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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2163-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ritenuto che sussistano i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., essendo l'opposizione fondata su prova scritta, rappresentata dalla prova di pagamenti effettuati in favore della parte opposta, restando da valutare, in corso di causa, se tali versamenti, come eccepito dalla parte opposta, siano riconducibili ad altri rapporti obbligatori in essere tra le parti;
rilevata la necessità di fissare, nel procedimento principale, l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il tentativo di conciliazione e la discussione sull'ammissione delle prove;
P.Q.M.
visto l'art. 649 c.p.c., sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
dispone la chiusura del presente sub procedimento e fissa, nel procedimento principale, ai sensi dell'art. 183 c.p.c. l'udienza del 23/10/2025 ore 10:45, da cui decorrono, a ritroso, i termini per le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Si comunichi.
Novara, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice,
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ritenuto che sussistano i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., essendo l'opposizione fondata su prova scritta, rappresentata dalla prova di pagamenti effettuati in favore della parte opposta, restando da valutare, in corso di causa, se tali versamenti, come eccepito dalla parte opposta, siano riconducibili ad altri rapporti obbligatori in essere tra le parti;
rilevata la necessità di fissare, nel procedimento principale, l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il tentativo di conciliazione e la discussione sull'ammissione delle prove;
P.Q.M.
visto l'art. 649 c.p.c., sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
dispone la chiusura del presente sub procedimento e fissa, nel procedimento principale, ai sensi dell'art. 183 c.p.c. l'udienza del 23/10/2025 ore 10:45, da cui decorrono, a ritroso, i termini per le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Si comunichi.
Novara, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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