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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente rel.
- dott.ssa Emanuela Luciani Giudice
- dott.ssa Filomena Girardi Giudice
Riunito in c.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 579/2024 R.G.A.C. tra rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. S. Bocchini (Ricorrente)
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. M. A. Baranello (Resistente) CP_1
N O N C H E'
Il P.M. Sede (Interventore ex lege).
Oggetto: separazione giudiziale. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 4/4/2024, adiva il Tribunale di Campobasso per Parte_1 vedersi dichiarare la separazione giudiziale dal coniuge , in seguito al CP_1 matrimonio contratto in data 18/8/2014, da cui era nata la figlia di anni 9. Per_1 Il coniuge convenuto non si è opposto ed il tentativo di conciliazione è risultato superfluo stante la conclamata frattura dell'affectio maritalis.
Con ordinanza del 12/7/2024 il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti, ponendo a carico del un assegno di mantenimento mensile di euro 200 per la CP_1 figlia, la divisione delle spese straordinarie al 50% a carico di ciascun genitore ed assegno unico universale in favore della Sig.ra in quanto coniuge affidatario in via Parte_1 prevalente.
Con il medesimo provvedimento, il Presidente del Tribunale autorizzava la separazione tra i coniugi con conseguente sospensione dell'obbligo di coabitazione e assegnazione della casa coniugale e delle relative spese alla . Parte_1
Quanto all'affidamento della minore, veniva disposto congiuntamente, con collocazione prevalente della minore presso la madre e secondo le modalità di cui all'ordinanza del
30/11/2023 emessa dal Tribunale dei Minori.
Il processo proseguiva per le ulteriori definizioni e per l'istruttoria della causa.
All'udienza del 27/9/2024 venivano escussi i testi citati dalle parti e, infine, con successiva ordinanza del 10/10/2024, il G.D. rimetteva la causa in decisione, con fissazione dei termini ex art. 473-bis 28 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le conclusioni del P.M. sono conformi alle richieste delle parti.
§ § § § § §
La domanda congiunta di separazione personale è fondata e va accolta.
Concordi nella richiesta di separazione, controvertono le parti sostanzialmente su: 1) la pronuncia di addebito, richiesta dalla 2) l'affido condiviso o esclusivo della Parte_1 bambina;
3) l'entità dell'assegno di mantenimento posto a carico del ricorrente;
4)
l'autorizzazione all'iscrizione alla scuola di danza per la minore. Relativamente alla richiesta di addebito formulata dalla ricorrente la stessa è da Parte_1 rigettare.
Sul punto, preliminarmente, si ritiene doveroso rammentare che l'addebito è conseguenza della violazione degli obblighi e doveri che sorgono nel rapporto coniugale;
ciò posto, la legge, in sede di separazione giudiziale, prevede l'addebito quale conseguenza sanzionatoria del mancato rispetto dei doveri derivanti dall'unione matrimoniale.
All'esito dei fatti di causa, è agevole notare – anche sulla base delle considerazioni e dichiarazioni emerse dal ricorso della - che il rapporto tra i due coniugi appariva Parte_1
“da tempo logorato irrimediabilmente”.
Ne deriva, pertanto, che il fatto che la abbia lasciato la casa coniugale è stato Parte_1 soltanto l'epilogo di una molteplicità di vicende controverse e litigiose da tempo perduranti e, come tale non appare motivo idoneo ad accertare la violazione dei doveri coniugali.
Alcune delle testimonianze addotte, sebbene per parte concordanti, assumono rilevanza soltanto parziale, in quanto rese da soggetti non propriamente indifferenti alla vicenda (stretti congiunti delle parti in causa) e, per l'effetto, le dichiarazioni rese potrebbero essere state influenzate dall'affetto e dai legami intercorrenti tra gli escussi e le parti del giudizio.
A tal proposito la Giurisprudenza di legittimità a riguardo si è così espressa:
“In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell'intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza” Cass. Sez. 1, Sent. n. 19328 del 29/09/2015, Rv. 637126 – 01.
Per converso, malgrado la ricorrente abbia addebitato in capo all'ex coniuge il motivo della propria uscita dalla casa coniugale, è questa una dichiarazione priva di fondamento.
La infatti, ha più volte asserito di aver ricevuto violenze, offese e maltrattamenti dal Parte_1 ciò nonostante, come definitivamente chiarito anche dal G.I.P. locale, nel Decreto di CP_1
Archiviazione del 4.12.2024 (all'esito del procedimento penale n. 806/2023 r.g.n.r.), non emergono prove sufficienti e tali da ritenere, con certezza, l'integrazione di dette condotte. Esse, se fossero state effettivamente poste in essere, avrebbero costituito un presupposto solido per ascrivere al 'addebito richiesto. CP_1
Quanto all'assegno di mantenimento a carico del padre e da corrispondersi in favore della figlia minore , non essendo emersi in corso di causa sostanziali variazioni delle Per_1 condizioni economiche del va confermato quanto già disposto nell'ordinanza CP_1 presidenziale del 15/07/2024.
Va confermata per il resto l'ordinanza presidenziale del 15/7/2024, anche in relazione alla modalità di affido condiviso.
L'attuale resistenza della minore alla visita periodica con il padre stabilita dal T.d.M. con provvedimento del 30/11/2023 non appare suffragata da motivazioni contrarie plausibili e occorrerà che venga superata anche con la collaborazione della madre che dovrà far maturare nella figlia la considerazione dell'impossibilità di rescindere il vincolo parentale con il CP_1
e l'utilità/doverosità per entrambi (padre e figlia) di un rapporto di dialogo/collaborazione/crescita reciproca il quale si proietti anche nel futuro, conformemente a quanto previsto dagli artt. 315 bis e 316 Cod. Civ.
Nulla-osta alla richiesta iscrizione della minore alla scuola di danza e alla partecipazione ad eventi agonistici ad essa connessi.
Le spese - documentate - dovranno essere sostenute in misura paritaria da entrambi i genitori, limitatamente tuttavia all'attività sportiva, all'attrezzatura o agli indumenti necessari o ad eventuali spostamenti a Campobasso o all'interno della Regione Molise, attesi i costi rilevanti che essa comporta in caso di uscite extra-regionali.
Stante il parziale accoglimento delle richieste formulate dalle parti, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa ed eccezione, così decide: - accoglie il ricorso e per l'effetto pronunzia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- rigetta la richiesta di addebito;
- conferma tutte le statuizioni adottate con ordinanza presidenziale del 12/7/2024, comprese quelle relative al diritto di visita del padre;
- autorizza la richiesta iscrizione della minore alla scuola di danza e la sua Persona_2 partecipazione ad eventi agonistici ad essa connessi, con gli oneri e i limiti economici sopra indicati;
- compensa integralmente le spese di lite.
Campobasso, data del deposito
Il Presidente est.
dott. Enrico Di Dedda