Ordinanza cautelare 23 ottobre 2019
Ordinanza collegiale 5 febbraio 2020
Sentenza 9 giugno 2022
Improcedibile
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/01/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00248/2025REG.PROV.COLL.
N. 09537/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9537 del 2022, proposto da
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
DCM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Giuliano in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 3903/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dcm S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Gudrun Agostini e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Giorgio Santini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. III, n. 3903/2022 che ha accolto il ricorso proposto dalla società DCM S.r.l. per l’annullamento del decreto di revoca n. 1090 del 24-02-2017 del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), notificato in data 31-03-2017, con cui è stata revocata l’agevolazione precedentemente alla stessa concessa con decreto direttoriale del 23-05-2014, relativamente alla Zona Franca Urbana (ZFU) del Comune di Benevento e con cui è stata ordinata la restituzione della somma di € 19.960,81, maggiorata degli interessi.
2. Il Ministero appellante in punto di fatto espone che:
- con decreto direttoriale del 23 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014, veniva adottato il bando per l’attuazione dell’intervento in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) della Regione Campania di cui al decreto interministeriale del 10 aprile 2013;
- l’intervento, per il quale venivano resi disponibili 98 milioni di euro, prevedeva la concessione di agevolazioni sotto forma di esenzioni fiscali e contributive in favore di imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone Franche Urbane di: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico), Portici (zona costiera), San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata;
- in data 7.04.2014, l’impresa DCM s.r.l., presentava istanza per accedere alle agevolazioni previste dal D.M. 10 aprile 2013, dichiarando che la stessa “dispone di un ufficio o locale ubicato all’interno della Zona franca Urbana, in via Traiano Boccalini n. 24/36”;
- con decreto direttoriale del 23.5.2014, veniva ammessa alle agevolazioni per un importo pari a € 27.488,38;
- con nota prot. n. 74960 del 4.08.2016, il Ministero comunicava alla DCM s.r.l. l’avvio del procedimento di revoca della concessione riconosciuta in precedenza, in quanto, a seguito di controlli tramite sistema informativo camerale, era emerso che la stessa non risultava svolgere la propria attività all’interno della ZFU di Benevento, come invece prescritto dall’articolo 3, comma 1, lett. c), del D.M. 10 aprile 2013;
- verificato che, a fronte delle osservazioni formulate dall’impresa non era possibile superare i profili di criticità evidenziati, il Ministero, in data 24.02.2017, adottava il decreto di revoca n. 1090/2017 che veniva dalla stessa impugnato, in un primo momento, con ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, la quale declinava la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo, e successivamente dinanzi al T.a.r. Campania, Sezione di Napoli, in via di riassunzione;
- con ordinanza cautelare n. 1798/2019 il T.a.r. sospendeva il decreto di revoca del 24/2/2017, limitatamente all’obbligo di restituzione e all’esito dell’udienza pubblica accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati.
3. Con l’appellata sentenza n. 3903/2022 il T.a.r. Campania ha giudicato illegittimo il provvedimento di revoca per omessa motivazione, lesione dei diritti partecipativi ed eccesso di potere; nel merito ha ritenuto illegittima la revoca esercitata ex art. 21 quinquies L. 241/1990 per carenza dei presupposti di cui all’art. 18, comma 2, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, ritenendo che la sede della società ricorrente sia ubicata all’interno della ZFU di Benevento, come prescritto dall’art. 3, comma 1, lett. c) del decreto interministeriale 10 aprile 2013, in quanto rientrava nella ZFU a suo tempo istituita e perimetrata dal Comune di Benevento con delibera di Giunta comunale n. 116 del 15 luglio 2008.
4. Ritenendo la sentenza illegittima il Ministero ha interposto appello per i seguenti motivi:
I. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della L. 241/1990; insussistenza del difetto di motivazione – erroneità manifesta ”, teso a dimostrare la congruità della motivazione in fatto e diritto del provvedimento di revoca.
II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 5 del Decreto Interministeriale 10 aprile 2013 – travisamento dei fatti ”, finalizzato a censurare l’erronea individuazione da parte del giudice di prime cure della ZFU di riferimento che sarebbe invece quella diversa risultante dalla rappresentazioni cartografiche rese accessibile attraverso la comunity ArcGIS-Online, mediante apposito link pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, prima dell’apertura dei termini per la presentazione delle istanze relative alle ZFU della Regione Campania.
5. Nel giudizio d’appello si è costituita in data 7.2.2023 la società DCM S.r.l. svolgendo ampie difese e chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Con atto depositato in data 8.11.2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dichiarato che è venuto meno l’interesse dell’Amministrazione alla decisione del ricorso in appello facendo istanza affinché il Consiglio di Stato prenda atto della rinuncia al giudizio d’appello e dichiari l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse con la compensazione delle spese di lite.
7. Con memoria depositata in data 18.11.2024 l’appellata prendendo atto della rinuncia ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite ai sensi dell’art. 84, comma 2 c.p.a., da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
7. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione con rinuncia al ricorso da parte del Ministero appellante e della conseguente possibilità di definizione del giudizio con una sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
10. Stante il mancato accordo tra le parti in ordine alla compensazione delle spese di lite si rende necessario esaminare in una sommaria delibazione le eccezioni e censure relative al merito formulate dalle parti costituite alla luce del principio della soccombenza virtuale.
11. Parte appellata nella memoria di costituzione eccepisce l’inammissibilità dell’appello per tardività in violazione del termine di cui all’art. 92, comma 1, c.p.a.
L’eccezione è fondata. La sentenza di primo grado è stata notificata dalla società DCM s.r.l. a mezzo di posta elettronica certificata al MISE (presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, procuratore costituito nel giudizio di primo grado) in data 10 giugno 2022. Ai sensi dell’art. 92, comma 1 c.p.a. l’impugnazione doveva essere notificata entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza, ovvero entro il 9 settembre 2022, tenuto conto della sospensione dei termini feriali.
Il ricorso in appello risulta notificato alla DCM s.r.l solamente in data 9 dicembre 2022, quindi ben oltre il termine perentorio con conseguente inammissibilità dell’appello.
12. L’appello presenta profili di infondatezza anche nel merito. L’atto di revoca, come correttamente rilevato dal T.a.r., è del tutto privo di motivazione in ordine allo scritto difensivo presentato, il quale conteneva argomenti che, invero, avrebbero potuto diversamente orientare l’amministrazione, posto che la normativa di riferimento non era per nulla chiara su quale fosse la perimetrazione della ZFU di Benevento ai fini della misura in questione e le indicazioni ministeriali erano proprio quelle di reperire i dati, poi effettivamente forniti, presso le amministrazioni comunali.
13. Per le ragioni esposte le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell’amministrazione appellante in ragione della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero delle Imprese e del Made in Italy alla rifusione delle spese di lite in favore dell’appellata DCM s.r.l., che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario nella memoria del 18 novembre 2024.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO