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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/05/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3606 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO ROBERTO SANTARELLI per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale Email_1
- attrice opponente - contro
), rappresentata e difesa dall'avv. SABRINA DUSI Controparte_1 P.IVA_2
per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale
Email_2
- convenuta opposta - avente ad OGGETTO: appalto (opposizione a decreto ingiuntivo).
CONCLUSIONI
Per 1) In via preliminare: dichiarare la propria Parte_1
incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Milano e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1253/2023 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 14.4.2023 e notificato a in data 19.4.2023 per il pagamento della somma di Euro Parte_1
29.280,00 oltre agli interessi di mora convenzionali ed oltre le spese legali come liquidate, per
i motivi di cui in narrativa;
2) Ancora in via preliminare: non concedere sin da ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1253/2023 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 14.4.2023 e notificato a in data 19.4.2023 per il pagamento Parte_1
della somma di Euro 29.280,00 oltre agli interessi di mora convenzionali ed oltre le spese legali
1 come liquidate, per i motivi di cui in narrativa. 3) Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n.
1253/2023 emesso dal Tribunale di Bergamo in data 14.4.2023 e notificato a Parte_1
in data 19.4.2023 per il pagamento della somma di Euro 29.280,00 oltre agli
[...]
interessi di mora convenzionali ed oltre le spese legali come liquidate, per i motivi di cui in narrativa. 4) In ogni caso, nel merito ed in via principale: dichiarare che Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nulla deve a in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore per il titolo azionato con il decreto ingiuntivo opposto
o per qualsiasi altra ragione o causa, per i motivi di cui in narrativa. 5) In via istruttoria: A) si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui alla parte in fatto del presente atto qui da intendersi integralmente riportate e precedute da “vero che”, come segue : 1) vero che nel corso di un appalto di lavori presso l'edificio scolastico denominato Scuola Manzoni di Bergamo nell'autunno del 2022, aveva chiesto a Parte_1 Controparte_1
la fornitura e posa in opera di un “parapetto inclinato”. 2) vero che in merito Parte_1
non ha firmato nessun contratto in merito alla predetta fornitura. 3) vero che la
[...]
società esponente ha contestato la quantità riportata nelle fatture di cui al decreto ingiuntivo.
4) vero che non ha autorizzato la fatturazione e che il prezzo applicato Parte_1
era diverso da quello pattuito. 5) vero che ha ricevuto alcune Parte_1
contestazioni verbali ricevute dalla direzione lavori e per i tempi con cui sarebbe stata eseguita
l'opera. Si indicano a teste : , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
tutti presso il dirigente del Settore Edilizia Testimone_4 Parte_1
Scolastica del Comune di Bergamo. B) si chiede l'ammissione di CTU volta alla verifica della fornitura di cui è causa e del valore della stessa e della modalità di posa della fornitura stessa.
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre. In ogni caso, con vittoria delle spese tutte di giudizio.
Per In via preliminare: respingere l'eccezione di incompetenza Controparte_1
territoriale del Giudice adito poiché infondata dichiarando e confermando la competenza del
Tribunale di Bergamo (BG) alla emissione del decreto ingiuntivo opposto ed alla cognizione del giudizio di opposizione per i motivi esposti negli atti di giudizio, confermando la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta, oltre che palesemente infondata. Nel merito: emanare sentenza con la quale rigettare
l'opposizione ed ogni domanda formulata, nessuna esclusa, poiché infondate, contradittorie e temerarie per le ragioni di fatto e di diritto esposte in atti;
confermare l'esistenza del credito azionato e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto, condannando la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della
[...]
2 società in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Controparte_1
al pagamento della somma pari ad euro 29.280,00.= oltre ad interessi dal Controparte_2
dovuto al saldo, le spese liquidate in fase monitoria nonché spese e compenso del presente giudizio. Voglia il Tribunale condannare l'opponente al pagamento in favore della
[...] dell'importo di euro 10.000,00.= ovvero nel maggior importo ritenuto equo Controparte_3
e di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per le ragioni esposte in atti. Con le riserve di legge. In via istruttoria: ci si oppone alla ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio per i motivi esposti in narrativa. Ci si oppone alla ammissione delle prove per testi formulate nell'atto di citazione per i seguenti motivi: (...) Chiedesi ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli:
1- Vero che nel corso del mese di giugno 2021 la veniva contattata da Controparte_1 Pt_1
[... per redigere un preventivo relativo a fornitura e posa di un sistema anticaduta per il cantiere di Bergamo Via Don Bepo Vavassori (c/o Scuola Manzoni).
2- Vero che in data 28 giugno 2021 veniva inviata a mezzo e mail alla - alla attenzione del Geom. Pt_1 [...]
– il preventivo richiesto, prodotto quale doc. 3 che mi viene rammostrato.
3- Vero Tes_4
che in data 11 agosto 2021 la comunicava a mezzo e mail alla Pt_1 CP_1
l'accettazione della proposta commerciale n. 963/2021, prodotta quale doc. 4, che mi viene rammostrata.
4- Vero che in data 12 agosto 2021 veniva emessa da a titolo Controparte_1
di acconto sui lavori da eseguirsi la fattura n. 638/2021, prodotta quale doc. 5, che mi viene rammostrata.
5- Vero che nei giorni successivi la comunicava telefonicamente al Parte_1
Geom. la decisione del Comune di Bergamo di posticipare i lavori presso la scuola CP_4
Manzoni di Bergamo alla fine dell'anno scolastico 2021/2022. 6- Vero che in data 13 dicembre
2021 la preso atto del mancato pagamento da parte di della Controparte_1 Parte_1
fattura 638/2021 provvedeva ad emettere nota di accredito n. 17, prodotta quale doc. 6, che mi viene rammostrata.
7- Vero che nel corso del mese di giugno 2022 il Geom. , per Parte_2
ricontattava la chiedendo un aggiornamento del Parte_1 Controparte_1
preventivo/offerta al Cliente inviato ed accettato nel mese di agosto 2021, prodotto quale doc.
3, che mi viene rammostrato.
8- Vero che in data 09 giugno 2022 inviava ad Controparte_1
il nuovo preventivo/ offerta al Cliente, con i prezzi aggiornati, prodotto quale doc. Parte_1
7, che mi viene rammostrato.
9- Vero che a seguito della ricezione della nuova offerta commerciale contattava chiedendo uno sconto sull'importo totale Parte_1 Controparte_1
dei lavori e per tale motivo in data 16 giugno 2022 inviava a mezzo e mail Controparte_1
l'offerta scontata, prodotta quale doc. 7A, che mi viene rammostrata. 10- Vero che a seguito dell'invio del nuovo preventivo si teneva un sopralluogo esecutivo alla presenza del Sig.
[...]
e del Geom. per , del Geom. Direttore Lavori e Tecnico CP_2 CP_4 CP_1 Pt_3
3 del Comune di Bergamo ed il per la verifica dei lavori e Parte_4
l'analisi dei prezzi indicati nel nuovo preventivo. 11- Vero che in data 15 luglio 2022
[...]
inviava alla la comunicazione relativa alla conferma di sub affido dei lavori Pt_1 CP_1
indicati unitamente alla documentazione sottoscritta per conferma ed accettazione, prodotta quale doc. 8, che mi viene rammostrata. 12- Vero che i lavori iniziavano in data 18 luglio 2022
e terminavano in data 22 luglio 2022, senza contestazione alcuna. 13- Vero che il Comune di
Bergamo quale Ente committente dei lavori ha regolarmente pagato alla Società i Parte_1
lavori eseguiti da accettati senza riserve dalla committente, come da Parte_5
doc. 12, di cui confermo il contenuto, che mi viene rammostrato 14- Vero che in data 30 agosto
2022 la inviava ad le note proforma prodotte quale doc. 9 Controparte_1 Parte_1
contenente le somme dovute in relazione ai lavori concordati richiesti anche dalla Committente che mi vengono rammostrate. 15- Vero che la e-mail inviata da in data 30 Controparte_1
agosto 2022 veniva correttamente ricevuta e letta dalla debitrice, accettata senza riserva ne contestazione alcuna. 16- Vero che alla scadenza indicata nelle fatture pro forma Parte_1
nulla pagava ed a fronte del mancato riscontro telefonico e scritto in data 04 ottobre 2022 provvedeva al reinoltro della documentazione ad come da Controparte_1 Parte_1
documento 10 che mi viene rammostrato. 17- Vero che stante la mancanza di contestazioni in data 31 ottobre 2022 venivano emesse le fatture n. 1265/2022 e n. 1266/2022, prodotte quale doc. 11, che mi vengono rammostrate. Si indichino a testi su tutti i capitoli di prova il Geom. ed il Geom. sui capitoli n. 4, n. 6, n.14 e n. 17 il Sig. CP_5 CP_6 [...]
residente in [...]; sul capitolo di prova n. 12 i sig.ri Tes_5
e posatori, domiciliati presso Indicasi Testimone_6 Testimone_7 Controparte_1
a teste sui capitoli n. 5 n. 10, n. 12, n. 13 e n. 14 il Geom , Direttore Lavori e Testimone_8
Tecnico del Comune di Bergamo e sul capitolo 12 e 13 il Geom. del Comune Testimone_9
di Bergamo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento in favore di ella somma di € 29.280,00 oltre Parte_1
agli interessi e alle spese.
A fondamento dell'opposizione ha esposto (in sintesi) che: la competenza doveva essere attribuita al Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 19 c.p.c. in considerazione del luogo in cui aveva sede;
nell'ambito di un appalto di lavori edili a essa commissionati dal Comune di
Bergamo presso l'edificio scolastico denominato Scuola Manzoni, aveva chiesto a la fornitura e la posa di un parapetto inclinato senza firmare alcun Controparte_1
4 contratto;
aveva contestato le quantità riportate nelle fatture e i prezzi applicati nonché, sulla base di alcune contestazioni verbali elevate dal Comune e in relazione ai tempi di esecuzione dell'opera, la qualità del lavoro svolto;
la fattura non integrava prova del contratto.
Tanto esposto, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo per incompetenza o, comunque, per infondatezza della pretesa creditoria. si è costituita esponendo (in sintesi) che: il Tribunale di Bergamo Controparte_1 risultava competente quale luogo in cui il pagamento doveva essere eseguito ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c.; l'esecuzione dei lavori era stata preceduta dall'approvazione da parte dell'opponente del preventivo;
in seguito, prima dell'emissione delle fatture, aveva emesso delle note pro forma rimaste incontestate;
il Comune non aveva svolto alcun rilievo in merito ai lavori da essa svolti;
l'opposizione appariva temeraria.
Tanto esposto, ha chiesto di rigettare l'opposizione e confermare il decreto opposto nonché di condannare l'opponente al pagamento della somma di € 10.000,00 ex art. 96 c.p.c.
In esito all'udienza del 27/3/2024, con ordinanza del 2/4/2024, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, sul presupposto della possibilità di una decisione ex actis, è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione in data 18/2/2025.
Tenuta tale udienza con modalità c.d. cartolari, con ordinanza depositata in data 20/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. La domanda di pagamento proposta da in via monitoria ha ad Controparte_1
oggetto i corrispettivi relativi alla fornitura (fattura n. 1265 del 31/10/2022) e alla posa (fattura
1266 del 31/10/2022) di un parapetto inclinato.
L'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente è inefficace in quanto incompleta.
L'opponente ha contestato la competenza del Tribunale di Bergamo (solo) in quanto non coincidente con il foro di cui all'art. 19 c.p.c. (forum rei) stante la localizzazione della propria sede legale in Milano, ma non in relazione né al luogo in cui è stato concluso il presupposto contratto (forum contractus), né al luogo in cui l'obbligazione di pagamento doveva essere eseguita (forum destinatae solutionis), luoghi che, nella cause relative ai diritti di obbligazione, corrispondono a fori alternativi (art. 20 c.p.c.).
Poiché tale contestazione è mancata, e non può ritenersi compresa in quella esposta dato che la contestazione deve essere esplicita e specifica, l'eccezione deve ritenersi per non proposta, con consequenziale radicamento della competenza presso il Tribunale di Bergamo con riferimento ai fori alternativi non specificamente contestati.
5 Solo per completezza si rileva che, comunque, il credito deve considerarsi liquido stante la corrispondenza tra le somme indicate nelle fatture e quanto dovuto per effetto degli accordi intercorsi tra le parti.
Ne segue la competenza del Tribunale di Bergamo anche quale giudice del domicilio del creditore, ossia di luogo che, essendo previsto ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c. come locus destinatae solutionis, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., è foro facoltativo per la causa relativa all'obbligazione di pagamento del corrispettivo.
2. La stessa opposta ha dato atto che, in seguito alla concessione della provvisoria esecutorietà,
l'intero importo oggetto di ingiunzione è stato pagato tramite il versamento in data 12/4/2024 di un acconto di € 22.000,00 imputato al solo capitale e, dopo la notifica del precetto per il residuo e per le spese, con saldo del 13-19/6/2024.
Al pagamento consegue di per sé la revoca in toto del decreto ingiuntivo opposto.
Infatti, il pagamento, pur se eseguito dopo la concessione della provvisoria esecutorietà e la notifica del precetto, ha comunque l'effetto di estinguere il preteso credito, il che preclude la conferma del decreto ingiuntivo equivalente alla condanna all'esecuzione della prestazione già adempiuta.
3. Il merito dell'opposizione va comunque esaminato in funzione della decisione sulla regolamentazione delle spese.
4. Costituisce fatto pacifico, oltre che documentato, la conclusione del contratto con cui a affidato a a fornitura e la posa Parte_1 Controparte_1
di un parapetto inclinato presso la scuola Manzoni di Bergamo.
Anche l'esecuzione da parte di delle prestazioni a suo carico è Controparte_1
pacifica.
Le contestazioni svolte dall'opponente con riferimento alle quantità e ai prezzi applicati nelle fatture risultano generiche e trovano, comunque, smentita nella documentazione prodotta dall'opposta.
In particolare, risultano sottoscritte per accettazione da ia Parte_1
l'offerta del 15/7/2022 relativa alla fornitura in cui risulta previsto l'importo di € 20.500,00 oltre IVA, sia l'offerta relativa alla posa in cui risulta previsto l'importo € 6.000,00 oltre IVA
(doc. 8 del fascicolo dell'opposta).
Nella fattura proforma emessa dopo l'esecuzione dei lavori la stessa fornitrice ha ridotto l'importo della fornitura a € 18.000,00 escludendo la parte di parapetto che in fase esecutiva “si
è deciso di non installare” (doc. 9 del fascicolo dell'opposta).
6 Non risulta allegato, prima ancora che provato, l'intervento di ulteriori riduzioni di materiali tali da comportare una riduzione del corrispettivo concordato per importo maggiore di quello già detratto dalla fornitrice.
Le fatture azionate (fattura n. 1265 di € 18.000,00 per la fornitura e fattura 1266 di € 6.000,00 per la posa) sono conformi agli accordi così documentati.
Anche la contestazione sulla qualità del lavoro, oltre a essere generica, è smentita dalla documentazione prodotta dall'opposta.
Infatti, con la comunicazione del 22/9/2023 il Comune di Bergamo, quale committente principale, ha attestato l'assenza di contestazioni con riferimento sia ai tempi che ai lavori stessi e il completo saldo del corrispettivo in favore di quale Parte_1
appaltatore subcommittente (doc. 12 del fascicolo dell'opposta).
Quindi, il credito azionato risulta pienamente confermato.
5. Nonostante la revoca del decreto ingiuntivo, resta ferma anche la condanna alle spese del procedimento monitorio in quanto la revoca è dipesa solo dal pagamento successivo alla notifica e sulla pretesa creditoria azionata è rimasta interamente soccombente l'opponente.
Anche le spese dell'opposizione seguono la soccombenza dell'opponente.
Ai fini della liquidazione del compenso, per le fasi di studio, introduzione e decisione, vanno applicati gli ordinari parametri medi, mentre per la fase istruttoria e/o di trattazione il minimo, tenuto conto che l'attività istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Pertanto, tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00) in base al valore della causa (€ 29.280,00), va liquidato un compenso di € 6.713,00, risultante dalla somma di € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
903,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la fase decisionale.
Le stesse motivazioni della decisione consentono di rinvenire il carattere della temerarietà nell'opposizione promossa da la quale ha sollevato Parte_1
un'inefficace eccezione di incompetenza e, nel merito, si è opposta pagamento di corrispettivi relativi a forniture e pose correttamente eseguite da già pagati dal Controparte_1
committente principale.
Pertanto, va disposta la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c. non solo in favore dell'opposta, ai sensi del terzo comma della richiamata disposizione, ma anche in favore della cassa delle ammende ai sensi del quarto comma, come inserito dal D. Lgs. 149/2022 e applicabile ai procedimenti, quale il presente, introdotti dopo il 28 febbraio 2023.
7 In tal senso, l'opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma equitativamente determinata di € 2.000,00, oltre che al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell'ulteriore somma di € 2.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- fermi i pagamenti già eseguiti da revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 1253/2023 del 14/04/2023;
- rigetta le domande proposte da Parte_1
- condanna al rimborso in favore di Parte_1 CP_1 elle spese processuali che liquida in € 6.713,00 per compenso oltre alle spese forfettarie
[...]
nella misura del 15% del compenso e oltre IVA, se dovuta, e CPA nonché al pagamento, in favore della stessa, ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c., della somma di € 2.000,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. dell'ulteriore somma di € 2.000,00.
Così deciso in Bergamo in data 18/05/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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