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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 665/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Brognaturo, piazza del Popolo n. 23 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Papa Nicola (PEC: ), che la rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
RICORRENTE e
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Airola, Piazza Annunziata n.
2. presso l'avv. Lamberti Alfonso (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_2 atti ST
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, ST CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione di cartella Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agisce in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di non debenza delle poste creditorie portate dalla cartella di pagamento impugnata avente numero 13920220004908414000, notificata in data 10.03.2023, emessa dall'ente categoriale di previdenza per gli anni di sua iscrizione (2016
– 2017 – 2018 – 2019), per l'importo complessivo di € 14.369,44.
1 A tal fine detta parte deduce l'illegittimità della richiesta avversata e documenta la cancellazione su domanda della propria iscrizione dall'Albo degli avvocati deliberata dall'Ordine circondariale di Vibo Valentia, in data 31 gennaio 2011. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) preliminarmente, sospendere la cartella di pagamento opposta;
2) fissare l'udienza di discussione;
3) nel merito, annullare la cartella di pagamento opposta per i motivi suesposti;
4) conseguentemente, condannare i resistenti al pagamento di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che anticipato le prime e non riscosso i secondi.” Preliminarmente si dichiara la contumacia della Controparte_2
in quanto nonostante la – documentata - regolarità della notifica del ricorso, non si è
[...] costituita in giudizio. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese e instando per la cessazione della materia del
[...] contendere con compensazione delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti costituite, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. È documentata in atti lo sgravio integrale della cartella in questa sede impugnata e la cancellazione della ricorrente dall'Albo professionale di appartenenza a far data dal 31 gennaio 2011, ovvero da data antecedente alla contribuzione previdenziale relativa gli anni 2016 – 2017 – 2018 – 2019, richiesta con la cartella odiernamente opposta.
3. In ragione dell'avvenuto sgravio vene meno la materia del contendere..
4. Le spese sono liquidate come in dispositivo tenendo conto del principio della soccombenza virtuale in considerazione della circostanza che lo sgravio è stato disposto dopo l'introduzione del presente procedimento .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite nei rapporti con la Controparte_2
[...]
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 600,00 euro, CP_3 oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, avvocato Nicola Papa, siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 10/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Brognaturo, piazza del Popolo n. 23 presso lo studio Parte_1 dell'avv. Papa Nicola (PEC: ), che la rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
RICORRENTE e
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Airola, Piazza Annunziata n.
2. presso l'avv. Lamberti Alfonso (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura in Email_2 atti ST
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, ST CONTUMACE
Oggetto: Impugnazione di cartella Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agisce in questa sede, al fine di ottenere la declaratoria di non debenza delle poste creditorie portate dalla cartella di pagamento impugnata avente numero 13920220004908414000, notificata in data 10.03.2023, emessa dall'ente categoriale di previdenza per gli anni di sua iscrizione (2016
– 2017 – 2018 – 2019), per l'importo complessivo di € 14.369,44.
1 A tal fine detta parte deduce l'illegittimità della richiesta avversata e documenta la cancellazione su domanda della propria iscrizione dall'Albo degli avvocati deliberata dall'Ordine circondariale di Vibo Valentia, in data 31 gennaio 2011. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) preliminarmente, sospendere la cartella di pagamento opposta;
2) fissare l'udienza di discussione;
3) nel merito, annullare la cartella di pagamento opposta per i motivi suesposti;
4) conseguentemente, condannare i resistenti al pagamento di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che anticipato le prime e non riscosso i secondi.” Preliminarmente si dichiara la contumacia della Controparte_2
in quanto nonostante la – documentata - regolarità della notifica del ricorso, non si è
[...] costituita in giudizio. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese e instando per la cessazione della materia del
[...] contendere con compensazione delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti costituite, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. È documentata in atti lo sgravio integrale della cartella in questa sede impugnata e la cancellazione della ricorrente dall'Albo professionale di appartenenza a far data dal 31 gennaio 2011, ovvero da data antecedente alla contribuzione previdenziale relativa gli anni 2016 – 2017 – 2018 – 2019, richiesta con la cartella odiernamente opposta.
3. In ragione dell'avvenuto sgravio vene meno la materia del contendere..
4. Le spese sono liquidate come in dispositivo tenendo conto del principio della soccombenza virtuale in considerazione della circostanza che lo sgravio è stato disposto dopo l'introduzione del presente procedimento .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite nei rapporti con la Controparte_2
[...]
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 600,00 euro, CP_3 oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, avvocato Nicola Papa, siccome dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 10/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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