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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso, all'esito dell'udienza del giorno 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5712/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tribulato come da procura in Parte_1
atti;
-ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Marino e Maria Clara Canzoneri come da procura in atti
-resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 18 maggio 2023 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- di lavorare alle dipendenze dell' in forza di contratto di lavoro a Controparte_1
tempo indeterminato a far data dall'11.06.2006, con la qualifica di “Operatore di Esercizio”, CCNL
Autoferrotranvieri, e di essere in servizio presso la sede di Catania;
-che con nota n. 571, comunicata in data 23.02.2011, la società resistente comminava la sanzione disciplinare della destituzione;
-che la predetta veniva impugnata in data 14.03.2011, ex art. 7 l. 300/70, innanzi al Collegio di
Conciliazione ed Arbitrato presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania il quale, con lodo arbitrale del 12.06.2013, annullava la sanzione disciplinare della destituzione perché intimata in violazione delle regole procedurali dettate dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori;
-che parte datoriale, con raccomandata del 25.09.2013, provvedeva, alla riammissione in servizio di esso ricorrente a far data dal 01.10.2013 senza tuttavia provvedere al pagamento delle retribuzioni per il periodo dal gennaio 2011 a ottobre 2013.
Deduceva che, data l'efficacia retroattiva dell'annullamento della sanzione espulsiva, aveva diritto a tutte le retribuzioni non erogate medio tempore tenuto altresì conto di quanto disposto in merito dall'articolo 7, comma IV L.300/70 che prevede espressamente la sospensione della sanzione espulsiva in attesa del pronunciamento da parte del Collegio di Conciliazione.
Sosteneva pertanto il suo diritto a continuare a svolgere la sua attività lavorativa durante il periodo di svolgimento del procedimento disciplinare e, conseguentemente, a percepire il trattamento retributivo dovuto così come indicato in ricorso per il predetto periodo in cui, senza sua colpa, gli era stato precluso di rendere la prestazione lavorativa in violazione dell'art. 7, comma IV l. 300/70.
Tanto premesso, l'istante, precisato di avere infruttuosamente richiesto a mezzo pec del 29.05.2014,
13.12.2018 e del 6.02.2023, il pagamento delle differenze retributive e contributive maturate dal gennaio 2011 all'ottobre 2013 , formulava le seguenti conclusioni:« 1) accertare e dichiarare che il sig. ha diritto al pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo gennaio 2011 Parte_1
– ottobre 2013 (CCNL Autoferrotranvieri, parametro retributivo 140, qualifica di “Operatore di
Esercizio”), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del sig. al Parte_1 risarcimento del danno patito a seguito del comportamento illegittimo posto in essere dall'
[...]
in misura pari alle retribuzioni dovute e non percepite nel periodo gennaio Controparte_1
2011 – ottobre 2013 (CCNL Autoferrotranvieri, parametro retributivo 140, qualifica di “Operatore di Esercizio”), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo;
3) condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempre al pagamento della CP_1 complessiva somma pari ad € 62.401,24, o della diversa somma ritenuta di giustizia ed accertata anche mediante CTU contabile, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
4) condannare parte avversa al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge».
Con memoria depositata in data 18.07.2023 si costituiva tempestivamente in giudizio l
[...]
spiegando ampie difese volte al rigetto del ricorso ed esponendo: Controparte_1 -che il ricorrente era stato sottoposto a pena detentiva, per fatti esterni al servizio espletato presso la società, dal 24.11.2008 al 23.5.2012;
-che invero, il , senza mai comunicare tale circostanza all'Azienda, aveva chiesto ed Parte_1
ottenuto due periodi di aspettativa dal lavoro senza retribuzione per motivi personali, rispettivamente dal 30.01.2009 al 30.07.2009 e dal 31.07.2009 al 30.01.2010;
-che con istanza del 15.10.2009, presentata alla struttura di Catania che la inoltrava in data 28.10.2009 alla Direzione Generale di Palermo, il lavoratore chiedeva di potere rientrare anticipatamente dal periodo di aspettativa concesso, al fine di “poter scontare con l'affidamento al lavoro il residuo pena che mi è stata inflitta (per motivi esterni all'ast)”;
-che solo a seguito di tale istanza l' veniva a conoscenza dello stato di detenzione del CP_1
lavoratore a cui chiedeva pertanto i dovuti chiarimenti;
-che con nota prot. n. 8517 del 17.12.2009, la struttura di Catania inviava alla Direzione Generale ulteriore istanza del 3.12.2009, registrata al protocollo d'ingresso n. 10171 del 10.12.2009, con la quale il ricorrente, “attualmente detenuto presso la casa circondariale di Palermo (GL)” chiedeva “di voler concedere al sottoscritto un certificato di servizio, con rispettiva dichiarazione che posso riprendere il lavoro con mansione assegnata, orari lavorativi e giorni lavorativi”;
-che l'Ufficio Legale aziendale con nota prot. n. 16 del 5.1.2010 comunicava di avere appurato “per le vie brevi che il dipendente si trovava recluso presso la casa circondariale di Palermo per condanna inflitta dal Tribunale di Mantova”, e di avere richiesto alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Mantova nonché al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Palermo ulteriori delucidazioni in merito atteso che la società risultava all'oscuro di qualsivoglia notizia penale;
-che il ricorrente con istanza del 30.1.2010, registrata al protocollo di ingresso numero 630 dell'1.2.2010, perdurando, allo stato attuale, la necessità di un ulteriore periodo di aspettativa, chiedeva una ulteriore proroga …dal 31 gennaio 2010 al 30 aprile 2010;
-che con nota prot. n. 412 del 4.2.2010, comunicava al dipendente la sospensione cautelativa dal servizio considerato che “LL ha fruito di un periodo di aspettativa per motivi privati, senza retribuzione, ab origine accordato dal 31.01.2009 al 30.07.2009 e, indi, prorogato dal 31.07.2009 al
30.01.2010, sulla base di pareri favorevoli espressi dalla sede di Catania di;
preso atto CP_1 della comunicazione datata 15.10.2009 con la quale LL ha chiesto di “potere scontare con Cont l'affidamento al lavoro il residuo pena che Le è stata inflitta per motivi esterni all' ” e della successiva nota datata del 03.12.2009 con la quale ha reso noto di essere “attualmente detenuto presso la casa circondariale di Palermo (GL)”; preso atto della ulteriore comunicazione datata 30.01.2010 con la quale ella ha chiesto un nuovo periodo di aspettativa dal 31 gennaio 2010 al 30 aprile dello stesso anno;
preso atto, come da Sua comunicazione, che LL si trova attualmente in stato di detenzione per fatti non noti a questa Società e che ai sensi dell'art. 8 dell'Ordine di
Servizio n. 11 del 22.03.2006 (ex art. 46 del regolamento Allegato “A” al R.D. 148/1931) gli agenti sottoposti a procedimento penale o che trovansi in stato di arresto, o siano implicati in fatti che possono dare luogo alla retrocessione o alla destituzione, possono essere sospesi dal soldo e dal servizio;
Le comunichiamo, in base a costante prassi aziendale, che LL è cautelativamente sospesa dal servizio, ai sensi dell'art. 8, dell'Ordine di Servizio n. 11 del 22.03.2006, con decorrenza dal
22.10.2009, data in cui questa Società ha appreso del suo intendimento di scontare con l'affidamento al lavoro il residuo di pena inflitto.Inoltre, nell'ottica dello spirito e delle norme che disciplinano il reinserimento nel tessuto lavorativo dei soggetti sottoposti a restrizioni della libertà personale ed al fine di valutare se sussistono, alla luce dei fatti occorsi, i presupposti di diritto per un Suo eventuale impiego in attività lavorativa presso questa Società, come da Sua richiesta, La invitiamo a comunicare ogni notizia utile ad acclarare la Sua situazione giudiziaria;
-che la sospensione dal servizio e dalla retribuzione del ricorrente veniva confermata con nota del
18.02.2010;
-che con nota del 29.11.2010 rigettava la richiesta del ricorrente di reiterata disponibilità ad essere Cont impiegato per tutto il residuo pena inflittogli, rilevando che “lo stesso dipendente assegnato in servizio alla Struttura Territoriale di Catania sta scontando la pena detentiva in Palermo e, pertanto, al fine di evadere la richiesta si renderebbe necessario il trasferimento del dipendente presso la
Struttura di Palermo. - Inoltre detto trasferimento costituirebbe un trattamento di favore, considerata la lunga lista di agenti che da anni chiedono il trasferimento da Catania a Palermo ed in ogni caso, il dovrebbe essere adibito a mansioni diverse dalle proprie, operatore di esercizio, in Parte_1
quanto, come è evidente, non può utilizzare il dipendente condannato per rapina mettendolo CP_1
alla guida di un autobus a contatto con il pubblico, sempre che l'affidamento ai servizi sociali possa consentire che lo stesso possa circolare liberamente sul territorio della regione essendo il servizio
Cont reso dall' e quelle di TPL extraurbano.
Considerato che
non necessita di dipendenti da CP_1
utilizzare in mansioni diverse da operatore di esercizio (autista);
-che indi con nota prot. n. 164 del 21.1.2011 contestava al dipendente la mancanza di cui all'articolo
7, punto 7, dell'Ordine di Servizio n. 11 del 22 marzo 2006 (ex art. 45, punto 7, del Regolamento
Allegato A al R.D. n. 148/1931) che punisce con la destituzione “chi è incorso in condanna penale sia pure condizionale per delitti anche mancati o solo tentati o abbia altrimenti riportati alla pena dell'interdizione dai pubblici uffici”.
Precisava che la sospensione cautelativa del dipendente è una misura cautelare ed interinale prevista dall'articolo 46 Allegato “A” al R.D. n.148/1931 diretta a garantire la sicurezza ed il prestigio della parte datoriale attraverso l'immediata esenzione dal lavoro dell'agente implicato in fatti che ne possano determinare la retrocessione o la destituzione, e che tale misura si distingue dalla sospensione disciplinare sanzione prevista dall'art 42 Regolamento citato irrogata alla fine del procedimento disciplinare;
che l'articolo 46, oggi articolo 8 dell'ordine di servizio n. 11 del
22.03.2006 dispone che “gli agenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovansi in stato di arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile del
Direttore Generale … essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio. La sospensione preventiva dura, di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò”.
Deduceva pertanto di avere bene operato nel sospendere cautelativamente il proprio dipendente dopo avere appreso della sua sottoposizione a regime carcerario e fino alla conclusione del procedimento disciplinare.
Contestava poi la somma richiesta dal ricorrente perché non evincibili i criteri di calcolo utilizzati.
Instava per il rigetto del ricorso attesa la sua infondatezza.
Esperito all'udienza del 12 settembre 2023 con esito negativo il tentativo di conciliazione della lite, la causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza del giorno 1 aprile 2025 con il deposito di note scritte, all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
°°°°°°
1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni maturate per il periodo gennaio 2011 - ottobre 2013 a seguito dell'annullamento, disposto
Cont dal Collegio di Conciliazione ed Arbitrato dell' di Catania con lodo arbitrale del 12.06.2013, della sanzione disciplinare della destituzione irrogata dall' on nota n. 571 del 22.02.2011. CP_1
Risulta dalla documentazione in atti che la società resistente con nota n. 1527 del 25.09.2013 ha reintegrato in servizio il ricorrente nella qualifica di “Operatore di Esercizio”, parametro 140 CCNL
Autoferrotranvieri, con decorrenza 01.10.2013 (Cfr. all.2 ricorso).
Dalle buste paga prodotte risulta altresì che per il periodo dal gennaio 2011 a ottobre 2013 il datore di lavoro non ha corrisposto le retribuzioni maturate ( Cfr.all 5 ricorso) mentre ha ricominciato a corrisponderle a decorrere dal mese di novembre 2013 ( Cfr. all.5 ricorso, pag.39).
Il ricorrente ha agito in giudizio rivendicando il proprio diritto al pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo decorrente dalla data della irrogazione della sanzione espulsiva della destituzione alla data di reintegra conseguente all'annullamento della sanzione irrogata, periodo dal ricorrente indicato come compreso da gennaio 2011 a ottobre 2013, adducendo da un lato l'efficacia ex tunc dell'annullamento della sanzione e dall'altro richiamando la disposizione prevista dall'articolo 7 L.300/1970 in forza del quale la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio di conciliazione ed arbitrato.
Di contro la società resistente sostiene la legittimità del proprio operato e l'infondatezza delle richieste del lavoratore in ragione della sospensione cautelare dallo stipendio e dal servizio disposta ex art. 46, allegato “A” del R.D. n. 148/1931, a decorrere dal 22.10.2009 (Cfr. all.18 memoria ) per fatti di rilevanza penale estranei al rapporto di lavoro per i quali il ricorrente è stato detenuto dal
24.11.2008 al 23.05.2012 e in merito ai quali, con successiva nota n. 164 del 21.01.2011 (Cfr. all.23 memoria ), veniva avviato il procedimento disciplinare conclusosi con la destituzione del 22.02.2011, essendo tale sospensione cautelare ostativa alla richiesta del ricorrente di pagamento delle retribuzioni rivendicate.
2. Tanto premesso, nel merito il ricorso deve ritenersi parzialmente fondato e va, conseguentemente, accolto nei limiti di quanto di seguito esposto.
E' circostanza pacifica tra le parti che il ricorrente si è trovato in stato di detenzione presso il carcere
GL di Palermo ( Cfr. all.21 memoria) sino al 23 maggio 2012.
Venuta a conoscenza della circostanza dello stato di detenzione del ricorrente la società datoriale ha, dapprima, applicato con nota prot. n. 412 del 4.2.2010 la sospensione cautelare del dipendente dal servizio ai sensi dell'art. 8, dell'Ordine di Servizio n. 11 del 22.03.2006, con decorrenza dal
22.10.2009.
Successivamente, con nota prot. n. 164 del 21.1.2011, la resistente contestava al ricorrente la mancanza di cui all'articolo 7, punto 7, dell'Ordine di Servizio n. 11 del 22 marzo 2006 (ex art. 45, punto 7, del Regolamento Allegato A al R.D. n. 148/1931) che punisce con la sanzione della destituzione chi è incorso in condanna penale sia pure condizionale per delitti anche mancati o solo tentati o abbia altrimenti riportati alla pena dell'interdizione dai pubblici uffici.
Tale sanzione disciplinare è stata oggetto di annullamento da parte del Collegio arbitrale con decisione del 12 giugno 2013.
Tanto premesso, deve ricordarsi che lo stato di detenzione del lavoratore determina una temporanea impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa, dovuta allo stato di privazione della libertà personale, da cui deriva la sospensione necessaria del rapporto di lavoro e di tutte le contrapposte obbligazioni.
In particolare, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “lo stato di carcerazione preventiva (o di custodia cautelare) del lavoratore subordinato non rientra tra le ipotesi, tutelate dalla legge, di impossibilità temporanea della prestazione, quale la malattia e le altre situazioni contemplate dall'art. 2110 c.c., e comporta la perdita del diritto alla retribuzione per tutto il tempo in cui si protrae la carcerazione medesima, senza che - ove la detenzione concorra con il provvedimento di sospensione cautelare disposto dal datore di lavoro in pendenza del procedimento penale - possa essere invocato il principio della cosiddetta priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, secondo il quale si considera prevalente ai fini del trattamento retributivo la causa verificatasi prima, atteso che esso si riferisce unicamente alle suddette cause legali di sospensione con diritto alla retribuzione" (così da ultimo Cass, sez. I, 25 novembre 2015 n. 24047 ed in precedenza, tra le tante, Cass., sez. L, 25 giugno 2013, n. 15941; Cass., sez. L, 9 settembre 2011,
n. 18528).
Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, il fatto storico della sottoposizione alla misura della custodia cautelare in carcere, con conseguente assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa, costituisce, come già rilevato in precedenti decisioni di legittimità (cfr. Cass. 26.3.1998 n.
3209, Cass. 16.10.1990 n. 10087, Cass.
9.9.2011 n. 18528), circostanza che supera e si sovrappone alla sospensione cautelare, costituendo una autonoma causa di esclusione del diritto alla retribuzione per il periodo di detenzione.
Più propriamente tale conseguenza deriva dal principio generale secondo cui, quando il prestatore non adempia all'obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell'adempimento dell'obbligazione di corresponsione della retribuzione, così come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro (v. Cass. 19169/2006 cit.).
Né può nutrirsi alcun dubbio che i medesimi principi si applichino in tutte le ipotesi di misure custodiali previste dal codice di rito penale, trattandosi di provvedimenti restrittivi della libertà personale per natura incompatibili con la presenza quotidiana sul luogo di lavoro.
Ne consegue che, nel caso in esame, la perdita della retribuzione lamentata non discende dal provvedimento di sospensione cautelare adottato dalla datrice di lavoro, così come neppure dalla sanzione disciplinare successivamente annullata, bensì risulta una diretta conseguenza dalla sottoposizione del ricorrente alla misura cautelare (senza l'autorizzazione a svolgere l'attività lavorativa), che ha determinato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dedotta nel contratto di lavoro.
Ne discende che, prevalendo lo stato di detenzione quale causa di impossibilità della prestazione rimangono ininfluenti, durante il periodo di durata della detenzione, le vicende che hanno successivamente interessato la sanzione della destituzione.
Non rileva quanto evidenziato dal ricorrente, da ultimo anche nelle note di trattazione scritta del
28/03/2024 circa il fatto che il datore di lavoro aveva negato, senza giustificato motivo, al ricorrente di potere più riprese all'azienda di poter riprendere servizio in affidamento su autorizzazione del
Tribunale di Sorveglianza. Invero, dalla documentazione allegata in atti si evince ( cfr nota nota prot. n. 3667 del 29.11.2010) che l'azienda supportava il diniego con le seguenti motivazioni: “ è in atto Parte_1 detenuto presso la casa circondariale GL di Palermo ove sta scontando la pena di anni tre e mesi sei di reclusione comminata dal Tribunale di Mantova per il reato di rapina. Cont
- Lo stesso dipendente assegnato in servizio alla Struttura Territoriale di Catania sta scontando la pena detentiva in Palermo e, pertanto, al fine di evadere la richiesta si renderebbe necessario il trasferimento del dipendente presso la Struttura di Palermo.
- Inoltre detto trasferimento costituirebbe un trattamento di favore, considerata la lunga lista di agenti che da anni chiedono il trasferimento da Catania a Palermo ed in ogni caso, il Parte_1 dovrebbe essere adibito a mansioni diverse dalle proprie, operatore di esercizio, in quanto, come è evidente, non può utilizzare il dipendente condannato per rapina mettendolo alla guida di CP_1 un autobus a contatto con il pubblico, sempre che l'affidamento ai servizi sociali possa consentire Cont che lo stesso possa circolare liberamente sul territorio della regione essendo il servizio reso dall'
e quelle di TPL extraurbano.
Considerato che
non necessita di dipendenti da utilizzare in CP_1 mansioni diverse da operatore di esercizio (autista) …si rigetta la richiesta formulata”.
Diversamente opinando dovrebbe giungersi a prospettare un obbligo del datore di lavoro di consentire al lavoratore in stato di detenzione sempre e comunque la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere la prestazione lavorativa.
3. Si tratta a questo punto di verificare se il diritto invocato sussiste, per il restante periodo decorrente dalla cessazione dello stato di detenzione alla effettiva reintegra.
Occorre evidenziare che l'articolo 46 allegato “A” del R.D. n. 148/1931, il cui contenuto risulta riportato nell'art. 8 dell'Ordine di Servizio n. 11 del 22 marzo 2006, nel disciplinare l'istituto della sospensione preventiva del lavoratore dallo stipendio e dal servizio, dispone :” Gli agenti sottoposti
a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque trovinsi in istato di arresto, o siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione od alla destituzione, possono, a giudizio insindacabile di chi ne ha la facoltà…… essere sospesi in via preventiva dal soldo e dal servizio. La sospensione preventiva è di massima disposta dal direttore.
La sospensione preventiva dura, di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò”.
Così come indicato da costante indirizzo della Corte di Cassazione, tra l'altro richiamato anche da parte resistente, la sospensione preventiva ex art. 46 R.D. costituisce una misura cautelare di carattere provvisorio estranea al procedimento disciplinare, ancorché ad esso connessa (Cass., Sez. Lav. n. 855 del 16/01/2017; Cass. Sez. U, n. 5779 del 23/03/2004, Cass.Sez. L, n. 27110/2006, Cass., n.
18498/2008): “La sospensione cautelare dal servizio è forma di autotutela del datore di lavoro volta ad evitare la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro nei casi previsti, ed è istituto diverso dalla sospensione disciplinare, di carattere sanzionatorio, sicché alla prima non si applicano le garanzie di cui all'art. 7 st.lav” (Cass. 10686/2017; Cass. n. 3076/2016; Cass. 15353/2012).
La sospensione cautelare dal servizio adottata unilateralmente dal datore di lavoro è quindi istituto giuridico diverso dalla sospensione dal servizio prevista dall'art. 42 dello stesso allegato, e costituisce esercizio di un potere potestativo datoriale, pertanto esercitabile unilateralmente, al ricorrere dei presupposti di legge e contrattuali.
La ratio è quella di permettere alla parte datoriale, a fronte di gravi comportamenti del dipendente potenzialmente lesivi della reputazione aziendale, di sospendere cautelativamente il dipendente dallo svolgimento dell'attività lavorativa .
Corollario di tale funzione cautelare e interinale è la durata della sospensione che “non può superare quella del procedimento disciplinare e dell'eventuale procedimento penale in funzione dei quali è prevista” (così Cass. n. 5147/2013; Cass.n. 26287/2013).
Lo stesso art. 46 citato consente all'azienda la sospensione preventiva “dal soldo e dal servizio” dell'agente coinvolto in procedimento penale e/o in stato di arresto, specificando però che la misura
“dura, di regola, finché sia cessata o risolta la causa che la motivò”.
La stessa, pertanto, viene meno al momento della conclusione del procedimento disciplinare, sostituita dalla sanzione o alla cessazione delle cause che ne avevano giustificato l'applicazione.
Muovendo da quanto sopra esposto e venendo al caso in oggetto, risulta evidente nonché documentato in atti dalla stessa resistente, che la causa sottesa alla sospensione cautelare ex art. 46 R.D. (primo comma) era lo stato di detenzione del ricorrente e che gli effetti della misura preventiva (ovvero la privazione della retribuzione e del servizio) devono considerarsi cessati con l'adozione del provvedimento disciplinare e, comunque, sulla base del ragionamento già esplicitato, con il venir meno dello stato di detenzione.
Pertanto, nel periodo di estromissione dal servizio che va dall'intervenuta scarcerazione alla reintegra il mancato pagamento delle retribuzioni non può ritenersi giustificato né dalla sospensione cautelare correlata allo stato di detenzione, né dalla sanzione della destituzione, provvedimento quest'ultimo peraltro impugnato dal ricorrente dinanzi al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato con effetto sospensivo ai sensi dell'art. 7 L. n. 300/1970 e definitivamente annullato con Lodo Arbitrale del
12.06.2013.
Si evidenzia sul punto che ai sensi dell'art. 7 Legge n. 300/1970 la richiesta di costituzione del
Collegio di Conciliazione e Arbitrato avanzata dal ricorrente (all. 26 memoria AST) ha sospeso gli effetti della sanzione disciplinare fino alla pronuncia del Collegio.
Annullata pertanto la destituzione e dunque la “sospensione” dal servizio del ricorrente, la perdita della retribuzione per il relativo periodo si configura sine titulo essendo venuta meno la ratio giustificativa di tale mancato pagamento, sicché la domanda di pagamento delle retribuzioni per il periodo che va da maggio 2012 sino alla data di reintegra appare fondata.
4. Così delibato l'an della controversia, relativamente al quantum possono porsi a fondamento della decisione i conteggi effettuati dalla stessa parte ricorrente , siccome non specificamente contestati da parte resistente e verificabili alla luce delle buste paga in atti e dei dati di base ivi riportati.
Lo stesso ricorrente, infatti, nelle note di trattazione scritta del 25 settembre 2024, ha rilevato “ in caso di rilievo dello stato di detenzione del ricorrente fino al 23.05.2012 e della impossibilità a rendere la prestazione lavorativa, si chiede il pagamento delle retribuzioni dovute dal 23.05.2012 al
01.10.2013 (16 mesi + ratei 13^ e 14^), il cui l'ammontare è pari alla somma di € 27.226,63 [€
1.458,57 x 16 = € 23.337,12 + € 1.701,16 (ratei 13 e 14 anno 2012 – 7/12) + €2.187,85 (ratei 13 e
14 anno 2013 – 9/12] di cui si chiede il pagamento oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo”.
Tali rilievi in punto di quantificazione delle somme spettanti non sono state contestate in via specifica da parte resistente.
Sul punto deve osservarsi che per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent. Cass. Civ., SS. UU.,
23 gennaio 2002, n. 761) .
In particolare“… il difetto di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore per la quantificazione del credito oggetto di domanda di condanna, allorché il convenuto si limiti a negare in radice l'esistenza del credito avversario, può avere rilievo quando si riferisca a fatti e non semplicemente alle regole legali o contrattuali di elaborazione dei conteggi medesimi” (cfr. al riguardo Cassazione, Sezioni unite, 761/02) potendo detta contestazione sui conteggi assumere “ … rilievo solo nel caso in cui vengano richiamati ai fini di detta contestazione circostanze fattuali, suscettibili di dimostrare la non congruità e la non corrispondenza al vero di detti conteggi. Dette circostanze devono però essere, prima, dedotte ed individuate nelle loro specifiche modalità nella memoria di costituzione ex articolo 416 c.p.c. e, poi, provate, o devono essere state comunque acquisite al processo e successivamente provate a seguito dell'esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice del lavoro”. (cfr. Cass. sez. Lav. n. 85/2003). 5. In definitiva, considerata la retribuzione lorda mensile risultante dalla busta paga pari ad €1.458,57 la somma complessiva spettante a parte ricorrente a titolo di differenze retributive dalla fine della detenzione all'1.10.2013 è pari a € 27.226,63 (€ 1.458,57 x 16 mesi = € 23.337,12 + € 1.701,16
(ratei 13 e 14 anno 2012 – 7/12) + €2.187,85 (ratei 13 e 14 anno 2013 – 9/12] ).
Cont Conseguentemente, il ricorso va parzialmente accolto e l' deve essere condannata a pagare in favore di parte ricorrente, per le causali di cui in parte motiva, l'importo complessivo di € 27.226,63 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
6. In ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, nonché tenuto conto della peculiarità della fattispecie in esame, sussistono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Controparte_1 ricorrente l'importo di €.27.226,63 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
spese compensate;
Catania, 02/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso