Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. ________ /________
n.311/2024 Ruolo generale Affari Contenziosi
N. .................. Cron.
N. ................... Rep.
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al n.311 del R.G.C. 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 5904/2023 resa nel proc. n. 4926/2022 R.G. dal G.d.P. di Lecce, depositata in data 14/06/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 04.02.2025, promossa da: in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Salvatore Parente;
– APPELLANTE –
CONTRO
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti CP_1
Giuseppe Pedone ed Emma Pedone;
– APPELLATA –
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 05.05.2022, CP_1
aveva convenuto, innanzi al Giudice di Pace di Lecce, l
[...] Parte_1 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, I) in via principale, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare non prescritto il diritto al rimborso del buono fruttifero postale e, per lo effetto, condannare al Parte_1 pagamento della somma portata nel titolo oltre frutti ed interessi come per legge nei limiti di competenza del Giudice adito con rinuncia all'esubero; II) in via subordinata, accertare e dichiarare che la mancata trasparenza nonché l'inottemperanza al dovere di informazione da parte di rilevano sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o Parte_1 dell'inadempimento e, per lo effetto, condannare al risarcimento del Parte_1 danno pari alla somma portata dal titolo oltre interessi legali nei limiti di competenza del
Giudice adito con rinuncia all'esubero; III) con ogni statuizione consequenziale in ordine alle competenze e spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione]. costituitasi, aveva contestato tutto quanto ex adverso dedotto e Parte_1 aveva instato per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito,
1
condannare gli attori alla rifusione di spese, diritti ed onorari della presente controversia” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
All'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace di Lecce con la sentenza impugnata n. 5904/2023 aveva così deciso: “accoglie la domanda attrice, negata la intervenuta eccepita prescrizione del titolo e per l'effetto condanna la convenuta , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 2.500,00
(attualizzata all'incremento di valore del titolo dall'emissione al termine di scadenza), oltre accessori del credito dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, portata dal seguente BFP serie
AA3 – clausola “a termine” del 22.01.2002; condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei procuratori di parte attrice, dichiaratisi antistatari, che si liquidano nella somma complessiva di € 1.125,00 di cui € 125,00 per spese, € 1.000,00 per compensi di lite, oltre maggiorazione rimborso spese generali, iva e cap su compensi”.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello l cui accoglimento Parte_1 si è opposta . CP_1
La causa, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di prime cure, all'udienza del 4 febbraio
2025 è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
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I motivi di gravame – che possono essere esaminati unitariamente data la loro intima connessione – sono fondati per quanto si dirà di seguito.
Segnatamente l'appellante ha dedotto che “la suddetta sentenza è affetta da errori logico- giuridici, palesemente illegittima e fondata su erronea interpretazione e falsa applicazione delle norme di diritto che regolano la materia” essendo il giudice di prime cure “incorso in un macroscopico errore circa la identificazione della tipologia di buono postale da considerarsi nel caso di specie nonché sulla decorrenza del termine prescrizionale così come prevista dalla normativa applicabile al titolo intestato alla sig.ra instando per la richiesta di una CP_1 pronuncia che “affermi la legittimità dell'operato della società appellante, atteso che la questione della prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi, non solo è sottratta alle valutazione gestionali dell'appellante, ma trova fondamento in provvedimenti legislativi e ministeriali, che confermano, pertanto, la piena legittimità del rifiuto opposto originariamente al rimborso del titolo”. L'intestato Tribunale è chiamato dunque alla revisione della pronuncia impugnata n.
5904/2023, resa dal G.d.P. di Lecce, facendo corretta applicazione dei canoni giuridici e delle regole ermeneutiche alla corretta valutazione sia fattuale che giuridica di tutto quanto dedotto e prodotto nel corso del giudizio di primo grado, come da richieste dell'odierna appellante.
In diritto, va ricordato che la serie “AA3” dei BFP è stata istituita con il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2001 e collocata nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2001 e il 2 maggio 2002.
L'articolo 8 del DM del 19 dicembre 2000 ha stabilito che i diritti dei titolari dei titoli si
2 prescrivono a favore dell'emittente dopo 10 anni dalla data di scadenza del titolo, per quanto concerne il capitale e gli interessi.
La giurisprudenza nomofilattica ha stabilito che i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie, vale a dire, per ciò che riguarda i buoni della serie AA3, al termine di scadenza costituito dal settimo anno successivo a quello di emissione, termine, cioè, corrispondente all'integrale decorso del periodo di sette anni dal giorno della loro emissione;
da tale data di scadenza inizia, dunque, il decorso del termine decennale di prescrizione dei diritti spettanti ai relativi titolari alla liquidazione del capitale e degli interessi.
Sempre la Suprema Corte con una recente sentenza (Cassazione civile sez. I, 28/07/2023,
n.23006) ha affermato che “in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il
“dies a quo” venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui
i buoni potevano essere riscossi)”. Ne consegue che i titoli a termine della serie “AA3” in controversia, sottoscritti il 22/01/2002, hanno effettivamente avuto scadenza e raggiunto la massima fruttuosità il 22/01/2009, sicchè sono caduti irrimediabilmente in prescrizione il
22/01/2019.
Ebbene, gli odierni appellati hanno dedotto in primo grado di essersi recati in data 22.04.2020 presso l' – filiale di Alessano per riscuotere il buono e di aver appreso, Controparte_2 solo in quella sede, dell'avvenuta prescrizione del titolo, contestando la mancata indicazione sul buono fruttifero postale della data di scadenza e la mancata consegna del foglio informativo.
A fronte di tale contestazione, l'appellante ha replicato, nei motivi di appello, che alcuna violazione di obblighi informativi le era imputabile.
Ebbene, ritiene questo interprete che sia del tutto impensabile che il sottoscrittore di un buono postale “a termine” non abbia conoscenza dei tempi in cui il titolo matura interessi. Tale nozione
è insita nella volontà del risparmiatore che si reca in ufficio postale per investire del danaro e, dunque, ha come esclusivo obiettivo quello di veder aumentato il proprio capitale. Appare del tutto illogico che alcuna domanda il risparmiatore ponga circa la decorrenza e lo sviluppo degli interessi, il motivo del perché acquista i buoni è solo quello, vedere aumentato il proprio capitale o, comunque, garantirlo nel tempo da una svalutazione. Tanto si è detto sulla causa del contratto;
non va infatti dimenticato che essa, intesa in dottrina non solo come funzione economico sociale del contratto ma anche come funzione economico individuale, gioca un ruolo determinante. Cioè, non deve solo farsi ricorso nella sua individuazione allo “schema” contrattuale in cui una parte versa del danaro e l'altra provvede a consegnare un corrispondente titolo, ma va ad interessare anche lo “scopo” delle parti. Va tenuto conto insomma della meritevolezza dell'interesse e, nel caso in questione, ha anch'essa CP_1 evidentemente sottoscritto il buono postale volontariamente fruttifero proprio per veder, ed è il suo scopo, aumentato il suo capitale.
Dall'analisi del titolo oggetto di controversia si potrà notare anche come sullo stesso figuri la scritta , sicché emerge chiaramente che vi fosse piena Parte_2 consapevolezza da parte del sottoscrittore, dell'appartenenza del titolo alla serie a termine e
3 quindi che vi dovesse essere un termine di scadenza, nonché un ulteriore termine successivo relativo alla prescrizione decennale.
Oltre ciò vi è da dire che i decreti ministeriali, che afferiscono a regolamenti e disposizioni puramente amministrative e di esecuzione sono normalmente portati a conoscenza del cittadino, attraverso la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed è questo il caso specifico. Oltre ciò, come noto, all'interno degli Uffici Postali sono affissi modalità e regolamenti;
di conseguenza, vi è una presunzione di conoscenza da parte del sottoscrittore, il quale, come tale, ha il dovere anche di aggiornarsi periodicamente sulle eventuali variazioni (cfr. Cass. S.U. n.
3963 del 2019). Dunque, non sussiste un obbligo a carico di di fornire la prova Parte_1 dell'avvenuta consegna del foglio informativo in primo luogo in quanto la sottoscrizione del buono comporta di per sé la piena accettazione delle clausole contrattuali, inclusa quella relativa alla scadenza del buono. Oltretutto, decorso il termine decennale dalla scadenza del buono, non sussiste più un obbligo di conservare la documentazione amministrativa contabile per come previsto dall'art. 2220 c.c. e dall'art. 119 T.U.B. Si rammenta che il titolo oggetto del contendere ha avuto scadenza il 22/01/2009 (con termine prescrizionale spirato al 22/01/2019).
Le motivazioni prima addotte ben spiegano che non ha violato alcun dovere di correttezza Pt_1
e buona fede non avendo dimostrato una volontà così definibile dal momento che il metodo e il valore del rimborso del buono sono ricavabili “pubblicamente” e con trasparenza da quanto contenuto in Gazzetta Ufficiale e nei manifesti affissi negli Uffici Postali.
Va individuata nell'art. 2002 c.c. la disciplina di riferimento per i buoni postali ed esso esclude l'estensione della normativa in tema di titoli di credito “ai documenti che servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione (…)”. Il buono fruttifero identifica il solo titolare del diritto;
circa il contenuto del credito esso è quindi suscettibile di eterointegrazione. Il richiamo alla corretta normativa applicabile sta nella tipologia di appartenenza che è ritrovabile e riscontrabile nella forma normativa regolamentare del D.M. pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ciò sta a dire che la mancata indicazione del termine di scadenza è assolutamente irrilevante.
Va anche detto che per i buoni postali sussiste una speciale normativa statale che disciplina l'emissione e la valenza, dunque non può applicarsi la normativa che disciplina la vendita e l'intermediazione dei prodotti finanziari. Ciò è palese dall'art. 1 comma 1 lett. u) e dall'art. 23 comma 4 del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), che esclude dai prodotti finanziari i buoni postali fruttiferi, come confermato anche dalle Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29/7/2099 Sez. 1 punto 1 e punto 3. In pratica i BFP sono equiparati ad un deposito postale fruttifero.
Dunque appare del tutto legittimamente opposta la prescrizione dei titoli e il conseguente rigetto, in riforma della sentenza appellata, della domanda di . CP_1
In conseguenza della totale riforma della sentenza di primo grado, discende la condanna di parte appellata alla restituzione delle somme illegittimamente incamerate in virtù del buono fruttifero postali oramai prescritto.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono compensate alla luce del fatto che sul punto e su analoghi argomenti vi è stato un lungo dibattito giurisprudenziale che ha coinvolto non solo i giudici di merito ma anche la suprema Corte di Cassazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
4 • accoglie l'appello e riforma l'appellata sentenza n. 5904/2023, R.G. n. 4926/2022, resa dal Giudice di pace di Lecce, per l'effetto dichiarando la piena legittimità dell'operato di
[...]
e che la stessa non è debitrice nei confronti di di alcuna Parte_1 CP_1 somma riveniente dal serie “AA3” del 22/01/2002 per il quale è causa Parte_2 condannando alla restituzione delle somme incamerate a titolo di CP_1 montante del buono fruttifero prescritto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
• compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Lecce in data 4 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Italo Mirko De Pasquale
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