il TAEG era pari al
8,89600%; che la mutuataria si è obbligata a restituire la somma mutuata entro il
10 giugno 2018 mediante pagamento di n. 48 rate posticipate con scadenza mensile a partire dal luglio 2014, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi secondo il piano di ammortamento, approvato, sottoscritto dalle parti e allegato al Parte contratto di mutuo;
che, in data 27 febbraio 2017, la e la
[...] hanno stipulato un altro contratto di mutuo chirografario Parte_1
n. 002/357663/24 per la somma di € 36.000,00; che la ha erogato la somma CP_1 mutuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto, mediante versamento del relativo importo sul conto corrente n. 106896; che la mutuataria si è obbligata a corrispondere alla interessi al tasso annuo fisso dell'6,75000%; che le parti CP_1 hanno previsto un interesse moratorio, in caso di inadempimento o ritardato R.G. n. 4349/2020
adempimento, senza necessità di costituzione in mora, pari a 2 punti percentuali in più del tasso corrispettivo e in luogo dello stesso;
che alla stipula il TAEG era pari al
7,70600%; che la mutuataria si è obbligata a restituire la somma mutuata entro il
1° luglio 2020 mediante pagamento di n. 40 rate posticipate con scadenza mensile a partire dal 1° aprile 2017; che, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dalla nei confronti della Banca e fino alla Parte_1 concorrenza dell'importo massimo di € 84.000,00 (fideiussione omnibus con importo massimo limitato ad € 84.000,00) in data 28 maggio 2014 si sono costituiti fideiussori solidali , e Parte_2 Parte_3 [...]
che il contratto de quo va qualificato come contratto autonomo Parte_4 di garanzia (c.d. Garantievertrag); che, con atto del 27 febbraio 2017, i garanti hanno aumentato l'importo massimo garantito con il contratto del 28 maggio 2014 sino ad € 190.000,00; che, in ragione dell'inadempimento della debitrice principale e dei suoi garanti, la è risultata creditrice della complessiva somma di € CP_1
41.669,34, comprensiva di capitale ed interessi e derivante dal saldo negativo del conto corrente n. 106896-02 per € 5.845,58, dal mutuo chirografario n.
09/356518, per € 11.532,05, dal mutuo chirografario n. 09/357663 per €
24.291,71.
L'istituto di credito ha, in via preliminare, eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 co. IV c.p.c. per assoluta indeterminatezza ed incertezza della causa petendi e del petitum nonché la carenza di “legittimazione ad agire” dei garanti, trattandosi di un contratto autonomo di garanzia, ragion per cui i garanti non possono eccepire l'invalidità delle obbligazioni garantite né proporre eccezioni riguardo al momento in cui la Banca esercita la propria facoltà di recedere dai rapporti col debitore, né ancora opporre alla Banca la nullità di un patto relativo al
“rapporto fondamentale” e, dunque, un diritto facente capo al debitore garantito.
L'opposto ha, poi, contestato il generico disconoscimento ex art. 2719 c.c. operato da parte opponente in riferimento alla documentazione allegata dall'opposta alla fase monitoria.
Quanto all'eccepita nullità dei contratti di mutuo, l'istituto bancario ha evidenziato che l'erogazione delle somme mutuate è avvenuta quando il conto corrente era positivo e non presentava esposizioni debitorie elevate o illegittime, come è evincibile dagli estratti di conto corrente al secondo trimestre 2014 ed al primo R.G. n. 4349/2020
trimestre 2017, facendo rilevare che comunque il mutuo stipulato per ripianare passività pregresse conserva una causa lecita.
Quanto al piano di ammortamento c.d. “alla francese”, l'istituto bancario ha richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui tale piano di ammortamento non crea alcun meccanismo anatocistico - usurario censurabile.
Quanto all'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse, la ha contestato CP_1 la genericità della formulazione, non avendo parte opponente indicato in alcun modo a quale dei contratti le proprie eccezioni si riferissero né tantomeno documentato quando e per quali importi tali violazioni si sarebbero verificate né tantomeno quale sarebbe il tasso pattuito e quello concretamente applicato.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'Istituto bancario ha evidenziato che il contratto di conto corrente è stato stipulato in epoca posteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, in data 19 maggio 2014 e contempla in maniera espressa la pari periodicità nella capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi e, dunque, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è pienamente valida ed efficace e rispettosa dell'art. 120 TUB, come novellato dall'art. 25, co. II, del D.Lgs. n. 342/1999.
Quanto, poi, all'eccezione relativa alla commissione di massimo scoperto, commissione di disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce, l'istituto bancario ne ha evidenziato la genericità delle eccezioni, facendo comunque rilevare che tutte le spese e commissioni sono state contrattualmente pattuite per iscritto e determinate in maniera puntuale nell'ammontare e nel criterio di calcolo e, pertanto, sono certamente determinate e pienamente valide ed efficaci.
Quanto all'eccepita determinazione delle c.d. valute”, l'istituto bancario ha dedotto che le stesse sono state evidenziate in tutte le comunicazioni operate dalla CP_1 consegnate o inviate al cliente che non le ha contestate né al momento, né dopo l'invio degli estratti conto, oltre la genericità della contestazione per non aver parte opponente dimostrato come gli addebiti e quali addebiti, si discostino e si pongano in contrasto con i criteri pattuiti in forma scritta per regolare le operazioni di accredito e di addebito.
Quanto, infine, all'eccepita usurarietà dei tassi di interessi, l'istituto bancario ne ha evidenziato la genericità, non avendo parte opponente specificato i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati ed in relazione ai rapporti intercorsi, nonché l'inammissibile e la nullità per indeterminatezza del petitum, non R.G. n. 4349/2020
avendo parte attrice indicato con riferimento a quale rapporto e in quali periodi si sarebbe verificata l'applicazione nonché la pattuizione di tassi di interesse superiori ai tassi soglia e della causa petendi.
L'istituto bancario ha, altresì, eccepito, in riferimento all'eccepita invalidità delle fideiussioni redatte secondo lo schema ABI, l'incompetenza per materia del
Tribunale di Avellino, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 168/2003, a conoscere e giudicare su questioni inerenti al presunto contrasto dei contratti di garanzia con la normativa antitrust, a favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di
Napoli, trattandosi di violazione delle regole della concorrenza per la presenza di un cartello tra le banche in ordine alla predeterminazione uniforme del contenuto delle fideiussioni omnibus bancarie e, nel merito, delle clausole e facendo rilevare che comunque da tale violazione non deriva la nullità dell'intero contratto “a valle” per violazione di norma imperativa ex art. 1418, co. I, c.c., dal momento che per potersi configurare la nullità non basta la semplice violazione dell'art. 2 della L.
287/90, ma occorre che, per effetto di tale violazione, si determini la oggettiva incompatibilità tra il precetto posto dalla disposizione antimonopolistica e la clausola contenuta nei contratti a valle dell'intesa anticoncorrenziale e nemmeno può configurarsi nemmeno la nullità prevista dall'art. 33 della L. 287/90, dal momento che essa riguarda esclusivamente le intese restrittive tra imprese, e non può applicarsi ai contratti che, sulla base di dette intese, siano stati conclusi con terzi.
Quanto, infine, all'eccepita violazione dei principi di buona fede e correttezza e della conseguente domanda di risoluzione, l'istituto bancario ne ha fatto rilevare la genericità della formulazione e comunque l'infondatezza, atteso il pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede imposti dalla natura dell'attività esercitata, nonché degli oneri contrattualmente assunti.
3. Ciò posto, con ordinanza resa in data 2 ottobre 2021, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., formulata dagli opponenti ed è stato assegnato alle parti termine di giorni quindici per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Esperita, con esito negativo, la mediazione, all'udienza del 7 marzo 2022 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e con ordinanza del
27.01.2023, ritenuta la causa matura per la decisone, il presente giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, dapprima all'udienza del 26 febbraio R.G. n. 4349/2020
2024 e, poi, al 13 gennaio 2025, ove è trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Con comparsa depositata in data 3 giugno 2024 ha spiegato intervento volontario ai sensi dell'art. 111 c.p.c., e, per essa, quale procuratrice, Parte_5
e, per essa quale procuratrice speciale, Parte_6 Parte_7 deducendo di esser subentrata in tutti i diritti, anche processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dall'opposta per aver acquistato da quest'ultima, in forza di contratto di cessione stipulato in data 02.05.2022, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della L. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco e che, tra i crediti ceduti, è ricompreso quello vantato nei confronti della società opponente [NDG 40520493 (3966488)], con annessi privilegi, garanzie e accessori.
Ha aggiunto che di tale cessione è stata data pubblicità tramite pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del 5/05/2022 n. 52 – Parte Seconda.
L'interventrice si è, pertanto, riportata agli atti e alle produzioni documentali già depositate dalla opposta, facendo proprie le domande, le eccezioni, le deduzioni e le istanze dalla stessa formulate.
5. Orbene, in via preliminare, si deve rilevare che, nel corso del giudizio, è intervenuta volontariamente e, per essa, quale procuratrice Parte_5 speciale, in qualità di cessionaria del credito vantato da Parte_7 [...]
. Controparte_1
Detto intervento deve essere qualificato come intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c. e, considerato che non è stato manifestato il consenso di tutte le parti alla estromissione dal giudizio della cedente, il giudizio prosegue tra le parti originarie, pur avendo la sentenza efficacia, oltre che nei confronti della
[...]
, anche nei confronti del soggetto Controparte_1 successivamente intervenuto quale cessionario del diritto controverso.
Quanto, poi, all'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla cessionaria formulata dagli opponenti, va premesso che, nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58
Testo Unico Bancario (L. n. 385 del 1993), assolve alla funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c., a nulla valendo, dunque, la R.G. n. 4349/2020
circostanza pure evidenziata dagli opponenti di non aver mai avuto conoscenza di tale cessione.
Ciò posto, l'eccezione de qua deve esser disattesa, atteso che la nullità del contratto di cessione è stata solo genericamente eccepita dagli opponenti, mentre la cessionaria ha assolto al proprio onere probatorio Parte_5 depositando, oltre alla copia della G.U. in cui è stato pubblicato il relativo avviso di cessione, anche l'elenco dei crediti ceduti richiamato nell'avviso di cessione ed accessibile mediante il sito internet ivi indicato.
In tale elenco è presente, a pag. 32, il codice contabile attribuito alla posizione debitoria degli odierni opponenti [NDG 40520493 (3966488)].
A tanto aggiungasi che la cessionaria ha versato in atti la dichiarazione del 29 maggio 2024 di avvenuta cessione dei crediti per cui è causa, recante la sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore della cedente
[...]
(cfr. Cassazione Civile, sez. III, con l'ordinanza del 16 aprile 2021 Parte_8
n. 10200).
6. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum formulata dall'opposta, in quanto l'atto introduttivo consente di individuare, in modo adeguato, le ragioni di fatto e di diritto della domanda avanzata, nel rispetto dell'art. 163 comma 3 n. 4
c.p.c..
Ciò emerge anche dalla circostanza che l'opposto istituto di credito, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha articolato compiute e specifiche difese nel merito delle avverse doglianze.
7. Passando ad esaminare il merito della controversia, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla ed, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto (cfr. tra le tante Cass. n. 20613/2011). R.G. n. 4349/2020
Quanto, poi, al riparto dell'onus probandi in materia contrattuale, l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla sola allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. SS.UU. 30.10.2001 n.13533; Cass.
15.07.2011 n.15659; Cass. 20/01/2015 n.826).
Ne consegue che il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.)
8. Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il
Tribunale che l'opposta abbia fornito la prova del credito azionato e, dunque, abbia assolto al proprio onere probatorio consistente nel fornire la prova del titolo posto a fondamento della domanda di pagamento, mediante idonea produzione documentale.
Invero, l'Istituto di credito ha versato in atti sin dalla fase monitoria il contratto di conto corrente n. 002/106896 (all. 3) stipulato da Parte_1 in data 19 maggio 2014 e rinegoziato il 27 febbraio 2017 (all. 4)
[...] ed i relativi estratti conto (all. 11), il contratto di mutuo chirografario n.
