Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4346/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA
Nel procedimento n. 4346/2023 R.G. introdotto da
(C.F.: ), con l'avv. Carlotta Zausa e l'avv. Silvia AR C.F._1
Franchetto
- attrice
contro
(C.F.: ), con l'avv. Elena Andreetta _1 C.F._2
- convenuta
* * *
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Bruno
Casciarri, ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
• In via principale: per i motivi ampiamente dedotti, revocare, annullare, o comunque dichiarare inefficace e/o nullo il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla
1
• per effetto, accertata la totale infondatezza, pretestuosità e temerarietà della causa monitoria, condannare la signora al risarcimento del danno in favore della signora da calcolarsi in _1 Pt_1 via equitativa ai sensi dell!art.96 c.p.c.;
• in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge.”
Per parte convenuta: “In via principale.
Per i motivi tutti di cui ai precedenti atti, rigettare le domande proposte dalla sig.ra AR perché totalmente infondate in fatto e diritto, oltreché sfornite di prova, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto condannando la sig.ra al pagamento, in favore AR della sig.ra della somma complessiva di € 60.000,00, oltre interessi come per legge, o _1 della diversa somma, minore o maggiore ritenuta di giustizia.
Per i motivi tutti di cui ai precedenti atti, accertare e dichiarare che la sig.ra ha AR incardinato la presente vertenza con colpa grave, e/o per non aver adeguatamente valutato il compendio probatorio a sue mani, e/o abusando dello strumento processuale e, per l'effetto, condannare l'attrice opponente al pagamento dell'ulteriore somma, da calcolare in via equitativa, a titolo di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma III, c.p.c..
In ogni caso.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, e distrazione degli stessi a favore del sottoscritto patrocinatore, che si dichiara antistatario (si deposita nota spese)”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1625/2023 e notificato in data
20.07.2023, il Tribunale di Treviso ha ordinato a di pagare, in favore di AR _1
, la somma di E. 60.000,00 oltre interessi e spese.
[...]
Con citazione notificata in data 28.07.2023, ha promosso opposizione avverso il Pt_1 predetto decreto, chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto, e nel merito il rigetto delle domande poste a fondamento dell'ingiunzione, e la condanna della ricorrente per lite temeraria, oltre al favore delle spese.
2 Con ordinanza d.d. 04.08.2023, il Giudice ha sospeso in via cautelare inaudita altera parte la provvisoria esecuzione del decreto opposto, rilevando che l'opponente aveva disconosciuto in citazione la sottoscrizione apposta in calce al riconoscimento di debito su cui si fondava il decreto ingiuntivo. L'ordinanza è stata poi confermata con provvedimento del 14.09.2023.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha chiesto in via preliminare _1
l'emissione del provvedimento di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per l'importo di E.
18.500,00, a titolo di restituzione del corrispettivo pagato direttamente dall'opposta per l'acquisto degli arredi interni alla tabaccheria. Ha domandato inoltre il rigetto dell'opposizione e di conseguenza la conferma del decreto opposto.
In sede di prima udienza, il Giudice ha sottoposto a interrogatorio libero mentre AR
non è comparsa. _1
A scioglimento della riserva assunta sulle istanze istruttorie, il Giudice a seguito della tempestiva istanza di verificazione ha disposto CTU grafologica avente ad oggetto l'autenticità della sottoscrizione del riconoscimento di debito da parte di nominando Pt_1 la dott.ssa . Persona_1
Depositata la perizia e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.06.2024, il GI ha disposto l'interrogatorio formale di rigettando le ulteriori istanze _1 istruttorie delle parti.
Assunta la prova orale, con decreto del 01.10.2024 il Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 183 ter c.p.c. di condanna anticipatoria sul presupposto che l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. sarebbe stata fissata a stretto giro e in modalità cartolare e ha assegnato termine per memoria conclusiva.
Con istanza del 19.12.2024 il legale dell'opponente ha chiesto la rimessione in termini dal momento che la Cancelleria non aveva comunicato il decreto d.d. 01.10.2024.
Il Giudice, in accoglimento, ha revocato il precedente provvedimento e ha fissato udienza al 29.01.2025 con le medesime modalità individuate nel precedente decreto d.d. 01.10.2024, assegnando nuovamente termine alle parti per memoria conclusiva.
* * *
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione al d.i. 1625/2023, provvisoriamente esecutivo, con cui ha richiesto a la restituzione dell'importo _1 AR complessivo di E. 60.000,00.
3 A fare da sfondo a tutta la vicenda in esame, vi sono i rapporti economici (prima che di convivenza more uxorio) intercorrenti tra , figlio di , e Parte_2 _1 AR
e perdurati sino al 2023. L'opponente ha allegato che l'ingiunzione sarebbe frutto di un disegno ordito da a titolo punitivo nei confronti della ex compagna. Pt_2
Tuttavia, non è parte del presente giudizio, né i suoi travagliati rapporti con Parte_2 la debitrice opponente assumono rilievo: sicché ne è ultronea la disamina.
L'ingiunzione e la sua provvisoria esecutività - sospesa prima con ordinanza d.d. 04.08.2023
e poi con il provvedimento del 14.09.2023 – sono fondate sul negozio di “riconoscimento di debito” sub doc. 1 opposta.
Con tale atto d.d. 12.09.2019, ha dichiarato “di aver ricevuto alla data odierna, AR
l'importo totale di E. 60.000,00 da parte della sig.ra […] a titolo di prestito gratuito, di _1 cui E. 18.500,00 per l'acquisto del mobilio del tabacchino in Piazza degli Scarpellini n. 4, a Pove del
Grappa (VI)”, con l'obbligo di restituire il finanziamento in 4 rate annuali da 15.000,00 E. ciascuna.
Il riconoscimento risulta apparentemente sottoscritto dalla mutuataria, e dal AR consulente che ne ha attestato la firma in sua presenza. Persona_2
In ragione del disconoscimento della sottoscrizione da parte di e dell'istanza di AR verificazione tempestivamente proposta dall'opposta, il Giudice ha disposto la perizia calligrafica sull'originale del documento al fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione.
All'esito di una indagine connotata da stretto rigore metodologico, il consulente, con motivazione logica, approfondita e condivisibile, ha concluso nel senso che: “la firma ad apparente nome “ apposta sul Riconoscimento di debito datato 12/09/2019, è AR riconducibile alla mano di . Secondo la valutazione del CTU, la conclusione AR raggiunge il livello più alto della scala di espressione verbale dei giudizi (+4), poiché le risultanze hanno fornito un supporto estremamente forte all'ipotesi dell'omografia.
L'opponente aveva richiesto l'estensione del quesito peritale, ritenendo che la firma, scannerizzata da altro documento, potesse essere stata apposta in maniera artificiosa sulla dichiarazione redatta unilateralmente.
L'istanza è stata rigettata.
Infatti, tali elementi, se provati, integrano la fattispecie di falsità materiale che, consistendo in riempimento non autorizzato del foglio bianco in assenza di qualunque accordo, andava fatta valere con l'apposita tutela della querela di falso con onere di proposizione da parte dell'attrice (cfr. Cass. civ. 5245/2006).
4 Sul piano dogmatico, il riconoscimento di debito (e la promessa di pagamento) sono disciplinati dall'art. 1988 c.c. e non costituiscono autonoma fonte di obbligazione, ma hanno solo natura confermativa del preesistente rapporto fondamentale. Il negozio unilaterale in parola determina, come noto, un'astrazione processuale, che dispensa il destinatario della dichiarazione (nel caso in esame, ) dall'onere di provare quel rapporto. Spetta _1 alla controparte provare in giudizio che il rapporto di mutuo non è mai sorto o è invalido o
è estinto o che esista un altro elemento che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento o dalla promessa (cfr. Cass. s.u. 6459/2020).
Nel caso in esame, la debitrice opponente ha solo dedotto che la provvista, destinata al pagamento del corrispettivo per la cessione d'azienda relativa a una tabaccheria a Pove del
Grappa, era invece costituita dal suo patrimonio personale.
Tuttavia, dal testo della ricognizione di debito si ricava che solo una parte minore delle somme era stata impiegata per l'acquisto degli arredi per il tabacchino, mediante l'anticipo sulla fattura versato al fornitore direttamente da . Invece, la dichiarazione nulla _1 specificava in riferimento all'impiego della somma residua (pari a 41.500,00 E.).
La circostanza, che la abbia corrisposto il prezzo per la cessione d'azienda con il Pt_1 proprio patrimonio, non farebbe comunque venire meno l'obbligo restitutorio in capo alla medesima derivante dal mutuo, perché non determina automaticamente l'insussistenza del titolo o dell'effettiva erogazione del prestito. In altri termini, allegare che il prezzo di una compravendita sarebbe stato saldato con fondi propri non equivale ad escludere la sussistenza di un rapporto negoziale di mutuo (non “titolato”) tra le parti.
Peraltro, come noto, il rapporto contrattuale rimane insensibile alle ragioni pratiche (ad es.
l'acquisto di beni o l'investimento) sottese al negozio di mutuo e che inducono le parti a stipulare il contratto, salvo il caso di cui all'art. 1345 c.c. o del mutuo di scopo.
Dunque, ai fini del presente giudizio è giuridicamente ininfluente vagliare la provenienza del denaro impiegato per il pagamento del corrispettivo per la cessione della tabaccheria.
Già ciò determinerebbe il rigetto dell'opposizione.
Nel corso del procedimento le parti hanno argomentato approfonditamente sulla provenienza dell'importo necessario per l'acquisto del tabacchino.
In particolare, stando alla convenuta, la richiesta della somma di E. 18.500,00 si fonda sul prezzo corrisposto da direttamente al fornitore, per l'acquisto e la posa in _1 opera degli arredi della tabaccheria di cui era titolare . AR
5 Quest'ultima ha replicato che il mutuo non vi sarebbe mai stato, perché “la possedeva Pt_1 le poste necessarie all'acquisto del tabacchino”.
La tesi della si fonda in sostanza su un'eccezione di inesistenza del titolo, che se Pt_1 fondata, inciderebbe sull'obbligazione restitutoria gravante sulla mutuataria: pertanto – fermo quanto detto sopra - deve essere vagliata.
L'eccezione è però rimasta sfornita di prova.
su cui gravava l'onere probatorio ex art. 1988 c.c., non ha dimostrato, nemmeno AR sul piano indiziario, la diversa provenienza delle somme. Infatti, i documenti sub
9-11 a comprova della deduzione attorea, secondo cui la provvista deriva dalla vendita degli immobili pervenuti a iure successionis, sono tra loro contraddittori: ad esempio, Pt_1
l'immobile sito in via Basarabia, n.3, distretto di Cantemir, (Moldavia) risulterebbe essere stato venduto al prezzo di E. 30.000,00, a fronte di un valore di stima pari a 4.888,26 E. (con una supervalutazione ingiustificata del 613% - cfr. doc. 9 e 10).
L'ulteriore documentazione dimessa dall'opponente è inconferente, poiché dimostra solo l'esecuzione di alcuni pagamenti mediante bonifico, tra il 2020 e il 2021 (quindi dopo la cessione d'azienda), dal c/c intestato alla tabaccheria, per l'acquisto del magazzino o delle licenze;
non chiarisce però né la provenienza di tale provvista né la sua anteriorità temporale rispetto alla cessione d'azienda del 2019.
In ogni caso la non ha dimostrato di aver utilizzato quella provvista o altri denari per Pt_1 pagare il fornitore dei mobili.
Dall'istruttoria sono, invece, emersi molteplici elementi indiziari che depongono in favore della tesi della creditrice, corroborando le evidenze ricavate dalla ricognizione di debito.
In particolare:
➢ in data 10.09.2019, ha personalmente stipulato con _1 Persona_3 un contratto di acquisto e montaggio degli arredi della tabaccheria, per l'importo di
E. 18.500,00 e con consegna prevista “entro novembre” '19 – cfr. doc. 10 opposta;
➢ per tale ordine, il titolare della ditta ha emesso fattura e confermato il saldo integrale del prezzo, versato da – cfr. doc. 14 opposta;
_1
In conclusione rimane comunque fermo il fatto che, come detto, non ha assolto AR
l'onere probatorio su di essa gravante.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione deve essere rigettata, e il decreto ingiuntivo, revocato il provvedimento di sospensione del 14.09.2023, definitivamente confermato.
6 La condanna alle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione tenuto conto dei parametri tabellari medi.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono essere poste in via definitiva a carico dell'attrice opponente.
Non ricorrono gli estremi per la condanna per lite temeraria dell'opponente, tenuto conto della complessità dei rapporti personali e degli aspetti problematici della vicenda.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in premessa indicata, rigettata ogni diversa eccezione o istanza, e assorbita ogni ulteriore domanda, così provvede:
1. rigetta l'opposizione, e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1625/2023, RG.
3593/2023 emesso dal Tribunale di Treviso;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di AR _1 liquidate in E. 14.200,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e cpa come per legge;
3. pone definitivamente a carico dell'attrice opponente le spese di CTU già liquidate in corso di causa.
Treviso, lì 21 febbraio 2025
Il Giudice
Bruno Casciarri
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