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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1005 / 2025 -1
Tribunale di Cuneo
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il giudice, dott.ssa Giusy Ciampa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.5.2025, rilevato che il resistente si è costituito nel presente sub-procedimento in data 20.5.2025, rimettendosi al Tribunale in merito alla conferma dell'ordine di protezione ma evidenziandone la superfluità tenuto conto “dalla emissione da parte del Tribunale di Cuneo, sezione penale, della misura cautelare del divieto di avvicinamento del signor alla SI , ai loro tre figli Pt_1 Pt_2
ed al compagno della SI , signor , nonché ai luoghi dagli stessi Pt_2 Persona_1
abitualmente frequentati dagli stessi, imponendo una distanza di almeno 1000 metri dai medesimi luoghi, con divieto di comunicare con essi con qualunque mezzo, disponendo altresì l'applicazione della modalità di controllo previste dall'art. 275 bis c.p.p.” e della distanza tra l'attuale domicilio del sig. (Castrofilippo, Agrigento) e quello della ricorrente e dei figli della coppia ( Pt_1 Per_2
, chiedendo pertanto di “dichiarare la cessazione della materia del contendere per esservi la Per_3 misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Cuneo, sezione penale”; considerato che non è stata fornita alcuna evidenza documentale della misura cautelare disposta dal
Gip di in data 12.5.2025 (soltanto richiamata nel doc. 1 prodotto dalla difesa di parte Per_3
resistente) e che, in ogni caso, detta circostanza non è idonea a far venire meno i presupposti per la concessione dell'ordine di protezione, data la diversa natura di quest'ultimo (protettiva e non già repressivo-sanzionatoria) – che neppure richiede la specifica commissione di fatti integranti ipotesi di reato – e stante il superiore principio di autonomia tra diritto penale e diritto civile, con la conseguenza che il giudice civile può, qualora lo dovesse ritenere opportuno, assumere anche decisioni svincolate da quelle adottate in sede penale;
vista la relazione trasmessa dai Servizi Sociali in data 19.5.2025; rilevato che non siano stati offerti elementi idonei a smentire quanto allegato e provato dalla ricorrente in merito alle costanti molestie e minacce di morte provenienti dal resistente né, per altro verso, elementi nuovi idonei a giustificare l'estensione di detto ordine anche a protezione dei figli della coppia, come richiesto dalla ricorrente;
1 ritenuto, pertanto, di dover confermare l'ordine di protezione impartito in data 8.5.2025, salvo modificarne la durata in un anno (e non più in due mesi), stante la gravità e pericolosità delle condotte tenute dal resistente, neppure oggetto di alcuna smentita;
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis.40 ss. c.p.c. e artt. 473-bis.69 ss. c.p.c.,
1. conferma l'ordine di protezione impartito inaudita altera parte con decreto del 8.5.2025, indicando in un anno la durata del presente ordine di protezione, decorrente dalla relativa esecuzione;
2. dispone che l'esecuzione del presente provvedimento avvenga con l'ausilio della forza pubblica, ove necessario;
3. conferma la presa in carico del nucleo familiare già conferita ai competenti Servizi Sociali;
4. rimette al merito il governo delle spese.
Si comunichi alle parti costituite ed ai Servizi Sociali competenti (
[...]
). Controparte_1
Cuneo, 30/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Giusy Ciampa
2
Tribunale di Cuneo
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
Il giudice, dott.ssa Giusy Ciampa,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.5.2025, rilevato che il resistente si è costituito nel presente sub-procedimento in data 20.5.2025, rimettendosi al Tribunale in merito alla conferma dell'ordine di protezione ma evidenziandone la superfluità tenuto conto “dalla emissione da parte del Tribunale di Cuneo, sezione penale, della misura cautelare del divieto di avvicinamento del signor alla SI , ai loro tre figli Pt_1 Pt_2
ed al compagno della SI , signor , nonché ai luoghi dagli stessi Pt_2 Persona_1
abitualmente frequentati dagli stessi, imponendo una distanza di almeno 1000 metri dai medesimi luoghi, con divieto di comunicare con essi con qualunque mezzo, disponendo altresì l'applicazione della modalità di controllo previste dall'art. 275 bis c.p.p.” e della distanza tra l'attuale domicilio del sig. (Castrofilippo, Agrigento) e quello della ricorrente e dei figli della coppia ( Pt_1 Per_2
, chiedendo pertanto di “dichiarare la cessazione della materia del contendere per esservi la Per_3 misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal Tribunale di Cuneo, sezione penale”; considerato che non è stata fornita alcuna evidenza documentale della misura cautelare disposta dal
Gip di in data 12.5.2025 (soltanto richiamata nel doc. 1 prodotto dalla difesa di parte Per_3
resistente) e che, in ogni caso, detta circostanza non è idonea a far venire meno i presupposti per la concessione dell'ordine di protezione, data la diversa natura di quest'ultimo (protettiva e non già repressivo-sanzionatoria) – che neppure richiede la specifica commissione di fatti integranti ipotesi di reato – e stante il superiore principio di autonomia tra diritto penale e diritto civile, con la conseguenza che il giudice civile può, qualora lo dovesse ritenere opportuno, assumere anche decisioni svincolate da quelle adottate in sede penale;
vista la relazione trasmessa dai Servizi Sociali in data 19.5.2025; rilevato che non siano stati offerti elementi idonei a smentire quanto allegato e provato dalla ricorrente in merito alle costanti molestie e minacce di morte provenienti dal resistente né, per altro verso, elementi nuovi idonei a giustificare l'estensione di detto ordine anche a protezione dei figli della coppia, come richiesto dalla ricorrente;
1 ritenuto, pertanto, di dover confermare l'ordine di protezione impartito in data 8.5.2025, salvo modificarne la durata in un anno (e non più in due mesi), stante la gravità e pericolosità delle condotte tenute dal resistente, neppure oggetto di alcuna smentita;
P.Q.M.
visti gli artt. 473-bis.40 ss. c.p.c. e artt. 473-bis.69 ss. c.p.c.,
1. conferma l'ordine di protezione impartito inaudita altera parte con decreto del 8.5.2025, indicando in un anno la durata del presente ordine di protezione, decorrente dalla relativa esecuzione;
2. dispone che l'esecuzione del presente provvedimento avvenga con l'ausilio della forza pubblica, ove necessario;
3. conferma la presa in carico del nucleo familiare già conferita ai competenti Servizi Sociali;
4. rimette al merito il governo delle spese.
Si comunichi alle parti costituite ed ai Servizi Sociali competenti (
[...]
). Controparte_1
Cuneo, 30/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Giusy Ciampa
2