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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G.22832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22832 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PICARDI MICHELE presso il quale elettivamente domicilia in Ottaviano alla Via C.O. Augusto n.57
E
(nata a [...] il [...] C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CUTOLO NUNZIA presso la quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano alla Via R. Piano n.48
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 9.7.2012, che dalla loro relazione
[...] sono nati due figli: ( 17.11.2013) e ( 9.10.2018) rappresentavano Persona_1 Persona_2 di essersi separati in forza di accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione
1 assistita del 25.02.2024 trasmesso dal PM al Presidente dell'intestato Tribunale ed autorizzato dal
Presidente in data 31.05.2024 e che da allora la comunione materiale e spirituale non si era tra loro ricostituita.
Chiedevano pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire alle parti di depositare il ricorso completo, all'udienza del 16.09.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni raggiunte in sede di separazione.
Acquisito il parere del PM e verificata la integrazione documentale mancante, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda divorzile è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata l' ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita nel procedimento di separazione, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancan- za di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
!i coniugi stabiliscono che la casa coniugale sita in Quarto (NA), alla via Pietra Bianca, 108, di proprietà del sig. , rimarrà nella disponibilità della signora Parte_1 Parte_2
e della prole;
[...]
Il sig. si obbliga, altresì, a concorrere, nella misura di € 200,00, al pagamento Parte_1 delle spese della casa coniugale relative al servizio idrico, gas, luce, e di telefonia, nonché gli oneri condominiali.
Per i figli e , il signor si obbliga, a corrispondere Persona_1 Persona_2 Parte_1
- entro il giorno 5 di ogni mese- a titolo di concorso per il mantenimento degli stessi la somma di
Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, oltre ISTAT annuale.
Il sig. si obbliga, altresì, in virtù del fatto che la sig.ra Parte_1 Parte_2 lavora e risulta essere autonoma, a concorrere in ragione del 50% - alle spese mediche e di istruzione straordinarie, ludiche e di svago, per i figli e;
in Persona_1 Persona_2
2 relazione alle spese di istruzione straordinaria dovrà sussistere lo accordo tra i genitori privilegiando, in ogni caso, gli interessi dei figli.
In virtù della scelta dei coniugi che stabiliscono come regime di affidamento quello condiviso, e, pertanto, entrambi i genitori potranno esercitare congiuntamente e disgiuntamente la responsabilità genitoriale sui minori, si stabilisce che:
Il padre potrà vedere i figli quando vorrà.
Per i figli minori, quindi, affidati ad entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, avendo cura di seguire le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
Va, comunque, specificato che il padre, in caso di mutamento dello stato pacifico della separazione, potrà tenere con sé i figli nei giorni di martedì e giovedì, oltre ad un fine settimana, alternato, dal venerdì alle 18 fino alla domenica alle 21.00; Nel periodo estivo, ovvero nel mese di agosto, i coniugi, sempre rispettando l'alternanza, si accordano di trascorrere con i figli minori un periodo di vacanza ininterrotto di giorni 7, da concordare di anno in anno almeno un mese prima.
Per quel che attiene, invece, alle vacanze natalizie, i coniugi, concordano di trascorrere con i figli, ad anni alterni, il 24-25-26 dicembre in alternanza con il 31 dicembre ed il 1° gennaio.
Per il giorno di Pasqua e lunedì in Albis sarà rispettata l'alternanza anno per anno.
Il padre, inoltre, avrà la facoltà di trascorrere con i figli per l'intera giornata il giorno della Festa del Papà, del suo compleanno ed onomastico;
mentre i compleanni e gli onomastici dei figli andranno festeggiati insieme ad entrambi i genitori.
I coniugi, prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Napoli il 09.07.2012 (atto n. 98, parte II , S. A, sez.W reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2012 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art.152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22832 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PICARDI MICHELE presso il quale elettivamente domicilia in Ottaviano alla Via C.O. Augusto n.57
E
(nata a [...] il [...] C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CUTOLO NUNZIA presso la quale elettivamente domicilia in San Giuseppe Vesuviano alla Via R. Piano n.48
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 e Parte_1 Parte_2
, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 9.7.2012, che dalla loro relazione
[...] sono nati due figli: ( 17.11.2013) e ( 9.10.2018) rappresentavano Persona_1 Persona_2 di essersi separati in forza di accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione
1 assistita del 25.02.2024 trasmesso dal PM al Presidente dell'intestato Tribunale ed autorizzato dal
Presidente in data 31.05.2024 e che da allora la comunione materiale e spirituale non si era tra loro ricostituita.
Chiedevano pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire alle parti di depositare il ricorso completo, all'udienza del 16.09.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni raggiunte in sede di separazione.
Acquisito il parere del PM e verificata la integrazione documentale mancante, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda divorzile è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata l' ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita nel procedimento di separazione, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancan- za di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
!i coniugi stabiliscono che la casa coniugale sita in Quarto (NA), alla via Pietra Bianca, 108, di proprietà del sig. , rimarrà nella disponibilità della signora Parte_1 Parte_2
e della prole;
[...]
Il sig. si obbliga, altresì, a concorrere, nella misura di € 200,00, al pagamento Parte_1 delle spese della casa coniugale relative al servizio idrico, gas, luce, e di telefonia, nonché gli oneri condominiali.
Per i figli e , il signor si obbliga, a corrispondere Persona_1 Persona_2 Parte_1
- entro il giorno 5 di ogni mese- a titolo di concorso per il mantenimento degli stessi la somma di
Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, oltre ISTAT annuale.
Il sig. si obbliga, altresì, in virtù del fatto che la sig.ra Parte_1 Parte_2 lavora e risulta essere autonoma, a concorrere in ragione del 50% - alle spese mediche e di istruzione straordinarie, ludiche e di svago, per i figli e;
in Persona_1 Persona_2
2 relazione alle spese di istruzione straordinaria dovrà sussistere lo accordo tra i genitori privilegiando, in ogni caso, gli interessi dei figli.
In virtù della scelta dei coniugi che stabiliscono come regime di affidamento quello condiviso, e, pertanto, entrambi i genitori potranno esercitare congiuntamente e disgiuntamente la responsabilità genitoriale sui minori, si stabilisce che:
Il padre potrà vedere i figli quando vorrà.
Per i figli minori, quindi, affidati ad entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, avendo cura di seguire le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
Va, comunque, specificato che il padre, in caso di mutamento dello stato pacifico della separazione, potrà tenere con sé i figli nei giorni di martedì e giovedì, oltre ad un fine settimana, alternato, dal venerdì alle 18 fino alla domenica alle 21.00; Nel periodo estivo, ovvero nel mese di agosto, i coniugi, sempre rispettando l'alternanza, si accordano di trascorrere con i figli minori un periodo di vacanza ininterrotto di giorni 7, da concordare di anno in anno almeno un mese prima.
Per quel che attiene, invece, alle vacanze natalizie, i coniugi, concordano di trascorrere con i figli, ad anni alterni, il 24-25-26 dicembre in alternanza con il 31 dicembre ed il 1° gennaio.
Per il giorno di Pasqua e lunedì in Albis sarà rispettata l'alternanza anno per anno.
Il padre, inoltre, avrà la facoltà di trascorrere con i figli per l'intera giornata il giorno della Festa del Papà, del suo compleanno ed onomastico;
mentre i compleanni e gli onomastici dei figli andranno festeggiati insieme ad entrambi i genitori.
I coniugi, prestano reciproco consenso al rilascio dei passaporti”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Napoli il 09.07.2012 (atto n. 98, parte II , S. A, sez.W reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2012 );
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art.152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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