Sentenza 18 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 18/11/2021, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 01391/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00782/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Delucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS- pubblicata il 19/09/2014 e della sentenza della Corte d'Appello -OMISSIS-, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS- pubblicata il 28/11/2017, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Considerato che, con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere alla ricorrente “ i benefici previsti dalla L. 210/92 con le decorrenze indicate (dal mese successivo alla domanda ammnistrativa per la settima categoria di cui alla tabella allegata al DPR 834/81 e dal 9 gennaio 2013 per la sesta categoria) oltre agli interessi legali, secondo i criteri di legge, dalle singole scadenze al pagamento effettivo ”, ponendo per intero a carico del resistente Ministero le spese di C.T.U.;
Considerato che con sentenza n. -OMISSIS- la Corte d’Appello -OMISSIS-, Sezione Lavoro, ha rigettato l’appello proposto contro la predetta sentenza dal Ministero della Salute, confermando la sentenza di primo grado;
Considerato che tale sentenza è passata in giudicato, come da certificazione depositata in giudizio;
Considerato che, con il presente ricorso, la ricorrente agisce per l’ottemperanza del Ministero della Salute al giudicato di cui alle predette sentenze, con richiesta di nominare anche un commissario ad acta, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;
Considerato che il Ministero della Salute non si è costituito in giudizio;
Considerato che, dagli atti di causa, non risulta che il Ministero della Salute abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente in esecuzione del giudicato di cui alle sentenze in epigrafe, nonostante le stesse, munite di formula esecutiva, siano state notificate al Ministero della Salute nella sua sede reale e sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso in ottemperanza vada accolto e che debba essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui alle sentenze in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente di quanto stabilito dalla sentenza n. -OMISSIS-, del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, confermata dalla Corte d’Appello -OMISSIS-, Sezione Lavoro, con sentenza n. -OMISSIS-, entro il termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte della presente pronuncia;
Ritenuto, nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, di nominare fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o un dirigente da lui delegato, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta dell’interessata, dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
Ritenuto che le spese di lite del presente giudizio di ottemperanza debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate, a favore del difensore dichiaratosi antistatario, in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, tenuto conto della serialità delle controversie, quali quella in questione, relative all’ottemperanza di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di dare integrale esecuzione al giudicato, di cui alle sentenze in epigrafe, nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o un dirigente da lui delegato, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta dell’interessata, dovrà provvedere alla liquidazione delle somme dovute, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Condanna il Ministero della Salute a rifondere le spese di lite, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.