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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3749/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3749/2022 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Decimoputzu, elettivamente domiciliato in AG presso lo studio dell'avvocato Alessio Locci,
che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore (partita I.V.A. n. Controparte_1
), con sede in Capoterra, Zona Industriale Macchiareddu, Dorsale Consortile, km P.IVA_1
10,500, elettivamente domiciliata in AG presso lo studio dell'avvocato Sandro Piseddu, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avvocato Renato Figari, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Convenuta
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 1. Con ricorso depositato in data 29.11.2022 il signor ha agito in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della CP_1
per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “1. Condannarsi, per i titoli di cui alla
[...]
superiore narrativa, la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in Capoterra Dorsale Consortile km 10,500 al pagamento in favore del ricorrente della
somma di € 9.161,73 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia eventualmente in applicazione dei principi di cui all'art. 36 della costituzione.
2. Con la condanna al
pagamento degli interessi legali e della rivalutazione come per legge.
3. Con vittoria di compensi
professionali oltre spese forfettarie, C.p.A. e spese”.
A fondamento del ricorso ha allegato di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della esercente l'attività di trasporto, trattamento e smaltimento finale dei Controparte_1
rifiuti, con la qualifica di operatore di impianto, V livello (da giugno 2021 identificato in livello
C3) di cui al C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti, con contratto a tempo indeterminato in essere dal 9.12.2008, presso lo stabilimento sito in località
Macchiareddu.
Ha quindi allegato che l'orario di lavoro ordinario da lui osservato si articolava come segue:
fino al 2018, dalle ore 6.30 alle ore 13:10 e dalle ore 13:10 alle ore 19:30; da ottobre 2018 sino al
2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00; da aprile 2022 alla data di deposito del ricorso, secondo i seguenti turni: dalle ore 6:30 alle ore 14:30; dalle ore 14:30 alle ore 22:30;
dalle ore 22:30 alle ore 6:30. I predetti turni venivano osservati anche nelle giornate festive.
Il rapporto di lavoro era regolamentato dal citato C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata e
Installazione di Impianti, oltre che dalla contrattazione aziendale, con particolare riguardo all'indennità di disagiata sede, prevista negli accordi aziendali integrativi.
Il ricorrente ha quindi allegato di vantare un credito a titolo di maggiorazione sui seguenti istituti contrattuali: tredicesima mensilità, ferie e permessi.
pagina 2 di 12 A tal proposito, ha osservato come la pretesa creditoria azionata si fondi sulle previsioni normative sopra richiamate (C.C.N.L. e contratti integrativi aziendali), che prevedono che tali istituti debbano essere quantificati in base alla retribuzione globale di fatto, mentre il datore di lavoro aveva ha calcolato tali istituti senza considerare tutte le varie erogazioni periodiche erogate, ovverosia “tutte le voci retributive corrisposte con continuità e sistematicità nell'arco temporale rilevante ai fini della maturazione della retribuzione indiretta (nella specie l'anno in cui maturano ferie, tredicesima mensilità etc..)”.
Per quanto concerne la quantificazione delle somme richieste, relativa al periodo dal 2016 al
2022, il ricorrente ha rilevato che i conteggi analitici delle spettanze da lui richieste, pari a complessivi euro 9.161,73 oltre accessori di legge, erano stati formulati sulla base degli elementi retributivi riconosciuti dal datore di lavoro nelle buste paga, nonché sulla base delle determinazioni del richiamato C.C.N.L., oltre che in base agli accordi aziendali.
2. La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
In via preliminare, ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale, ai sensi dell'art. 2948
c.c., dei crediti asseritamente maturati dal ricorrente, a far data dal quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
A tal proposito, ha osservato come il rapporto di lavoro fosse assistito da stabilità reale, atteso che la convenuta aveva sempre superato la soglia dimensionale rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Inoltre, le comunicazioni allegate da controparte non costituivano validi atti interruttivi della prescrizione, non essendo sottoscritte dal ricorrente e non contenendo una chiara ed inequivocabile manifestazione di volontà in relazione a tutte le pretese creditorie avanzate in giudizio.
Per quanto concerne l'indennità di disagiata sede, ha richiamato l'orientamento fatto proprio in alcune pronunce della Corte d'Appello di AG (si cita la sentenza del 28 ottobre 2020),
pagina 3 di 12 secondo la quale l'indennità in discorso ha natura di mero rimborso spese forfettizzato,
parametrato al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici, non essendo collegata, invece, a particolari modalità della prestazione, e prescindendo dal livello di inquadramento di ciascun dipendente.
Pertanto, tale indennità non poteva essere considerata quale voce facente parte della
“retribuzione globale di fatto”, alla quale l'art. 10 del titolo III e l'art. 7 del titolo IV del
C.C.N.L. ragguagliano, rispettivamente, la retribuzione dei giorni di ferie e la tredicesima.
Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva diritto alle differenze retributive per i permessi goduti, affermando di aver correttamente monetizzato i predetti premessi ai sensi delle disposizioni del C.C.N.L..
Con riferimento alle altre voci, secondo il ricorrente da tenere in considerazione per il computo della retribuzione globale di fatto, parte convenuta ha eccepito la carenza di allegazione e di prova dell'avverso ricorso.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione, in seguito al deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c..
******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Preliminarmente, si osserva che non è fondata l'eccezione di prescrizione.
Non vi è motivo di discostarsi dal principio vigente nel settore privato, ormai costituente diritto vivente (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 e successive pronunce conformi), per cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se assistito dalla tutela reale di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), per come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano pagina 4 di 12 prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Poiché la L. n. 92/2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, alcuna prescrizione può decorrere,
in corso di rapporto, in relazione alle pretese maturate dopo il 18 luglio 2007.
Nel caso di specie, le pretese fatte valere dal ricorrente sono limitate al periodo 2016 – 2022
ed il termine di prescrizione, per le ragioni sopra esposte, non decorre in costanza di rapporto.
4.2. Venendo all'esame del ricorso nel merito, possono essere qui recepite, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate in più occasioni da questo Tribunale in analoghe controversie (sentenze nn. 1117/21,1119/21 e
1120/21, est. dott. Riccardo Ponticelli;
sentenze nn. 411/22, 412/22, 415/22, 442/23, est. dott. ssa
Daniela Coinu;
più di recente, sentenza del 12.2.2024, est. dott. ssa Elisabetta Tuveri).
4.2.1. Il C.C.N.L Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti è pacificamente applicabile al rapporto individuale di lavoro intercorso tra le parti.
Altrettanto pacifica risulta la vigenza degli accordi aziendali integrativi contenenti la disciplina di dettaglio per l'erogazione dell'indennità di disagiata sede, che è stata regolarmente versata in favore dell'odierno ricorrente.
Trattasi di fatto non contestato ed in ogni caso risultante dalle buste paga.
Approfondendo l'esame del C.C.N.L. applicato, si osserva quanto segue.
Sotto il titolo III, all'art. 10, rubricato “Ferie”, è stabilito (comma 4): “Le ferie sono retribuite
con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere
accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo,
ambiente e tempo…”.
Sotto lo stesso titolo, all'art. 9, è contenuta la disciplina in materia di festività.
Ai commi 3 e ss., è espressamente stabilito:
pagina 5 di 12 “La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale
retribuzione mensile.
Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla
normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari
a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività,
anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto
riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre,
per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 7 del presente titolo per tali
prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in
aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della
maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia,
gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà
tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di
quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessi annui
retribuiti dell'art. 5, del presente titolo.
Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima
domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che
coincidono con la domenica”.
Nel successivo titolo IV, all'art. 7, rubricato “Tredicesima mensilità”, si prevede (comma 1):
“L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della
ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale
pagina 6 di 12 di fatto”.
