Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1972, n. 820
Articolo 3
Versione
13 gennaio 1973
Art. 4.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1971 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1972 e 1973, si provvede, per gli anni 1971-1972 e per l'anno 1973, a valere sugli stanziamenti iscritti, rispettivamente, negli anni 1972 e 1973, in attuazione del primo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1970, n. 29 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 13 gennaio 1973