Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/05/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3089/2021 R.G., avente per oggetto:
“responsabilità contrattuale”;
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, c.f.
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Aiello, giusta P.IVA_1
procura in atti;
PARTE ATTRICE CONTRO
in persona del pro-tempore Controparte_1 CP_2
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Cataldo, P.IVA_2
giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
all'udienza del 18 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17.3.2021
[...]
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_2
il di chiedendone la condanna al pagamento della CP_1 CP_1
1
vittime di volenza. In subordine, ha chiesto, inquadrarsi la descritta pretesa nell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente il 23.7.2021, si è costituito il , Controparte_1
il quale ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Catania e, nel merito, l'infondatezza della pretesa. In subordine, ha chiesto ridursi la pretesa creditoria vantata dall'attrice limitatamente ai periodi effettivamente coperti dalla convenzione in essere tra le parti.
Rigettate le richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 18 febbraio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale
adito.
Va precisato, sul punto, che è inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, se non sono contestati tutti i possibili fori alternativi, ossia se non viene contestato specificamente il luogo in cui l'obbligazione è sorta e ogni altro criterio rilevante ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, n. 25766/2024).
Il infatti, si è limitato esclusivamente ad Controparte_1
asserire la competenza del Tribunale di Siracusa quale foro delle
2 persone giuridiche in ragione del circondario in cui ha sede l'ente medesimo senza, tuttavia, contestare specificamente tutti i possibili fori alternativi e spiegare le ragioni per cui ogni altro possibile collegamento volto a stabilire la competenza del giudice adito non è applicabile al caso specifico.
Per tali ragioni, ravviandosi la correttezza della radicata competenza ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in capo all'adito Tribunale,
l'eccezione deve essere rigettata.
Passando all'esame del merito della pretesa la domanda è fondata nei limiti che seguono.
La presente controversia verte in materia di obblighi assistenziali a carico dei comuni la cui disciplina si rinviene nelle disposizioni della legge regionale n. 22/1986.
Va ricordato che con la dianzi citata legge, la regione Sicilia, nel procedere al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali del territorio di sua competenza, ha attribuito (art. 16) ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni attinenti alla predetta materia,
prevedendo poi (art. 23) che gli istituiti servizi socio-assistenziali devono essere attuati con tre modalità: 1) mediante gestione diretta, 2)
mediante convenzione con istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza e associazioni non aventi fini di lucro, 3) mediante delega ai consigli di quartiere prioritariamente per quanto riguarda i servizi di cui all'art. 3, lett. a), b), c), d), e) cit. legge.
Allo stesso modo, il legislatore nazionale con la l. n. 328 del 2000,
art. 6, che ha demandato ai comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, ha ulteriormente specificato che le relative funzioni "sono esercitate dai comuni
3 adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione,
alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite
dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla L. 3
agosto 1999, n. 265".
Con la l. r. n. 3/2012 la Regione Sicilia ha adottato norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e all'art. 6 ha stabilito che “Gli enti locali, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con enti pubblici, istituzioni scolastiche, università, forze dell'ordine, autorità giudiziarie, centri antiviolenza e ogni altro soggetto che opera nel settore della tutela delle donne vittime di
violenza, per lo studio, la redazione e la gestione di progetti
antiviolenza, nonché per definire le modalità di erogazione dei servizi
e degli interventi previsti nei progetti”.
Da questo punto di vista nulla differenzia, quanto alle spese sostenibili, la situazione assistenziale tra le diverse categorie di soggetti purché si trovino in condizioni di vulnerabilità per motivi sociali o sanitari (disabilità fisica, psichica, anzianità etc.) (v. Cass. n.
32310/2018).
Il quadro normativo delineato impone, tuttavia, la necessaria precisazione per la quale la competenza degli enti locali nella categoria dei servizi di natura assistenziale non giustifica di per sé la pretesa creditoria relativa al pagamento di rette di degenza in strutture abilitate dalla legge, per l'evidente ragione che tale obbligo è ravvisabile solo in presenza di espressa previsione.
Sul punto, in molteplici occasioni, si è espressa la giurisprudenza di legittimità affermando il condivisibile principio per il quale, in tema di servizi socio-assistenziali della regione siciliana, il ricovero in strutture
4 accreditate è subordinato, ai sensi della legge 22/1986, alla stipula di apposita convenzione da parte del comune la cui sussistenza richiama, altresì, l'attestazione della relativa copertura finanziaria quale condizione del pagamento dei corrispettivi dovuti.
Presupposto, questo, richiamato in modo specifico anche nella l. r.
n. 3/2012.
Trattandosi di prestazioni positive previste a tutela di diritti costituzionalmente protetti, la cui attuazione, tuttavia, non può dirsi incondizionata, occorre compiere un necessario bilanciamento con altri interessi parimenti costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi relativi alle risorse organizzative e finanziarie di cui l'ente dispone.
Ciò premesso, la società ha chiesto Parte_1
la condanna dell'ente convenuto al pagamento del corrispettivo per le attività di ospitalità in favore di e dei propri figli Controparte_3
minori, presso la propria comunità “Albatros”, in Catania, erogate dal
14.6.2019 al 21.12.2019.
A sostegno della pretesa ha dedotto l'obbligo del ope legis, CP_1
al rimborso della retta di ricovero in ottemperanza a quanto espressamente previsto dal D.A. Regione Siciliana del Parte_3
07/11/2018, recepito dalla stessa amministrazione comunale seppure con pattuizione del 19.11.2019, postuma all'inizio della permanenza.
Ha dedotto, ulteriormente che in ragione della necessità di rispondere con intervento immediato alle esigenze del caso, il comune si è impegnato al riconoscimento di quanto prestato dalla struttura ospitante anche nel caso di mancata autorizzazione al ricovero o di mancato impegno delle somme.
5 È incontrovertibile, dunque, che trattasi di fattispecie tipica connotata dall'attribuzione ai comuni, ad opera del legislatore, di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolti a livello locale, nell'ambito di trattamenti e percorsi riservati a vittime di violenza intra ed extrafamiliare.
Tuttavia, osta all'accoglimento della pretesa nei termini dianzi descritti la circostanza che, a fronte del ricovero della sig.ra e CP_3
dei due figli in data 14.6.2019, nessuna convenzione sia intervenuta tra le parti dell'odierno giudizio sino alla data del 19.11.2019.
Deve affermarsi, pertanto, che nella fattispecie in esame, fino a tale data, difetti ogni titolo negoziale idoneo a sostenere l'azione di inadempimento contrattuale in questa sede intrapresa il cui accoglimento comporterebbe l'illogica conseguenza dell'accettazione di qualsivoglia spesa pubblica, pur in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione, sul presupposto del semplice richiamo alla titolarità, in capo al comune, di funzioni amministrative concernenti interventi sociali da svolgersi in favore di soggetti vulnerabili.
In sostanza, l'impegno di spesa costituisce la prima fase con cui vengono individuati il creditore, la ragione e la scadenza della somma da pagare, ma a detta fase devono seguire l'impegno contabile appositamente registrato e l'attestazione della copertura finanziaria,
senza i quali il non può effettuare spese. CP_1
Tale iter, infatti, si pone a garanzia degli imprescindibili principi di efficienza e trasparenza cui l'attività della pubblica amministrazione deve essere improntata.
6 Per quanto sinora esposto, può ravvisarsi, in quanto fondato su una specifica previsione costituente quindi fonte di obbligazione, l'obbligo del comune di di corrispondere, in favore della parte CP_1
istante, la somma giornaliera di euro 62,00 per ciascuno degli ospiti
( e i due figli minori) collocati nella struttura di Controparte_3
accoglienza esclusivamente in relazione al periodo di effettiva vigenza contrattuale (giorni 33).
Se ne desume che l'importo dovuto dal comune di in CP_1
favore di è pari a complessivi euro Parte_1
6.138,00 di cui euro 2.232,00 per il periodo dal 19.11.2019 al
30.11.2019 ed euro 3.906,00 di cui alla fattura 34/20 del 5.5.2020 (per la degenza intercorsa dal 1.12.2019 al 21.12.2019).
A tale somma andranno aggiunti gli interessi legali dal trentesimo giorno successivo dalla presentazione dei rendiconti al soddisfo ai sensi dell'art. 13 della convenzione sussistente inter partes.
Nessun'altra somma è dovuta in mancanza di apposita convenzione.
Quanto alla domanda subordinata, l'azione intrapresa ai sensi dell'art. 2041 c.c. appare infondata.
Innanzitutto, la legge regionale impone la sussistenza di una regolamentazione convenzionale tra le parti e ciò impedisce che, in assenza di una convenzione, possa esservi spazio per un'azione residuale di arricchimento.
Infatti, la pubblica amministrazione, stipulando la convenzione con le varie strutture, manifesta la sua volontà solo a quelle determinate prestazioni, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori e anteriori. Quanto precede conferisce all'arricchimento - che pure,
obiettivamente, l'Amministrazione consegue dalla loro esecuzione -
7 quel carattere "imposto", ancora rilevante ai fini dell'impossibilità di esperire l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A.
Diversamente opinando (e, dunque, consentendo la remunerazione di una prestazione "non voluta"), si perverrebbe al risultato di ritenere che – nella predetta materia – "l'entità delle spese pubbliche" sia
"rimessa alle scelte di strutture private, anche non accreditate: il che è
chiaramente insostenibile" (così, Cass. n. 11209 del 2019).
In definitiva, applicando analogicamente (essendo la medesima
ratio) i principi posti dalle Sezioni unite nella sentenza n. 10798 del
2015 alle prestazioni sanitarie extra budget, occorre qui ribadire che
"l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha
effettuato, secondo i principi generali contrari alla
coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti ... Diversamente, lo
strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una
situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe
per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo
viene richiesto".
In altri termini, la carenza di alcuna convenzione determina il carattere "imposto" dell'arricchimento e quest'ultimo, non essendo un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito, è inidoneo a dar luogo all'indennizzo.
Le conseguenze di un eventuale rapporto sorto tra il fornitore e il funzionario, che ha consentito, in violazione delle regole contabili (in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile
ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000), l'acquisizione di beni o servizi in favore dell'ente pubblico, esula dal presente giudizio.
8 Quanto alle spese di lite, sussistono giustificati motivi per compensarle interamente tra le parti considerato che, in definitiva, il convenuto non si è opposto alla domanda così come accolta CP_1
con la presente sentenza (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione:
“Per il suddetto motivo, dovranno rigettarsi le domande di cui all'atto di citazione per infondatezza del diritto di credito fatto valere dalla
[... nei confronti del Parte_1 CP_1
per periodi precedenti alla convenzione del 19.11.2019, CP_1
per esecuzione prestazioni inesistenti ed errata quantificazione del preteso credito”).
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3089/2021 r.g.:
in parziale accoglimento della domanda promossa da
[...]
in persona del Controparte_4
legale rappresentante, condanna il in persona Controparte_1
del pro-tempore, al pagamento in favore di parte attrice della CP_2
somma di euro 6.138,00 oltre interessi legali come disposto in motivazione.
Rigetta ogni altra domanda.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania il 30 aprile 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
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