Sentenza 4 marzo 2004
Massime • 1
Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2004, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI Francesco - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fallimento della ditta PA IN, in persona del Curatore, Rag. Fabrizio Cascini elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RN ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO P PANARITI, che lo difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO GIULIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 957/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, sezione prima civile emessa il 21/05/99, depositata il 23/07/99; rg. 12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato RIZZO CARLA;
udito l'Avvocato PANARITI BENITO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23 luglio 1999, pronunciando sull'appello avverso sentenza di convalida di sequestro conservativo, chiesto dal fallimento della ditta AG PA in danno di SA AR, ha condannato quest'ultimo a pagare al fallimento la somma di oltre 14 milioni, così riducendo la condanna pronunciata dal tribunale per l'importo di oltre lire 20 milioni. La Corte di appello, ritenuto in fatto che il credito della massa fallimentare derivava da forniture di merci al AR effettuate da una società in nome collettivo della quale faceva parte lo stesso AR, ha ritenuto che nel giudizio era stata raggiunta la prova dell'eccepito pagamento delle forniture limitatamente all'importo di oltre lire sei milioni, che dovevano essere sottratti all'importo chiesto con la domanda introduttiva del giudizio.
2. Il Fallimento della ditta PA AG ha proposto ricorso per Cassazione.
SA AR ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per Cassazione investe la sentenza impugnata, nella parte in cui questa ha accertato l'avvenuto pagamento da parte del AR della somma di oltre sei milioni.
2. La Corte di appello ha dichiarato che l'importo di lire 6.015.000 doveva essere detratto dalla somma domandata. L'importo, infatti, era stato "parzialmente riconosciuto in primo grado" dalla curatela del fallimento, perché indicato nella "contabile" del 3 dicembre 1999, prodotta nel giudizio di primo grado, e perché le specifiche indicazioni contenute nel documento davano "una inequivoca prova del pagamento.
Con il primo motivo del ricorso, la curatela sostiene che la prova del pagamento non poteva essere ricavata attraverso la "contabile", perché questa era stata prodotta in copia fotostatica, della quale era stata eccepita la non conformità all'originale, e perché si trattava di documento proveniente dal terzo AN CA, estranea al giudizio: censura di violazione degli artt. 2702 e 2712 cod. civ. ed omesso motivazione.
Censura di analogo contenuto è contenuta nel secondo motivo, con il quale la curatela del fallimento sostiene che la "contabile" non forniva la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento, sia perché il documento non dimostrava che il pagamento fosse stato fatto al creditore o che questi ne avesse approfittato, sia perché il documento conteneva il solo impegno della AN CA verso il cliente AR a mettere la somma a sua disposizione: censura di violazione degli artt. 1176, 1182, 1188, 1199, 1852 e 1856 cod. civ. ed omessa motivazione.
3. Il ricorso non è fondato in base alle ragioni di seguito indicate.
3.1. L'art. 2712 cod. civ. stabilisce che le riproduzioni meccaniche, ecc, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime.
3.1.1. Interpretando la norma, la dottrina e la giurisprudenza, unanimemente, hanno stabilito che essa non pone una particolare condizione di autenticità (o di verificazione estrinseca) di un documento probatorio, ma stabilisce un rapporto di tipo confermativo della verità dei fatti documentati dalla riproduzione fotostatica. Questa Corte, in particolare, ha già affermato che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni: Cass. 12 maggio 2000, n. 6090. Ne deriva che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
Il diverso principio invocato dal ricorrente e ricavato da Cass. 7 marzo 1995, n. 2652, secondo la quale il disconoscimento della conformità di una riproduzione meccanica all'originale comporta, da un lato, l'onere della parte che l'ha prodotta di dimostrare l'autenticità della riproduzione stessa, e, dall'altro, che fino a quando la conformità non sia accertata, la preclusione a che il giudice possa utilizzare quella riproduzione come mezzo di prova, non può essere applicato nella presente fattispecie.
Dalla motivazione della decisione, infatti, si ricava che il problema affrontato dalla sentenza ora citata era quello diverso dell'esistenza di episodi in cui l'altra parte aveva "trasceso verbalmente e fisicamente", per come essi erano riprodotti in un nastro magnetico;
questo è problema diverso da quello della corrispondenza all'originale della copia fotostatica di un documento prodotto in giudizio.
3.1.2. in questo giudizio, la Corte di appello si è espressa sull'efficacia rappresentativa della copia della "contabile" prodotta in atti ed il giudizio non è sindacabile in questa sede. La Corte di Firenze, infatti, ha affermato che il documento conteneva indicazioni tanto specifiche da superare ogni possibile dubbio in ordine alla sua conformità all'originale.
3.2. Il fatto che la "contabile" proveniva da un terzo non è rilevante, perché il documento non è stato valutato dalla Corte di appello come prova legale, ma come fatto descrittivo dell'ordine ad una banca di pagare, dal quale il giudice ha ricavato la presunzione che l'ordine fosse stato eseguito.
4. L'eccezione che il AR non aveva dimostrato che il pagamento avesse effetto estintivo dell'obbligazione, perché non effettuato nei modi di legge, non può essere presa in esame, perché fatta valere per la prima volta in questo giudizio, per come si è svolto il processo nei precedenti gradi, secondo la ricostruzione che n'è stata data dallo stesso ricorrente.
5. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico del ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 1.100,00, di cui euro 100,00, per spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2004