Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 7301/2021 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Martino Ruggieri e Parte_1
Roberto Ruggieri;
- ATTRICE-
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luca Laforgia;
TR
- CONVENUTA –
OGGETTO: Impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI: all'udienza del 25.09.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, da intendersi qui integralmente richiamate, cui venivano concessi i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Per l'attrice (in sede di atto di citazione):
“voglia l'On. Tribunale di Bari, riunito in composizione collegiale ex art. 50 bis n. 6 c.p.c., rigettata ogni avversa azione e deduzione, provvedere come segue. In via principale:
1. Dichiarare la falsità e l'inesistenza del testamento olografo datato 15 luglio 2018, trascritto con Atto Rep. 3678, Racc. 2774 a rogito Notar di Bari, Per_1 in quanto non redatto dalla testatrice , non a lei attribuibile e, Persona_2 pertanto, del tutto inefficace di produrre alcun effetto.
2. Conseguentemente, escludere dalla successione della de cuius , nata a [...] il [...] e Persona_2 deceduta a Bari il 18/09/2019, la convenuta , nata a [...] il TR
15/08/1956 per indegnità a succedere ex art. 463 n. 6 c.c., per aver formato il suddetto testamento falso, ed averne fatto scientemente uso, intestandosi l'abitazione sita in Triggiano (BA) alla Via Manzulli n. 31. 3. Attribuire in tal caso, all'attrice, unica erede della de cuius, l'intera proprietà dell'appartamento sito a Triggiano in Via Manzulli n. 31, in N.C.E.U. al fg. 16, part. 606/2, di vani 3,5, valore catastale €. 325,37, da considerarsi l'unico cespite caduto in successione costituente la massa ereditaria, nonché l'intero ammontare dei canoni di locazione corrisposti dalla conduttrice sig.ra alla convenuta, dalla data del decesso della de cuius e condannare Persona_3 la convenuta al pagamento delle somme tutte a tal titolo percepite, oltre interessi a decorrere dalla data di ogni singola scadenza.
4. Attribuire, inoltre, all'attrice la somma di €. 28.333,35, pari a ⅓ della donazione indiretta di €. 85.000,00 effettuata dalla de cuius alla convenuta, contestualmente all'atto di vendita Persona_2
al pagamento in favore dell'attrice della suddetta somma a titolo di TR riduzione della donazione lesiva della quota legittima spettante all'erede a norma dell'art. 533 e 555 c.c. e con interessi a decorrere dalla data di apertura della successione.
5. Condannare la convenuta alla consegna di tutti gioielli in possesso della de cuius, così come descritti al punto i) della narrativa del presente atto, o, in caso di mancato rinvenimento di essi, condannarla al pagamento della somma corrispondente al valore di questi, previa quantificazione del loro valore, eventualmente mediante C.T.U. o, ove non possibile, in via equitativa ex art. 1226 c.c.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di validità del testamento:
6. disporre ex art. 553 c.c. e ss., la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota legittima spettante all'attrice, pari a ⅓ dell'asse ereditario ed attribuire all'istante la somma complessiva di €. 50.024,00 come segue determinata: €. 21.691,35 per la quota parte del valore dell'appartamento sito a Triggiano in Via Manzulli n. 31, determinato, a norma dell'art. 15 c.p.c., in €. 65.074,00 (€. 325,37 x €. 200,00); €. 28.333,35, quale quota legittima spettante all'attrice, pari a ⅓ della donazione indiretta di €. 85.000,00 effettuata contestualmente all'atto di vendita del 2007 a rogito Notar di Turi. Per_4
7. Sempre al medesimo titolo, condannare la convenuta al pagamento della somma pari a ⅓ dell'importo complessivo dei canoni di locazione corrisposti dalla conduttrice direttamente alla convenuta , dalla data del decesso Persona_3 TR della de cuius oltre a ⅓ del valore dei gioielli di cui al punto 5 delle conclusioni. In ogni caso.