Dalle norme contrattuali sopra riportate emerge chiaramente che la retribuzione globale di fatto è stata assunta come parametro al fine di calcolare sia il compenso per ferie che per tredicesima mensilità, mentre per i permessi retribuiti si giunge al medesimo risultato attraverso il disposto dell'art. 3 comma 2, sezione quarta, titolo IV, per il quale la retribuzione oraria “ai fini dei vari istituti contrattuali”, “si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della
classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito, nonché gli altri
compensi eventualmente fissati a mese”, importo al quale “si aggiungeranno gli eventuali elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie ecc.”.
4.2.2. Alla luce di tale ricostruzione, devono dunque riconoscersi in favore del lavoratore tutte le differenze retributive dallo stesso domandate, sia a titolo di tredicesima mensilità, sia a titolo di ferie e permessi.
Il parametro della retribuzione globale di fatto, che si richiama nella contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci, comprende non soltanto la normale retribuzione mensile, ma anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto, ad esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali.
Rientrano senz'altro in tale parametro di computo le maggiorazioni indicate nei conteggi allegati dal ricorrente (ovverosia quelle per lavoro notturno, per lavoro festivo e festivo-
notturno), oltre al premio di risultato ed all'indennità per disagiata sede.
4.2.3. Sull'indennità per disagiata sede si osserva ulteriormente quanto segue.
Tale indennità è stata regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali, alla luce della previsione quadro contenuta nel C.C.N.L. di settore, ovvero l'art. 10, rubricato appunto
“indennità per disagiata sede”, del titolo IV, sub IV sezione, a mente del quale: “Qualora nella
località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio,
pagina 7 di 12 né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il
perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate
esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto in esame, riconosciuto dalla resistente in forza di successivi accordi aziendali, opera,
quindi, in favore dei dipendenti che debbano coprire con mezzi personali la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro, allorquando nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5.
È noto al Tribunale l'iniziale orientamento della Corte d'Appello di AG sulla questione di cui trattasi, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità di disagiata sede – in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato [...] al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici” –
non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe natura retributiva.
Per contro, questo Tribunale ritiene di dover confermare l'indirizzo in materia, di cui alle citate pronunce, poiché l'indennità di sede disagiata costituisce un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli - più che meramente di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza, costi che, infatti, sono presunti e forfetizzati e non soggetti ad alcuna attività dichiarativa da parte del lavoratore e di controllo da parte del datore di lavoro - di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato e dai servizi nello stesso normalmente reperibili.
Proprio la rilevata natura dell'indennità in discussione di erogazione di miglior favore pagina 8 di 12 riconosciuta da a causa delle caratteristiche della prestazione lavorativa Controparte_1
richiesta, comporta il riconoscimento della natura retributiva, e non risarcitoria o di rimborso spese, della medesima.
D'altra parte, in materia di t.f.r., a proposito delle somme erogate a titolo di rimborso forfetario di spese sostenute dai lavoratori in occasione di servizi resi all'estero o in occasione del trasferimento ad altra sede, la Suprema Corte ha in diverse occasioni avuto modo di precisare che qualora si tratti di costi che sono a carico del lavoratore le predette spese rientrano nel concetto di retribuzione, risolvendosi in buona sostanza in un adeguamento della retribuzione per il maggior disagio dell'attività lavorativa svolta in determinate condizioni (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. L,
18 marzo 2009, n. 6563; Cass. civ., Sez. L, 12 settembre 2018, n. 22197).
Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, valgono nel caso di specie: a parte la stessa qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva (la scelta di definire l'indennità in termini di “disagiata sede” rende evidenza del fatto che l'ubicazione della sede di lavoro in luogo distante da centri abitati e non servito da mezzi pubblici di trasporto sia stata apprezzata come causa di speciale incomodità della prestazione) e la sua collocazione, nel C.C.N.L., tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità del lavoro (si tratta dell'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e di quella per “maneggio denaro – cauzione”,
di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo), è evidente che nel caso di specie anche il rimborso forfetario e presuntivo dei maggiori costi ricollegabili allo spostamento dal luogo di residenza a quello di servizio, che non dovrebbe secondo i principi gravare sul datore di lavoro, si ponga in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa e che l'erogazione nel suo complesso finisca per risolversi nella sostanza in un adeguamento della retribuzione determinato dalle condizioni ambientali in cui il dipendente presta la propria attività.
