Decreto cautelare 22 marzo 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 22/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00342/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2025, proposto da
COSTRUZIONI EZIO MARINGONI ESTERO - CEM ESTERO SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Amorese, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
nei confronti
AGENZIA DELLE ENTRATE, non costituitasi in giudizio;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio mantenuto dalla Direzione Provinciale INPS di Bergamo sulla proposta transattiva ex art. 64- bis comma 1-bis del Dlgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (CCII), trasmessa dalla ricorrente in data 6 dicembre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visto l'art. 34 comma 5 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, impresa in stato di crisi, ha trasmesso in data 6 dicembre 2024 agli enti pubblici creditori una proposta transattiva che dovrebbe costituire la base di un piano di ristrutturazione da sottoporre a omologazione ex art. 64- bis comma 1- bis del Dlgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (CCII).
2. In particolare, la proposta transattiva prevede il pagamento integrale dei debiti verso l’INPS (€ 332.195,39), verso l’Agenzia delle Entrate (€ 687.802,96), e verso l’INAIL (€ 30.929,51), mediante la vendita di compendi immobiliari.
3. Il Tribunale di Bergamo, con decreto di data 30 dicembre 2024, ha fissato i passaggi della procedura di approvazione del piano di ristrutturazione, ai sensi degli art. 47 comma 2-c, 64- bis comma 4, e 107 commi 4 e 6 CCII. Al commissario giudiziale è stato dato termine fino al 30 aprile 2025 per l’invio ai creditori della relazione illustrativa. Per le eventuali osservazioni e contestazioni da parte dei creditori e degli altri interessati è stato fissato il termine del 5 maggio 2025. Al commissario giudiziale è stato poi assegnato termine fino all’8 maggio 2025 per l’invio della relazione definitiva ai creditori e a tutti gli interessati, con l’elenco aggiornato dei creditori legittimati al voto. La data iniziale per l’espressione del voto da parte dei creditori è stata fissata al 15 maggio 2025, e la data finale al 22 maggio 2025.
4. L’Agenzia delle Entrate ha espresso la propria adesione alla proposta transattiva, riservandosi però ulteriori valutazioni al momento del voto tra il 15 e il 22 maggio 2025.
5. Al contrario, la Direzione Provinciale INPS di Bergamo, benché più volte interpellata dalla ricorrente, non si è pronunciata, e in realtà non ha nemmeno aperto un’interlocuzione formale (le e-mail inviate al funzionario indicato telefonicamente non hanno avuto risposta, e così la PEC di sollecito del 24 febbraio 2025).
6. La ricorrente ha quindi radicato il presente giudizio con il rito del silenzio, per far accertare l’illegittimità del silenzio dell’INPS, nonché l’obbligo dell’INPS di pronunciarsi in tempi compatibili con la procedura di omologazione del piano di ristrutturazione. Evidenziando l’urgenza di acquisire la pronuncia dell’INPS, la ricorrente ha anche proposto istanza cautelare.
7. L’INPS si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
8. Questo TAR, con decreto monocratico n. 106 del 22 marzo 2025, ha parzialmente accolto la domanda cautelare, formulando le seguenti considerazioni:
(a) la procedura gestita dal Tribunale di Bergamo per l’omologazione del piano di ristrutturazione ha natura giudiziaria, e non fa parte di un procedimento amministrativo codificato;
(b) non vi è quindi un obbligo per l’INPS di pronunciarsi nel termine generale di conclusione dei procedimenti amministrativi. In qualità di creditore invitato alla procedura di omologazione, l’INPS ha la facoltà, ma non l’obbligo, di aderire alle proposte transattive formulate dal debitore nell’ambito della normativa sulle imprese in stato di crisi, e parimenti ha la facoltà, ma non l’obbligo, di agevolare il debitore nell’obiettivo di raggiungere l’omologazione del piano di ristrutturazione;
(c) premesso questo, occorre però rilevare che l’art. 64- bis comma 1- bis CCII persegue lo scopo di favorire il recupero dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie. La proposta transattiva formulata dalla ricorrente è appunto finalizzata a soddisfare nella massima misura possibile i crediti erariali e previdenziali;
(d) essendovi convergenza tra l’interesse pubblico (recupero dei crediti erariali e previdenziali) e l’interesse del debitore (incremento delle probabilità di omologazione del piano di ristrutturazione), è possibile desumere dall’art. 64- bis comma 1- bis CCII anche un obbligo per l’amministrazione, e nello specifico per l’INPS, di prendere posizione sulla proposta transattiva nel corso della procedura di omologazione. Si tratta di un obbligo ricostruibile in via interpretativa, come corollario del principio generale di leale collaborazione nel perseguimento di un interesse pubblico;
(e) questo non significa che l’INPS si debba pronunciare in via definitiva prima dell’intervallo di votazione dei creditori (15-22 maggio 2025). La stessa Agenzia delle Entrate, che viene portata ad esempio dalla ricorrente, ha dato la propria adesione mantenendo la riserva circa possibili valutazioni differenti nella fase di voto. D’altra parte, il termine di novanta giorni dal deposito della proposta transattiva, fissato dall’art. 64- bis comma 1- bis CCII per l'eventuale adesione dei creditori, va inteso come sollecitatorio. Se fosse tassativo, sarebbe inammissibile anche il ricorso contro il silenzio proposto dopo la scadenza, in quanto, mancando la possibilità di aderire successivamente, si realizzerebbero gli effetti di un silenzio-rifiuto (nel caso in esame, il termine di adesione è scaduto il 6 marzo 2025, e il ricorso è stato notificato in data 18 marzo 2025 e depositato il 19 marzo 2025);
(f) ai fini del presente giudizio, il punto è quindi dove si collochi il confine tra libertà dell’amministrazione nella valutazione della proposta transattiva e obbligo di trasparenza verso il debitore che sollecita una risposta. Più concretamente, occorre stabilire quando il rinvio del pronunciamento dell’INPS sulla proposta transattiva entri in contrasto con l’obbligo di leale collaborazione sopra descritto;
(g) si tratta di questioni che richiedono gli approfondimenti propri della fase collegiale, nel contraddittorio delle parti. Per il momento, si può osservare che vi è ancora un intervallo relativamente ampio prima del confronto con il commissario giudiziale sulla relazione illustrativa. Manca quindi l’estrema urgenza richiesta per le misure monocratiche;
(h) la circostanza che l’INPS abbia ancora tempo per decidere sulla proposta transattiva non giustifica tuttavia la mancanza di trasparenza nella gestione del procedimento in sede amministrativa. La ricorrente non può sollecitare un pronunciamento immediato, ma ha diritto di conoscere esattamente lo stato della pratica, e di ottenere l’indicazione di un responsabile del procedimento con il quale sia possibile un’effettiva interlocuzione. Questi aspetti sono rilevanti per sé, indipendentemente dall’esito del procedimento, in quanto evitano il rischio, certamente grave dalla prospettiva della ricorrente, che alla consumazione del tempo si associ un’analisi non sufficientemente approfondita della proposta transattiva.
9. In concreto, la misura cautelare concessa con il decreto monocratico è consistita nell’ingiunzione rivolta alla Direzione Provinciale INPS di Bergamo di trasmettere alla ricorrente, entro cinque giorni, il nominativo del responsabile del procedimento e una relazione sullo stato della pratica.
10. Poco dopo, il Tribunale di Bergamo, con decreto di data 26 marzo 2025, accogliendo l’istanza formulata dalla ricorrente in data 25 marzo 2025, ha differito di circa un mese tutti i termini della procedura di omologazione. Il differimento è motivato con richiamo al ricorso pendente davanti al TAR RE per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio dell’INPS. L’istanza è stata ritenuta “meritevole di accoglimento, posto che il TAR di RE ha fissato udienza collegiale per il 02/04/2025, data successiva a quella di scadenza per il deposito della relazione particolareggiata del Commissario Giudiziale ai sensi dell’art. 105, I c., CCII (da depositarsi almeno 45 giorni prima dell’inizio del termine per il voto e quindi entro il 01/04/2025), la qual cosa non consentirebbe al Commissario di esprimersi compiutamente sull’esito della controversia davanti al TAR e quindi sulla posizione assunta dai creditori pubblici, e ciò a detrimento dell’interesse generale dei creditori ad avere una relazione illustrativa della situazione della proponente il più possibile completa ed esaustiva” .
11. La decisione così motivata del Tribunale di Bergamo ha riflessi anche sotto il profilo della giurisdizione amministrativa, in quanto conferma che all’interno della procedura di omologazione guidata dal giudice ordinario l’interesse dell’INPS e degli altri creditori pubblici presenta aspetti pubblicistici, come tali idonei a provocare l’apertura di procedimenti amministrativi incidentali. Per quanto rileva nel presente giudizio, corrisponde a un interesse pubblico l’esigenza che la posizione assunta dai creditori pubblici e la situazione economica del debitore siano rappresentate in modo trasparente, e vengano analizzate nella relazione particolareggiata del commissario giudiziale ex art 105 comma 1 CCII prima dell’inizio delle operazioni di voto.
12. In seguito al decreto monocratico del TAR RE e al nuovo decreto del Tribunale di Bergamo, l’INPS ha preso finalmente posizione con PEC del 3 aprile 2025, depositata il 7 aprile 2025, nella quale si afferma che “la [proposta transattiva], prevedendo il pagamento integrale del credito previdenziale comprensivo di sanzioni e interessi maturati, oltre interessi maturandi al tasso legale sino al pagamento, è conforme ai limiti di falcidia consentiti dall’Istituto per cui, ferma restando la verifica di tutte le altre condizioni richieste e con riserva di ulteriori valutazioni al momento del voto il cui termine è, ad oggi, fissato tra il 19 giugno e il 26 giugno 2025, si ritiene possa essere accolta” .
13. All’udienza camerale del 16 aprile 2025 le parti hanno riconosciuto che la sopravvenuta comunicazione dell’INPS determina la cessazione della materia del contendere. Vi è stata convergenza sulla compensazione delle spese.
14. Prendendo atto di questi sviluppi, deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate. In questa situazione sostanzialmente satisfattiva, dove nessuna delle parti ha chiesto la condanna alle spese, il contributo unificato rimane a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
(a) dichiara cessata la materia del contendere;
(b) compensa le spese di giudizio;
(c) pone il contributo unificato a carico della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO