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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 31/10/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore
dott.ssa Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 102 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata il [...] a [...] Parte_1
( ) e residente in [...] TA (VT) C.F._1 elettivamente domiciliata in Civitavecchia via Piero Gobetti n. 9, presso lo studio dell'Avv. Marco Tidei (CF: ), giusta procura in C.F._2 atti Ricorrente CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1
( ), rappresentato e difeso giusta procura in atti , dall' C.F._3
Avv. Cipriana Contu del Foro di Viterbo (Cod. Fisc.:
) presso il cui studio, sito in Viterbo Via Garbini 51 C.F._4
è elettivamente domiciliato (fax: 0761.253175 – pec:
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Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 13.1.2025 la signora conveniva il Parte_1 sig. dinanzi aa questo tribunale per conseguire le modifiche della CP_1 sentenza di divorzio n. 154/2024. Chiedeva la istante che il Tribunale disponesse: 1) la collocazione principale del figlio presso di lei, senza obbligo Per_1 per la stessa di affidare il bambino a persone designate dal CP_1
2) l'esercizio esclusivo della potestà genitoriale, così da poter assumere in via esclusiva le decisioni relative al minore e, in particolare, quelle inerenti il percorso di sostegno psicologico/ terapeutico del bambino;
3) l'obbligo del di versare l'assegno di mantenimento in favore del CP_1 figlio pari ad euro 700,00/mese (per tutta la durata del periodo di missione all'estero) o nella misura maggiore/minore che sarà ritenuta di giustizia;
4) l'obbligo paritario dei genitori per le spese straordinarie. A fondamento delle richieste la istante riportava, sostanzialmente, la circostanza per cui il dal 30 ottobre 2024 e fino al 21 maggio 2025 si CP_1 trovava in missione all'estero e tale temporanea assenza aveva impedito alla madre di far fronte alla esigenze del minore oltre ad aumentare il suo reddito. Si costituiva il che contestava le circostanze e la fondatezza del CP_1 ricorso. Assicurato l'intervento dle Pubblico Ministero, in corso di causa le parti raggiungevano un accordo , formalizzato dinanzi al Presidente delegato all'udienza del 30.10.25 e che prevedeva l'obbligo per il sig. di CP_1 versare alla controparte la somma di euro 480,00 euro per il periodo in cui è stato in missione (ovvero dal 30.10.24 al 21.5.2025); la rinuncia (ed accettazione) di ogni altra richiesta oggetto di causa e la compensazione delle spese di lite. Il Collegio rilevato che l'accordo raggiunto non viola diritti indisponibili e non reca pregiudizio al minore ritiene di recepire quanto concordato dalle parti. Spese compensate
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 102/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: recepisce l'accordo formalizzato all'udienza del 30.10.2025 e sancisce che il sig. versi alla sig.ra la somma di euro 480,00 per il CP_1 Parte_1 periodo in cui è stato in missione (ovvero dal 30.10.24 al 21.5.2025). Spese compensate. Civitavecchia, 31/10/2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone
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