002/356518/43 (all. 5) stipulato da con Parte_1
in data 28 maggio 2014 ed il relativo Controparte_1 documento di sintesi, con garanzia specifica prestata da , Parte_2
e il contratto di mutuo chirografario Parte_3 Parte_4
n. 002/357663/24 stipulato da in data 27 Parte_1 febbraio 2017, il contratto di fideiussione omnibus del 28 maggio 2014 (all. 8), con cui , e si Parte_2 Parte_9 Parte_4 sono costituiti fideiussori solidali fino a concorrenza dell'importo massimo di €
84.000,00, poi aumentato in data 27 febbraio 2017, con dichiarazione integrativa per aumento del massimale (all. 10), sino ad € 190.000,00. R.G. n. 4349/2020
Da tanto consegue l'infondatezza dell'eccepita inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta, avuto riguardo all'estratto conto certificato di cui all'art. 50
TUB, in considerazione della documentazione contrattuale versata in atti.
Tamquam non esset è, poi, il disconoscimento della conformità all'originale di “tutta la documentazione versata nel fascicolo monitorio di parte opposta (dall'allegato 2 all'allegato 13)” (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione), in quanto genericamente formulato e carente dell'allegazione di specifici elementi attestanti la non corrispondenza tra la copia e l'originale.
Tale inammissibilità deriva dal principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione
(sent. 27633/2018), secondo cui “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”. Nel caso in esame, l'opponente si è limitato disconoscere la conformità agli originali, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. in quanto non conformi agli originali”, senza, tuttavia, specificare sotto quali aspetti differirebbero dagli originali e senza indicare quali fossero gli elementi di difformità della copia fotostatica rispetto all'originale.
A tanto aggiungasi che “Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa” (cfr. Cass. sez. III civ. n. 4395/04)”.
Quanto, poi, all'eccepita nullità (parziale) del contratto di mutuo erogato al solo fine di ripianare la pregressa esposizione debitoria, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo, perché “il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di R.G. n. 4349/2020
impiego dell'importo mutuato” (Cass. Civile sez. 3 Ordinanza n. 37654 del
30/11/2021).
Esso, infatti, non è contrario né a norme di legge (vanamente se ne cercherebbero in tal senso, a meno di assai fantasiose interpretazioni), né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è – esso sì – principio di ordine pubblico (Cass.
Civ., sentenza 25.07.2022, n. 23149).
Del pari infondata è l'eccepita assenza di traditio (per non esser le somme mai entrate nella disponibilità dell'opponente società), posta a fondamento della eccepita violazione degli obblighi di buona fede, atteso che l'erogazione delle somme oggetto dei mutui è attestata dall'estratto conto al 30 giugno 2014 (all. 6 ricorso monitorio) e dall'estratto conto al 31 marzo 2017 (all. 8) oltrechè all'interno degli stessi contratti di mutuo, atteso che agli art. 1 dei rispettivi contratti si era dato atto della erogazione degli importi con rilascio della relativa quietanza da parte del mutuatario, quietanza che - come noto - costituisce un atto di scienza che il creditore può impugnare dimostrando che il divario esistente fra realtà e dichiarato
è conseguenza di errore di fatto o violenza, ipotesi non realisticamente ravvisabili nella fattispecie in esame.
Ne consegue che, a fini del perfezionamento del contratto di mutuo, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi ed ogni utilizzo successivo del denaro dato in mutuo è da ritenere poi riconducibile a disposizioni date dalla mutuataria a tutela dei propri interessi.
Con riguardo, poi, all'indeterminatezza e/o indeterminabilità dei tassi di interesse dei mutui, giova precisare che il tasso di interesse è stato pattuito in modo chiaro, completo e determinato, laddove nel contratto di mutuo del 28.05.2014 è indicato un TAN pari al 8,000% annuo ed un tasso di mora pari a 2 punti percentuali in più rispetto al TAN e nel contratto di mutuo del 27.02.2017 è indicato un TAN pari al
6,750% annuo ed un tasso di mora pari a 2 punti percentuali in più rispetto al TAN.
A tanto aggiungasi che parte opponente neppure ha specificamente allegato né tanto meno provato l'effettiva applicazione di un tasso effettivo diverso maggiore rispetto a quello convenuto, con la conseguenza che l'eccezione de qua deve esser rigettata.
