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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8827 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
(cod.fisc. Parte_1 P.IVA_1
(cod.fisc. ) Parte_2 C.F._1
(cod.fisc. Parte_3 C.F._2
(cod.fisc. ) Parte_4 C.F._3
con l'avv. Stefano Ederle
- attori -
e
(p.iva ) CP_1 P.IVA_2
con l'avv. Marco Bastianello
- convenuta –
e
(cod.fisc. ) CP_2 C.F._4
con gli avv.ti Stefano Dindo e Daniele Calcaterra
1 - convenuto -
e
(p.iva ) Controparte_3 P.IVA_3
con gli avv.ti Barnaby Dosi e Anna Preto
- terza chiamata -
Conclusioni
Attori: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda (anche riconvenzionale), eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria di rito, così giudicare: Nel merito: - per tutti i motivi esposti in atti,
anche singolarmente considerati, condannare le parti convenute a corrispondere, anche in via solidale tra loro, tutti i danni subiti dagli attori, che si quantificano rispettivamente in - € 15.284,00 (pag. 64 della CT) a favore del in persona dell'Amministratore pro tempore - - € Parte_1 CP_4 CP_5
102.000,00 a favore del Sig. € 40.140,00 a favore dei Sig.ri e , Parte_2 Parte_3 Parte_4
o quelle minori o maggiori somme, che saranno ritenute di giustizia in corso di causa ovvero liquidate secondo equità,
oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo;
- inoltre, per tutti i motivi esposti in atti, anche singolarmente considerati, condannare le parti convenute a corrispondere e/o rifondere, anche in via solidale tra loro, in favore del in persona dell'Amministratore pro tempore le spese di Parte_1 Controparte_6
consulenza tecnica in ordine al compenso del CT , nonché quelle di assistenza tecnica e di Persona_1
assistenza legale, tutte sostenute nell'ambito della procedura per ATP n. 5075/2019 R.G., che si indicano rispettivamente in € 12.146,37 per le spese di consulenza tecnica inerenti al compenso del CT Persona_1
(docc. n. 20 – 21 - 22), in € 2.030,72 per le spese di assistenza tecnica (doc. n. 24) ed in € 8.825,17 per quelle legali
(doc. n. 25), o quelle minori o maggiori somme, che saranno ritenute di giustizia in corso di causa ovvero liquidate secondo equità, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo;
- rigettarsi tutte le eccezioni e le domande svolte in via riconvenzionale da parte convenuta nei confronti degli attori. In via istruttoria: si insiste per l'espletamento di tutti i mezzi probatori richiesti, tra cui la prova orale, non ammessi e/o espletati nel corso del giudizio. In ogni caso: -
condannare le parti convenute a corrispondere e/o rifondere, anche in via solidale tra loro, in favore del
[...]
in persona dell'Amministratore pro tempore le spese di consulenza Parte_1 Controparte_6
tecnica, da quest'ultimo sostenute, in ordine al compenso del CT liquidato dal Giudice nel Persona_1
presente giudizio di merito pari ad Euro 3.501,39 (534,40 a titolo di acconto e 2.966,99 a titolo di saldo di cui ai docc.
2 minori o maggiori somme, che saranno ritenute di giustizia in corso di causa ovvero liquidate secondo equità, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfetario, oltre accessori di legge”.
“respingersi la domanda proposta dalle parti attrici, ognuna in ragione delle eccezioni e/o CP_7
argomentazioni da loro avanzate, perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli scritti difensivi in via subordinatamente condizionata al mancato accoglimento delle superiori richieste dichiararsi che l'eccezione avanzata dal convenuto chiamato in causa di intervenuta prescrizione del diritto azionato dalle parti attrici tutte, CP_3
laddove fondata, giova anche a in confronto della parte chiamata in causa previo accertamento CP_1 CP_3
della diretta ed esclusiva addebitabilità dell'evento dannoso e/o della non corretta esecuzione (fornitura-posa) del contratto di subappalto di cui al doc. sub n. 2 di parte convenuta dichiararsi la società P.I.: CP_1 CP_3
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante con sede in Cortenuova (BG), via P.IVA_3 Controparte_8
Carducci n. 24, tenuta a corrispondere quanto dovuto a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale sofferto dalle parti attrici e/o a prestare la garanzia relativa al rapporto contrattuale intercorso, in ragione della sussistenza di esclusiva responsabilità e/o concorsuale responsabilità in misura percentuale accertanda , ad essa addebitabile, per il danno occorso a parti attrici, per tale effetto obbligandola a corrispondere direttamente a parti attrici le somme dovute a qualunque titolo per responsabilità diretta, come determinate o determinande in corso di causa, e comunque a tenere indenne il contraente da ogni e qualunque pretesa avanzanda o avanzata da controparte attorea, singolarmente CP_1
e/o cumulativamente, in virtù del rapporto contrattuale intercorso e conseguentemente condannarsi la chiamata in causa società P.I.: CP_3
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante con sede in Cortenuova (BG), via P.IVA_3 Controparte_8
Carducci n. 24, per le causali esposte in narrativa, ad immediatamente corrispondere a titolo di rimborso la somma spesa da per la realizzazione delle opere eseguite sulle parti comuni-condominiali, come determinate nel CP_1
capitolato allegato all'accordo di cui al verbale di transazione, e comunque come accertande in corso di causa, nessun importo escluso, pari ad € 63.220,15, oltre IVA salvo errori e/o omissioni e con riserva di miglior quantificazione o comunque nella misura di cui alla contabilità di cantiere di cui al doc. sub n. 1 di parte convenuta o comunque CP_1
come accertate in sede di CT ing. a direttamente corrispondere a parte attrice, singolarmente e/o Per_1
cumulativamente, od a rimborsare a di quanto dovesse essere accertato e dovuto, unitamente e/o CP_1
disgiuntamente, a e/o a e/o a , in Parte_1 Parte_2 Controparte_9
questa sede, a titolo di risarcimento per danni asseritamente causati, nessun importo escluso dovuto a titolo di capitale,
3 accessori, interessi e/o rivalutazione monetaria e spese di lite a corrispondere a la somma di € 26.200,00, CP_1
oltre IVA, od altra ritenuta di giustizia, a titolo di restituzione - risarcimento per l'importo versato in forza del contratto di sub appalto dovuto per l'intervenuta risoluzione del contratto di sub appalto, imputabile in via esclusiva per sua colpa respingersi l'eccezione, come avanzata in comparsa di costituzione e risposta, di intervenuta decadenza del diritto azionato da contro per asserito inutile decorso del termine, essendo configurabile il termine CP_1 CP_3
prescrizionale decennale per danni da rovina e/o difetti di edifici respingersi ogni e qualunque richiesta di condanna avanzata, da ogni e qualunque ulteriore parte processuale, nei confronti di sia in via principale sia in via CP_1
residuale, per asserita responsabilità in tutto od in parte a proprio carico accertata, perchè infondata in fatto ed in diritto in confronto di parte attrice , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
condannarsi in via riconvenzionale il , in persona dell'amministratore pro tempore Parte_1 CP_6
con sede in Verona L.ge Cangrande n. 15, residente in [...]L.ge Cangrande n. 15 Pt_2 Parte_2 [...]
residente in Singapore e residente in Verona L.ge Cangrande n. 15, in via tra di loro Parte_3 Parte_4
solidale, per le causali esposte in narrativa, ad immediatamente corrispondere a in persona del legale CP_1
rappresentante la somma di € 22.649,69 oltre IVA, salvo errori e/o omissioni, e comunque nella misura di cui alla contabilità di cantiere di cui al doc. sub n. 1 di parte convenuta come dovuta ed accertanda, in caso di CP_1
contestazione, a seguito di espletanda consulenza tecnica, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ,o comunque come accertate in sede di CT ing. condannarsi in via riconvenzionale subordinatamente condizionata al mancato Per_1
accoglimento della domanda proposta contro di cui sopra, il , in persona CP_3 Parte_1
dell'amministratore pro tempore con sede in Verona L.ge Cangrande n. 15, residente in CP_6 Parte_2
Verona L.ge Cangrande n. 15 residente in [...]e residente in [...]L.ge Parte_3 Parte_4
Cangrande n. 15, per le causali esposte in narrativa, ad immediatamente corrispondere a in persona del legale CP_1
rappresentante, subordinatamente alle superiori richieste, a titolo di indebito arricchimento oggettivo, la somma esattamente dovuta per la esecuzione di lavori, come da capitolato, nella misura quantificata in sede di accertamento tecnico, di cui all'accordo sottoscritto in sede di accertamento tecnico, e comunque nella misura di cui alla contabilità di cantiere di cui al doc. sub n. 1 di parte convenuta con riserva di quantificazione, in caso di contestazione, a CP_1
seguito di espletanda consulenza tecnica, in ipotesi di riconosciuta non responsabilità per la causazione dei danni lamentati e /o di accertata impossibilità (per non volere e/o per non potere) da parte della convenuta chiamata in causa a corrispondere la somma pari ad € 63.220,15 oltre IVA, in via tra di loro solidale, salvo errori e/o CP_3
omissioni a titolo di rimborso le somme tutte spese da parte convenuta per la esecuzione dei lavori nelle CP_1
4 porzioni condominiali o comunque come accertate in sede di CT ing. in via di estremo subordine in Per_1
confronto di parte attrice compensarsi il credito asseritamente vantato da Parte_6 Parte_2
residente in [...]L.ge Cangrande n. 15 residente in [...]e residente in Parte_3 Parte_4
Verona L.ge Cangrande n. 15, per i danni ulteriori lamentati a titolo di danno emergente e/o lucro cessante, nella misura di importo corrispondente, e comunque fino alla eventuale concorrenza, con quello vantato da per le opere CP_1
eseguite come da contabilità di cantiere sub doc. n. 1 di parte attrice, da aversi qui riportato e/o di ogni altro, a qualunque titolo, che venisse accertato in corso di causa In confronto della parte convenuta arch. CP_2
respingersi ogni e qualunque richiesta di condanna avanzata nei confronti di sia in via principale sia in via CP_1
residuale, per asserita responsabilità in tutto od in parte accertata, perchè infondata in fatto ed in diritto spese e compenso del giudizio di accertamento tecnico preventivo (vedasi doc. 3 – 4 – 5), e del presente giudizio, ivi comprese il compenso per CT e CTP, interamente rifusi”.
: “Ribadito che si formula proposta conciliativa ex art. 91 c.p.c. (in forza della quale l'arch. CP_2 [...]
offre di pagare agli attori banco iudicis € 7.000,00 omnia, a spese legali compensate), per l'ipotesi in cui la CP_2
proposta conciliativa non venga accettata dagli attori: 1) accertarsi che la responsabilità dell'arch. è CP_2
limitata alla quota di responsabilità indicata dal perito del tribunale in sede di A.t.p. (5%) e che, quindi, 2) è tenuto a pagare agli attori il 5% del danno che verrà riconosciuto dal Tribunale, dandosi atto che il convenuto si oppone CP_2
al riconoscimento del danno pari a € 83.000,00 di cui alle opere edili e ritiene eccessivo quello reclamato dagli attori per gli altri titoli;
3) condannarsi e/o in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_3
tempore, a tenere indenne da ogni pretesa nei suoi confronti che gli attori dovessero avanzare, superiore CP_2
alla quota di responsabilità di sua competenza e conseguentemente a rimborsargli secondo le rispettive quote di responsabilità quello che dovesse pagare in più rispetto alla quota di sua responsabilità. 4) In ogni caso, con CP_2
vittoria di competenze e spese di lite.”.
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza eccezione e Controparte_3
deduzione: ⎯ In via principale, rigettarsi integralmente ogni domanda proposta nei confronti della CP_3
e assolverla da ogni accusa e/o pretesa anche previa declaratoria di decadenza o prescrizione dell'azione
[...]
intentata dalla x artt. 1670, 1669 c.c. e 1668 c.c. e infondatezza dell'azione di risoluzione del contratto di CP_1
subappalto; ⎯ in via di mero subordine, dichiarare non dovuto alcun risarcimento ex art. 1227 co. 2 c.c., anche in parte,
per i danni che le parti attrici e l'impresa tra loro e singolarmente considerate, avrebbero potuto evitare usando CP_1
l'ordinaria diligenza, da accertarsi in corso di causa, con ogni altra declaratoria, statuizione, pronuncia e provvidenza
5 del caso e di legge;
limitare qualsiasi risarcimento a quanto non corrisposto da altri;
⎯ in via ulteriormente subordinata,
dichiarare non dovute le spese relative a lavori non eseguiti dalla /o coperti da rimborsi fiscali, e in ogni CP_3
caso, limitarsi ogni responsabilità alla quota di riferimento alle mere opere di impermeabilizzazione, ripartire per quote
Contr le eventuali responsabilità, tenuto conto del concorso dell'impresa appaltante ( A) e della direzione dei lavori;
⎯ in via ancora ulteriormente subordinata contro le domande trasversali proposte dall'arch. alla prima udienza CP_2
(26.05.2022), quali eccezioni e domande conseguenti ex art. 183, comma 5, c.p.c., come verbalizzato all'udienza del
26.05.2022, si estendono le eccezioni e le conclusioni già formulate contro la chiedendo l'accertamento CP_1
delle singole quote di responsabilità di ciascuno nei rapporti interni la condanna in via di regresso nei rapporti interni per quanto eventualmente pagato in eccedenza rispetto al propria quota astratta;
⎯ in ogni caso, con vittoria di spese oltre accessori di legge. Il tutto, previa, declaratoria di nullità della CT preventiva, e per ciò stessa non utilizzabile e non acquisibile;
e/o previa in via istruttoria, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., disporsi rinnovazione della CT sui fatti di causa e sui punti trattati nella comparsa di risposta e completamente trascurati (pagine 13), con sostituzione del consulente tecnico;
nonché ammettersi prova per interrogatorio formale dei signori attori e per testi dell'amministratore del dedotta nella memoria 183 n. 2 (pagina 8) con esclusione delle prove orali di parte attrice per Parte_1
quanto esposto nella memoria 183 n. 3 della pagine 6-7)”. CP_3
Motivi della decisione
Nel 2012 il aveva incaricato (ora , Parte_1 Controparte_10 CP_1
quale impresa, e l'Arch. , quale progettista e direttore lavori, per il rifacimento della CP_2
copertura dell'immobile sito in Verona, Lungadige Cangrande n. 15 (doc. 2 di parte attrice).
I lavori erano finalizzati al ripristino dell'efficienza dei lastrici solari, dei vasconi destinati al contenimento del verde decorativo, delle coperture piane esterne alla zona pedonabile facenti parte del e avrebbero dovuto risolvere le problematiche riguardanti Parte_1
scollamenti ed infiltrazioni dovute alla discontinuità delle soluzioni costruttive adottate al momento dell'edificazione del fabbricato.
Nonostante tale intervento (eseguito negli anni 2012/13) erano state successivamente riscontrate – a partire dal 2018 - gravi infiltrazioni di umidità, con conseguente formazione di muffe e sgretolamento della tinteggiatura, in particolare nelle unità immobiliari di proprietà,
6 rispettivamente, dei coniugi – e del sign. Parte_3 Parte_4 Parte_2
entrambe ubicate al quarto e ultimo piano dell'immobile condominiale.
Tali danneggiamenti, provocati da infiltrazioni provenienti dal piano di copertura soprastante, si manifestavano e si accentuavano ogniqualvolta si verificassero precipitazioni piovose.
Il condominio Cangrande 15 ed i condomini – (d'ora in poi, anche, Controparte_11 Parte_2
gli attori), ritenendo responsabili dell'accaduto (per l'esecuzione non a regola d'arte dei CP_1
lavori) e l'Arch. (quale progettista e/o per la scelta non idonea della soluzione tecnica CP_2
di impermeabilizzazione adottata e/o, comunque, per culpa in vigilando quale direttore dei lavori),
hanno instaurato prima del presente giudizio il procedimento ex art 669bis cpc n. 5075/19 rg, nel quale è stata coinvolta (su istanza di anche la (la quale, su incarico CP_12 Controparte_3
di aveva eseguito in subappalto le opere di impermeabilizzazione sulla terrazza di CP_1
copertura: cfr doc. 3 di , nonché l'assicurazione (su richiesta di CP_3 CP_13
. CP_3
All'esito di tale procedimento il CT ha riscontrato la presenza dei danneggiamenti denunciati dagli attori, ne ha imputato la responsabilità nella misura del 75% a del 20% a CP_3 CP_1
[... e del 5% all'arch. ed ha individuato gli interventi da eseguire per porre rimedio ai CP_2
fenomeni infiltrativi rilevati e, tuttavia, non si è infine riusciti a giungere ad un accordo transattivo tra tutte le parti.
Gli attori hanno quindi instaurato il presente giudizio di merito nel quale hanno chiesto la condanna di e dell'arch. in solido, al risarcimento dei danni conseguenti agli inadempimenti CP_1 CP_2
ad essi imputabili (costi necessari per eseguire tutti gli interventi di ripristino individuati dal CT
sia sulle parti condominiali, sia all'interno degli appartamenti dei condomini e Controparte_11
risarcimento del danno patito da tali condomini per l'impossibilità di utilizzo dei Parte_2
rispettivi appartamenti a causa delle infiltrazioni).
dopo aver premesso di avere già eseguito tutti i lavori individuati dal CT (con inizio CP_1
nell'agosto 2020 e con collaudo delle opere in data 20.10.21), ha affermato che ogni responsabilità
7 per i difetti riscontrati dovrebbe essere imputata a a cui aveva subappaltato Controparte_3
gli interventi di impermeabilizzazione della terrazza.
La convenuta, quindi, ha chiesto di essere interamente manlevata da in relazione ad ogni CP_3
pretesa avanzata dagli attori nei suoi confronti (con condanna, quindi, di a rimborsare CP_3
a il controvalore delle lavorazioni eseguite direttamente dalla convenuta per porre CP_1
rimedio alle problematiche individuate dal CT e di importo pari ad euro 63.220,15, nonché ogni ulteriore somma che la convenuta fosse condannata a versare a favore degli attori a titolo di risarcimento del danno).
La convenuta, inoltre, stante il grave inadempimento di rispetto al contratto di CP_3
subappalto, ha chiesto la risoluzione di tale contratto con conseguente restituzione del corrispettivo a suo tempo pagato, pari ad euro 26.200,00.
ha poi affermato di avere eseguito a favore degli attori anche lavorazioni aggiuntive e non CP_1
inerenti al ripristino dei vizi ed ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del
Condominio e dei condomini e in solido, al pagamento del relativo Controparte_11 Parte_2
corrispettivo, quantificato in euro 22.649,69 oltre iva.
Infine – per il caso fosse stata esclusa ogni sua responsabilità diretta per i danni lamentati CP_1
dagli attori o fosse stata accertata l'impossibilità (per qualsiasi causa) di di CP_3
corrispondere a la somma di euro 63.220,15 oltre iva (corrispondente al valore dei lavori CP_1
direttamente eseguiti dalla convenuta per porre rimedio ai vizi rilevati dal CT) in accoglimento della domanda di manleva, ha chiesto la condanna, in solido, del e dei condomini Parte_1
e al pagamento del suddetto importo, a titolo di arricchimento senza Controparte_11 Parte_2
causa.
L'arch. pur ritenendo di non avere alcuna responsabilità per i danneggiamenti CP_2
riscontrati in sede di consulenza, ha affermato di non voler contestare la percentuale di responsabilità del 5% a lui imputata dal CT.
Il ha invece contestato il quantum della pretesa attorea, sostenendo che in relazione ai lavori CP_2
di ripristino direttamente eseguiti da gli attori avrebbero goduto di agevolazioni fiscali i CP_1
8 cui benefici avrebbero dovuto essere considerati ai fini della quantificazione della spesa effettiva da porre a carico delle parti ritenute responsabili.
Il ha poi integralmente contestato la pretesa dei condomini e CP_2 Controparte_11 Parte_2
per danni conseguenti ad impossibilità di utilizzo dei rispettivi appartamenti, in quanto non comprovata.
Per il caso di condanna al risarcimento per quota superiore al 5% indicato dal CT, il ha CP_2
infine formulato domanda di rimborso di quanto pagato in eccesso, a titolo di regresso tra condebitori solidali, nei confronti di e CP_1 Controparte_3
– dopo aver precisato che il suo intervento era stato limitato alle sole opere Controparte_3
di isolamento e impermeabilizzazione della terrazza (ossia alla posa dell'isolante termico -
poliuretano a spruzzo - e successivamente, dopo la realizzazione del massetto in calcestruzzo eseguito da alla posa dello strato impermeabilizzante - poliurea a spruzzo) terminate nel CP_1
luglio 2013 – ha eccepito la decadenza di dall'azione di regresso nei confronti del CP_1
subappaltatore (per non avere comunicato a la denuncia ricevuta dagli attori entro il CP_3
termine di 60 giorni di cui all'art 1670 cc), oltre che la prescrizione del relativo diritto di garanzia ai sensi dell'art. 1669, u.c. cc.
Nel merito ha invece negato ogni propria responsabilità per le infiltrazioni rilevate, CP_3
contestando le risultanze delle CT e sostenendo in particolare che il consulente non avrebbe adeguatamente indagato la causa delle infiltrazioni (anche eseguendo carotaggi e prove invasive) e non avrebbe neppure considerato la possibile incidenza di altre possibili alternative cause pure evidenziate da (posa di nuovo telo impermeabile sopra la copertura da parte dei CP_3
condomini nel 2019; rifacimento del rivestimento integrale dei muri perimetrali Controparte_11
del terrazzo del sign. ad inizio 2018; erronea progettazione della stratigrafia della Pt_2
copertura; perdita da tubature posizionate sotto la copertura).
ha poi contestato la sussistenza del danno per mancato utilizzo degli immobili CP_3
lamentato dai condomini e e, quanto ai costi necessari per gli Controparte_11 Pt_2
9 interventi di ripristino, ha anch'essa eccepito che il relativo importo dovrebbe essere decurtato di quanto ottenuto in rimborso dagli attori a seguito del godimento di vantaggi fiscali.
Su tali premesse, quindi, ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte da CP_3 CP_1
nei suoi confronti, ivi compresa quella di risoluzione del contratto di subappalto (anche in ragione della completa esecuzione del medesimo).
In subordine ha chiesto che fosse accertata la percentuale di responsabilità nei rapporti interni tra arch. e CP_1 CP_2 CP_3
Alla prima udienza del 26.5.2022 ha poi chiesto il rigetto della domanda di regresso CP_3
formulata anche nei suoi confronti dall'arch. e, a sua volta, ha proposto domanda di regresso CP_2
nei confronti dello stesso oltre che di per quanto fosse eventualmente condannata CP_2 CP_1
a pagare a favore degli attori in eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità.
Così riassunte le domande, eccezioni e difese delle parti, va in primo luogo detto che nel corso della
Con CT svolta in sede di ATP (d'ora in poi Ctu ) è stata effettivamente riscontrata (in particolare nel corso di sopralluogo eseguito in data 2.12.19: vedi pagg. 26 - 48 della Ctu Atp) la presenza dei danneggiamenti nelle abitazioni dei signori e a causa di infiltrazioni Controparte_11 Parte_2
con provenienza dal soffitto e, quindi, dalla copertura piana del fabbricato condominiale.
Per accertare le cause di tali infiltrazioni il CT, in contraddittorio con i CTP, ha provveduto ad effettuare (in data 6.2.20) una prova non invasiva comportante l'allagamento della terrazza, in modo da verificare gli effetti nelle abitazioni sottostanti.
Ebbene, all'esito di tale prova è stata effettivamente riscontrata (già a partire dal 7.2.20, con progressivo aggravamento nei giorni successivi) la presenza di nuove infiltrazioni nell'abitazione sottostante del sign. Parte_2
Tale prova non invasiva, quindi, ha dimostrato inequivocabilmente che le infiltrazioni per cui è
causa ed i conseguenti danneggiamenti erano imputabili a difetto strutturale della copertura dell'immobile che, in esecuzione del contratto d'appalto stipulato con il Controparte_15
aveva realizzato nel 2012/13.
10 Deve poi escludersi che tale difetto strutturale dell'opera fosse conseguito ad interventi modificativi eseguiti sulla copertura in momento successivo al termine dei lavori appaltati a o fosse CP_1
imputabile ad errore progettuale della lavorazione (come ipotizzato, in particolare, dal CTP di
, atteso che come condivisibilmente affermato dal CT (cfr pag. 36 ss Ctu Atp): CP_3
- la stratigrafia della terrazza progettata dall'arch. era quella tecnicamente corretta. Peraltro, CP_2
anche se così non fosse stato, tenuto conto delle competenze specifiche che l'appaltatore deve necessariamente possedere l'errore progettuale avrebbe allora dovuto essere rilevato e segnalato al committente da (e a quest'ultima da in relazione al rapporto di subappalto), CP_1 CP_3
sicché la responsabilità della convenuta (in concorso con quella del progettista) non risulterebbe neppure in tale caso esclusa;
- il telo bituminoso installato dai signori nel 2019 sopra la copertura (al fine di Controparte_11
tentare di quantomeno limitare le infiltrazioni) era stato semplicemente appoggiato alla superficie,
senza in alcun modo modificare la struttura della copertura. Peraltro, proprio il fatto che durante il periodo di apposizione del telo non si fossero verificate infiltrazioni e che le stesse fossero invece ricominciate in modo copioso dopo la sua asportazione, comprova che tali infiltrazioni non possono essere nemmeno imputabili a perdita dalle tubazioni installate sotto la copertura dell'immobile atteso che, se così fosse, i bagnamenti si sarebbero dovuti presentare anche durante il periodo di posizionamento del telo;
- deve escludersi che le infiltrazioni siano imputabili all'intervento di rivestimento integrale dei muri perimetrali del terrazzo del sign. eseguito ad inizio 2018, sia per l'ubicazione di tale Pt_2
lavorazione (muri perimetrali), sia – soprattutto – per il fatto che le infiltrazioni si erano verificate anche nell'appartamento dei signori , non interessato da tali lavorazioni. Controparte_11
Esclusa, quindi, la sussistenza di cause (anche sopravvenute) alternative deve ritenersi perciò
Con dimostrato – sulla scorta delle prove non invasive eseguite in sede di Ctu - la riconducibilità
delle infiltrazioni per cui è causa ad errore nella lavorazione eseguita da nel 2012/13, con CP_1
conseguente responsabilità della stessa per i danni patiti dagli attori.
11 In proposito va evidenziato che, rispetto agli attori, è del tutto irrilevante accertare se lo specifico errore esecutivo causativo delle infiltrazioni sia imputabile alle opere di impermeabilizzazione subappaltate a ovvero alle ulteriori opere (creazione del massetto, pavimentazione, CP_3
scarichi etc) che aveva eseguito personalmente, atteso che il Condominio aveva rapporto CP_1
contrattuale diretto solo con l'appaltatrice e che quest'ultima – ovviamente – è tenuta a CP_1
rispondere ex art. 1228 cc verso gli attori anche degli errori commessi dai soggetti di cui si sia avvalsa nella esecuzione del contratto, quindi anche di quelli imputabili a (con la quale CP_3
gli attori non hanno alcun rapporto contrattuale e nei cui confronti, conseguentemente, non hanno proposto alcuna domanda).
Verso gli attori, invece, può essere chiamato a rispondere direttamente anche l'arch. al CP_2
quale il Condominio aveva affidato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori per cui è causa.
Come detto il non ha inteso contestare in questa sede la sussistenza anche di sua CP_2
responsabilità per le infiltrazioni per cui è causa, chiedendo solamente che la stessa fosse limitata alla misura del 5% stimata dal CT.
Come noto, ai sensi dell'art. 2055 cc è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile alle condotte di più soggetti (anche per fatti e/o per titoli, contrattuali o extracontrattuali, diversi: cfr ex multis
Cass. 13143/22, Cass. 24405/21, Cass, 1842/21) affinché ciascuno di essi sia tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato in solido e per l'intero danno, mentre la concreta percentuale di responsabilità imputabile a ciascun soggetto assume rilevanza solamente nei rapporti interni tra coobbligati solidali, ai fini dell'azione di regresso.
Pertanto, sia sia l'arch. sono obbligati in solido e per l'intero nei confronti degli CP_1 CP_2
attori al risarcimento dell'intero danno come appresso quantificato.
Non sussiste, invece, analoga responsabilità solidale anche di atteso che la stessa CP_3
(come già evidenziato) non aveva alcun rapporto contrattuale diretto con gli attori, i quali non hanno formulato alcuna domanda nei suoi confronti.
12 infatti, può essere chiamata a rispondere solo nei confronti di in forza del CP_3 CP_1
contratto di subappalto in essere tra tali parti ed in relazione all'azione di regresso che l'appaltatore può promuovere verso il subappaltatore.
Di conseguenza, già solo per tale ragione, sono evidentemente infondate le domande di regresso che l'arch. (in comparsa di risposta) e (alla prima udienza del 26.5.22) hanno CP_2 CP_3
reciprocamente proposto l'uno nei confronti dell'altra (e anche nei confronti di CP_3 CP_1
[...
, sul presupposto (come detto errato) della possibile sussistenza di responsabilità solidale degli stessi nei confronti degli attori.
L'arch. ha invece titolo (in quanto con essa effettivamente obbligato in solido nei confronti CP_16
degli attori) a proporre azione di regresso verso e, rispetto a tale domanda, è CP_1
effettivamente necessario accertare la misura delle rispettive responsabilità.
Come già evidenziato nessuna censura può essere mossa all'operato del in qualità di CP_2
progettista, atteso che la stratigrafia della terrazza risultava tecnicamente corretta.
L'operato del può quindi essere astrattamente censurato solo in relazione all'attività di CP_2
direzione dei lavori, ossia per l'inadeguato controllo sulla corretta esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatrice (personalmente, nonché rispetto alle opere affidate in subappalto a CP_1
. CP_3
Poiché in corso di CT non si è proceduto a prove invasive e demolitive, non è stato possibile appurare con certezza se le infiltrazioni siano dovute ad errore nella posa del materiale di impermeabilizzazione (a cui aveva provveduto , ovvero alla errata posa della CP_3
pavimentazione soprastante (a cui aveva provveduto ovvero ad entrambe le cause CP_1
contemporaneamente.
Di conseguenza, non è neppure possibile stabilire quali specifiche attività di verifica e controllo il avrebbe potuto e dovuto svolgere per prevenire il difetto costruttivo causativo CP_2
dell'infiltrazione, sì da verificarne l'efficienza causale rispetto all'errore commesso ed al danno derivato.
13 Pertanto, in difetto di prova specifica sul punto la percentuale di responsabilità del non può CP_2
essere affermata in misura superiore a quella del 5% che, come detto, è stata riconosciuta e non contestata dallo stesso CP_2
Pertanto, ferma restando la responsabilità solidale e per l'intero danno verso gli attori, nei rapporti interni tra e tale responsabilità va ripartita nella misura del 95% a carico della CP_1 CP_2
prima e del 5% a carico del secondo.
Quanto alla distinta azione di regresso proposta dall'appaltatore nei confronti del CP_1
subappaltatore va scrutinata in primo luogo l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. CP_3
1670 cc formulata dalla terza chiamata.
La denuncia degli attori che assume rilevanza nella fattispecie è quella contenuta nella missiva del
27.3.19 (ricevuta da in data 2.4.19: doc. 11 di parte attrice) in quanto circostanziata con i CP_1
riferimenti alla perizia dell'arch. datata 18.3.19 (doc. 7 di parte attrice) e svolta su incarico Per_2
del che era giunta ad individuare la probabile causa delle infiltrazioni anche nella Parte_1
mancanza di adeguata impermeabilizzazione, quindi anche nelle opere che aveva CP_1
subappaltato a CP_3
Non vi è quindi dubbio che già a partire da questo momento fosse sufficientemente edotta CP_1
della possibile responsabilità di (senza necessità di attendere un successivo CP_3
accertamento tramite tecnico incaricato dal Giudice), sicché il termine di 60 giorni ex art. 1670 cc aveva iniziato a decorrere proprio dal 2.4.19 e la denuncia avrebbe quindi dovuto avvenire entro il
1.6.2019.
ha invece comunicato per la prima volta a le problematiche per cui è causa CP_7 CP_3
con l'atto di chiamata depositato nel procedimento di ATP in data 21.6.19, quindi a termine di decadenza già scaduto.
Nonostante ciò deve ritenersi che nella fattispecie la decadenza sia impedita ai sensi dell'art. 2966
cc, per il fatto che ha successivamente riconosciuto il diritto di alla garanzia CP_3 CP_1
derivante dal contratto di subappalto.
14 Come noto, il riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale esso si deve far valere (e tale da impedire la decadenza ex art 2966 cc) può essere non solo espresso, ma anche tacito e può essere desunto da un fatto che, avendo quale presupposto l'ammissione, totale o parziale, della pretesa avversaria, sia incompatibile con la volontà opposta (cfr Cass. 24060/11).
Fatto che non può essere costituito dalla semplice instaurazione di trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo queste quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, di per sé, riconoscimento del diritto altrui
(Cass. 10120/06).
Nel caso di specie non si è però solo limitata ad instaurare con gli attori in sede di CP_3
ATP approfondite trattative per giungere ad un accordo che prevedeva l'attribuzione alla terza chiamata di una responsabilità per il danno nella misura del 50%, ma ha anche già ricevuto dall'assicurazione (che aveva chiamato in manleva nell'ATP) la somma di euro CP_13
34.000,00 (a fronte di sottoscrizione di quietanza liberatoria: cfr dichiarazioni a verbale dell'udienza del 1.10.20 dinanzi al Giudice dell'ATP), necessaria per dare esecuzione all'accordo che pareva ormai raggiunto tra le parti.
Ma, soprattutto, risulta avere trattenuto per sé la suddetta somma di euro 34.000,00 CP_3
anche dopo che l'accordo transattivo non si è perfezionato, senza restituirla all'assicurazione, che non ha neppure chiamato in manleva nel presente giudizio di merito.
Ebbene, la percezione dell'indennizzo assicurativo può giustificarsi solo con l'obbligo per l'assicurato di risarcire il danno procurato terzi, non avendo altrimenti l'assicurato titolo ad ottenerlo o a trattenerlo, ove già ottenuto (posto che la garanzia prestata da era relativa CP_13
alla responsabilità civile verso terzi).
Se l'accordo transattivo fosse stato infine raggiunto, avrebbe potuto sostenersi che la ricezione della somma di euro 34.000,00 da parte dell'assicurazione non poteva costituire implicito riconoscimento
(da parte di del diritto di alla garanzia, posto che la subappaltatrice si CP_3 CP_1
sarebbe in questo caso limitata a percepire la provvista necessaria per dare esecuzione a
15 quell'accordo senza alcun pregiudizio economico per sé (e senza avere alcun interesse, quindi, a riconoscere o contestare la propria responsabilità).
Diversamente, una volta che la possibilità di accordo era definitivamente venuta meno, il fatto che fosse comunque rimasta in definitivo possesso della somma di euro 34.000,00, senza CP_3
restituzione a (neppure in caso di esito favorevole del presente giudizio per CP_17 CP_3
[...
non può che giustificarsi con la consapevolezza che quella somma avrebbe dovuto integrare,
almeno in parte, la provvista necessaria per far fronte al risarcimento nei confronti di il CP_1
che implica necessariamente il riconoscimento del diritto di quest'ultima alla garanzia, con conseguente impedimento della decadenza ai sensi dell'art. 2966 cc.
E' poi infondata anche l'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia formulata da CP_3
[...
ai sensi dell'art. 1669 u.c. cc.
Con Infatti, mediante la chiamata in causa nel procedimento per (avvenuta in periodo non noto, ma senz'altro compreso tra il 21.6.19 – data di costituzione di e il 18.7.19 – data di CP_18
costituzione di cfr docc. 10 e 11 di ha denunciato il vizio CP_3 CP_3 CP_1
dell'opera e, contestualmente, ha azionato la garanzia nei confronti di sicché l'azione è CP_3
stata proposta entro il termine di prescrizione di cui all'art 1669, u.c. cc.
Nel merito della domanda di garanzia va evidenziato che stante la natura delle problematiche riscontrate (infiltrazioni provenienti dalla terrazza) e tenuto conto della tipologia di opere subappaltate a (impermeabilizzazione della terrazza) è altamente probabile che, come CP_3
ritenuto dal CT, il vizio dell'opera complessiva sia imputabile anche ad errore nella lavorazione commesso dalla subappaltatrice.
Tuttavia, come pure evidenziato dal CT, è altresì ben possibile che l'infiltrazione sia stata provocata anche da danneggiamento dello strato impermeabilizzante provocato durante l'attività di posa della pavimentazione sovrastante, a cui aveva provveduto direttamente CP_1
In sede di CT non si è proceduto a verifiche invasive, che abbiano consentito la diretta ispezione dello strato di coibentazione complessivo (massetto, impermeabilizzazione, pavimentazione), sicché
16 non è possibile stabilire se entrambe le sopra indicate alternative cause abbiano operato e in quale misura.
Nell'incertezza, quindi, appare corretto attribuire la responsabilità (in totale del 95%) imputabile all'attività di complessiva esecuzione dell'opera nella misura della giusta metà (quindi 47,5 % a testa) a carico dell'appaltatrice e della subappaltatrice che è perciò tenuta a CP_1 CP_3
manlevare la convenuta solo nei limiti di tale quota di responsabilità personale (e non per l'intero danno, come pretenderebbe invece . CP_1
Pertanto, riassumendo:
- i convenuti (in forza del contratto di appalto) e arch. (in forza del contratto CP_1 CP_2
d'opera professionale) sono tenuti, in solido e per l'intero, a risarcire il danno patito dagli attori in conseguenza delle infiltrazioni per cui è causa;
- nei rapporti interni tra i predetti convenuti la responsabilità per i danni patiti dagli attori va imputata nella misura del 5% all'arch. e del 95% all'appaltatrice E CP_2 CP_1
conseguentemente, in accoglimento della relativa domanda di regresso tra condebitori solidali,
[...]
va condannata a rimborsare al ogni importo per capitale ed interessi che, in esecuzione CP_7 CP_2
della presente sentenza, tale professionista dovesse essere chiamato a corrispondere agli attori in misura superiore alla quota di responsabilità del 5% ad esso ascrivibile;
- in accoglimento parziale della relativa domanda di garanzia (fondata sul contratto di subappalto)
è tenuta a manlevare nella misura della metà (e per un importo Controparte_3 CP_1
corrispondente al massimo al 47,5% del danno complessivamente patito dagli attori) rispetto all'obbligo risarcitorio che, in forza della presente sentenza, grava sulla appaltatrice nei confronti degli attori. Il tutto con la precisazione che, per la parte di danno che è stata risarcita in forma specifica (mediante diretta eliminazione dei vizi da parte di , ai fini della determinazione CP_1
dell'onere economico gravante su dovrà essere considerato il valore economico delle CP_3
opere realizzate dalla convenuta per emendare i vizi (onere alla cui determinazione si è proceduto mediante la ulteriore CT svolta nel presente giudizio di merito. D'ora in poi, la Ctu merito).
17 Quanto alle ulteriori domande, proposte da di risoluzione per inadempimento del CP_1
contratto di subappalto stipulato con e di restituzione del corrispettivo di euro CP_3
26.200,00 a suo tempo pagato, va evidenziato che – come correttamente osservato dalla terza chiamata – nel caso in cui il contratto sia stato già completamente eseguito (come nella fattispecie)
non può trovare applicazione la disciplina generale in tema di risoluzione di cui agli artt. 1453 e
1455 cc, ma possono essere invocati solo i rimedi previsti dagli artt. 1667 e 1668 cc (cfr Cass.
13983/11, Cass. 9198/18, Cass. 4511/19).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 1668, c. 2 cc la risoluzione potrà essere pronunciata solo nel caso in cui i vizi accertati siano di gravità tale da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione e, in ogni caso, il rimedio della risoluzione è evidentemente incompatibile con quelli della eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o della riduzione del prezzo previsti dall'art. 1668, c.
1 cc, che presuppongono all'evidenza la permanenza di efficacia del contratto.
Nel caso di specie, mediante la proposizione della domanda di garanzia ex artt. 1670 cc CP_1
ha evidentemente optato per la richiesta di eliminazione dei vizi a spese del subappaltatore, quindi per un rimedio incompatibile con la domanda di risoluzione al contempo proposta.
D'altra parte, le opere di impermeabilizzazione eseguite da non hanno comportato CP_3
problemi di infiltrazioni per circa cinque anni, sicché non può certo ritenersi che le stesse fossero del tutto inadatte allo scopo a cui erano finalizzate e, quindi, non potrebbe comunque giustificarsi la risoluzione del contratto.
E, peraltro, in caso di risoluzione del contratto, poiché l'opera è già stata eseguita, CP_1
sarebbe tenuta alla conseguente restituzione a favore di che non potrebbe che CP_3
avvenire per equivalente pecuniario del valore delle prestazioni eseguite e di cui si sia CP_1
comunque giovata (Cass. 6181/11, Cass. 15705/13).
Pertanto, tenuto conto del fatto che aveva ricevuto dal l'intero corrispettivo CP_1 Parte_1
dell'appalto, ivi compresa la parte relativa alle opere di impermeabilizzazione subappaltate a ed atteso che il non ha mai avanzato domanda di restituzione di quanto CP_3 Parte_1
pagato, è del tutto evidente che si è economicamente giovata per intero e definitivamente CP_1
18 delle opere eseguite dalla subappaltatrice, sicché l'equivalente pecuniario di tali opere comunque realizzate non può che corrispondere proprio all'importo di euro 26.200,00 a suo tempo pagato a
(e poi recuperato mediante il pagamento da parte del , sicché CP_3 Parte_1 CP_1
non avrebbe comunque diritto alla restituzione di tale corrispettivo.
Le domande di risoluzione contrattuale e di rimborso del corrispettivo di euro 26.200,00 formulate da verso vanno quindi rigettate. CP_1 CP_3
Venendo a trattare il profilo relativo alla quantificazione del danno, va detto che a partire dall'agosto del 2020 ha provveduto ad eseguire alcuni degli interventi risolutivi che erano CP_1
stati individuati dal CT in sede di ATP.
All'esito della nuova CT svolta in questa sede è stato appurato che per eliminare in CP_1
tempi rapidi le infiltrazioni, ha eseguito solo opere di coibentazione esterna, senza terminare tali lavori con le opere di finitura e senza eseguire alcuna opera all'interno delle abitazioni dei condomini e Controparte_11 Parte_2
In particolare, ha eseguito opere esterne comprese tra quelle individuate in sede di CT CP_1
(per euro 40.873,93: vedi elenco di pagina 51 e 52) ed opere non comprese ma comunque a tal fine necessarie (per euro 11.217,84: vedi elenco a pagina 46 e 47), per un valore complessivo di euro
52.091,77 oltre iva 10%.
Sempre in riferimento alle opere esterne, per ripristinare lo stato precedente restano poi da eseguire tutte le opere di pavimentazione delle terrazze, per un corrispettivo di euro 15.284,00 oltre iva 10%
Considerando, infine, il costo di euro 2.000,00 oltre iva 22% per assistenza tecnica, il costo complessivo delle opere esterne necessarie per porre rimedio alle infiltrazioni è pari ad euro
69.375,77 (52.091,77 + 15.284,00 + 2.000,00) oltre iva di legge.
Secondo quanto precisato in sede di ATP (cfr pag. 64 e 65 Ctu Atp) tale costo va poi imputato per
1/3 ai proprietari degli appartamenti dell'ultimo piano ( e per 1/6 a Controparte_11 Parte_2
testa) e per 2/3 al Condominio sicché il danno, quanto alle opere esterne, ammonta:
- ad euro 11.562,63 per i condomini;
Controparte_11
19 - ad euro 11.562,63 per il condomino Parte_2
- ad euro 46.250,51 per il condominio Cangrande.
Va poi evidenziato che dalle indagini svolte (mediante accesso agli atti da parte del CT e richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate ex art. 213 cpc) è emerso che in relazione alle lavorazioni già eseguite da gli attori non hanno goduto del beneficio fiscale per il c.d. super bonus CP_1
110%, come ipotizzato dal geom. e da CP_2 CP_3
Invero, come appurato dal CT l'intervento agevolato ha riguardato lavori di manutenzione straordinaria all'interno degli appartamenti dei condomini e nonché Controparte_11 Parte_2
la installazione del c.d. cappotto termico sulle facciate dell'intero edificio.
Tali interventi edilizi – ancora in corso al momento degli accertamenti peritali – avevano avuto inizio a seguito di “comunicazione di inizio lavori in data 11.11.21” (all. 14/6 alla Ctu merito) e, come risulta dalla nota dell'Agenzia delle Entrate ex art 213 cpc del 16.3.23, erano stati affidati alla ditta (con pagamento del corrispettivo a mezzo di cessione Controparte_19
di credito o sconto in fattura).
Dalla stessa nota, peraltro, emerge che il Condominio non risulta aver ceduto e avere CP_1
acquistato alcun credito fiscale relativo ad agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 Dl 34/2020 (c.d.
Super bonus).
Pertanto, tenuto conto del fatto che ha eseguito le lavorazioni di ripristino da agosto 2020 CP_1
ad ottobre 2021, che la stessa non risulta cessionaria di crediti super bonus, che i lavori coperti dall'incentivo sono iniziati a novembre 2021 e sono stati eseguiti da altra ditta (pagata mediante cessione del credito fiscale o sconto in fattura) è del tutto evidente che – come affermato dagli attori
– nessun beneficio fiscale è stato goduto dagli attori (e alcun compenso è stato incassato dalla esecutrice tramite cessione di crediti fiscali) in relazione ai lavori di rispristino già eseguiti da
[...]
per un controvalore di euro 52.091,77 oltre iva. CP_7
Quanto alle opere di pavimentazione delle terrazze ancora da eseguire (per un importo di euro
15.284,00 oltre iva) va evidenziato che le stesse non sono comprese in quelle indicate nella
20 relazione tecnica dell'arch. datata 6.4.21 (all. 14/1m alla Ctu merito) ove sono descritti gli Per_2
interventi per i quali il potrà godere dei benefici fiscali superbonus. Parte_1
Deve quindi escludersi che gli attori non dovranno sostenere il costo di tale intervento in quanto interamente coperto dal super bonus 110%, sicché anche la relativa spesa di euro 15.284,00 oltre iva va integralmente posta a carico di e dell'arch. a titolo di risarcimento del danno. CP_1 CP_2
In conclusione, quindi, gli attori hanno diritto al risarcimento per l'intero importo di euro 69.375,77
oltre iva relativo alle opere esterne e, nei rapporti tra coobbligati solidali, il relativo onere dovrà gravare per euro 3.468,79 (5%) a carico dell'arch. e per euro 65.906,98 (95%) a carico di CP_2
CP_1
Poiché ha già eseguito opere per euro 52.091,77 (risarcendo il danno, per questa parte, in CP_1
forma specifica), il residuo credito degli attori è perciò pari ad euro 17.284,00 oltre iva (di cui euro
11.552,00 a favore del Condominio, euro 2.881,00 a favore dei coniugi ed Controparte_11
euro 2.881,00 a favore del e, nei rapporti interni tra i coobbligati solidali, tale onere deve Parte_2
gravare per euro 13.815,21 su e per euro 3.469,77 sull'arch. CP_1 CP_2
Pertanto, in accoglimento della relativa domanda di regresso, va sin d'ora condannata a CP_1
rimborsare all'arch. ogni importo che, in esecuzione della presente sentenza (e stante CP_2
l'obbligo solidale di pagamento per l'intero importo residuo di euro 17.284,00 su di lui gravante ex art 2055 cc), lo stesso dovesse corrispondere agli attori in misura superiore alla somma di euro
3.469,77 (5% del totale del danno pari ad euro 69.375,77) che deve invece rimanere integralmente a suo carico.
Invece, per quanto attiene alla domanda di regresso proposta da nei confronti di CP_1 CP_3
[...
quest'ultima è in primo luogo tenuta a rimborsare alla prima il 50% del controvalore degli interventi di ripristino già eseguiti, quindi l'importo di euro 26.045,88 (52.091,77:2) oltre iva.
è poi tenuta a corrispondere a anche il 50% della somma necessaria per CP_3 CP_1
consentire alla convenuta di far fronte al residuo debito a suo carico verso gli attori per i lavori esterni ancora da eseguire, quindi l'importo di euro 6.907,60 (euro 13.815,21:2) oltre iva.
21 Il debito complessivo di nei confronti di in relazione alle opere di rispristino CP_3 CP_1
esterne è quindi pari ad euro 32.953,48 oltre iva
Quanto ai danneggiamenti strutturali verificatisi all'interno degli appartamenti dell'ultimo piano, in sede di Ctu atp si è provveduto alla individuazione dei relativi interventi di rispristino, con quantificazione della spesa in euro 16.000,00 oltre iva quanto all'appartamento del e di Parte_2
euro 2.400,00 oltre iva quanto all'appartamento dei signori . Controparte_11
Tuttavia, come emerge dalla relazione tecnica dell'arch. del 6.4.21 (all. 14/1m alla Ctu Per_2
merito), tali appartamenti hanno potuto godere del superbonus 110% (con pagamento del corrispettivo mediante cessione del credito o sconto in fattura) in relazione ad interventi
(sostituzione della caldaia e degli infissi;
realizzazione di riscaldamento a pavimento;
modifiche della distribuzione interna dei locali, anche con sostituzione delle finiture e dei serramenti interni)
che hanno comportato, di fatto, l'integrale ristrutturazione delle due unità abitative e quindi la necessaria esecuzione anche degli interventi individuati dal CT per porre rimedio ai danni provocati dalle infiltrazioni (ripristini delle pareti danneggiate in alcuni locali e nuova tinteggiatura;
ripristino della pavimentazione in parquet in una camera da letto).
Gli attori e quindi, hanno già di fatto ottenuto il ripristino delle loro Controparte_11 Parte_2
abitazioni a spese dell'Erario grazie al godimento dei vantaggi fiscali connessi al superbonus 110%
(ossia mediante il pagamento della ditta esecutrice dei lavori con cessione del credito o con applicazione di sconto integrale dell'importo in fattura), senza sostenere in proprio alcuna spesa.
Pertanto, poiché al danno strutturale è già stato in tal modo posto integrale rimedio, i predetti attori non hanno più diritto a percepire alcun importo da parte dei convenuti e Arch. CP_1 CP_2
posto che altrimenti conseguirebbero una illegittima locupletazione (non si condivide, quindi,
l'opinione del CT secondo cui agli attori spetterebbe comunque la somma necessaria per eseguire gli interventi di ripristino, seppur già interamente coperti dal vantaggio fiscale, senza alcun esborso a carico degli attori).
22 In sede di Ctu atp è stato inoltre accertato che le infiltrazioni hanno provocato il danneggiamento di alcuni armadi situati in una camera da letto dell'abitazione del ed il relativo danno è stato Parte_2
quantificato in euro 4.000,00.
Anche di tale danno sono tenuti a rispondere verso il in solido e per l'intero, e Parte_2 CP_1
l'arch. mentre nei rapporti interni tra i condebitori solidali lo stesso deve gravare per euro CP_2
3.800,00 a carico della prima (95%) e per euro 200,00 a carico del secondo (5%), con conseguente diritto di quest'ultimo ad essere manlevato per quanto dovesse essere chiamato a corrispondere all'attore per importo superiore alla quota di danno di sua competenza.
ha poi a sua volta diritto a vedersi risarcito da il 50% della quota di danno a CP_1 CP_3
suo carico, quindi l'importo di euro 1.900,00.
Gli attori e lamentano infine un danno da lucro cessante per il Controparte_11 Parte_2
mancato godimento dei rispettivi immobili a causa della presenza delle infiltrazioni.
Quanto all'appartamento del è pacifico che lo stesso non fosse locato a terzi nel momento Parte_2
in cui – nell'anno 2018 – si erano verificate le infiltrazioni per cui è causa.
Il CT in sede di ATP ha ritenuto che l'appartamento non fosse stato più utilizzato dal e Parte_2
dai suoi familiari a causa della presenza delle infiltrazioni a partire dall'autunno 2018 (con trasferimento presso la casa al lago), in quanto così gli era stato riferito dal CTP degli attori nel corso delle operazioni peritali.
Sennonché, risulta documentalmente (vedi pagina 8 della Ctu atp) che a verbale del sopralluogo del
2.12.19 presso i luoghi di causa lo stesso personalmente avesse dichiarato “di aver Parte_2
lasciato l'u.i. in via definitiva nell'agosto 2015”, sconfessando apertamente quando successivamente affermato dal CTP.
Deve quindi ritenersi provato che allorché si erano verificate le infiltrazioni l'abitazione del fosse già da tempo inutilizzata dal proprietario o da terzi inquilini, il che induce altresì ad Parte_2
escludere che l'attore fosse intenzionato a locare l'immobile.
23 Deve quindi escludersi che a causa dei danneggiamenti conseguiti alle infiltrazioni il sia Parte_2
stato costretto a trasferirsi altrove nel 2018 (poiché ciò era già avvenuto tre anni prima per ragioni personali dell'attore, del tutto indipendenti dai fatti per cui è causa) e che lo stesso abbia patito un danno da lucro cessante per non avere potuto locare a terzi l'immobile (posto che ciò non era ma avvenuto nei tre anni successivi al momento in cui il si era trasferito altrove, prima che si Parte_2
verificassero le infiltrazioni).
La pretesa risarcitoria del quindi, va integralmente rigettata. Parte_2
Quanto all'appartamento dei condomini è pacifico che lo stesso nel luglio 2018 Controparte_11
fosse locato a terzi (cfr doc. 9 di parte attrice) e che gli inquilini abbiano rilasciato l'immobile nel giugno 2020.
In primo luogo, non può dirsi certo che, nel caso in cui non si fossero verificate le infiltrazioni, gli inquilini non avrebbero comunque rilasciato l'immobile nel giugno 2020.
Invero, nella missiva inviata al in data 14.4.19 (doc. 10 di parte attrice) l'occupante Parte_3
dell'immobile, oltre a lamentare le problematiche presenti nell'abitazione (e a prospettare una possibile richiesta di riduzione del canone, che non risulta avere avuto poi seguito), rappresenta comunque che, in base ai propri impegni professionali, sarebbe rimasta presso l'immobile solo fino alla fine dell'anno scolastico 2019/2020, quindi proprio sino al giugno 2020.
Va poi considerato che proprio nella primavera del 2020 (anche per rilanciare l'economica dopo il periodo di pandemia causa lock down per Covid 19) era stata introdotta (con il Dl 34/20) la possibilità di eseguire importanti interventi di ristrutturazione e di riqualificazione degli immobili con costo a totale carico dello Stato e che, come già evidenziato, anche i coniugi avevano deciso di beneficiare di tali incentivi. Controparte_11
E, ovviamente, durante l'esecuzione di tali interventi (che erano in corso al momento dello svolgimento della Ctu merito e sono quindi durati quantomeno sino al 2023) l'immobile non avrebbe certo potuto essere locato a terzi.
24 Anche in questo caso, quindi, deve escludersi che i danneggiamenti conseguenti alle infiltrazioni abbiano procurato un danno da lucro cessante agli attori, atteso che il canone era stato regolarmente percepito sino al giugno 2020, che molto probabilmente il rapporto di locazione sarebbe comunque cessato nel medesimo periodo e che per il periodo successivo deve senz'altro escludersi la possibilità di locazione dell'immobile, in quanto interessato da importanti lavori di ristrutturazione perdurati per lungo periodo (e di portata ben superiore alla semplice eliminazione dei danni da infiltrazione).
Anche la domanda degli attori va, quindi, integralmente rigettata. Controparte_11
Va infine evidenziato che, come emerso all'esito della CT merito, anche gli interventi realizzati da per euro 11.217,84 e non compresi in quelli individuati in sede di ATP sono risultati CP_1
essere comunque necessari per porre rimedio ai vizi e ai danneggiamenti relativi alle parti esterne.
L'esecuzione di tali opere da parte di rientra perciò nell'obbligo di risarcimento del danno CP_1
in forma specifica e, quindi, la convenuta non può pretendere alcun corrispettivo aggiuntivo per tali interventi da parte degli attori.
Va quindi rigettata anche la domanda di di condanna degli attori al pagamento della CP_1
somma di euro 22.649,69 + iva (per interventi eseguiti ed asseritamente ulteriori rispetto a quelli necessari per porre rimedio alle infiltrazioni).
Passando a valutare il profilo relativo alle spese di lite, occorre trattare separatamente quelle relative al procedimento per ATP ante causam, da quelle inerenti al presente giudizio di merito.
Stante la persistenza delle infiltrazioni e la mancata risoluzione della problematica in sede stragiudiziale, gli attori avevano del tutto legittimamente instaurato il procedimento ex art 669bis
cpc, al fine di accertare cause, responsabilità e rimedi.
E, all'esito della CT, era stata appurata l'effettiva sussistenza delle problematiche denunciate e la responsabilità di del e di CP_1 CP_2 CP_3
Pertanto, quanto al rapporto processuale tra gli attori e i convenuti e le relative CP_1 CP_20
spese di lite vanno poste a carico dei secondi, tenendo però conto della percentuale di responsabilità
25 a ciascuno di essi ascrivile (quindi nella misura del 5% a carico di e del 95% a carico di CP_2 [...]
. CP_7
Dette spese (considerato il procedimento di valore indeterminabile e con applicazione dei parametri antecedenti al DM 147/22, atteso che il procedimento è terminato prima del 23.10.22) si liquidano per l'intero nell'importo di euro 5.226,00, di cui euro 2.316,00 per spese (comprensive di quelle di
CTP per euro 2.030,00: cfr doc. 24 di parte attrice) ed euro 2.910,00 per compenso professionale,
oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta.
Quanto al rapporto processuale tra e era pienamente giustificata la chiamata CP_1 CP_3
in causa della seconda per accertarne la responsabilità (quantomeno concorrente) in ordine alle infiltrazioni e, quindi, si giustifica la condanna di all'integrale rimborso delle spese CP_3
sostenute da che si liquidano nell'importo di euro 5.172,00, di cui euro 2.262,00 per CP_1
spese (comprensive di quelle di CTP per euro 2.013,00: cfr doc. 7 di ed euro 2.910,00 CP_1
per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta.
Quanto alle spese del presente giudizio di merito e per quanto attiene al rapporto tra gli attori ed i convenuti e arch. sussiste una situazione finale di reciproca soccombenza, atteso CP_1 CP_2
che – per un verso - le domande risarcitorie degli attori sono state accolte ma per importo ben inferiore a quanto richiesto (euro 21.284,00, a fronte di una pretesa complessiva come da prima memoria ex art 183, c. 6 cpc di euro 186.692,20) e che – per altro verso - è stata rigettata la domanda riconvenzionale di di pagamento della somma di euro 22.649,69 e che la CP_1
somma dovuta dall'arch. agli attori (stante l'obbligo solidale su di lui gravante) è risultata CP_2
essere sensibilmente superiore all'importo di euro 7.000,00 che il convenuto ha offerto di pagare sin dall'inizio del giudizio.
Si giustifica, quindi, l'integrale compensazione delle spese di lite tra dette parti.
Anche in relazione al rapporto processuale tra e tenuto conto CP_1 CP_3
dell'accoglimento solo parziale della domanda di regresso e del rigetto di quella di risoluzione del contratto di subappalto con restituzione del corrispettivo, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
26 Quanto, infine, alle spese delle due CT (come quantificate con decreti in data 20.8.21 e 25.9.23),
le stesse vanno definitivamente poste nella misura di 1/5 a carico di , di 2/5 a carico di CP_2
e di 2/5 a carico di CP_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che la responsabilità per le infiltrazioni per cui è causa è imputabile nella misura del 5% a , del 47,5% a e del 47,5% a CP_2 CP_1 Controparte_3
2) accerta e dichiara che e sono obbligati, in solido, a risarcire per intero il CP_2 CP_1
danno provocato agli attori che, per quanto attiene alle opere di ripristino esterne, quantifica complessivamente in euro 69.375,77 oltre iva, di cui euro 46.250,51 oltre iva a favore del
, euro 11.562,63 oltre iva a favore di e Parte_1 Parte_3 Parte_4
ed euro 11.562,63 oltre iva a favore di;
[...] Parte_2
3) dato atto che ha già in parte risarcito il danno di cui al punto precedente in forma CP_1
specifica eseguendo opere di ripristino esterne per un controvalore di euro 52.091,77 oltre iva,
condanna e , in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 11.522,00 CP_1 CP_2
oltre iva a favore del , di euro 2.881,00 oltre iva a favore di Parte_1 Parte_3
e e di euro 2.881,00 oltre iva a favore di;
[...] Parte_4 Parte_2
4) accerta e dichiara che e sono obbligati, in solido, a risarcire per intero il CP_2 CP_1
danno provocato all'attore per danneggiamento di alcuni armadi e, per l'effetto, Parte_2
li condanna in solido al pagamento dell'importo di euro 4.000,00 a favore dell'attore;
5) accerta e dichiara che nei rapporti interni tra e la responsabilità in ordine CP_1 CP_21
a danni patiti dagli attori e di cui ai punti 2) e 4) va ascritta nella misura del 95% alla prima e del
5% al secondo e, per l'effetto, in accoglimento della relativa domanda di regresso tra condebitori solidali, condanna a rimborsare a : CP_1 CP_2
27 - ogni importo che, in esecuzione di quanto stabilito al precedente punto 3), i dovesse CP_2
corrispondere agli attori in misura superiore alla somma di euro 3.469,77 che deve invece rimanere integralmente a suo carico;
- ogni importo che, in esecuzione di quanto stabilito al precedente punto 4), il dovesse CP_2
corrispondere a in misura superiore alla somma di euro 200,00 che deve invece Parte_2
rimanere integralmente a suo carico;
6) in parziale accoglimento della relativa domanda di garanzia e regresso, condanna CP_3
al pagamento a favore di
[...] CP_1
- della somma di euro 32.953,48 oltre iva in relazione ai costi di ripristino per opere esterne;
- della somma di euro 1.900,00 in relazione al danneggiamento degli armadi dell'attore Parte_2
[...]
7) rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti in causa;
8) condanna al pagamento a favore degli attori della somma di euro 4.964,00, oltre spese CP_1
generali 15%, cpa ed iva se dovuta a titolo di rimborso del 95% delle spese di lite sostenute nel procedimento ex art 696bis cpc n. 5075/19 rg;
9) condanna al pagamento a favore degli attori della somma di euro 262,00, oltre CP_2
spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta a titolo di rimborso del 5% delle spese di lite sostenute nel procedimento ex art 696bis cpc n. 5075/19 rg;
10) condanna al pagamento a favore di della somma di euro Controparte_3 CP_1
5.172,00, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta a titolo di integrale rimborso delle spese di lite sostenute nel procedimento ex art 696bis cpc n. 5075/19 rg;
11) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite relative al presente giudizio di merito;
12) pone le spese della CT svolta nel procedimento ex art 696bis cpc n. 5075/19 rg, come liquidate dal Giudice con decreto in data 20.8.21, per 1/5 a carico di , per 2/5 a carico CP_2
di e per 2/5 a carico di CP_1 Controparte_3
28 13) pone le spese della CT svolta nel presente giudizio di merito, come liquidate dal Giudice con decreto in data 25.9.23, per 1/5 a carico di , per 2/5 a carico di e per 2/5 a CP_2 CP_1
carico di Controparte_3
Verona, 1.1.2025 Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
39 e 40), nonché le spese di assistenza tecnica pari ad Euro 1.603,20 (fattura n. 19/2024 di cui al doc. 38), o quelle
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8827 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra
(cod.fisc. Parte_1 P.IVA_1
(cod.fisc. ) Parte_2 C.F._1
(cod.fisc. Parte_3 C.F._2
(cod.fisc. ) Parte_4 C.F._3
con l'avv. Stefano Ederle
- attori -
e
(p.iva ) CP_1 P.IVA_2
con l'avv. Marco Bastianello
- convenuta –
e
(cod.fisc. ) CP_2 C.F._4
con gli avv.ti Stefano Dindo e Daniele Calcaterra
1 - convenuto -
e
(p.iva ) Controparte_3 P.IVA_3
con gli avv.ti Barnaby Dosi e Anna Preto
- terza chiamata -
Conclusioni
Attori: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda (anche riconvenzionale), eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria di rito, così giudicare: Nel merito: - per tutti i motivi esposti in atti,
anche singolarmente considerati, condannare le parti convenute a corrispondere, anche in via solidale tra loro, tutti i danni subiti dagli attori, che si quantificano rispettivamente in - € 15.284,00 (pag. 64 della CT) a favore del in persona dell'Amministratore pro tempore - - € Parte_1 CP_4 CP_5
102.000,00 a favore del Sig. € 40.140,00 a favore dei Sig.ri e , Parte_2 Parte_3 Parte_4
o quelle minori o maggiori somme, che saranno ritenute di giustizia in corso di causa ovvero liquidate secondo equità,
oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo;
- inoltre, per tutti i motivi esposti in atti, anche singolarmente considerati, condannare le parti convenute a corrispondere e/o rifondere, anche in via solidale tra loro, in favore del in persona dell'Amministratore pro tempore le spese di Parte_1 Controparte_6
consulenza tecnica in ordine al compenso del CT , nonché quelle di assistenza tecnica e di Persona_1
assistenza legale, tutte sostenute nell'ambito della procedura per ATP n. 5075/2019 R.G., che si indicano rispettivamente in € 12.146,37 per le spese di consulenza tecnica inerenti al compenso del CT Persona_1
(docc. n. 20 – 21 - 22), in € 2.030,72 per le spese di assistenza tecnica (doc. n. 24) ed in € 8.825,17 per quelle legali
(doc. n. 25), o quelle minori o maggiori somme, che saranno ritenute di giustizia in corso di causa ovvero liquidate secondo equità, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo;
- rigettarsi tutte le eccezioni e le domande svolte in via riconvenzionale da parte convenuta nei confronti degli attori. In via istruttoria: si insiste per l'espletamento di tutti i mezzi probatori richiesti, tra cui la prova orale, non ammessi e/o espletati nel corso del giudizio. In ogni caso: -
condannare le parti convenute a corrispondere e/o rifondere, anche in via solidale tra loro, in favore del
[...]
in persona dell'Amministratore pro tempore le spese di consulenza Parte_1 Controparte_6
tecnica, da quest'ultimo sostenute, in ordine al compenso del CT liquidato dal Giudice nel Persona_1
presente giudizio di merito pari ad Euro 3.501,39 (534,40 a titolo di acconto e 2.966,99 a titolo di saldo di cui ai docc.
2 minori o maggiori somme, che saranno ritenute di giustizia in corso di causa ovvero liquidate secondo equità, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfetario, oltre accessori di legge”.
“respingersi la domanda proposta dalle parti attrici, ognuna in ragione delle eccezioni e/o CP_7
argomentazioni da loro avanzate, perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti negli scritti difensivi in via subordinatamente condizionata al mancato accoglimento delle superiori richieste dichiararsi che l'eccezione avanzata dal convenuto chiamato in causa di intervenuta prescrizione del diritto azionato dalle parti attrici tutte, CP_3
laddove fondata, giova anche a in confronto della parte chiamata in causa previo accertamento CP_1 CP_3
della diretta ed esclusiva addebitabilità dell'evento dannoso e/o della non corretta esecuzione (fornitura-posa) del contratto di subappalto di cui al doc. sub n. 2 di parte convenuta dichiararsi la società P.I.: CP_1 CP_3
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante con sede in Cortenuova (BG), via P.IVA_3 Controparte_8
Carducci n. 24, tenuta a corrispondere quanto dovuto a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale sofferto dalle parti attrici e/o a prestare la garanzia relativa al rapporto contrattuale intercorso, in ragione della sussistenza di esclusiva responsabilità e/o concorsuale responsabilità in misura percentuale accertanda , ad essa addebitabile, per il danno occorso a parti attrici, per tale effetto obbligandola a corrispondere direttamente a parti attrici le somme dovute a qualunque titolo per responsabilità diretta, come determinate o determinande in corso di causa, e comunque a tenere indenne il contraente da ogni e qualunque pretesa avanzanda o avanzata da controparte attorea, singolarmente CP_1
e/o cumulativamente, in virtù del rapporto contrattuale intercorso e conseguentemente condannarsi la chiamata in causa società P.I.: CP_3
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante con sede in Cortenuova (BG), via P.IVA_3 Controparte_8
Carducci n. 24, per le causali esposte in narrativa, ad immediatamente corrispondere a titolo di rimborso la somma spesa da per la realizzazione delle opere eseguite sulle parti comuni-condominiali, come determinate nel CP_1
capitolato allegato all'accordo di cui al verbale di transazione, e comunque come accertande in corso di causa, nessun importo escluso, pari ad € 63.220,15, oltre IVA salvo errori e/o omissioni e con riserva di miglior quantificazione o comunque nella misura di cui alla contabilità di cantiere di cui al doc. sub n. 1 di parte convenuta o comunque CP_1
come accertate in sede di CT ing. a direttamente corrispondere a parte attrice, singolarmente e/o Per_1
cumulativamente, od a rimborsare a di quanto dovesse essere accertato e dovuto, unitamente e/o CP_1
disgiuntamente, a e/o a e/o a , in Parte_1 Parte_2 Controparte_9
questa sede, a titolo di risarcimento per danni asseritamente causati, nessun importo escluso dovuto a titolo di capitale,
3 accessori, interessi e/o rivalutazione monetaria e spese di lite a corrispondere a la somma di € 26.200,00, CP_1
oltre IVA, od altra ritenuta di giustizia, a titolo di restituzione - risarcimento per l'importo versato in forza del contratto di sub appalto dovuto per l'intervenuta risoluzione del contratto di sub appalto, imputabile in via esclusiva per sua colpa respingersi l'eccezione, come avanzata in comparsa di costituzione e risposta, di intervenuta decadenza del diritto azionato da contro per asserito inutile decorso del termine, essendo configurabile il termine CP_1 CP_3
prescrizionale decennale per danni da rovina e/o difetti di edifici respingersi ogni e qualunque richiesta di condanna avanzata, da ogni e qualunque ulteriore parte processuale, nei confronti di sia in via principale sia in via CP_1
residuale, per asserita responsabilità in tutto od in parte a proprio carico accertata, perchè infondata in fatto ed in diritto in confronto di parte attrice , e Parte_1 Parte_2 Parte_5
condannarsi in via riconvenzionale il , in persona dell'amministratore pro tempore Parte_1 CP_6
con sede in Verona L.ge Cangrande n. 15, residente in [...]L.ge Cangrande n. 15 Pt_2 Parte_2 [...]
residente in Singapore e residente in Verona L.ge Cangrande n. 15, in via tra di loro Parte_3 Parte_4
solidale, per le causali esposte in narrativa, ad immediatamente corrispondere a in persona del legale CP_1
rappresentante la somma di € 22.649,69 oltre IVA, salvo errori e/o omissioni, e comunque nella misura di cui alla contabilità di cantiere di cui al doc. sub n. 1 di parte convenuta come dovuta ed accertanda, in caso di CP_1
contestazione, a seguito di espletanda consulenza tecnica, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ,o comunque come accertate in sede di CT ing. condannarsi in via riconvenzionale subordinatamente condizionata al mancato Per_1
accoglimento della domanda proposta contro di cui sopra, il , in persona CP_3 Parte_1
dell'amministratore pro tempore con sede in Verona L.ge Cangrande n. 15, residente in CP_6 Parte_2
Verona L.ge Cangrande n. 15 residente in [...]e residente in [...]L.ge Parte_3 Parte_4
Cangrande n. 15, per le causali esposte in narrativa, ad immediatamente corrispondere a in persona del legale CP_1
rappresentante, subordinatamente alle superiori richieste, a titolo di indebito arricchimento oggettivo, la somma esattamente dovuta per la esecuzione di lavori, come da capitolato, nella misura quantificata in sede di accertamento tecnico, di cui all'accordo sottoscritto in sede di accertamento tecnico, e comunque nella misura di cui alla contabilità di cantiere di cui al doc. sub n. 1 di parte convenuta con riserva di quantificazione, in caso di contestazione, a CP_1
seguito di espletanda consulenza tecnica, in ipotesi di riconosciuta non responsabilità per la causazione dei danni lamentati e /o di accertata impossibilità (per non volere e/o per non potere) da parte della convenuta chiamata in causa a corrispondere la somma pari ad € 63.220,15 oltre IVA, in via tra di loro solidale, salvo errori e/o CP_3
omissioni a titolo di rimborso le somme tutte spese da parte convenuta per la esecuzione dei lavori nelle CP_1
4 porzioni condominiali o comunque come accertate in sede di CT ing. in via di estremo subordine in Per_1
confronto di parte attrice compensarsi il credito asseritamente vantato da Parte_6 Parte_2
residente in [...]L.ge Cangrande n. 15 residente in [...]e residente in Parte_3 Parte_4
Verona L.ge Cangrande n. 15, per i danni ulteriori lamentati a titolo di danno emergente e/o lucro cessante, nella misura di importo corrispondente, e comunque fino alla eventuale concorrenza, con quello vantato da per le opere CP_1
eseguite come da contabilità di cantiere sub doc. n. 1 di parte attrice, da aversi qui riportato e/o di ogni altro, a qualunque titolo, che venisse accertato in corso di causa In confronto della parte convenuta arch. CP_2
respingersi ogni e qualunque richiesta di condanna avanzata nei confronti di sia in via principale sia in via CP_1
residuale, per asserita responsabilità in tutto od in parte accertata, perchè infondata in fatto ed in diritto spese e compenso del giudizio di accertamento tecnico preventivo (vedasi doc. 3 – 4 – 5), e del presente giudizio, ivi comprese il compenso per CT e CTP, interamente rifusi”.
: “Ribadito che si formula proposta conciliativa ex art. 91 c.p.c. (in forza della quale l'arch. CP_2 [...]
offre di pagare agli attori banco iudicis € 7.000,00 omnia, a spese legali compensate), per l'ipotesi in cui la CP_2
proposta conciliativa non venga accettata dagli attori: 1) accertarsi che la responsabilità dell'arch. è CP_2
limitata alla quota di responsabilità indicata dal perito del tribunale in sede di A.t.p. (5%) e che, quindi, 2) è tenuto a pagare agli attori il 5% del danno che verrà riconosciuto dal Tribunale, dandosi atto che il convenuto si oppone CP_2
al riconoscimento del danno pari a € 83.000,00 di cui alle opere edili e ritiene eccessivo quello reclamato dagli attori per gli altri titoli;
3) condannarsi e/o in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_3
tempore, a tenere indenne da ogni pretesa nei suoi confronti che gli attori dovessero avanzare, superiore CP_2
alla quota di responsabilità di sua competenza e conseguentemente a rimborsargli secondo le rispettive quote di responsabilità quello che dovesse pagare in più rispetto alla quota di sua responsabilità. 4) In ogni caso, con CP_2
vittoria di competenze e spese di lite.”.
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, istanza eccezione e Controparte_3
deduzione: ⎯ In via principale, rigettarsi integralmente ogni domanda proposta nei confronti della CP_3
e assolverla da ogni accusa e/o pretesa anche previa declaratoria di decadenza o prescrizione dell'azione
[...]
intentata dalla x artt. 1670, 1669 c.c. e 1668 c.c. e infondatezza dell'azione di risoluzione del contratto di CP_1
subappalto; ⎯ in via di mero subordine, dichiarare non dovuto alcun risarcimento ex art. 1227 co. 2 c.c., anche in parte,
per i danni che le parti attrici e l'impresa tra loro e singolarmente considerate, avrebbero potuto evitare usando CP_1
l'ordinaria diligenza, da accertarsi in corso di causa, con ogni altra declaratoria, statuizione, pronuncia e provvidenza
5 del caso e di legge;
limitare qualsiasi risarcimento a quanto non corrisposto da altri;
⎯ in via ulteriormente subordinata,
dichiarare non dovute le spese relative a lavori non eseguiti dalla /o coperti da rimborsi fiscali, e in ogni CP_3
caso, limitarsi ogni responsabilità alla quota di riferimento alle mere opere di impermeabilizzazione, ripartire per quote
Contr le eventuali responsabilità, tenuto conto del concorso dell'impresa appaltante ( A) e della direzione dei lavori;
⎯ in via ancora ulteriormente subordinata contro le domande trasversali proposte dall'arch. alla prima udienza CP_2
(26.05.2022), quali eccezioni e domande conseguenti ex art. 183, comma 5, c.p.c., come verbalizzato all'udienza del
26.05.2022, si estendono le eccezioni e le conclusioni già formulate contro la chiedendo l'accertamento CP_1
delle singole quote di responsabilità di ciascuno nei rapporti interni la condanna in via di regresso nei rapporti interni per quanto eventualmente pagato in eccedenza rispetto al propria quota astratta;
⎯ in ogni caso, con vittoria di spese oltre accessori di legge. Il tutto, previa, declaratoria di nullità della CT preventiva, e per ciò stessa non utilizzabile e non acquisibile;
e/o previa in via istruttoria, ai sensi dell'art. 196 c.p.c., disporsi rinnovazione della CT sui fatti di causa e sui punti trattati nella comparsa di risposta e completamente trascurati (pagine 13), con sostituzione del consulente tecnico;
nonché ammettersi prova per interrogatorio formale dei signori attori e per testi dell'amministratore del dedotta nella memoria 183 n. 2 (pagina 8) con esclusione delle prove orali di parte attrice per Parte_1
quanto esposto nella memoria 183 n. 3 della pagine 6-7)”. CP_3
Motivi della decisione
Nel 2012 il aveva incaricato (ora , Parte_1 Controparte_10 CP_1
quale impresa, e l'Arch. , quale progettista e direttore lavori, per il rifacimento della CP_2
copertura dell'immobile sito in Verona, Lungadige Cangrande n. 15 (doc. 2 di parte attrice).
I lavori erano finalizzati al ripristino dell'efficienza dei lastrici solari, dei vasconi destinati al contenimento del verde decorativo, delle coperture piane esterne alla zona pedonabile facenti parte del e avrebbero dovuto risolvere le problematiche riguardanti Parte_1
scollamenti ed infiltrazioni dovute alla discontinuità delle soluzioni costruttive adottate al momento dell'edificazione del fabbricato.
Nonostante tale intervento (eseguito negli anni 2012/13) erano state successivamente riscontrate – a partire dal 2018 - gravi infiltrazioni di umidità, con conseguente formazione di muffe e sgretolamento della tinteggiatura, in particolare nelle unità immobiliari di proprietà,
6 rispettivamente, dei coniugi – e del sign. Parte_3 Parte_4 Parte_2
entrambe ubicate al quarto e ultimo piano dell'immobile condominiale.
Tali danneggiamenti, provocati da infiltrazioni provenienti dal piano di copertura soprastante, si manifestavano e si accentuavano ogniqualvolta si verificassero precipitazioni piovose.
Il condominio Cangrande 15 ed i condomini – (d'ora in poi, anche, Controparte_11 Parte_2
gli attori), ritenendo responsabili dell'accaduto (per l'esecuzione non a regola d'arte dei CP_1
lavori) e l'Arch. (quale progettista e/o per la scelta non idonea della soluzione tecnica CP_2
di impermeabilizzazione adottata e/o, comunque, per culpa in vigilando quale direttore dei lavori),
hanno instaurato prima del presente giudizio il procedimento ex art 669bis cpc n. 5075/19 rg, nel quale è stata coinvolta (su istanza di anche la (la quale, su incarico CP_12 Controparte_3
di aveva eseguito in subappalto le opere di impermeabilizzazione sulla terrazza di CP_1
copertura: cfr doc. 3 di , nonché l'assicurazione (su richiesta di CP_3 CP_13
. CP_3
All'esito di tale procedimento il CT ha riscontrato la presenza dei danneggiamenti denunciati dagli attori, ne ha imputato la responsabilità nella misura del 75% a del 20% a CP_3 CP_1
[... e del 5% all'arch. ed ha individuato gli interventi da eseguire per porre rimedio ai CP_2
fenomeni infiltrativi rilevati e, tuttavia, non si è infine riusciti a giungere ad un accordo transattivo tra tutte le parti.
Gli attori hanno quindi instaurato il presente giudizio di merito nel quale hanno chiesto la condanna di e dell'arch. in solido, al risarcimento dei danni conseguenti agli inadempimenti CP_1 CP_2
ad essi imputabili (costi necessari per eseguire tutti gli interventi di ripristino individuati dal CT
sia sulle parti condominiali, sia all'interno degli appartamenti dei condomini e Controparte_11
risarcimento del danno patito da tali condomini per l'impossibilità di utilizzo dei Parte_2
rispettivi appartamenti a causa delle infiltrazioni).
dopo aver premesso di avere già eseguito tutti i lavori individuati dal CT (con inizio CP_1
nell'agosto 2020 e con collaudo delle opere in data 20.10.21), ha affermato che ogni responsabilità
7 per i difetti riscontrati dovrebbe essere imputata a a cui aveva subappaltato Controparte_3
gli interventi di impermeabilizzazione della terrazza.
La convenuta, quindi, ha chiesto di essere interamente manlevata da in relazione ad ogni CP_3
pretesa avanzata dagli attori nei suoi confronti (con condanna, quindi, di a rimborsare CP_3
a il controvalore delle lavorazioni eseguite direttamente dalla convenuta per porre CP_1
rimedio alle problematiche individuate dal CT e di importo pari ad euro 63.220,15, nonché ogni ulteriore somma che la convenuta fosse condannata a versare a favore degli attori a titolo di risarcimento del danno).
La convenuta, inoltre, stante il grave inadempimento di rispetto al contratto di CP_3
subappalto, ha chiesto la risoluzione di tale contratto con conseguente restituzione del corrispettivo a suo tempo pagato, pari ad euro 26.200,00.
ha poi affermato di avere eseguito a favore degli attori anche lavorazioni aggiuntive e non CP_1
inerenti al ripristino dei vizi ed ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del
Condominio e dei condomini e in solido, al pagamento del relativo Controparte_11 Parte_2
corrispettivo, quantificato in euro 22.649,69 oltre iva.
Infine – per il caso fosse stata esclusa ogni sua responsabilità diretta per i danni lamentati CP_1
dagli attori o fosse stata accertata l'impossibilità (per qualsiasi causa) di di CP_3
corrispondere a la somma di euro 63.220,15 oltre iva (corrispondente al valore dei lavori CP_1
direttamente eseguiti dalla convenuta per porre rimedio ai vizi rilevati dal CT) in accoglimento della domanda di manleva, ha chiesto la condanna, in solido, del e dei condomini Parte_1
e al pagamento del suddetto importo, a titolo di arricchimento senza Controparte_11 Parte_2
causa.
L'arch. pur ritenendo di non avere alcuna responsabilità per i danneggiamenti CP_2
riscontrati in sede di consulenza, ha affermato di non voler contestare la percentuale di responsabilità del 5% a lui imputata dal CT.
Il ha invece contestato il quantum della pretesa attorea, sostenendo che in relazione ai lavori CP_2
di ripristino direttamente eseguiti da gli attori avrebbero goduto di agevolazioni fiscali i CP_1
8 cui benefici avrebbero dovuto essere considerati ai fini della quantificazione della spesa effettiva da porre a carico delle parti ritenute responsabili.
Il ha poi integralmente contestato la pretesa dei condomini e CP_2 Controparte_11 Parte_2
per danni conseguenti ad impossibilità di utilizzo dei rispettivi appartamenti, in quanto non comprovata.
Per il caso di condanna al risarcimento per quota superiore al 5% indicato dal CT, il ha CP_2
infine formulato domanda di rimborso di quanto pagato in eccesso, a titolo di regresso tra condebitori solidali, nei confronti di e CP_1 Controparte_3
– dopo aver precisato che il suo intervento era stato limitato alle sole opere Controparte_3
di isolamento e impermeabilizzazione della terrazza (ossia alla posa dell'isolante termico -
poliuretano a spruzzo - e successivamente, dopo la realizzazione del massetto in calcestruzzo eseguito da alla posa dello strato impermeabilizzante - poliurea a spruzzo) terminate nel CP_1
luglio 2013 – ha eccepito la decadenza di dall'azione di regresso nei confronti del CP_1
subappaltatore (per non avere comunicato a la denuncia ricevuta dagli attori entro il CP_3
termine di 60 giorni di cui all'art 1670 cc), oltre che la prescrizione del relativo diritto di garanzia ai sensi dell'art. 1669, u.c. cc.
Nel merito ha invece negato ogni propria responsabilità per le infiltrazioni rilevate, CP_3
contestando le risultanze delle CT e sostenendo in particolare che il consulente non avrebbe adeguatamente indagato la causa delle infiltrazioni (anche eseguendo carotaggi e prove invasive) e non avrebbe neppure considerato la possibile incidenza di altre possibili alternative cause pure evidenziate da (posa di nuovo telo impermeabile sopra la copertura da parte dei CP_3
condomini nel 2019; rifacimento del rivestimento integrale dei muri perimetrali Controparte_11
del terrazzo del sign. ad inizio 2018; erronea progettazione della stratigrafia della Pt_2
copertura; perdita da tubature posizionate sotto la copertura).
ha poi contestato la sussistenza del danno per mancato utilizzo degli immobili CP_3
lamentato dai condomini e e, quanto ai costi necessari per gli Controparte_11 Pt_2
9 interventi di ripristino, ha anch'essa eccepito che il relativo importo dovrebbe essere decurtato di quanto ottenuto in rimborso dagli attori a seguito del godimento di vantaggi fiscali.
Su tali premesse, quindi, ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte da CP_3 CP_1
nei suoi confronti, ivi compresa quella di risoluzione del contratto di subappalto (anche in ragione della completa esecuzione del medesimo).
In subordine ha chiesto che fosse accertata la percentuale di responsabilità nei rapporti interni tra arch. e CP_1 CP_2 CP_3
Alla prima udienza del 26.5.2022 ha poi chiesto il rigetto della domanda di regresso CP_3
formulata anche nei suoi confronti dall'arch. e, a sua volta, ha proposto domanda di regresso CP_2
nei confronti dello stesso oltre che di per quanto fosse eventualmente condannata CP_2 CP_1
a pagare a favore degli attori in eccesso rispetto alla sua quota di responsabilità.
Così riassunte le domande, eccezioni e difese delle parti, va in primo luogo detto che nel corso della
Con CT svolta in sede di ATP (d'ora in poi Ctu ) è stata effettivamente riscontrata (in particolare nel corso di sopralluogo eseguito in data 2.12.19: vedi pagg. 26 - 48 della Ctu Atp) la presenza dei danneggiamenti nelle abitazioni dei signori e a causa di infiltrazioni Controparte_11 Parte_2
con provenienza dal soffitto e, quindi, dalla copertura piana del fabbricato condominiale.
Per accertare le cause di tali infiltrazioni il CT, in contraddittorio con i CTP, ha provveduto ad effettuare (in data 6.2.20) una prova non invasiva comportante l'allagamento della terrazza, in modo da verificare gli effetti nelle abitazioni sottostanti.
Ebbene, all'esito di tale prova è stata effettivamente riscontrata (già a partire dal 7.2.20, con progressivo aggravamento nei giorni successivi) la presenza di nuove infiltrazioni nell'abitazione sottostante del sign. Parte_2
Tale prova non invasiva, quindi, ha dimostrato inequivocabilmente che le infiltrazioni per cui è
causa ed i conseguenti danneggiamenti erano imputabili a difetto strutturale della copertura dell'immobile che, in esecuzione del contratto d'appalto stipulato con il Controparte_15
aveva realizzato nel 2012/13.
10 Deve poi escludersi che tale difetto strutturale dell'opera fosse conseguito ad interventi modificativi eseguiti sulla copertura in momento successivo al termine dei lavori appaltati a o fosse CP_1
imputabile ad errore progettuale della lavorazione (come ipotizzato, in particolare, dal CTP di
, atteso che come condivisibilmente affermato dal CT (cfr pag. 36 ss Ctu Atp): CP_3
- la stratigrafia della terrazza progettata dall'arch. era quella tecnicamente corretta. Peraltro, CP_2
anche se così non fosse stato, tenuto conto delle competenze specifiche che l'appaltatore deve necessariamente possedere l'errore progettuale avrebbe allora dovuto essere rilevato e segnalato al committente da (e a quest'ultima da in relazione al rapporto di subappalto), CP_1 CP_3
sicché la responsabilità della convenuta (in concorso con quella del progettista) non risulterebbe neppure in tale caso esclusa;
- il telo bituminoso installato dai signori nel 2019 sopra la copertura (al fine di Controparte_11
tentare di quantomeno limitare le infiltrazioni) era stato semplicemente appoggiato alla superficie,
senza in alcun modo modificare la struttura della copertura. Peraltro, proprio il fatto che durante il periodo di apposizione del telo non si fossero verificate infiltrazioni e che le stesse fossero invece ricominciate in modo copioso dopo la sua asportazione, comprova che tali infiltrazioni non possono essere nemmeno imputabili a perdita dalle tubazioni installate sotto la copertura dell'immobile atteso che, se così fosse, i bagnamenti si sarebbero dovuti presentare anche durante il periodo di posizionamento del telo;
- deve escludersi che le infiltrazioni siano imputabili all'intervento di rivestimento integrale dei muri perimetrali del terrazzo del sign. eseguito ad inizio 2018, sia per l'ubicazione di tale Pt_2
lavorazione (muri perimetrali), sia – soprattutto – per il fatto che le infiltrazioni si erano verificate anche nell'appartamento dei signori , non interessato da tali lavorazioni. Controparte_11
Esclusa, quindi, la sussistenza di cause (anche sopravvenute) alternative deve ritenersi perciò
Con dimostrato – sulla scorta delle prove non invasive eseguite in sede di Ctu - la riconducibilità
delle infiltrazioni per cui è causa ad errore nella lavorazione eseguita da nel 2012/13, con CP_1
conseguente responsabilità della stessa per i danni patiti dagli attori.
11 In proposito va evidenziato che, rispetto agli attori, è del tutto irrilevante accertare se lo specifico errore esecutivo causativo delle infiltrazioni sia imputabile alle opere di impermeabilizzazione subappaltate a ovvero alle ulteriori opere (creazione del massetto, pavimentazione, CP_3
scarichi etc) che aveva eseguito personalmente, atteso che il Condominio aveva rapporto CP_1
contrattuale diretto solo con l'appaltatrice e che quest'ultima – ovviamente – è tenuta a CP_1
rispondere ex art. 1228 cc verso gli attori anche degli errori commessi dai soggetti di cui si sia avvalsa nella esecuzione del contratto, quindi anche di quelli imputabili a (con la quale CP_3
gli attori non hanno alcun rapporto contrattuale e nei cui confronti, conseguentemente, non hanno proposto alcuna domanda).
Verso gli attori, invece, può essere chiamato a rispondere direttamente anche l'arch. al CP_2
quale il Condominio aveva affidato l'incarico di progettazione e direzione dei lavori per cui è causa.
Come detto il non ha inteso contestare in questa sede la sussistenza anche di sua CP_2
responsabilità per le infiltrazioni per cui è causa, chiedendo solamente che la stessa fosse limitata alla misura del 5% stimata dal CT.
Come noto, ai sensi dell'art. 2055 cc è sufficiente che il fatto dannoso sia imputabile alle condotte di più soggetti (anche per fatti e/o per titoli, contrattuali o extracontrattuali, diversi: cfr ex multis
Cass. 13143/22, Cass. 24405/21, Cass, 1842/21) affinché ciascuno di essi sia tenuto a rispondere nei confronti del danneggiato in solido e per l'intero danno, mentre la concreta percentuale di responsabilità imputabile a ciascun soggetto assume rilevanza solamente nei rapporti interni tra coobbligati solidali, ai fini dell'azione di regresso.
Pertanto, sia sia l'arch. sono obbligati in solido e per l'intero nei confronti degli CP_1 CP_2
attori al risarcimento dell'intero danno come appresso quantificato.
Non sussiste, invece, analoga responsabilità solidale anche di atteso che la stessa CP_3
(come già evidenziato) non aveva alcun rapporto contrattuale diretto con gli attori, i quali non hanno formulato alcuna domanda nei suoi confronti.
12 infatti, può essere chiamata a rispondere solo nei confronti di in forza del CP_3 CP_1
contratto di subappalto in essere tra tali parti ed in relazione all'azione di regresso che l'appaltatore può promuovere verso il subappaltatore.
Di conseguenza, già solo per tale ragione, sono evidentemente infondate le domande di regresso che l'arch. (in comparsa di risposta) e (alla prima udienza del 26.5.22) hanno CP_2 CP_3
reciprocamente proposto l'uno nei confronti dell'altra (e anche nei confronti di CP_3 CP_1
[...
, sul presupposto (come detto errato) della possibile sussistenza di responsabilità solidale degli stessi nei confronti degli attori.
L'arch. ha invece titolo (in quanto con essa effettivamente obbligato in solido nei confronti CP_16
degli attori) a proporre azione di regresso verso e, rispetto a tale domanda, è CP_1
effettivamente necessario accertare la misura delle rispettive responsabilità.
Come già evidenziato nessuna censura può essere mossa all'operato del in qualità di CP_2
progettista, atteso che la stratigrafia della terrazza risultava tecnicamente corretta.
L'operato del può quindi essere astrattamente censurato solo in relazione all'attività di CP_2
direzione dei lavori, ossia per l'inadeguato controllo sulla corretta esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatrice (personalmente, nonché rispetto alle opere affidate in subappalto a CP_1
. CP_3
Poiché in corso di CT non si è proceduto a prove invasive e demolitive, non è stato possibile appurare con certezza se le infiltrazioni siano dovute ad errore nella posa del materiale di impermeabilizzazione (a cui aveva provveduto , ovvero alla errata posa della CP_3
pavimentazione soprastante (a cui aveva provveduto ovvero ad entrambe le cause CP_1
contemporaneamente.
Di conseguenza, non è neppure possibile stabilire quali specifiche attività di verifica e controllo il avrebbe potuto e dovuto svolgere per prevenire il difetto costruttivo causativo CP_2
dell'infiltrazione, sì da verificarne l'efficienza causale rispetto all'errore commesso ed al danno derivato.
13 Pertanto, in difetto di prova specifica sul punto la percentuale di responsabilità del non può CP_2
essere affermata in misura superiore a quella del 5% che, come detto, è stata riconosciuta e non contestata dallo stesso CP_2
Pertanto, ferma restando la responsabilità solidale e per l'intero danno verso gli attori, nei rapporti interni tra e tale responsabilità va ripartita nella misura del 95% a carico della CP_1 CP_2
prima e del 5% a carico del secondo.
Quanto alla distinta azione di regresso proposta dall'appaltatore nei confronti del CP_1
subappaltatore va scrutinata in primo luogo l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. CP_3
1670 cc formulata dalla terza chiamata.
La denuncia degli attori che assume rilevanza nella fattispecie è quella contenuta nella missiva del
27.3.19 (ricevuta da in data 2.4.19: doc. 11 di parte attrice) in quanto circostanziata con i CP_1
riferimenti alla perizia dell'arch. datata 18.3.19 (doc. 7 di parte attrice) e svolta su incarico Per_2
del che era giunta ad individuare la probabile causa delle infiltrazioni anche nella Parte_1
mancanza di adeguata impermeabilizzazione, quindi anche nelle opere che aveva CP_1
subappaltato a CP_3
Non vi è quindi dubbio che già a partire da questo momento fosse sufficientemente edotta CP_1
della possibile responsabilità di (senza necessità di attendere un successivo CP_3
accertamento tramite tecnico incaricato dal Giudice), sicché il termine di 60 giorni ex art. 1670 cc aveva iniziato a decorrere proprio dal 2.4.19 e la denuncia avrebbe quindi dovuto avvenire entro il
1.6.2019.
ha invece comunicato per la prima volta a le problematiche per cui è causa CP_7 CP_3
con l'atto di chiamata depositato nel procedimento di ATP in data 21.6.19, quindi a termine di decadenza già scaduto.
Nonostante ciò deve ritenersi che nella fattispecie la decadenza sia impedita ai sensi dell'art. 2966
cc, per il fatto che ha successivamente riconosciuto il diritto di alla garanzia CP_3 CP_1
derivante dal contratto di subappalto.
14 Come noto, il riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale esso si deve far valere (e tale da impedire la decadenza ex art 2966 cc) può essere non solo espresso, ma anche tacito e può essere desunto da un fatto che, avendo quale presupposto l'ammissione, totale o parziale, della pretesa avversaria, sia incompatibile con la volontà opposta (cfr Cass. 24060/11).
Fatto che non può essere costituito dalla semplice instaurazione di trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo queste quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, di per sé, riconoscimento del diritto altrui
(Cass. 10120/06).
Nel caso di specie non si è però solo limitata ad instaurare con gli attori in sede di CP_3
ATP approfondite trattative per giungere ad un accordo che prevedeva l'attribuzione alla terza chiamata di una responsabilità per il danno nella misura del 50%, ma ha anche già ricevuto dall'assicurazione (che aveva chiamato in manleva nell'ATP) la somma di euro CP_13
34.000,00 (a fronte di sottoscrizione di quietanza liberatoria: cfr dichiarazioni a verbale dell'udienza del 1.10.20 dinanzi al Giudice dell'ATP), necessaria per dare esecuzione all'accordo che pareva ormai raggiunto tra le parti.
Ma, soprattutto, risulta avere trattenuto per sé la suddetta somma di euro 34.000,00 CP_3
anche dopo che l'accordo transattivo non si è perfezionato, senza restituirla all'assicurazione, che non ha neppure chiamato in manleva nel presente giudizio di merito.
Ebbene, la percezione dell'indennizzo assicurativo può giustificarsi solo con l'obbligo per l'assicurato di risarcire il danno procurato terzi, non avendo altrimenti l'assicurato titolo ad ottenerlo o a trattenerlo, ove già ottenuto (posto che la garanzia prestata da era relativa CP_13
alla responsabilità civile verso terzi).
Se l'accordo transattivo fosse stato infine raggiunto, avrebbe potuto sostenersi che la ricezione della somma di euro 34.000,00 da parte dell'assicurazione non poteva costituire implicito riconoscimento
(da parte di del diritto di alla garanzia, posto che la subappaltatrice si CP_3 CP_1
sarebbe in questo caso limitata a percepire la provvista necessaria per dare esecuzione a
15 quell'accordo senza alcun pregiudizio economico per sé (e senza avere alcun interesse, quindi, a riconoscere o contestare la propria responsabilità).
Diversamente, una volta che la possibilità di accordo era definitivamente venuta meno, il fatto che fosse comunque rimasta in definitivo possesso della somma di euro 34.000,00, senza CP_3
restituzione a (neppure in caso di esito favorevole del presente giudizio per CP_17 CP_3
[...
non può che giustificarsi con la consapevolezza che quella somma avrebbe dovuto integrare,
almeno in parte, la provvista necessaria per far fronte al risarcimento nei confronti di il CP_1
che implica necessariamente il riconoscimento del diritto di quest'ultima alla garanzia, con conseguente impedimento della decadenza ai sensi dell'art. 2966 cc.
E' poi infondata anche l'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia formulata da CP_3
[...
ai sensi dell'art. 1669 u.c. cc.
Con Infatti, mediante la chiamata in causa nel procedimento per (avvenuta in periodo non noto, ma senz'altro compreso tra il 21.6.19 – data di costituzione di e il 18.7.19 – data di CP_18
costituzione di cfr docc. 10 e 11 di ha denunciato il vizio CP_3 CP_3 CP_1
dell'opera e, contestualmente, ha azionato la garanzia nei confronti di sicché l'azione è CP_3
stata proposta entro il termine di prescrizione di cui all'art 1669, u.c. cc.
Nel merito della domanda di garanzia va evidenziato che stante la natura delle problematiche riscontrate (infiltrazioni provenienti dalla terrazza) e tenuto conto della tipologia di opere subappaltate a (impermeabilizzazione della terrazza) è altamente probabile che, come CP_3
ritenuto dal CT, il vizio dell'opera complessiva sia imputabile anche ad errore nella lavorazione commesso dalla subappaltatrice.
Tuttavia, come pure evidenziato dal CT, è altresì ben possibile che l'infiltrazione sia stata provocata anche da danneggiamento dello strato impermeabilizzante provocato durante l'attività di posa della pavimentazione sovrastante, a cui aveva provveduto direttamente CP_1
In sede di CT non si è proceduto a verifiche invasive, che abbiano consentito la diretta ispezione dello strato di coibentazione complessivo (massetto, impermeabilizzazione, pavimentazione), sicché
16 non è possibile stabilire se entrambe le sopra indicate alternative cause abbiano operato e in quale misura.
Nell'incertezza, quindi, appare corretto attribuire la responsabilità (in totale del 95%) imputabile all'attività di complessiva esecuzione dell'opera nella misura della giusta metà (quindi 47,5 % a testa) a carico dell'appaltatrice e della subappaltatrice che è perciò tenuta a CP_1 CP_3
manlevare la convenuta solo nei limiti di tale quota di responsabilità personale (e non per l'intero danno, come pretenderebbe invece . CP_1
Pertanto, riassumendo:
- i convenuti (in forza del contratto di appalto) e arch. (in forza del contratto CP_1 CP_2
d'opera professionale) sono tenuti, in solido e per l'intero, a risarcire il danno patito dagli attori in conseguenza delle infiltrazioni per cui è causa;
- nei rapporti interni tra i predetti convenuti la responsabilità per i danni patiti dagli attori va imputata nella misura del 5% all'arch. e del 95% all'appaltatrice E CP_2 CP_1
conseguentemente, in accoglimento della relativa domanda di regresso tra condebitori solidali,
[...]
va condannata a rimborsare al ogni importo per capitale ed interessi che, in esecuzione CP_7 CP_2
della presente sentenza, tale professionista dovesse essere chiamato a corrispondere agli attori in misura superiore alla quota di responsabilità del 5% ad esso ascrivibile;
- in accoglimento parziale della relativa domanda di garanzia (fondata sul contratto di subappalto)
è tenuta a manlevare nella misura della metà (e per un importo Controparte_3 CP_1
corrispondente al massimo al 47,5% del danno complessivamente patito dagli attori) rispetto all'obbligo risarcitorio che, in forza della presente sentenza, grava sulla appaltatrice nei confronti degli attori. Il tutto con la precisazione che, per la parte di danno che è stata risarcita in forma specifica (mediante diretta eliminazione dei vizi da parte di , ai fini della determinazione CP_1
dell'onere economico gravante su dovrà essere considerato il valore economico delle CP_3
opere realizzate dalla convenuta per emendare i vizi (onere alla cui determinazione si è proceduto mediante la ulteriore CT svolta nel presente giudizio di merito. D'ora in poi, la Ctu merito).
17 Quanto alle ulteriori domande, proposte da di risoluzione per inadempimento del CP_1
contratto di subappalto stipulato con e di restituzione del corrispettivo di euro CP_3
26.200,00 a suo tempo pagato, va evidenziato che – come correttamente osservato dalla terza chiamata – nel caso in cui il contratto sia stato già completamente eseguito (come nella fattispecie)
non può trovare applicazione la disciplina generale in tema di risoluzione di cui agli artt. 1453 e
1455 cc, ma possono essere invocati solo i rimedi previsti dagli artt. 1667 e 1668 cc (cfr Cass.
13983/11, Cass. 9198/18, Cass. 4511/19).
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 1668, c. 2 cc la risoluzione potrà essere pronunciata solo nel caso in cui i vizi accertati siano di gravità tale da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione e, in ogni caso, il rimedio della risoluzione è evidentemente incompatibile con quelli della eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o della riduzione del prezzo previsti dall'art. 1668, c.
1 cc, che presuppongono all'evidenza la permanenza di efficacia del contratto.
Nel caso di specie, mediante la proposizione della domanda di garanzia ex artt. 1670 cc CP_1
ha evidentemente optato per la richiesta di eliminazione dei vizi a spese del subappaltatore, quindi per un rimedio incompatibile con la domanda di risoluzione al contempo proposta.
D'altra parte, le opere di impermeabilizzazione eseguite da non hanno comportato CP_3
problemi di infiltrazioni per circa cinque anni, sicché non può certo ritenersi che le stesse fossero del tutto inadatte allo scopo a cui erano finalizzate e, quindi, non potrebbe comunque giustificarsi la risoluzione del contratto.
E, peraltro, in caso di risoluzione del contratto, poiché l'opera è già stata eseguita, CP_1
sarebbe tenuta alla conseguente restituzione a favore di che non potrebbe che CP_3
avvenire per equivalente pecuniario del valore delle prestazioni eseguite e di cui si sia CP_1
comunque giovata (Cass. 6181/11, Cass. 15705/13).
Pertanto, tenuto conto del fatto che aveva ricevuto dal l'intero corrispettivo CP_1 Parte_1
dell'appalto, ivi compresa la parte relativa alle opere di impermeabilizzazione subappaltate a ed atteso che il non ha mai avanzato domanda di restituzione di quanto CP_3 Parte_1
pagato, è del tutto evidente che si è economicamente giovata per intero e definitivamente CP_1
18 delle opere eseguite dalla subappaltatrice, sicché l'equivalente pecuniario di tali opere comunque realizzate non può che corrispondere proprio all'importo di euro 26.200,00 a suo tempo pagato a
(e poi recuperato mediante il pagamento da parte del , sicché CP_3 Parte_1 CP_1
non avrebbe comunque diritto alla restituzione di tale corrispettivo.
Le domande di risoluzione contrattuale e di rimborso del corrispettivo di euro 26.200,00 formulate da verso vanno quindi rigettate. CP_1 CP_3
Venendo a trattare il profilo relativo alla quantificazione del danno, va detto che a partire dall'agosto del 2020 ha provveduto ad eseguire alcuni degli interventi risolutivi che erano CP_1
stati individuati dal CT in sede di ATP.
All'esito della nuova CT svolta in questa sede è stato appurato che per eliminare in CP_1
tempi rapidi le infiltrazioni, ha eseguito solo opere di coibentazione esterna, senza terminare tali lavori con le opere di finitura e senza eseguire alcuna opera all'interno delle abitazioni dei condomini e Controparte_11 Parte_2
In particolare, ha eseguito opere esterne comprese tra quelle individuate in sede di CT CP_1
(per euro 40.873,93: vedi elenco di pagina 51 e 52) ed opere non comprese ma comunque a tal fine necessarie (per euro 11.217,84: vedi elenco a pagina 46 e 47), per un valore complessivo di euro
52.091,77 oltre iva 10%.
Sempre in riferimento alle opere esterne, per ripristinare lo stato precedente restano poi da eseguire tutte le opere di pavimentazione delle terrazze, per un corrispettivo di euro 15.284,00 oltre iva 10%
Considerando, infine, il costo di euro 2.000,00 oltre iva 22% per assistenza tecnica, il costo complessivo delle opere esterne necessarie per porre rimedio alle infiltrazioni è pari ad euro
69.375,77 (52.091,77 + 15.284,00 + 2.000,00) oltre iva di legge.
Secondo quanto precisato in sede di ATP (cfr pag. 64 e 65 Ctu Atp) tale costo va poi imputato per
1/3 ai proprietari degli appartamenti dell'ultimo piano ( e per 1/6 a Controparte_11 Parte_2
testa) e per 2/3 al Condominio sicché il danno, quanto alle opere esterne, ammonta:
- ad euro 11.562,63 per i condomini;
Controparte_11
19 - ad euro 11.562,63 per il condomino Parte_2
- ad euro 46.250,51 per il condominio Cangrande.
Va poi evidenziato che dalle indagini svolte (mediante accesso agli atti da parte del CT e richiesta di informazioni all'Agenzia delle Entrate ex art. 213 cpc) è emerso che in relazione alle lavorazioni già eseguite da gli attori non hanno goduto del beneficio fiscale per il c.d. super bonus CP_1
110%, come ipotizzato dal geom. e da CP_2 CP_3
Invero, come appurato dal CT l'intervento agevolato ha riguardato lavori di manutenzione straordinaria all'interno degli appartamenti dei condomini e nonché Controparte_11 Parte_2
la installazione del c.d. cappotto termico sulle facciate dell'intero edificio.
Tali interventi edilizi – ancora in corso al momento degli accertamenti peritali – avevano avuto inizio a seguito di “comunicazione di inizio lavori in data 11.11.21” (all. 14/6 alla Ctu merito) e, come risulta dalla nota dell'Agenzia delle Entrate ex art 213 cpc del 16.3.23, erano stati affidati alla ditta (con pagamento del corrispettivo a mezzo di cessione Controparte_19
di credito o sconto in fattura).
Dalla stessa nota, peraltro, emerge che il Condominio non risulta aver ceduto e avere CP_1
acquistato alcun credito fiscale relativo ad agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 Dl 34/2020 (c.d.
Super bonus).
Pertanto, tenuto conto del fatto che ha eseguito le lavorazioni di ripristino da agosto 2020 CP_1
ad ottobre 2021, che la stessa non risulta cessionaria di crediti super bonus, che i lavori coperti dall'incentivo sono iniziati a novembre 2021 e sono stati eseguiti da altra ditta (pagata mediante cessione del credito fiscale o sconto in fattura) è del tutto evidente che – come affermato dagli attori
– nessun beneficio fiscale è stato goduto dagli attori (e alcun compenso è stato incassato dalla esecutrice tramite cessione di crediti fiscali) in relazione ai lavori di rispristino già eseguiti da
[...]
per un controvalore di euro 52.091,77 oltre iva. CP_7
Quanto alle opere di pavimentazione delle terrazze ancora da eseguire (per un importo di euro
15.284,00 oltre iva) va evidenziato che le stesse non sono comprese in quelle indicate nella
20 relazione tecnica dell'arch. datata 6.4.21 (all. 14/1m alla Ctu merito) ove sono descritti gli Per_2
interventi per i quali il potrà godere dei benefici fiscali superbonus. Parte_1
Deve quindi escludersi che gli attori non dovranno sostenere il costo di tale intervento in quanto interamente coperto dal super bonus 110%, sicché anche la relativa spesa di euro 15.284,00 oltre iva va integralmente posta a carico di e dell'arch. a titolo di risarcimento del danno. CP_1 CP_2
In conclusione, quindi, gli attori hanno diritto al risarcimento per l'intero importo di euro 69.375,77
oltre iva relativo alle opere esterne e, nei rapporti tra coobbligati solidali, il relativo onere dovrà gravare per euro 3.468,79 (5%) a carico dell'arch. e per euro 65.906,98 (95%) a carico di CP_2
CP_1
Poiché ha già eseguito opere per euro 52.091,77 (risarcendo il danno, per questa parte, in CP_1
forma specifica), il residuo credito degli attori è perciò pari ad euro 17.284,00 oltre iva (di cui euro
11.552,00 a favore del Condominio, euro 2.881,00 a favore dei coniugi ed Controparte_11
euro 2.881,00 a favore del e, nei rapporti interni tra i coobbligati solidali, tale onere deve Parte_2
gravare per euro 13.815,21 su e per euro 3.469,77 sull'arch. CP_1 CP_2
Pertanto, in accoglimento della relativa domanda di regresso, va sin d'ora condannata a CP_1
rimborsare all'arch. ogni importo che, in esecuzione della presente sentenza (e stante CP_2
l'obbligo solidale di pagamento per l'intero importo residuo di euro 17.284,00 su di lui gravante ex art 2055 cc), lo stesso dovesse corrispondere agli attori in misura superiore alla somma di euro
3.469,77 (5% del totale del danno pari ad euro 69.375,77) che deve invece rimanere integralmente a suo carico.
Invece, per quanto attiene alla domanda di regresso proposta da nei confronti di CP_1 CP_3
[...
quest'ultima è in primo luogo tenuta a rimborsare alla prima il 50% del controvalore degli interventi di ripristino già eseguiti, quindi l'importo di euro 26.045,88 (52.091,77:2) oltre iva.
è poi tenuta a corrispondere a anche il 50% della somma necessaria per CP_3 CP_1
consentire alla convenuta di far fronte al residuo debito a suo carico verso gli attori per i lavori esterni ancora da eseguire, quindi l'importo di euro 6.907,60 (euro 13.815,21:2) oltre iva.
21 Il debito complessivo di nei confronti di in relazione alle opere di rispristino CP_3 CP_1
esterne è quindi pari ad euro 32.953,48 oltre iva
Quanto ai danneggiamenti strutturali verificatisi all'interno degli appartamenti dell'ultimo piano, in sede di Ctu atp si è provveduto alla individuazione dei relativi interventi di rispristino, con quantificazione della spesa in euro 16.000,00 oltre iva quanto all'appartamento del e di Parte_2
euro 2.400,00 oltre iva quanto all'appartamento dei signori . Controparte_11
Tuttavia, come emerge dalla relazione tecnica dell'arch. del 6.4.21 (all. 14/1m alla Ctu Per_2
merito), tali appartamenti hanno potuto godere del superbonus 110% (con pagamento del corrispettivo mediante cessione del credito o sconto in fattura) in relazione ad interventi
(sostituzione della caldaia e degli infissi;
realizzazione di riscaldamento a pavimento;
modifiche della distribuzione interna dei locali, anche con sostituzione delle finiture e dei serramenti interni)
che hanno comportato, di fatto, l'integrale ristrutturazione delle due unità abitative e quindi la necessaria esecuzione anche degli interventi individuati dal CT per porre rimedio ai danni provocati dalle infiltrazioni (ripristini delle pareti danneggiate in alcuni locali e nuova tinteggiatura;
ripristino della pavimentazione in parquet in una camera da letto).
Gli attori e quindi, hanno già di fatto ottenuto il ripristino delle loro Controparte_11 Parte_2
abitazioni a spese dell'Erario grazie al godimento dei vantaggi fiscali connessi al superbonus 110%
(ossia mediante il pagamento della ditta esecutrice dei lavori con cessione del credito o con applicazione di sconto integrale dell'importo in fattura), senza sostenere in proprio alcuna spesa.
Pertanto, poiché al danno strutturale è già stato in tal modo posto integrale rimedio, i predetti attori non hanno più diritto a percepire alcun importo da parte dei convenuti e Arch. CP_1 CP_2
posto che altrimenti conseguirebbero una illegittima locupletazione (non si condivide, quindi,
l'opinione del CT secondo cui agli attori spetterebbe comunque la somma necessaria per eseguire gli interventi di ripristino, seppur già interamente coperti dal vantaggio fiscale, senza alcun esborso a carico degli attori).
22 In sede di Ctu atp è stato inoltre accertato che le infiltrazioni hanno provocato il danneggiamento di alcuni armadi situati in una camera da letto dell'abitazione del ed il relativo danno è stato Parte_2
quantificato in euro 4.000,00.
Anche di tale danno sono tenuti a rispondere verso il in solido e per l'intero, e Parte_2 CP_1
l'arch. mentre nei rapporti interni tra i condebitori solidali lo stesso deve gravare per euro CP_2
3.800,00 a carico della prima (95%) e per euro 200,00 a carico del secondo (5%), con conseguente diritto di quest'ultimo ad essere manlevato per quanto dovesse essere chiamato a corrispondere all'attore per importo superiore alla quota di danno di sua competenza.
ha poi a sua volta diritto a vedersi risarcito da il 50% della quota di danno a CP_1 CP_3
suo carico, quindi l'importo di euro 1.900,00.
Gli attori e lamentano infine un danno da lucro cessante per il Controparte_11 Parte_2
mancato godimento dei rispettivi immobili a causa della presenza delle infiltrazioni.
Quanto all'appartamento del è pacifico che lo stesso non fosse locato a terzi nel momento Parte_2
in cui – nell'anno 2018 – si erano verificate le infiltrazioni per cui è causa.
Il CT in sede di ATP ha ritenuto che l'appartamento non fosse stato più utilizzato dal e Parte_2
dai suoi familiari a causa della presenza delle infiltrazioni a partire dall'autunno 2018 (con trasferimento presso la casa al lago), in quanto così gli era stato riferito dal CTP degli attori nel corso delle operazioni peritali.
Sennonché, risulta documentalmente (vedi pagina 8 della Ctu atp) che a verbale del sopralluogo del
2.12.19 presso i luoghi di causa lo stesso personalmente avesse dichiarato “di aver Parte_2
lasciato l'u.i. in via definitiva nell'agosto 2015”, sconfessando apertamente quando successivamente affermato dal CTP.
Deve quindi ritenersi provato che allorché si erano verificate le infiltrazioni l'abitazione del fosse già da tempo inutilizzata dal proprietario o da terzi inquilini, il che induce altresì ad Parte_2
escludere che l'attore fosse intenzionato a locare l'immobile.
23 Deve quindi escludersi che a causa dei danneggiamenti conseguiti alle infiltrazioni il sia Parte_2
stato costretto a trasferirsi altrove nel 2018 (poiché ciò era già avvenuto tre anni prima per ragioni personali dell'attore, del tutto indipendenti dai fatti per cui è causa) e che lo stesso abbia patito un danno da lucro cessante per non avere potuto locare a terzi l'immobile (posto che ciò non era ma avvenuto nei tre anni successivi al momento in cui il si era trasferito altrove, prima che si Parte_2
verificassero le infiltrazioni).
La pretesa risarcitoria del quindi, va integralmente rigettata. Parte_2
Quanto all'appartamento dei condomini è pacifico che lo stesso nel luglio 2018 Controparte_11
fosse locato a terzi (cfr doc. 9 di parte attrice) e che gli inquilini abbiano rilasciato l'immobile nel giugno 2020.
In primo luogo, non può dirsi certo che, nel caso in cui non si fossero verificate le infiltrazioni, gli inquilini non avrebbero comunque rilasciato l'immobile nel giugno 2020.
Invero, nella missiva inviata al in data 14.4.19 (doc. 10 di parte attrice) l'occupante Parte_3
dell'immobile, oltre a lamentare le problematiche presenti nell'abitazione (e a prospettare una possibile richiesta di riduzione del canone, che non risulta avere avuto poi seguito), rappresenta comunque che, in base ai propri impegni professionali, sarebbe rimasta presso l'immobile solo fino alla fine dell'anno scolastico 2019/2020, quindi proprio sino al giugno 2020.
Va poi considerato che proprio nella primavera del 2020 (anche per rilanciare l'economica dopo il periodo di pandemia causa lock down per Covid 19) era stata introdotta (con il Dl 34/20) la possibilità di eseguire importanti interventi di ristrutturazione e di riqualificazione degli immobili con costo a totale carico dello Stato e che, come già evidenziato, anche i coniugi avevano deciso di beneficiare di tali incentivi. Controparte_11
E, ovviamente, durante l'esecuzione di tali interventi (che erano in corso al momento dello svolgimento della Ctu merito e sono quindi durati quantomeno sino al 2023) l'immobile non avrebbe certo potuto essere locato a terzi.
24 Anche in questo caso, quindi, deve escludersi che i danneggiamenti conseguenti alle infiltrazioni abbiano procurato un danno da lucro cessante agli attori, atteso che il canone era stato regolarmente percepito sino al giugno 2020, che molto probabilmente il rapporto di locazione sarebbe comunque cessato nel medesimo periodo e che per il periodo successivo deve senz'altro escludersi la possibilità di locazione dell'immobile, in quanto interessato da importanti lavori di ristrutturazione perdurati per lungo periodo (e di portata ben superiore alla semplice eliminazione dei danni da infiltrazione).
Anche la domanda degli attori va, quindi, integralmente rigettata. Controparte_11
Va infine evidenziato che, come emerso all'esito della CT merito, anche gli interventi realizzati da per euro 11.217,84 e non compresi in quelli individuati in sede di ATP sono risultati CP_1
essere comunque necessari per porre rimedio ai vizi e ai danneggiamenti relativi alle parti esterne.
L'esecuzione di tali opere da parte di rientra perciò nell'obbligo di risarcimento del danno CP_1
in forma specifica e, quindi, la convenuta non può pretendere alcun corrispettivo aggiuntivo per tali interventi da parte degli attori.
Va quindi rigettata anche la domanda di di condanna degli attori al pagamento della CP_1
somma di euro 22.649,69 + iva (per interventi eseguiti ed asseritamente ulteriori rispetto a quelli necessari per porre rimedio alle infiltrazioni).
Passando a valutare il profilo relativo alle spese di lite, occorre trattare separatamente quelle relative al procedimento per ATP ante causam, da quelle inerenti al presente giudizio di merito.
Stante la persistenza delle infiltrazioni e la mancata risoluzione della problematica in sede stragiudiziale, gli attori avevano del tutto legittimamente instaurato il procedimento ex art 669bis
cpc, al fine di accertare cause, responsabilità e rimedi.
E, all'esito della CT, era stata appurata l'effettiva sussistenza delle problematiche denunciate e la responsabilità di del e di CP_1 CP_2 CP_3
Pertanto, quanto al rapporto processuale tra gli attori e i convenuti e le relative CP_1 CP_20
spese di lite vanno poste a carico dei secondi, tenendo però conto della percentuale di responsabilità
25 a ciascuno di essi ascrivile (quindi nella misura del 5% a carico di e del 95% a carico di CP_2 [...]
. CP_7
Dette spese (considerato il procedimento di valore indeterminabile e con applicazione dei parametri antecedenti al DM 147/22, atteso che il procedimento è terminato prima del 23.10.22) si liquidano per l'intero nell'importo di euro 5.226,00, di cui euro 2.316,00 per spese (comprensive di quelle di
CTP per euro 2.030,00: cfr doc. 24 di parte attrice) ed euro 2.910,00 per compenso professionale,
oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta.
Quanto al rapporto processuale tra e era pienamente giustificata la chiamata CP_1 CP_3
in causa della seconda per accertarne la responsabilità (quantomeno concorrente) in ordine alle infiltrazioni e, quindi, si giustifica la condanna di all'integrale rimborso delle spese CP_3
sostenute da che si liquidano nell'importo di euro 5.172,00, di cui euro 2.262,00 per CP_1
spese (comprensive di quelle di CTP per euro 2.013,00: cfr doc. 7 di ed euro 2.910,00 CP_1
per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta.
Quanto alle spese del presente giudizio di merito e per quanto attiene al rapporto tra gli attori ed i convenuti e arch. sussiste una situazione finale di reciproca soccombenza, atteso CP_1 CP_2
che – per un verso - le domande risarcitorie degli attori sono state accolte ma per importo ben inferiore a quanto richiesto (euro 21.284,00, a fronte di una pretesa complessiva come da prima memoria ex art 183, c. 6 cpc di euro 186.692,20) e che – per altro verso - è stata rigettata la domanda riconvenzionale di di pagamento della somma di euro 22.649,69 e che la CP_1
somma dovuta dall'arch. agli attori (stante l'obbligo solidale su di lui gravante) è risultata CP_2
essere sensibilmente superiore all'importo di euro 7.000,00 che il convenuto ha offerto di pagare sin dall'inizio del giudizio.
Si giustifica, quindi, l'integrale compensazione delle spese di lite tra dette parti.
Anche in relazione al rapporto processuale tra e tenuto conto CP_1 CP_3
dell'accoglimento solo parziale della domanda di regresso e del rigetto di quella di risoluzione del contratto di subappalto con restituzione del corrispettivo, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
26 Quanto, infine, alle spese delle due CT (come quantificate con decreti in data 20.8.21 e 25.9.23),
le stesse vanno definitivamente poste nella misura di 1/5 a carico di , di 2/5 a carico di CP_2
e di 2/5 a carico di CP_1 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che la responsabilità per le infiltrazioni per cui è causa è imputabile nella misura del 5% a , del 47,5% a e del 47,5% a CP_2 CP_1 Controparte_3
2) accerta e dichiara che e sono obbligati, in solido, a risarcire per intero il CP_2 CP_1
danno provocato agli attori che, per quanto attiene alle opere di ripristino esterne, quantifica complessivamente in euro 69.375,77 oltre iva, di cui euro 46.250,51 oltre iva a favore del
, euro 11.562,63 oltre iva a favore di e Parte_1 Parte_3 Parte_4
ed euro 11.562,63 oltre iva a favore di;
[...] Parte_2
3) dato atto che ha già in parte risarcito il danno di cui al punto precedente in forma CP_1
specifica eseguendo opere di ripristino esterne per un controvalore di euro 52.091,77 oltre iva,
condanna e , in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 11.522,00 CP_1 CP_2
oltre iva a favore del , di euro 2.881,00 oltre iva a favore di Parte_1 Parte_3
e e di euro 2.881,00 oltre iva a favore di;
[...] Parte_4 Parte_2
4) accerta e dichiara che e sono obbligati, in solido, a risarcire per intero il CP_2 CP_1
danno provocato all'attore per danneggiamento di alcuni armadi e, per l'effetto, Parte_2
li condanna in solido al pagamento dell'importo di euro 4.000,00 a favore dell'attore;
5) accerta e dichiara che nei rapporti interni tra e la responsabilità in ordine CP_1 CP_21
a danni patiti dagli attori e di cui ai punti 2) e 4) va ascritta nella misura del 95% alla prima e del
5% al secondo e, per l'effetto, in accoglimento della relativa domanda di regresso tra condebitori solidali, condanna a rimborsare a : CP_1 CP_2
27 - ogni importo che, in esecuzione di quanto stabilito al precedente punto 3), i dovesse CP_2
corrispondere agli attori in misura superiore alla somma di euro 3.469,77 che deve invece rimanere integralmente a suo carico;
- ogni importo che, in esecuzione di quanto stabilito al precedente punto 4), il dovesse CP_2
corrispondere a in misura superiore alla somma di euro 200,00 che deve invece Parte_2
rimanere integralmente a suo carico;
6) in parziale accoglimento della relativa domanda di garanzia e regresso, condanna CP_3
al pagamento a favore di
[...] CP_1
- della somma di euro 32.953,48 oltre iva in relazione ai costi di ripristino per opere esterne;
- della somma di euro 1.900,00 in relazione al danneggiamento degli armadi dell'attore Parte_2
[...]
7) rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti in causa;
8) condanna al pagamento a favore degli attori della somma di euro 4.964,00, oltre spese CP_1
generali 15%, cpa ed iva se dovuta a titolo di rimborso del 95% delle spese di lite sostenute nel procedimento ex art 696bis cpc n. 5075/19 rg;
9) condanna al pagamento a favore degli attori della somma di euro 262,00, oltre CP_2
spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta a titolo di rimborso del 5% delle spese di lite sostenute nel procedimento ex art 696bis cpc n. 5075/19 rg;
10) condanna al pagamento a favore di della somma di euro Controparte_3 CP_1
5.172,00, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta a titolo di integrale rimborso delle spese di lite sostenute nel procedimento ex art 696bis cpc n. 5075/19 rg;
11) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite relative al presente giudizio di merito;
12) pone le spese della CT svolta nel procedimento ex art 696bis cpc n. 5075/19 rg, come liquidate dal Giudice con decreto in data 20.8.21, per 1/5 a carico di , per 2/5 a carico CP_2
di e per 2/5 a carico di CP_1 Controparte_3
28 13) pone le spese della CT svolta nel presente giudizio di merito, come liquidate dal Giudice con decreto in data 25.9.23, per 1/5 a carico di , per 2/5 a carico di e per 2/5 a CP_2 CP_1
carico di Controparte_3
Verona, 1.1.2025 Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
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39 e 40), nonché le spese di assistenza tecnica pari ad Euro 1.603,20 (fattura n. 19/2024 di cui al doc. 38), o quelle