8. Ordinare al competente Conservatore dei RR.II. di Bari, la trascrizione dell'emananda Sentenza.
9. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Per la convenuta (in sede di comparsa di costituzione): TR
“ Tutto ciò premesso piaccia all'Onorevole Tribunale adito, reietto il contrario, accogliere le seguenti richieste e conclusioni 1. Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto;
2. In caso di ritenuta invalidità del testamento, ricostruire il patrimonio della defunta sottraendo al relictum il donatum;
3. vinte le spese di lite”
FATTO
Con atto di citazione notificato il 18.05.2021 figlia di (nata Parte_1 Persona_2
a Triggiano il 07.05.1933 e deceduta a Bari il 18.09.2019), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la sorella impugnando il testamento olografo datato 15.07.2018 (rectius TR
14.07.2018), pubblicato a ministero Notar in data 06.11.2019 (rep. 3678, racc. 2774), Persona_5 con il quale era stata istituita quale erede universale la convenuta, disconoscendo la genuinità della relativa scheda testamentaria. Precisava che: “Per avere conferma della natura apocrifa dell'intero atto e della sottoscrizione e, conseguentemente, della totale falsità del testamento, l'attrice si è rivolta ad un noto esperto calligrafo, il Prof. commissionandogli la redazione di un elaborato peritale di parte (all.5), Per_6 avente ad oggetto l'autenticità della scheda testamentaria riportante la sottoscrizione della de cuius. Il professionista, dopo aver effettuato le comparazioni tra altre firme della defunta, rilevate da suoi atti a firma certa e autentica, con la grafia con cui è stata vergata la scheda testamentaria pubblicata dal Notaio , ha concluso affermando con la massima certezza la natura apocrifa e non Per_1 autentica dell'intera scheda testamentaria, compresa la sottoscrizione”. Per tali ragioni, chiedeva di dichiarare la falsità e l'inesistenza del suddetto testamento olografo, conseguentemente escludere la convenuta dalla successione materna per indegnità, avendo ella formato il falso testamento ed avendone fatto scientemente uso, provvedendone alla trascrizione ed intestando il bene a proprio nome, attribuire all'attrice, unica erede della de cuius, l'intera proprietà dell'appartamento sito a Triggiano in Via Manzulli n. 31, unico cespite caduto in successione, nonché l'intero ammontare dei canoni di locazioni percepiti dalla convenuta, ridurre la donazione indiretta di
€ 85.000,00 effettuata dalla de cuius alla convenuta, condannare la convenuta alla Persona_2 consegna di tutti i gioielli in possesso della de cuius;
in subordine, disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota legittima spettante all'attrice, pari a ⅓ dell'asse ereditario.
Con comparsa di risposta depositata in data 11.10.2021 si costituiva TR sostenendo la validità del prefato testamento e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Riferiva che i rapporti tra l'attrice e la madre non erano mai stati idilliaci e che si era dovuta occupare da sola dell'anziana madre. Inoltre, adduceva di non accettare il contraddittorio “in relazione a quanto richiesto per la presunta donazione indiretta (riferimento compravendita a rogito del Notaio da Turi del Novembre Per_4
2017 perché già utilizzata nel giudizio innanzi indicato. Diversamente si andrebbe a creare un ne bis in idem su poste e posizioni distinte”), avendo l'odierna attrice intentato analogo giudizio innanzi al Tribunale di Bari avente ad oggetto la riduzione della stessa presunta donazione indiretta, con riferimento alla successione del comune padre.
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza del 29.07.2022 il G.I. disponeva consulenza tecnica grafologica, come richiesto da parte attrice, demandando all'ausiliario nominato l'incarico di rispondere al seguente quesito: “esaminata la documentazione prodotta in atti e compiuti i necessari accertamenti specialistici, il C.T.U. accerti l'autenticità o meno del testamento olografo datato 14.07.2018 a firma di (deceduta in Bari i l18.09.2019), raffrontando la relativa Persona_2 grafia con le scritture di comparazione depositate in giudizio (prediligendo gli atti pubblici, in particolare procura speciale del 27.02.2007, donazione del 09.07.1984 e procura speciale del
22.09.2018, allegati anche alla C.T.P. a firma del prof. , con espressa autorizzazione ad Per_6 acquisire l'originale del testamento olografo del 14.07.2018 pubblicato il 06.11.2019 per notaio
[...]
da Bari (rep. N. 3678, racc. 2774) nonché gli originali degli atti pubblici innanzi indicati Per_5 quali scritture comparative preferenziali, depositati in copia nel corso del presente giudizio”. Depositate la C.T.U. grafologica in data 10.09.2023, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, cui venivano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******** Preliminarmente, si osserva che la presente causa rientra nell'ipotesi prevista dal primo comma n. 6 (impugnazione dei testamenti) dell'art. 50 bis c.p.c. e come tale è riservata alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
Nel merito, la domanda con la quale l'attrice ha richiesto che venisse dichiarato apocrifo il testamento olografo, datato 14.07.2018 ed a firma di , merita accoglimento. Persona_2
Invero, la consulenza tecnica d'ufficio depositata dalla dott.ssa in data 10.09.2023 Persona_7 ha evidenziato il difetto di autografia del citato testamento. Il nominato consulente ha accertato che: " il testamento a nome della sig.ra , Persona_2 datato 14.07.2018, è apocrifo, ossia non riferibile alla mano della de cuius".
