Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1990 /2025 VG
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1990/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
25/02/2025 da
, con l'avv. Grossi Elena, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Bonsignore Zanghi' Riccardo, come da mandato in Controparte_1
atti;
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi e iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gorizia (GO) dell'anno 2001, parte 2, serie C, n. 65, ordinando ogni relativa, conseguente annotazione agli Uffici competenti;
- in considerazione della diversa capacità economica dei coniugi e del fatto che Per_1 svolge una attività lavorativa che gli consente un piccolo reddito e risiede presso l'abitazione paterna, il sig. provvederà integralmente al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
ormai maggiorenne e ancora non autosufficiente economicamente, quando lo stesso si troverà presso di lui e così farà la madre , allorché il figlio soggiornerà Parte_1 Per_1
presso di lei;
- il sig. si accollerà integralmente tutte le spese straordinarie per il figlio CP_1 Per_1
1
- le parti si danno reciprocamente atto della rispettiva e reciproca totale indipendenza economica e specificamente confermano le statuizioni quanto ai reciproci rapporti economici, contenute nel verbale di conciliazione n. 6188/2021 del 22.12.2021 da loro sottoscritto nell'ambito del procedimento n. 3402/2019 rep. 4686/2021 del 23.12.2021;
- oltre alle altre clausole, per quanto qui di interesse confermano in particolare le seguenti clausole così colà numerate, n. 2: “Il sig. si impegna a corrispondere la somma CP_1 omnicomprensiva di € 36.000 (trentaseimilaeuro/00) alla sig. , sia a saldo e stralcio di Pt_1
ogni pretesa azionata con il ricorso-decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 946/2019 reso dal Tribunale di Padova nel procedimento n. 2154/2019 R.G., rep. 1307/2019, sia a saldo e stralcio di ogni pretesa di cui all'assegno di mantenimento dovuto alla sig. Pt_1
stessa per sé e per il figlio in relazione ai provvedimenti temporanei e urgenti nel Per_1 procedimento per separazione di cui in premessa. n. 5: “La somma omnicomprensiva di €
36.000 (trentaseimilaeuro/00) di cui al punto 2 verrà corrisposta alla sig.ra , come Pt_1
segue: - rate mensili di € 50,00 a partire dal mese di dicembre 2021 e fino a settembre 2026 - la restante somma, pari ad € 33.100 verrà corrisposta sino al saldo completo del debito dovuto, in rata cadauna di € 150 a partire dal mese di ottobre 2026. I pagamenti predetti avverranno a mezzo bonifico bancario sulle note coordinate con accredito da perfezionarsi entro il giorno
15 di ogni mese di riferimento.
Il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà ipso facto e di diritto l'immediata decadenza del beneficio della rateizzazione e la sig. avrà diritto di procedere Pt_1 immediatamente al recupero coattivo dell'intero suo credito”. n. 10: “Con la corretta ed integrale esecuzione di quanto stabilito nel presente verbale di conciliazione, le parti non avranno più nulla da pretendere reciprocamente l'una dall'altra a qualunque titolo o causa, in ragione e dipendenza dei rapporti e procedimenti dedotti in premessa ivi comprese tutte le questioni relative alle tasse e cartelle esattoriali notificate alle parti in dipendenza del rapporto societario relativo alla NCG S.a.s. Le Parti dichiarano che ciascuna di esse, avendo partecipato insieme ai propri rispettivi legali alla stesura del presente accordo, ne ha compreso integralmente i termini e le relative condizioni e che sottoscrivono il presente Accordo volontariamente e senza alcuna coercizione e dichiarano, altresì, che non avranno alcuna azione e/o pretesa e/o richiesta di alcun genere relativa a future controversie inerenti al presente Accordo. Qualora per qualsivoglia motivo, ragione o causa il presente Accordo venisse impugnato, annullato, revocato, reso nullo o inefficace con qualunque formula,
2 ciascuna delle parti potrà liberamente agire per fare valere in modo completo tutti i suoi originari diritti e pretese.”
- spese del presente procedimento integralmente compensate fra le parti, con specifica rinuncia alla solidarietà professionale”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 23/06/2001 in Gorizia e Parte_1 Controparte_1
trascritto nel relativo registro parte II n.65, serie C, anno 2001.
La separazione è stata pronunciata con sentenza parziale del Tribunale di Padova n.208/2022 depositata il 2.2.2022 e passata in giudicato.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note depositate per l'udienza del 8.4.2025. La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli del figlio maggiorenne non autosufficiente in conformità all'art. 337 septies c.c., va preso atto delle stesse, limitatamente a quelle espressamente richiamate nelle conclusioni di cui al ricorso;
con riferimento al verbale di conciliazione del 22.12.2021 nella causa r.g.n. 3402/2019, lo stesso non è stato prodotto e, pertanto, il Tribunale non può prendere atto del relativo contenuto, ferma restando la possibilità per le parti di concludere accordi a latere rispetto alle condizioni di divorzio.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 23/06/2001 in Gorizia e trascritto nel relativo Controparte_1
registro parte II, serie C, n.65 anno 2001 del Comune di Gorizia;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3 3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, salve le specificazioni di cui alla parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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