Infine, ad abundantiam, non è irrilevante considerare che la stessa società resistente ha attribuito, almeno sino a novembre 2017, natura espressamente retributiva all'emolumento in pagina 9 di 12 discussione, ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come evidenziano le buste paga in atti (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere
“C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano,
rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale).
Anche la Corte d'Appello di AG (sentenze n. 116/2024 e, a seguire, sentenze n. 128/2024
e 130/2024) ha condiviso il richiamato orientamento del Tribunale, indicando, quale ulteriore argomento a sostegno della natura retributiva della predetta indennità, il contenuto gli accordi aziendali integrativi: “Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali,
dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di
dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i precedenti
Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà dell'azienda di
migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei propri
dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il
manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di non Pt_2
richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di
condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno concordato e convenuto quanto segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di
rimborso chilometrico avessero, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema
di rimborso di costi, avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione
dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto
pagina 10 di 12 alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente
diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa,
comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro cui
adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo
svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati
e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili” (Corte d'Appello di AG, sentenza n. 116/2024).
Da ultimo, si osserva che l'interpretazione accolta in questa sede non si pone in contrasto con le recenti decisioni della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanze n. 28915/23 e n. 32683/23) con le quali sono state confermate le precedenti pronunce della Corte d'Appello di segno opposto a quella da ultimo citata, considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello, non essendo incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115
c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in sede di legittimità, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
4.3. Alla stregua delle predette motivazioni, sulla base dei conteggi depositati dalla parte ricorrente in allegato al ricorso, dai quali non vi è motivo di discostarsi, deve ritenersi accertato che parte ricorrente vanti, per i titoli sopra discussi, un credito pari a euro 9.161,73 lordi (di cui euro 3.117,59 per ferie, euro 3.777,62 per tredicesima mensilità ed euro 2.266,52 per permessi).
La società convenuta deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma complessiva lorda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
5. I diversi orientamenti adottati nel tempo da questo Tribunale e dalla locale Corte d'Appello
sulla questione concernente la natura dell'indennità di disagiata sede giustificano la pagina 11 di 12 compensazione delle spese processuali tra le parti, nella misura della metà, e la condanna della convenuta, rimasta soccombente, al pagamento delle spese processuali residue, che vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella per le controversie di lavoro e tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente
svolta”, e che, nel caso di specie, ciò non si è verificato, poiché la causa è stata decisa unicamente in base alle produzioni documentali allegate nei rispettivi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 9.161,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2) compensa le spese processuali per metà e condanna alla rifusione in Controparte_1
favore di delle spese processuali, che liquida in euro 59,25 per spese di Parte_1
contributo unificato ed in euro 1.600,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
AG, 22.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3749/2022 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Decimoputzu, elettivamente domiciliato in AG presso lo studio dell'avvocato Alessio Locci,
che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore (partita I.V.A. n. Controparte_1
), con sede in Capoterra, Zona Industriale Macchiareddu, Dorsale Consortile, km P.IVA_1
10,500, elettivamente domiciliata in AG presso lo studio dell'avvocato Sandro Piseddu, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avvocato Renato Figari, in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Convenuta
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 1. Con ricorso depositato in data 29.11.2022 il signor ha agito in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della CP_1
per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “1. Condannarsi, per i titoli di cui alla
[...]
superiore narrativa, la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede in Capoterra Dorsale Consortile km 10,500 al pagamento in favore del ricorrente della
somma di € 9.161,73 o di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia eventualmente in applicazione dei principi di cui all'art. 36 della costituzione.
2. Con la condanna al
pagamento degli interessi legali e della rivalutazione come per legge.
3. Con vittoria di compensi
professionali oltre spese forfettarie, C.p.A. e spese”.
A fondamento del ricorso ha allegato di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della esercente l'attività di trasporto, trattamento e smaltimento finale dei Controparte_1
rifiuti, con la qualifica di operatore di impianto, V livello (da giugno 2021 identificato in livello
C3) di cui al C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti, con contratto a tempo indeterminato in essere dal 9.12.2008, presso lo stabilimento sito in località
Macchiareddu.
Ha quindi allegato che l'orario di lavoro ordinario da lui osservato si articolava come segue:
fino al 2018, dalle ore 6.30 alle ore 13:10 e dalle ore 13:10 alle ore 19:30; da ottobre 2018 sino al
2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00; da aprile 2022 alla data di deposito del ricorso, secondo i seguenti turni: dalle ore 6:30 alle ore 14:30; dalle ore 14:30 alle ore 22:30;
dalle ore 22:30 alle ore 6:30. I predetti turni venivano osservati anche nelle giornate festive.
Il rapporto di lavoro era regolamentato dal citato C.C.N.L. Industria Metalmeccanica Privata e
Installazione di Impianti, oltre che dalla contrattazione aziendale, con particolare riguardo all'indennità di disagiata sede, prevista negli accordi aziendali integrativi.
Il ricorrente ha quindi allegato di vantare un credito a titolo di maggiorazione sui seguenti istituti contrattuali: tredicesima mensilità, ferie e permessi.
pagina 2 di 12 A tal proposito, ha osservato come la pretesa creditoria azionata si fondi sulle previsioni normative sopra richiamate (C.C.N.L. e contratti integrativi aziendali), che prevedono che tali istituti debbano essere quantificati in base alla retribuzione globale di fatto, mentre il datore di lavoro aveva ha calcolato tali istituti senza considerare tutte le varie erogazioni periodiche erogate, ovverosia “tutte le voci retributive corrisposte con continuità e sistematicità nell'arco temporale rilevante ai fini della maturazione della retribuzione indiretta (nella specie l'anno in cui maturano ferie, tredicesima mensilità etc..)”.
Per quanto concerne la quantificazione delle somme richieste, relativa al periodo dal 2016 al
2022, il ricorrente ha rilevato che i conteggi analitici delle spettanze da lui richieste, pari a complessivi euro 9.161,73 oltre accessori di legge, erano stati formulati sulla base degli elementi retributivi riconosciuti dal datore di lavoro nelle buste paga, nonché sulla base delle determinazioni del richiamato C.C.N.L., oltre che in base agli accordi aziendali.
2. La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
In via preliminare, ha eccepito la prescrizione estintiva quinquennale, ai sensi dell'art. 2948
c.c., dei crediti asseritamente maturati dal ricorrente, a far data dal quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
A tal proposito, ha osservato come il rapporto di lavoro fosse assistito da stabilità reale, atteso che la convenuta aveva sempre superato la soglia dimensionale rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 18 della L. 20 maggio 1970, n. 300.
Inoltre, le comunicazioni allegate da controparte non costituivano validi atti interruttivi della prescrizione, non essendo sottoscritte dal ricorrente e non contenendo una chiara ed inequivocabile manifestazione di volontà in relazione a tutte le pretese creditorie avanzate in giudizio.
Per quanto concerne l'indennità di disagiata sede, ha richiamato l'orientamento fatto proprio in alcune pronunce della Corte d'Appello di AG (si cita la sentenza del 28 ottobre 2020),
pagina 3 di 12 secondo la quale l'indennità in discorso ha natura di mero rimborso spese forfettizzato,
parametrato al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici, non essendo collegata, invece, a particolari modalità della prestazione, e prescindendo dal livello di inquadramento di ciascun dipendente.
Pertanto, tale indennità non poteva essere considerata quale voce facente parte della
“retribuzione globale di fatto”, alla quale l'art. 10 del titolo III e l'art. 7 del titolo IV del
C.C.N.L. ragguagliano, rispettivamente, la retribuzione dei giorni di ferie e la tredicesima.
Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva diritto alle differenze retributive per i permessi goduti, affermando di aver correttamente monetizzato i predetti premessi ai sensi delle disposizioni del C.C.N.L..
Con riferimento alle altre voci, secondo il ricorrente da tenere in considerazione per il computo della retribuzione globale di fatto, parte convenuta ha eccepito la carenza di allegazione e di prova dell'avverso ricorso.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione, in seguito al deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c..
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4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
4.1. Preliminarmente, si osserva che non è fondata l'eccezione di prescrizione.
Non vi è motivo di discostarsi dal principio vigente nel settore privato, ormai costituente diritto vivente (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 e successive pronunce conformi), per cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se assistito dalla tutela reale di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), per come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano pagina 4 di 12 prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935 c.c., solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Poiché la L. n. 92/2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, alcuna prescrizione può decorrere,
in corso di rapporto, in relazione alle pretese maturate dopo il 18 luglio 2007.
Nel caso di specie, le pretese fatte valere dal ricorrente sono limitate al periodo 2016 – 2022
ed il termine di prescrizione, per le ragioni sopra esposte, non decorre in costanza di rapporto.
4.2. Venendo all'esame del ricorso nel merito, possono essere qui recepite, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., le analitiche e condivisibili argomentazioni illustrate in più occasioni da questo Tribunale in analoghe controversie (sentenze nn. 1117/21,1119/21 e
1120/21, est. dott. Riccardo Ponticelli;
sentenze nn. 411/22, 412/22, 415/22, 442/23, est. dott. ssa
Daniela Coinu;
più di recente, sentenza del 12.2.2024, est. dott. ssa Elisabetta Tuveri).
4.2.1. Il C.C.N.L Industria Metalmeccanica Privata e Installazione di Impianti è pacificamente applicabile al rapporto individuale di lavoro intercorso tra le parti.
Altrettanto pacifica risulta la vigenza degli accordi aziendali integrativi contenenti la disciplina di dettaglio per l'erogazione dell'indennità di disagiata sede, che è stata regolarmente versata in favore dell'odierno ricorrente.
Trattasi di fatto non contestato ed in ogni caso risultante dalle buste paga.
Approfondendo l'esame del C.C.N.L. applicato, si osserva quanto segue.
Sotto il titolo III, all'art. 10, rubricato “Ferie”, è stabilito (comma 4): “Le ferie sono retribuite
con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere
accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo,
ambiente e tempo…”.
Sotto lo stesso titolo, all'art. 9, è contenuta la disciplina in materia di festività.
Ai commi 3 e ss., è espressamente stabilito:
pagina 5 di 12 “La retribuzione delle festività cadenti in giorno infrasettimanale è compresa nella normale
retribuzione mensile.
Qualora, invece, una delle festività cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta alla
normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari
a 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Tale trattamento è dovuto, per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività,
anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto
riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre,
per coloro che lavorano di domenica, il compenso previsto dall'art. 7 del presente titolo per tali
prestazioni.
Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi anche se infrasettimanali saranno compensate in
aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata della
maggiorazione per lavoro festivo.
Qualora le festività di cui ai punti b) e c) ricorrano nel periodo di assenza dovuta a malattia,
gravidanza e puerperio, o ad infortunio compensati con retribuzione ridotta, l'azienda integrerà
tale trattamento fino a raggiungere per la giornata festiva l'intera retribuzione globale.
In sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori fruiscono di
quattro gruppi di 8 ore di permesso individuale retribuite di cui al paragrafo Permessi annui
retribuiti dell'art. 5, del presente titolo.
Per quanto riguarda la festività (4 novembre) la cui celebrazione ha luogo nella prima
domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che
coincidono con la domenica”.
Nel successivo titolo IV, all'art. 7, rubricato “Tredicesima mensilità”, si prevede (comma 1):
“L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della
ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale
pagina 6 di 12 di fatto”.
Dalle norme contrattuali sopra riportate emerge chiaramente che la retribuzione globale di fatto è stata assunta come parametro al fine di calcolare sia il compenso per ferie che per tredicesima mensilità, mentre per i permessi retribuiti si giunge al medesimo risultato attraverso il disposto dell'art. 3 comma 2, sezione quarta, titolo IV, per il quale la retribuzione oraria “ai fini dei vari istituti contrattuali”, “si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della
classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito, nonché gli altri
compensi eventualmente fissati a mese”, importo al quale “si aggiungeranno gli eventuali elementi orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie ecc.”.
4.2.2. Alla luce di tale ricostruzione, devono dunque riconoscersi in favore del lavoratore tutte le differenze retributive dallo stesso domandate, sia a titolo di tredicesima mensilità, sia a titolo di ferie e permessi.
Il parametro della retribuzione globale di fatto, che si richiama nella contrattazione collettiva per il conteggio delle suddette voci, comprende non soltanto la normale retribuzione mensile, ma anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto, ad esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali.
Rientrano senz'altro in tale parametro di computo le maggiorazioni indicate nei conteggi allegati dal ricorrente (ovverosia quelle per lavoro notturno, per lavoro festivo e festivo-
notturno), oltre al premio di risultato ed all'indennità per disagiata sede.
4.2.3. Sull'indennità per disagiata sede si osserva ulteriormente quanto segue.
Tale indennità è stata regolata nel dettaglio secondo gli accordi integrativi aziendali, alla luce della previsione quadro contenuta nel C.C.N.L. di settore, ovvero l'art. 10, rubricato appunto
“indennità per disagiata sede”, del titolo IV, sub IV sezione, a mente del quale: “Qualora nella
località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio,
pagina 7 di 12 né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il
perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate
esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto in esame, riconosciuto dalla resistente in forza di successivi accordi aziendali, opera,
quindi, in favore dei dipendenti che debbano coprire con mezzi personali la tratta tra il luogo di residenza e quello di lavoro, fuori dall'orario di lavoro, allorquando nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5.
È noto al Tribunale l'iniziale orientamento della Corte d'Appello di AG sulla questione di cui trattasi, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità di disagiata sede – in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato [...] al costo di carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus pubblici” –
non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe natura retributiva.
Per contro, questo Tribunale ritiene di dover confermare l'indirizzo in materia, di cui alle citate pronunce, poiché l'indennità di sede disagiata costituisce un'erogazione continuativa del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde permettergli - più che meramente di coprire i maggiori costi personali affrontati per il raggiungimento della sede ordinaria di lavoro dal proprio luogo di residenza, costi che, infatti, sono presunti e forfetizzati e non soggetti ad alcuna attività dichiarativa da parte del lavoratore e di controllo da parte del datore di lavoro - di vedersi compensata la natura maggiormente gravosa e disagevole della prestazione lavorativa, da svolgersi in luogo non servito da mezzi pubblici e discretamente distante dal più vicino centro abitato e dai servizi nello stesso normalmente reperibili.
Proprio la rilevata natura dell'indennità in discussione di erogazione di miglior favore pagina 8 di 12 riconosciuta da a causa delle caratteristiche della prestazione lavorativa Controparte_1
richiesta, comporta il riconoscimento della natura retributiva, e non risarcitoria o di rimborso spese, della medesima.
D'altra parte, in materia di t.f.r., a proposito delle somme erogate a titolo di rimborso forfetario di spese sostenute dai lavoratori in occasione di servizi resi all'estero o in occasione del trasferimento ad altra sede, la Suprema Corte ha in diverse occasioni avuto modo di precisare che qualora si tratti di costi che sono a carico del lavoratore le predette spese rientrano nel concetto di retribuzione, risolvendosi in buona sostanza in un adeguamento della retribuzione per il maggior disagio dell'attività lavorativa svolta in determinate condizioni (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. L,
18 marzo 2009, n. 6563; Cass. civ., Sez. L, 12 settembre 2018, n. 22197).
Analoghe considerazioni, mutatis mutandis, valgono nel caso di specie: a parte la stessa qualificazione data all'istituto dalla contrattazione collettiva (la scelta di definire l'indennità in termini di “disagiata sede” rende evidenza del fatto che l'ubicazione della sede di lavoro in luogo distante da centri abitati e non servito da mezzi pubblici di trasporto sia stata apprezzata come causa di speciale incomodità della prestazione) e la sua collocazione, nel C.C.N.L., tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità del lavoro (si tratta dell'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e di quella per “maneggio denaro – cauzione”,
di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo), è evidente che nel caso di specie anche il rimborso forfetario e presuntivo dei maggiori costi ricollegabili allo spostamento dal luogo di residenza a quello di servizio, che non dovrebbe secondo i principi gravare sul datore di lavoro, si ponga in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa e che l'erogazione nel suo complesso finisca per risolversi nella sostanza in un adeguamento della retribuzione determinato dalle condizioni ambientali in cui il dipendente presta la propria attività.
Infine, ad abundantiam, non è irrilevante considerare che la stessa società resistente ha attribuito, almeno sino a novembre 2017, natura espressamente retributiva all'emolumento in pagina 9 di 12 discussione, ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, come evidenziano le buste paga in atti (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere
“C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano,
rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale).
Anche la Corte d'Appello di AG (sentenze n. 116/2024 e, a seguire, sentenze n. 128/2024
e 130/2024) ha condiviso il richiamato orientamento del Tribunale, indicando, quale ulteriore argomento a sostegno della natura retributiva della predetta indennità, il contenuto gli accordi aziendali integrativi: “Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali,
dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di
dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i precedenti
Accordi integrativi aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà dell'azienda di
migliorare e favorire le condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei propri
dipendenti anche ai fini di una maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il
manifestato impegno dei rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di non Pt_2
richiedere ulteriori miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di
condividere gli obiettivi aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati all'andamento economico aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno concordato e convenuto quanto segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di
rimborso chilometrico avessero, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema
di rimborso di costi, avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione
dell'indennità ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro, ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto
pagina 10 di 12 alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente
diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa,
comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro cui
adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo
svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati
e, quindi, dai servizi negli stessi normalmente reperibili” (Corte d'Appello di AG, sentenza n. 116/2024).
Da ultimo, si osserva che l'interpretazione accolta in questa sede non si pone in contrasto con le recenti decisioni della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sezione Lavoro, ordinanze n. 28915/23 e n. 32683/23) con le quali sono state confermate le precedenti pronunce della Corte d'Appello di segno opposto a quella da ultimo citata, considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello, non essendo incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115
c.p.c. e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in sede di legittimità, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
4.3. Alla stregua delle predette motivazioni, sulla base dei conteggi depositati dalla parte ricorrente in allegato al ricorso, dai quali non vi è motivo di discostarsi, deve ritenersi accertato che parte ricorrente vanti, per i titoli sopra discussi, un credito pari a euro 9.161,73 lordi (di cui euro 3.117,59 per ferie, euro 3.777,62 per tredicesima mensilità ed euro 2.266,52 per permessi).
La società convenuta deve, quindi, essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma complessiva lorda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
5. I diversi orientamenti adottati nel tempo da questo Tribunale e dalla locale Corte d'Appello
sulla questione concernente la natura dell'indennità di disagiata sede giustificano la pagina 11 di 12 compensazione delle spese processuali tra le parti, nella misura della metà, e la condanna della convenuta, rimasta soccombente, al pagamento delle spese processuali residue, che vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, osservata la vigente tabella per le controversie di lavoro e tenuto conto del valore della controversia (scaglione compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente
svolta”, e che, nel caso di specie, ciò non si è verificato, poiché la causa è stata decisa unicamente in base alle produzioni documentali allegate nei rispettivi atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 9.161,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2) compensa le spese processuali per metà e condanna alla rifusione in Controparte_1
favore di delle spese processuali, che liquida in euro 59,25 per spese di Parte_1
contributo unificato ed in euro 1.600,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
AG, 22.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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