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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11367/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torino
RICORRENTE contro
Controparte_1
INTERDICENDO
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2024, il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai propri interessi Controparte_1 perché affetto da “schizofrenia continuo”.
pagina 1 di 3 Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti. Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito nominava un tutore provvisorio in suo favore.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
In data 3.12.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da schizofrenia continuo come Controparte_1 attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. relazione clinica rilasciata dal Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze Asl TO in data 27/05/2024).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
La parte interdicenda, infatti, non ha risposto in modo del tutto chiaro e comprensibile alle domande che gli venivano poste, non ricordando né la data del giorno dell'udienza né il luogo, dimostrando un grave disorientamento spazio - temporale. Le condizioni psico-fisiche di ono apparse ictu Controparte_1 oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e pagina 2 di 3 adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla a provvedere sulle spese di lite, già liquidate con separato decreto, per le quali troverà applicazione l'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Moncalieri, Viale Stazione 16.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
DISPONE che, ai sensi dell'art. 145 co. 2 DPR 115/2002, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, il tutore depositi in cancelleria la documentazione prevista dall'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11367/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torino
RICORRENTE contro
Controparte_1
INTERDICENDO
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2024, il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione o in subordine l'inabilitazione per infermità di mente e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di in quanto incapace di provvedere ai propri interessi Controparte_1 perché affetto da “schizofrenia continuo”.
pagina 1 di 3 Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti. Il G.I., per il tramite del GOT all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda ed all'esito nominava un tutore provvisorio in suo favore.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
In data 3.12.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da schizofrenia continuo come Controparte_1 attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. relazione clinica rilasciata dal Dipartimento di salute mentale e delle dipendenze Asl TO in data 27/05/2024).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
La parte interdicenda, infatti, non ha risposto in modo del tutto chiaro e comprensibile alle domande che gli venivano poste, non ricordando né la data del giorno dell'udienza né il luogo, dimostrando un grave disorientamento spazio - temporale. Le condizioni psico-fisiche di ono apparse ictu Controparte_1 oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda, l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e pagina 2 di 3 adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla a provvedere sulle spese di lite, già liquidate con separato decreto, per le quali troverà applicazione l'art. 145 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Moncalieri, Viale Stazione 16.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
DISPONE che, ai sensi dell'art. 145 co. 2 DPR 115/2002, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, il tutore depositi in cancelleria la documentazione prevista dall'art 79 comma 1 lettera c) del DPR 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
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