Neppure coglie nel segno l'eccepito effetto anatocistico derivante dal piano di ammortamento alla francese, in quanto esso prevede il rimborso della somma R.G. n. 4349/2020
mutuata mediante il pagamento di una rata costante comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi, non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi.
Ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, mentre gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e, cioè, sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata precedente, ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Dunque, la circostanza che il piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano all'italiana discende non da un illegittimo effetto anatocistico quanto più semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del finanziamento ed impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggior importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogata).
Del pari infondata è l'eccezione di usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori, formulata sia con riguardo ai contratti di mutuo sia con riferimento a quello di conto corrente, anch'essa è infondata, in quanto genericamente formulata e del tutto disancorata dalla individuazione di qualsivoglia riferimento numerico e temporale, laddove parte opponente ha fatto riferimento all'applicazione di interessi in misura usuraria da parte dell'istituto di credito senza neppure indicare la pattuizione originaria, le somme pagate anno per anno, l'aliquota convenuta e quella in concreto applicata nonché i concreti addebiti compiuti dalla banca in violazione della normativa antiusura.
A fronte di una simile assenza di elementi, la Suprema Corte ha affermato in diverse occasioni che l'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto (cfr. Cass nn. 2311/18 e 13074/18, Trib. Pisa 30.01.14, Trib. Ferrara 13.02.14, Trib. Bari
21.01.19) deve dimostrare se ed in quale misura gli interessi indebiti siano stati computati, mentre non può avere nessun valore una contestazione puramente generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento al periodo analitico in cui sono state applicate”. R.G. n. 4349/2020
Neppure condivisibile è il prospettato collegamento negoziale tra mutui ed il conto corrente, atteso che i due contratti di mutuo (all'art. 3) prevedono che la restituzione delle somme erogate a titolo di mutuo avvenga mediante addebito Parte delle rate mensili sul c/c n. 002/106896/2 acceso presso la di e CP_1 intestato alla società mutuataria.
Ciò, tuttavia, non significa che tra i negozi summenzionati esista un collegamento negoziale in senso giuridico, atteso che sussiste collegamento negoziale quando due o più contratti trovino l'uno nell'altro la propria ragione giustificatrice ovvero l'esecuzione dell'uno dipenda dall'esecuzione dell'altro o ancora quando l'esistenza di uno è condizionata da quella dell'altro.
L'addebito delle rate di mutuo sul conto corrente, lungi dal palesare un collegamento negoziale, denota solo la scelta di una determinata modalità di esecuzione della prestazione di pagamento delle rate dei mutui.
Quanto, poi, al contratto di conto corrente n. 002/106896/2, esso è stato stipulato nel 2014 e rinegoziato nel 2017 e, dunque, dopo l'entrata in vigore della delibera
CICR del 9 febbraio 2000, alla quale risulta conforme poiché all'art. 4 del contratto di conto corrente, sia del 2014 sia nel contratto rinegoziato nel 2017 è prevista la pari periodicità trimestrale, con la conseguenza che va rigettata l'eccezione di illegittima capitalizzazione trimestrale.
Parimenti sono da rigettarsi le eccezioni inerenti l'antergazione e postergazione delle valute nonché l'applicazione di spese, commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi e di istruttoria veloce, in quanto genericamente formulate, non avendo parte opponente indicato le eventuali anomalie sulle valute applicate dall'Istituto di credito ed in difformità alle condizioni contrattuali sottoscritte dal correntista.
9. Passando a questo punto ad esaminare le eccezioni formulate dai garanti
[...]
, e i quali hanno Parte_2 Parte_3 Parte_4 prestato “fideiussione omnibus” sino a concorrenza dell'importo massimo di €
84.000,00 (con contratto del 28 maggio 2014) e sino ad € 190.000,00 (con la dichiarazione integrativa del 27 febbraio 2017), ritiene questo Tribunale che la garanzia dagli stessi prestata sia da ricondursi, non già nell'alveo della fideiussione, ma nel contratto autonomo di garanzia.
Invero, tale contratto contempla il pagamento immediato “a semplice richiesta scritta” (cfr. art. 5 del contratto) con obbligo del fideiussore di “pagare R.G. n. 4349/2020
immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Detta clausola contrattuale risulta derogatoria rispetto alla disciplina dettata dall'art. 1939 c.c. e 1945 c.c. e “la pattuita irrilevanza dell'opposizione del debitore al pagamento è espressione della natura autonoma della garanzia, rispetto alla quale non opera la previsione dell'art.1945 c.c., che prevede che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacità” (così Corte App. Milano 17/07/2020 n.1880; in tal senso, anche Corte App. Milano 08/07/2020 n.1730 e Trib. Milano,
17/05/2016 n.6193).
Oltre alla clausola de qua è, altresì, prevista la rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., ragion per cui è possibile per il Giudice apprezzare come tale garanzia sia modellata sui principi dettati in tema di contratto autonomo di garanzia.
Dal carattere autonomo della garanzia discende l'inapplicabilità del regime sanzionatorio di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'IT (vedi Cass. N.
25273/2020: “il ricorrente sollecita l'esercizio del potere di rilievo officioso della nullità negoziale. L'esercizio di tale potere è precluso dalla qualificazione dell'operazione negoziale in termini di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, qualifica che resiste alle critiche svolte nell'odierno ricorso come si desume dall'esame del successivo motivo”).
L'eccezione di incompetenza formulata dall'opposta con riguardo alla nullità antitrust non è meritevole di accoglimento, essendo la questione stata introdotta dagli opponenti in punto di eccezione riconvenzionale, volta a paralizzare la domanda di pagamento azionata in monitorio e senza ampliamento del thema decidendum.
L'eccepita nullità formulata dagli opponenti è comunque infondata, sol che si consideri che la nullità delle clausole ABI è meramente parziale, non potendo inficiare il rapporto.
Ne consegue che il contratto di garanzia ha piena validità ed il garante autonomo non può sollevare eccezioni né di natura processuale (tipico effetto della clausola
"solve et repete"), né relative all'inesistenza e all'invalidità del rapporto garantito con il solo limite dell'exceptio doli nei casi di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso manifesto o nei casi di illiceità della causa del rapporto garantito R.G. n. 4349/2020
o di contrarietà a norme di ordine pubblico;
in questi casi il grave vizio di nullità che affligge il rapporto garantito si trasmette al rapporto di garanzia.
Pertanto, le uniche eccezioni proponibili dai garanti, che possono essere esaminate, sono quelle aventi ad oggetto l'anatocismo e l'usurarietà degli interessi, le quali, sulla scorta delle considerazioni che precedono, sono infondate, in quanto il contratto di conto corrente prevede la pari periodicità della capitalizzazione trimestrale ed è conforme alla Delibera CICR del 2000, con conseguente assenza di anatocismo, mentre l'eccezione di usurarietà degli interessi corrispettivi è stata genericamente formulata, sicché non è possibile vagliarne la fondatezza.
10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da e dai garanti , Parte_10 Parte_2 Parte_3
e deve essere rigettata e, per l'effetto, il
[...] Parte_4 decreto ingiuntivo n. 859/2020 emesso dal Tribunale di Avellino in data
17/08/2020 va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
11. Va, del pari, rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., formulata dall'opposto Istituto di credito, non potendosi ravvisare nella sola proposizione di una (sia pure infondata) opposizione un comportamento abusivo, in assenza della prova del requisito della mala fede e/ della colpa grave.
12. Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza degli opponenti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto
2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al disputatum e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dalle parti con riguardo alle fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, valori medi, ad esclusione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 4349/2020 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 859/2020 emesso dal R.G. n. 4349/2020
Tribunale di Avellino in data 17/08/2020 e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione monitoria, che dichiara definitivamente esecutiva, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta
[...]
; Controparte_1
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta;
- condanna gli opponenti , Parte_10 Parte_2
e alla rifusione, in solido tra loro ed Parte_3 Parte_4 in favore dell'opposta Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ed, in favore dell'interventrice della somma di € Parte_5
2.905,00 (fase decisoria) per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in data 04 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani