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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2510 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
09/05/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. POGGIO FRANCESCO (c.f. ), unitamente all'Avv. C.F._2
CHIOFALO CRISTIANO ); C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. ANTONELLI CP_1 P.IVA_1
VALENTINA (c.f. ); C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 17571/2019 emessa dal Tribunale di
Roma in data 16 settembre 2019.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione
FATTO E DIRITTO
Si rinvia all'integrale lettura della sentenza impugnata per la comprensione della vicenda processuale.
L'appello contro la sentenza che ha respinto l'opposizione avverso la determinazione dirigenziale comminante sanzione pecuniaria di 65.000 euro per r.g. n. 1 l'occupazione senza titolo di alloggio pubblico è inammissibile in quanto tardivo.
ha, infatti, introdotto il presente giudizio Parte_1
con citazione, anziché con ricorso com'era imposto dal rito (opposizione avverso sanzioni amministrative).
La sentenza impugnata era stata pubblicata in data 16 settembre 2019 ed il termine per l'appello, tenuto conto anche della sospensione connessa all'epidemia
COVID, scadeva il 19 maggio 2020.
Entro quella data, pertanto, doveva essere depositato il ricorso;
la causa,
invece, è stata iscritta a ruolo il 29 maggio 2020, sebbene la notifica (a mezzo PEC) della citazione fosse avvenuta il 19 maggio 2020.
Può, allora, ricordarsi, con Cass. Civ. , sez. VI , 22/07/2021 , n. 21153 che, ove debba seguirsi il rito del lavoro “… l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso
di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all' art. 327 c.p.c. , senza che
incida, a tal fine, che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima.”.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al valore della causa dato dall'importo della sanzione opposta (65.000 euro).
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna al rimborso in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro CP_1
6.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
r.g. n. 2 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 06/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3