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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10326 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15180/2025
Il Giudice IO LA, all'udienza del 16/10/2025, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to BURGADA EMANUELE/
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to LUPARELLA CP_1 P.IVA_1
MARCELLO/
Resistente
, rappresentato e difeso assistito dall'avv. MARIA PIA TETI CP_2
INAIL, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO DE MARTINO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”.
Per le parti resistenti: “concludono come da memorie difensive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso agisce in giudizio per l'annullamento parziale Parte_1 dell'intimazione di pagamento notificagli da e da INAIL in data 26.3.2025 per il tramite CP_2 di , limitatamente ad alcuni avvisi di accertamento ed ad Controparte_3 alcune cartelle ammontanti, complessivamente, a euro 11491,74.
Il ricorrente lamenta, in particolare, l'intervenuta prescrizione quinquennale rispetto a tre cartelle di pagamento, la violazione dell'art. 17 d.p.r. n. 602/1973 , la irregolarità della formazione del ruolo e la mancata e/o irregolare notifica delle cartelle.
Con memorie difensive ritualmente depositate in giudizio si sono costituiti e INAIL CP_2 eccependo, rispettivamente, l'inammissibilità, per tardività, del ricorso, a fronte della regolarità e della tempestività della notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e, in ogni caso, la mancata decadenza degli enti dall'iscrizione a ruolo dei crediti azionati, la mancata prescrizione delle somme richieste in pagamento e la mancata contestazione di parte ricorrente in ordine alla sussistenza dei crediti previdenziali azionati.
Pag. 2 di 4 documenta, in particolare, la ritualità delle notifiche degli atti Controparte_3 in contestazione e la loro mancata tempestiva impugnazione, da parte del ricorrente.
Il Tribunale fissava udienza di discussione “in modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, e, all'esito dell'udienza e del rituale deposito di note difensive da parte di Controparte_4
, tratteneva la causa in decisione.
[...]
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è inammissibile.
Come documentato da e da tutti gli avvisi di addebito CP_2 Controparte_4 e le cartelle di pagamento impugnate dal ricorrente risultano ritualmente notificate ( nelle date e con le modalità indicate nelle memorie difensive) e non sono state tempestivamente impugnate da ex. art. 24 D.lgs. n. 46/1999. Pt_1
I titoli impugnati sono, pertanto, divenuti definitivi e non più contestabili.
Parte ricorrente non contesta, in ogni caso, specifici vizi dell'avviso di intimazione né il merito delle pretese azionate con i titoli opposti.
Le censure sollevate da ai sensi dell'art. 17 dpr n. 602/1973 e per asserita Pt_1 irregolarità nella formazione del ruolo, sono, pertanto, tardive e, quindi, inammissibili e, in ogni caso, del tutto generiche limitandosi la Difesa a dissertare, sul punto, sui principi generali vigenti in materia e su alcuni orientamenti giurisprudenziali assunti dalla Suprema Corte senza esaminare e contestare le singole posizioni debitorie e le notifiche degli atti impugnati, nei termini documentati dalle resistenti.
Parte ricorrente non ha depositato alcuna memoria, nei termini concessi dal giudice, per contestare la eventuale ritualità e/o tardività delle notifiche in esame.
Analoghe considerazioni vanno svolte anche in merito all'eccezione di prescrizione, solo genericamente dedotta dal ricorrente, tenuto in ogni caso conto che tale rilievo appare, in ogni caso, infondato anche nel merito, a fronte della comprovata notifica di plurime intimazioni di pagamento, interruttive del termine di prescrizione quinquennale - come illustrato ( e documentato) da nella propria memoria difensiva, al cui Controparte_3 contenuto si rimanda per esigenze di economica processuale - e della vigenza del termine di sospensione per il periodo Covid.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti tenuto in ogni caso conto che parte ricorrente non eccepisce alcuno specifico vizio dell'intimazione di pagamento impugnata.
Spese di lite integralmente compensate tra il ricorrente e INAIL, a fronte del sopravvenuto sgravio di due cartelle e dell'assenza di conforme richiesta della parte, e liquidate, per la restante parte spettante agli altri due istituti resistenti, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore dei singoli titoli opposti e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
Pag. 3 di 4 dichiara inammissibile il ricorso e condanna a rimborsare a e a Parte_1 CP_2
, per compenso professionale, complessivi euro Controparte_3
2695,00 per ognuna, oltre IVA, CPA e rimborso per spese generali come per legge, con distrazione delle spese, per , a favore del procuratore Controparte_3 antistatario.
16/10/2025 Il Giudice
IO LA
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 15180/2025
Il Giudice IO LA, all'udienza del 16/10/2025, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da ( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to BURGADA EMANUELE/
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to LUPARELLA CP_1 P.IVA_1
MARCELLO/
Resistente
, rappresentato e difeso assistito dall'avv. MARIA PIA TETI CP_2
INAIL, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO DE MARTINO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”.
Per le parti resistenti: “concludono come da memorie difensive”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso agisce in giudizio per l'annullamento parziale Parte_1 dell'intimazione di pagamento notificagli da e da INAIL in data 26.3.2025 per il tramite CP_2 di , limitatamente ad alcuni avvisi di accertamento ed ad Controparte_3 alcune cartelle ammontanti, complessivamente, a euro 11491,74.
Il ricorrente lamenta, in particolare, l'intervenuta prescrizione quinquennale rispetto a tre cartelle di pagamento, la violazione dell'art. 17 d.p.r. n. 602/1973 , la irregolarità della formazione del ruolo e la mancata e/o irregolare notifica delle cartelle.
Con memorie difensive ritualmente depositate in giudizio si sono costituiti e INAIL CP_2 eccependo, rispettivamente, l'inammissibilità, per tardività, del ricorso, a fronte della regolarità e della tempestività della notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e, in ogni caso, la mancata decadenza degli enti dall'iscrizione a ruolo dei crediti azionati, la mancata prescrizione delle somme richieste in pagamento e la mancata contestazione di parte ricorrente in ordine alla sussistenza dei crediti previdenziali azionati.
Pag. 2 di 4 documenta, in particolare, la ritualità delle notifiche degli atti Controparte_3 in contestazione e la loro mancata tempestiva impugnazione, da parte del ricorrente.
Il Tribunale fissava udienza di discussione “in modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, e, all'esito dell'udienza e del rituale deposito di note difensive da parte di Controparte_4
, tratteneva la causa in decisione.
[...]
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è inammissibile.
Come documentato da e da tutti gli avvisi di addebito CP_2 Controparte_4 e le cartelle di pagamento impugnate dal ricorrente risultano ritualmente notificate ( nelle date e con le modalità indicate nelle memorie difensive) e non sono state tempestivamente impugnate da ex. art. 24 D.lgs. n. 46/1999. Pt_1
I titoli impugnati sono, pertanto, divenuti definitivi e non più contestabili.
Parte ricorrente non contesta, in ogni caso, specifici vizi dell'avviso di intimazione né il merito delle pretese azionate con i titoli opposti.
Le censure sollevate da ai sensi dell'art. 17 dpr n. 602/1973 e per asserita Pt_1 irregolarità nella formazione del ruolo, sono, pertanto, tardive e, quindi, inammissibili e, in ogni caso, del tutto generiche limitandosi la Difesa a dissertare, sul punto, sui principi generali vigenti in materia e su alcuni orientamenti giurisprudenziali assunti dalla Suprema Corte senza esaminare e contestare le singole posizioni debitorie e le notifiche degli atti impugnati, nei termini documentati dalle resistenti.
Parte ricorrente non ha depositato alcuna memoria, nei termini concessi dal giudice, per contestare la eventuale ritualità e/o tardività delle notifiche in esame.
Analoghe considerazioni vanno svolte anche in merito all'eccezione di prescrizione, solo genericamente dedotta dal ricorrente, tenuto in ogni caso conto che tale rilievo appare, in ogni caso, infondato anche nel merito, a fronte della comprovata notifica di plurime intimazioni di pagamento, interruttive del termine di prescrizione quinquennale - come illustrato ( e documentato) da nella propria memoria difensiva, al cui Controparte_3 contenuto si rimanda per esigenze di economica processuale - e della vigenza del termine di sospensione per il periodo Covid.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti tenuto in ogni caso conto che parte ricorrente non eccepisce alcuno specifico vizio dell'intimazione di pagamento impugnata.
Spese di lite integralmente compensate tra il ricorrente e INAIL, a fronte del sopravvenuto sgravio di due cartelle e dell'assenza di conforme richiesta della parte, e liquidate, per la restante parte spettante agli altri due istituti resistenti, secondo il principio di soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore dei singoli titoli opposti e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
Pag. 3 di 4 dichiara inammissibile il ricorso e condanna a rimborsare a e a Parte_1 CP_2
, per compenso professionale, complessivi euro Controparte_3
2695,00 per ognuna, oltre IVA, CPA e rimborso per spese generali come per legge, con distrazione delle spese, per , a favore del procuratore Controparte_3 antistatario.
16/10/2025 Il Giudice
IO LA
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