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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/08/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1569/2020, posta in decisione in data 7.3.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato ad ALCAMO in [...] Parte_1 C.F._1
24/03/1962, con il patrocinio dell'Avv. GALBO VITO e RI ZA (C.F.
), nata ad [...] in data [...], con il patrocinio C.F._2
dell'Avv. GALBO VITO e con elezione di domicilio in via VIA PIETRO
LOMBARDO N. 98 91011 ALCAMO presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
N.Q. DI PROCURATRICE CON RAPPR.NZA DEL FONDO
[...]
1 TEMPORANEO DEL CREDITO COOPERATIVO CESSIONARIO
[...]
PERSONA DEL PROC. SPECIALE Controparte_2
(C.F. , ), con il patrocinio dell'Avv. LO Parte_2 P.IVA_1
PRESTI LIDIA e con elezione di domicilio in via VIA A. BORRELLI N°4 90100
PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in opposizione a decreto ingiuntivo, e Parte_1
VI IM citavano avanti al Tribunale di Trapani, Controparte_3
esponendo: che con decreto ingiuntivo n. 857/2014 e n. 2474/2014, emessi dal
Tribunale di Trapani su ricorso della , veniva intimato loro, n.q. di Controparte_3
fideiussori di in solido con altri fideiussori, l'importo Parte_3 di € 59.09932 per il e l'importo di € 36.164,37 per la IM, oltre interessi, in Parte_1
relazione al c/c n. 10/472351 e con riferimento al mutuo chirografario n. 21710; che tale debito era frutto di illegittimi addebiti da parte della la quale aveva CP_3
praticato anatocismo, tassi di interesse oltre la soglia usura, nonché ulteriori spese;
che, inoltre, la commissione di massimo scoperto applicata doveva ritenersi nulla in quanto non regolarmente pattuita;
che, a loro volta, spiegavano domanda riconvenzionale per il pagamento della differenza.
Costituendosi, deduceva l'infondatezza, in fatto e in diritto, Controparte_3
delle pretese avversarie chiedendone il rigetto. Nelle more del giudizio, si costituiva il , e per essa la mandataria Controparte_4 [...]
, in quanto cessionaria pro soluto del credito oggetto del Controparte_5
giudizio.
Istruita la causa a mezzo CTU tecnico – contabile, con sentenza n. 134/20 del
17.2.2020, il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava,
2 limitatamente alle posizioni degli opponenti e IM VI, il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 857/2014 reso dal Tribunale di Trapani in data 23.4.2014.
Dunque, condannava al pagamento in favore dell'opposta del Parte_1 complessivo importo di € 53.587,68, oltre gli interessi pattuiti e condannava IM
VI al pagamento in favore dell'opposta del complessivo importo di €
35.843,41, oltre gli interessi pattuiti.
In motivazione, il Giudice di prime cure riteneva legittima la capitalizzazione applicata poiché regolarmente pattuita;
di contro, dichiarava illegittima la commissione di massimo scoperto in quanto indeterminata mancando i criteri e le modalità di calcolo della stessa e, pertanto, faceva proprie le conclusioni del CTU in punto di ricalcolo. Infine, evidenziava che i tassi applicati erano contenuti entro il tasso soglia usura.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello e Parte_1 [...]
con atto di citazione del 10.11.2020. Si costituiva ritualmente Pt_4 [...]
, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_4
impugnata.
In data 7.3.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione sollevata con le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., da parte degli appellanti afferente alla carenza di legittimazione passiva del . In particolare, Controparte_4
gli appellanti sostengono che le intervenute si sono costituite in giudizio dichiarandosi cessionarie dei crediti, non provando tuttavia l'avvenuta cessione del credito oggetto dell'appello.
La doglianza non è fondata. In primo luogo, deve rilevarsi che il
[...]
è intervenuta nel giudizio di prime cure in data 6.10.2017 e che nessuna CP_4
censura è stata sollevata in merito alla carenza di legittimazione da parte degli odierni appellanti né alla prima difesa utile (cfr. verbale di udienza del 10.10.2017) né nell'atto di appello, sicché l'eccezione è ai limiti dell'inammissibilità ex art. 345
c.p.c. Nel merito, giova rammentare che l'art. 58, comma 2, TUB prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro
3 delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”, e, al comma 4, che: “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”. La Suprema Corte di cassazione, in merito a tali norme, chiarisce che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art.
58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (ex multiis Cass. n. 22754/2022; n. 24798/2020).
Orbene, nel caso di specie, il Fondo Temporaneo, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, intervenendo nel giudizio di primo grado, ha depositato tanto il contratto di cessione quanto l'avviso in Gazzetta Ufficiale e, peraltro, non essendo stata fatta nessuna censura, deve ritenersi che gli odierni appellanti abbiano implicitamente riconosciuto la legittimazione sostanziale della cessionaria.
Nel merito, con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla validità delle fideiussioni dagli stessi rilasciate. Argomentano che queste debbano essere dichiarate nulle, in quanto contenenti clausole conformi a quelle dello schema ABI dichiarate illegittime dalla Banca di Italia. Con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Ebbene, posto che la ha rilevato trattarsi di eccezione nuova, deve CP_3
evidenziarsi intanto che la giurisprudenza di legittimità si è ampiamente occupata del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali affermando, in particolare, che “nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”, sottolineando che “questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria
4 valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (Cass. civ., sez. III, 17/7/2023, n. 20713;
Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
La rilevabilità officiosa della nullità non consente, pertanto, di superare la mancata tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del vizio negoziale.
Nel caso in esame, formulando specificamente l'eccezione di nullità solamente nel corso del giudizio d'appello, gli appellanti hanno introdotto fatti nuovi, ossia la conformità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione allo schema diffuso dall dichiarate illegittime che avrebbero dovuto Controparte_6
concorrere a formare oggetto del thema probandum e decidendum da definirsi entro le barriere preclusive fissate dal codice di rito.
Ebbene, seppure i contratti di fideiussione siano stati prodotti dalla non è CP_3
stato prodotto in primo grado né lo schema ABI né il provvedimento della Banca
d'Italia che ha dichiarato contrarie alla normativa sulla concorrenza - L. 287/90 - alcune delle clausole previste nello schema. Inoltre, inoltre le fideiussioni in oggetto sono tutte del 2009, ossia in un periodo differente da quello oggetto dell'accertamento condotto dall'autorità di vigilanza sullo schema ABI (che abbraccia l'arco temporale 2003-2005), pertanto, non resta che considerare l'eccezione carente di dimostrazione. Ed invero, tale accertamento “non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. 25.11.2024, n. 30383).
A ciò, va aggiunto che le garanzie sottoscritte dagli odierni appellanti non sono qualificabili come fideiussioni omnibus, ma ordinarie fideiussioni specifiche, in quanto accedono a specifici rapporti bancari, di mutuo nel caso degli appellanti.
5 Va altresì precisato che in questo grado di giudizio possono più trovare ingresso documenti a supporto dell'eccezione formulata, stante il divieto di cui all'art. 345
c.p.c.; dunque, non possono essere prese in considerazione le produzioni di schema
ABI e provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, prodotte solo in appello dai
Parte_5
Non appare, peraltro, superfluo sottolineare che, anche laddove l'eccezione fosse stata dichiarata fondata, la conseguente sanzione sarebbe stata la caducazione parziale del regolamento contrattuale, non anche il travolgimento integrale del titolo negoziale auspicato dagli appellanti. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, avuto modo di chiarire che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale
(art. 1419 c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione” (Cass. civ., Sez. Un.,
30/12/2021, n. 41994).
Non avendo le parti dimostrato che in assenza delle clausole contestate i contratti di fideiussione avrebbero perso la loro ragion d'essere, il rimedio applicabile sarebbe stato la nullità parziale.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha dichiarato nulle le garanzie, trattandosi di fideiussioni omnibus. La doglianza è infondata. Come prima osservato, le fideiussioni de quibus sono statE precipuamente rilasciate a garanzia di ogni singolo rapporto intercorrente tra le parti
(segnatamente per il c/c n. 10/472351, per il mutuo chirografario n. 21707 e per il mutuo chirografario n. 21710) e non per la generalità dei rapporti bancari presenti e futuri.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha dichiarato la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.,
6
considerato che
la Banca ha continuato ad erogare credito benché a conoscenza delle difficoltà di soddisfacimento dello stesso.
Il motivo è inammissibile, trattandosi di questione nuova, mai avanzata in primo grado;
essa non costituisce un profilo di nullità della fideiussione, ma sostanzia una domanda nuova, in quanto diretta a sancire la liberazione del fideiussore in presenza delle condizioni previste dalla citata norma, cioè la concessione da parte della banca di ulteriore credito, pur sapendo che le condizioni economico-patrimoniali del debitore principale erano diventate critiche. E ciò, in disparte la considerazione che il motivo è generico e non adeguatamente provato.
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha fatto proprie le errate conclusioni del CTU. In particolare, sostengono che il consulente avrebbe dovuto effettuare un doppio calcolo: il primo con la commissione di massimo scoperto e tutti gli altri oneri collegati al credito e il secondo senza detta commissione massimo scoperto. Ancora, in relazione ai due finanziamenti, sostengono che il CTU ha errato nel calcolare il taeg ai fini del vaglio dell'usura non avendo inserito la spesa pro quota di € 962,50. Infine, impugnano la sentenza anche in punto di spese di lite.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo consolidata nel ritenere che per poter essere riconosciuta valida, la cms deve risultare determinata o, comunque determinabile, non solo nell'ammontare, ma anche nelle modalità di computo. In particolare, le relative clausole debbono contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla loro applicazione: percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell'addebito, tempo minimo di durata. In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un'imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un valido accordo tra le parti (ex multis Cass. 870/2006; n. 19825/2022).
Nel caso di specie, è stato accertato già in prime cure che il contratto di conto corrente non prevedeva specifica pattuizione sulla cms (mancando la base di calcolo e la periodicità), ma, nonostante ciò, il consulente ha rilevato che sin dall'origine del rapporto è stata ugualmente applicata. Pertanto, correttamente quest'ultimo ha provveduto, secondo le indicazioni del giudice, ad espungere le poste a titolo di commissione ai fini del ricalcolo.
7 A ciò consegue che le poste per commissioni di massimo scoperto, una volta stralciate dalla ricostruzione contabile, non potevano essere considerate non solo nella ricostruzione del rapporto ma ancora prima nel momento della verifica della usurarietà delle pattuizioni. Ebbene, è da escludere che la commissione di massimo scoperto possa essere valutata nella verifica di usurarietà, perché inidonea a integrare il carico economico preteso dalla banca in corrispettivo del credito concesso nel periodo iniziale del rapporto.
A tanto si perviene considerando anche quanto sancito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cassazione SS.UU. 16303/2018), per cui “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1° gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art 2 bis del d.l.
n. 185 del 2008 inserito dalla L di conversione n 2 del 2009 ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996 va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il 'tasso soglia' ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art 2, comma 1, della predetta L, n, 108 del 1996 e con la 'CMS soglia' - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale 'margine' residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”.
Da questa pur diversa indicazione comunque si desume, per quanto qui di interesse, che deve negarsi rilevanza ai fini del computo dell'usura alla pattuizione in tema di commissione di massimo scoperto una volta che ne sia accertata l'illegittimità e venga espunta in sede di ricalcolo.
Quanto alla richiesta di includere nel calcolo del TAEG l'importo di € 962,50 versato complessivamente e contestualmente all'erogazione dei mutui, va rilevato che la verifica dell'usura è stata condotta sulla scorta delle Istruzioni della Banca di Italia.
Difatti, tenuto conto che il giudizio di usurarietà del tasso applicato ad una
8 determinata operazione di credito si fonda sul confronto tra un dato concreto (il TEG dell'operazione di credito) e un dato astratto (il TEGM fissato trimestralmente tramite decreto ministeriale per categorie omogenee), è imprescindibile che il suddetto confronto vada effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo dei dati posti a confronto (cd. principio di tendenziale simmetria). Invero, una diversa ricostruzione darebbe luogo ad un giudizio dell'usurarietà dell'operazione di credito che sarebbe ab origine viziato.
I contenuti del principio di simmetria sono stati recentemente ribaditi dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020 la quale ha confermato “la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché
Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione”.
Ebbene, dall'analisi svolta dal consulente, seguendo tali principi, emerge con chiarezza che non è stato riscontrato alcun superamento del tasso soglia, non potendosi includere altri costi e spese.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da e IM VI, nei Parte_1
confronti di quale procuratrice del Fondo Temporaneo del Controparte_1
9 avverso la sentenza n. 134/2020 pronunziata in data 17.2.2020 Controparte_4
dal Tribunale di Trapani;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.000,00 oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
30.7.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1569/2020, posta in decisione in data 7.3.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato ad ALCAMO in [...] Parte_1 C.F._1
24/03/1962, con il patrocinio dell'Avv. GALBO VITO e RI ZA (C.F.
), nata ad [...] in data [...], con il patrocinio C.F._2
dell'Avv. GALBO VITO e con elezione di domicilio in via VIA PIETRO
LOMBARDO N. 98 91011 ALCAMO presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
N.Q. DI PROCURATRICE CON RAPPR.NZA DEL FONDO
[...]
1 TEMPORANEO DEL CREDITO COOPERATIVO CESSIONARIO
[...]
PERSONA DEL PROC. SPECIALE Controparte_2
(C.F. , ), con il patrocinio dell'Avv. LO Parte_2 P.IVA_1
PRESTI LIDIA e con elezione di domicilio in via VIA A. BORRELLI N°4 90100
PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, in opposizione a decreto ingiuntivo, e Parte_1
VI IM citavano avanti al Tribunale di Trapani, Controparte_3
esponendo: che con decreto ingiuntivo n. 857/2014 e n. 2474/2014, emessi dal
Tribunale di Trapani su ricorso della , veniva intimato loro, n.q. di Controparte_3
fideiussori di in solido con altri fideiussori, l'importo Parte_3 di € 59.09932 per il e l'importo di € 36.164,37 per la IM, oltre interessi, in Parte_1
relazione al c/c n. 10/472351 e con riferimento al mutuo chirografario n. 21710; che tale debito era frutto di illegittimi addebiti da parte della la quale aveva CP_3
praticato anatocismo, tassi di interesse oltre la soglia usura, nonché ulteriori spese;
che, inoltre, la commissione di massimo scoperto applicata doveva ritenersi nulla in quanto non regolarmente pattuita;
che, a loro volta, spiegavano domanda riconvenzionale per il pagamento della differenza.
Costituendosi, deduceva l'infondatezza, in fatto e in diritto, Controparte_3
delle pretese avversarie chiedendone il rigetto. Nelle more del giudizio, si costituiva il , e per essa la mandataria Controparte_4 [...]
, in quanto cessionaria pro soluto del credito oggetto del Controparte_5
giudizio.
Istruita la causa a mezzo CTU tecnico – contabile, con sentenza n. 134/20 del
17.2.2020, il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava,
2 limitatamente alle posizioni degli opponenti e IM VI, il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 857/2014 reso dal Tribunale di Trapani in data 23.4.2014.
Dunque, condannava al pagamento in favore dell'opposta del Parte_1 complessivo importo di € 53.587,68, oltre gli interessi pattuiti e condannava IM
VI al pagamento in favore dell'opposta del complessivo importo di €
35.843,41, oltre gli interessi pattuiti.
In motivazione, il Giudice di prime cure riteneva legittima la capitalizzazione applicata poiché regolarmente pattuita;
di contro, dichiarava illegittima la commissione di massimo scoperto in quanto indeterminata mancando i criteri e le modalità di calcolo della stessa e, pertanto, faceva proprie le conclusioni del CTU in punto di ricalcolo. Infine, evidenziava che i tassi applicati erano contenuti entro il tasso soglia usura.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello e Parte_1 [...]
con atto di citazione del 10.11.2020. Si costituiva ritualmente Pt_4 [...]
, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_4
impugnata.
In data 7.3.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione sollevata con le comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c., da parte degli appellanti afferente alla carenza di legittimazione passiva del . In particolare, Controparte_4
gli appellanti sostengono che le intervenute si sono costituite in giudizio dichiarandosi cessionarie dei crediti, non provando tuttavia l'avvenuta cessione del credito oggetto dell'appello.
La doglianza non è fondata. In primo luogo, deve rilevarsi che il
[...]
è intervenuta nel giudizio di prime cure in data 6.10.2017 e che nessuna CP_4
censura è stata sollevata in merito alla carenza di legittimazione da parte degli odierni appellanti né alla prima difesa utile (cfr. verbale di udienza del 10.10.2017) né nell'atto di appello, sicché l'eccezione è ai limiti dell'inammissibilità ex art. 345
c.p.c. Nel merito, giova rammentare che l'art. 58, comma 2, TUB prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro
3 delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”, e, al comma 4, che: “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”. La Suprema Corte di cassazione, in merito a tali norme, chiarisce che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art.
58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (ex multiis Cass. n. 22754/2022; n. 24798/2020).
Orbene, nel caso di specie, il Fondo Temporaneo, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellati, intervenendo nel giudizio di primo grado, ha depositato tanto il contratto di cessione quanto l'avviso in Gazzetta Ufficiale e, peraltro, non essendo stata fatta nessuna censura, deve ritenersi che gli odierni appellanti abbiano implicitamente riconosciuto la legittimazione sostanziale della cessionaria.
Nel merito, con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla validità delle fideiussioni dagli stessi rilasciate. Argomentano che queste debbano essere dichiarate nulle, in quanto contenenti clausole conformi a quelle dello schema ABI dichiarate illegittime dalla Banca di Italia. Con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Ebbene, posto che la ha rilevato trattarsi di eccezione nuova, deve CP_3
evidenziarsi intanto che la giurisprudenza di legittimità si è ampiamente occupata del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali affermando, in particolare, che “nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”, sottolineando che “questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria
4 valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (Cass. civ., sez. III, 17/7/2023, n. 20713;
Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
La rilevabilità officiosa della nullità non consente, pertanto, di superare la mancata tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del vizio negoziale.
Nel caso in esame, formulando specificamente l'eccezione di nullità solamente nel corso del giudizio d'appello, gli appellanti hanno introdotto fatti nuovi, ossia la conformità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione allo schema diffuso dall dichiarate illegittime che avrebbero dovuto Controparte_6
concorrere a formare oggetto del thema probandum e decidendum da definirsi entro le barriere preclusive fissate dal codice di rito.
Ebbene, seppure i contratti di fideiussione siano stati prodotti dalla non è CP_3
stato prodotto in primo grado né lo schema ABI né il provvedimento della Banca
d'Italia che ha dichiarato contrarie alla normativa sulla concorrenza - L. 287/90 - alcune delle clausole previste nello schema. Inoltre, inoltre le fideiussioni in oggetto sono tutte del 2009, ossia in un periodo differente da quello oggetto dell'accertamento condotto dall'autorità di vigilanza sullo schema ABI (che abbraccia l'arco temporale 2003-2005), pertanto, non resta che considerare l'eccezione carente di dimostrazione. Ed invero, tale accertamento “non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. 25.11.2024, n. 30383).
A ciò, va aggiunto che le garanzie sottoscritte dagli odierni appellanti non sono qualificabili come fideiussioni omnibus, ma ordinarie fideiussioni specifiche, in quanto accedono a specifici rapporti bancari, di mutuo nel caso degli appellanti.
5 Va altresì precisato che in questo grado di giudizio possono più trovare ingresso documenti a supporto dell'eccezione formulata, stante il divieto di cui all'art. 345
c.p.c.; dunque, non possono essere prese in considerazione le produzioni di schema
ABI e provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, prodotte solo in appello dai
Parte_5
Non appare, peraltro, superfluo sottolineare che, anche laddove l'eccezione fosse stata dichiarata fondata, la conseguente sanzione sarebbe stata la caducazione parziale del regolamento contrattuale, non anche il travolgimento integrale del titolo negoziale auspicato dagli appellanti. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, avuto modo di chiarire che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale
(art. 1419 c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione” (Cass. civ., Sez. Un.,
30/12/2021, n. 41994).
Non avendo le parti dimostrato che in assenza delle clausole contestate i contratti di fideiussione avrebbero perso la loro ragion d'essere, il rimedio applicabile sarebbe stato la nullità parziale.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha dichiarato nulle le garanzie, trattandosi di fideiussioni omnibus. La doglianza è infondata. Come prima osservato, le fideiussioni de quibus sono statE precipuamente rilasciate a garanzia di ogni singolo rapporto intercorrente tra le parti
(segnatamente per il c/c n. 10/472351, per il mutuo chirografario n. 21707 e per il mutuo chirografario n. 21710) e non per la generalità dei rapporti bancari presenti e futuri.
Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha dichiarato la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.,
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considerato che
la Banca ha continuato ad erogare credito benché a conoscenza delle difficoltà di soddisfacimento dello stesso.
Il motivo è inammissibile, trattandosi di questione nuova, mai avanzata in primo grado;
essa non costituisce un profilo di nullità della fideiussione, ma sostanzia una domanda nuova, in quanto diretta a sancire la liberazione del fideiussore in presenza delle condizioni previste dalla citata norma, cioè la concessione da parte della banca di ulteriore credito, pur sapendo che le condizioni economico-patrimoniali del debitore principale erano diventate critiche. E ciò, in disparte la considerazione che il motivo è generico e non adeguatamente provato.
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha fatto proprie le errate conclusioni del CTU. In particolare, sostengono che il consulente avrebbe dovuto effettuare un doppio calcolo: il primo con la commissione di massimo scoperto e tutti gli altri oneri collegati al credito e il secondo senza detta commissione massimo scoperto. Ancora, in relazione ai due finanziamenti, sostengono che il CTU ha errato nel calcolare il taeg ai fini del vaglio dell'usura non avendo inserito la spesa pro quota di € 962,50. Infine, impugnano la sentenza anche in punto di spese di lite.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo consolidata nel ritenere che per poter essere riconosciuta valida, la cms deve risultare determinata o, comunque determinabile, non solo nell'ammontare, ma anche nelle modalità di computo. In particolare, le relative clausole debbono contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla loro applicazione: percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell'addebito, tempo minimo di durata. In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un'imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un valido accordo tra le parti (ex multis Cass. 870/2006; n. 19825/2022).
Nel caso di specie, è stato accertato già in prime cure che il contratto di conto corrente non prevedeva specifica pattuizione sulla cms (mancando la base di calcolo e la periodicità), ma, nonostante ciò, il consulente ha rilevato che sin dall'origine del rapporto è stata ugualmente applicata. Pertanto, correttamente quest'ultimo ha provveduto, secondo le indicazioni del giudice, ad espungere le poste a titolo di commissione ai fini del ricalcolo.
7 A ciò consegue che le poste per commissioni di massimo scoperto, una volta stralciate dalla ricostruzione contabile, non potevano essere considerate non solo nella ricostruzione del rapporto ma ancora prima nel momento della verifica della usurarietà delle pattuizioni. Ebbene, è da escludere che la commissione di massimo scoperto possa essere valutata nella verifica di usurarietà, perché inidonea a integrare il carico economico preteso dalla banca in corrispettivo del credito concesso nel periodo iniziale del rapporto.
A tanto si perviene considerando anche quanto sancito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cassazione SS.UU. 16303/2018), per cui “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1° gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art 2 bis del d.l.
n. 185 del 2008 inserito dalla L di conversione n 2 del 2009 ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996 va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il 'tasso soglia' ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art 2, comma 1, della predetta L, n, 108 del 1996 e con la 'CMS soglia' - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale 'margine' residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.”.
Da questa pur diversa indicazione comunque si desume, per quanto qui di interesse, che deve negarsi rilevanza ai fini del computo dell'usura alla pattuizione in tema di commissione di massimo scoperto una volta che ne sia accertata l'illegittimità e venga espunta in sede di ricalcolo.
Quanto alla richiesta di includere nel calcolo del TAEG l'importo di € 962,50 versato complessivamente e contestualmente all'erogazione dei mutui, va rilevato che la verifica dell'usura è stata condotta sulla scorta delle Istruzioni della Banca di Italia.
Difatti, tenuto conto che il giudizio di usurarietà del tasso applicato ad una
8 determinata operazione di credito si fonda sul confronto tra un dato concreto (il TEG dell'operazione di credito) e un dato astratto (il TEGM fissato trimestralmente tramite decreto ministeriale per categorie omogenee), è imprescindibile che il suddetto confronto vada effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo dei dati posti a confronto (cd. principio di tendenziale simmetria). Invero, una diversa ricostruzione darebbe luogo ad un giudizio dell'usurarietà dell'operazione di credito che sarebbe ab origine viziato.
I contenuti del principio di simmetria sono stati recentemente ribaditi dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19597/2020 la quale ha confermato “la piena razionalità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché
Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione”.
Ebbene, dall'analisi svolta dal consulente, seguendo tali principi, emerge con chiarezza che non è stato riscontrato alcun superamento del tasso soglia, non potendosi includere altri costi e spese.
L'appello deve pertanto essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 9.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da e IM VI, nei Parte_1
confronti di quale procuratrice del Fondo Temporaneo del Controparte_1
9 avverso la sentenza n. 134/2020 pronunziata in data 17.2.2020 Controparte_4
dal Tribunale di Trapani;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 9.000,00 oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
30.7.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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