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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/12/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
LI UN Presidente rel.
CO NO CE
Valentina Prudente CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2758 VG anno
2025, vertente tra
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo
[...] C.F._2
studio dell'Avv. Lara Balderi e dell'Avv. Lorenzo Mercanti, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 9.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del Parte_3
matrimonio celebrato in Seravezza il 12.9.1999 (dall'unione dei coniugi erano nate le figlie il 7.3.2002, maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e il 26.5.2010), deducendo a Per_2 fondamento della domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al
P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, ritualmente definito con il decreto di omologa n. rep. 1486/2018 del 21.4.2018; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione prevalente ed anagrafica della minore presso la madre;
assegnazione della casa familiare;
regime Persona_3
di visita e di permanenza della figlia minore con il padre;
contributo al mantenimento della figlia ad opera del padre e regime di partecipazione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Seravezza il 12.9.1999 tra , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], trascritto presso il Parte_2 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Seravezza all'anno 1999, n.28,
Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seravezza di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 9.12.2025
Il Presidente estensore
LI UN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
LI UN Presidente rel.
CO NO CE
Valentina Prudente CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2758 VG anno
2025, vertente tra
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rispettivamente domiciliati presso lo
[...] C.F._2
studio dell'Avv. Lara Balderi e dell'Avv. Lorenzo Mercanti, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 9.12.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del Parte_3
matrimonio celebrato in Seravezza il 12.9.1999 (dall'unione dei coniugi erano nate le figlie il 7.3.2002, maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, e il 26.5.2010), deducendo a Per_2 fondamento della domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al
P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi hanno dato corso al procedimento di separazione consensuale, ritualmente definito con il decreto di omologa n. rep. 1486/2018 del 21.4.2018; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i ricorrenti, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione prevalente ed anagrafica della minore presso la madre;
assegnazione della casa familiare;
regime Persona_3
di visita e di permanenza della figlia minore con il padre;
contributo al mantenimento della figlia ad opera del padre e regime di partecipazione dei genitori al pagamento delle spese straordinarie;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Seravezza il 12.9.1999 tra , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], trascritto presso il Parte_2 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Seravezza all'anno 1999, n.28,
Parte II, Serie A, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seravezza di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
compensa le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 9.12.2025
Il Presidente estensore
LI UN