L'ausiliario del Giudice ha, altresì, evidenziato che: "dal confronto tecnico tra scheda testamentaria e comparative sono emerse numerose divergenze di carattere dinamico in numerosi parametri probanti in perizia grafo-tecnica (si veda la tabella sinottica sulle analogie e divergenze). Incompatibile il movimento con assenza di tremori e aspetti tipici della scrittura senile, presenti invece nelle comparative coeve. Le divergenze riscontrate riguardano: • L'andamento del tracciato grafico (ductus) • Aste ed asole • Movimento • Lo spazio tra nome e cognome e lo spazio inter-lettera
• La tenuta del rigo di base • La modalità di collegamento tra lettere e tipo di legamenti • Rapporto tra indici di curvilineità ed angolosità • La modulazione pressoria • Inclinazione assiale • L'iter dinamico di ovali e moti ideativi delle lettere C, S, T, B, P • Punti di avvio e fine tracciato • Gesti fuggitivi, ossia elementi che sfuggono al controllo cosciente dello scrivente. Le somiglianze riscontrate tra il testamento in verifica ed il materiale autografo sono di natura meramente formale mentre le divergenze riguardano gli aspetti dinamici del grafismo e dunque altamente connotativi e difficilmente imitabili. Nessun imitatore infatti sarebbe stato in grado di riprodurre in solidarietà dinamica tutti gli aspetti generali e particolari caratterizzanti il grafismo della signora
[...] che non hanno trovato riscontro nella scheda testamentaria”. Per_2
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. meritano piena condivisione, poiché esenti da vizi logici e frutto di accertamenti che appaiono metodologicamente corretti.
Tutto ciò premesso, devesi dichiarare la nullità ex art. 606 c.c. del testamento olografo datato
14.07.2018, a firma di difettando il requisito dell'integrale autografia del testo. Persona_2
Parimenti fondata risulta l'ulteriore domanda di parte attrice di “escludere dalla successione della de cuius , nata a [...] il [...] e deceduta a Bari il 18/09/2019, la Persona_2 convenuta , nata a [...] il [...] per indegnità a succedere ex art. 463 n. TR
6 c.c., per aver formato il suddetto testamento falso, ed averne fatto scientemente uso, intestandosi l'abitazione sita in Triggiano (BA) alla Via Manzulli n. 31”. A tal proposito, parte attrice sostiene che “La consapevolezza della falsità della scheda testamentaria, se non anche la realizzazione, da parte della pare palese;
solo lei, infatti, potrebbe TR aver realizzato o concorso a realizzare il falso: ella è l'unica beneficiaria delle disposizioni e, quindi, l'unico soggetto ad avere l'interesse alla falsificazione. Quandanche il principio di diritto innanzi richiamato, che viene comunemente indentificato col termine “cui prodest” non dovesse essere ritenuto sufficiente, va considerato che oltre a essere l'unica beneficiata dalla disposizione falsa, altri elementi e indizi inducono a ritenere che ella fosse pienamente consapevole del falso;
ella era l'unica convivente della e l'unica a coltivare rapporti familiari con lei, tanto da Persona_2 non consentire all'attrice di avere più rapporti con la madre;
ella ha chiesto la pubblicazione del falso testamento e giammai ha informato alcuno sulle modalità di ritrovamento dell'atto o sulla sua formazione. Confermano la detta ipotesi ulteriori elementi, da individuare nell'assenza di altri parenti o persone interessate alla formazione del falso testamento e la circostanza che fra le due sorelle i rapporti personali fossero, oramai da tempo, piuttosto tesi e del tutto inesistenti dopo che l'attrice aveva intrapreso nei suoi confronti un primo giudizio civile innanzi all'intestato Tribunale, iscritto al R.G. 9502/2018, con cui aveva chiesto la riduzione di una donazione elargita dal genitore in favore della sorella e l'ottenimento dei diritti ereditari lesi. Dopo aver intrapreso il detto giudizio, nel corso dell'anno 2018, l'attuale istante non si è più recata presso l'abitazione della sorella, dove veniva ospitata la mamma, sino al decesso di quest'ultima, ma ha avuto con la genitrice solo contatti telefonici all'insaputa della sorella stessa. Per i detti motivi, in applicazione del disposto normativo sopra richiamato, per la formazione del falso testamento e l'uso scientemente fatto dello stesso, il Tribunale, in accoglimento della domanda, dovrà escludere dalla successione della TR sig.ra per indegnità e attribuire l'intera massa ereditaria, costituita dall'unico Persona_2 cespite caduto in successione, all'attrice ”. Parte_1
Al contrario, parte convenuta si è limitata a contestare di aver realizzato il falso testamento, che non aveva alcun interesse e che, in ogni caso, il contenuto di quest'ultimo corrispondesse alle volontà della de cuius.
A tal proposito, occorre preliminarmente evidenziare che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., le presunzioni semplici possono costituire piena prova dei fatti controversi. L'orientamento prevalente della Corte di cassazione ritiene che il giudice possa trarre il proprio convincimento anche esclusivamente da presunzioni semplici, purché queste siano caratterizzate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza;
apprezzamento incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione (cfr. in particolare Cass., 21/09/2001, n. 11916).
Ancora: “nella ricerca e nella valutazione degli elementi sia indiziali che presuntivi del proprio convincimento il giudice del merito è investito del più ampio potere discrezionale, nel senso che è libero di scegliere gli elementi che ritiene maggiormente attendibili e meglio rispondenti all'accertamento del fatto ignoto, nonché di valutarne come crede la gravità e la concludenza, purché il suo ragionamento non risulti viziato da illogicità o da errori giuridici, quale l'esame isolato dei singoli elementi presuntivi senza alcuna organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario della indagine di fatto (cfr. Cass. 27.11.1982, n. 6460; cfr. anche Cass. 27.8.1999, n. 9015, secondo cui i requisiti della precisione, gravità e concordanza imposti dall'art. 2729 c.c. devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, sottoposti a valutazione globale, e non con riferimento singolo a ciascuno di essi, pur senza omettere un siffatto apprezzamento preventivo, al solo fine di vagliare la rilevanza di ciascun indizio e di individuare quelli ritenuti significativi e perciò da ricomprendere nella suddetta valutazione globale). Per altro verso ancora, che, se è vero che nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta necessità causale (cfr. Cass. 5.7.1990, n. 7084), è altrettanto vero, tuttavia, che gli elementi presuntivi devono essere senz'altro idonei a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (cfr. Cass. 27.8.1999, n. 9015)” (cfr. Cass. Civ., n. 824/2014). Va altresì evidenziato che, non essendo possibile determinare con certezza assoluta o empirica l'imputabilità della falsificazione alla convenuta (essendo la comparazione calligrafica richiesta da quest'ultima del tutto sfornita di decisività in tal senso, non potendo escludersi che il testamento falso sia stato redatto materialmente da un terzo soggetto sotto dettatura o richiesta dell'interessata), sarà sufficiente accertare che tale conclusione sia più probabile rispetto al suo contrario, così da soddisfare il parametro della preponderanza dell'evidenza. Nel caso di specie, parte attrice ha fornito elementi presuntivi sufficienti. In particolare, la circostanza che l'unica persona a trarre vantaggio dal testamento in oggetto fosse la convenuta, integra un primo elemento idoneo a fondare la presunzione di falsificazione da parte di quest'ultima (principio del c.d. cui prodest – Cfr. Cass. Pen. n. 15755 del 22.01.2020). Inoltre, la circostanza che la convenuta fosse l'unica convivente dell'anziana de cuius, deceduta all'età di 86 anni, e che la convenuta fosse l'unica a coltivare rapporti familiari con lei (circostanza addotta dall'attrice e mai specificatamente contestata), rende poco plausibile che qualcun altro possa aver confezionato il falso testamento e averlo posizionato in modo tale da farlo ritrovare alla convenuta (da evidenziare che quest'ultima non ha mai riferito le modalità di ritrovamento). Infine, la circostanza dell'esistenza da tempo di rapporti tesi tra le sorelle ed il pregresso contenzioso giudiziale avvalorano le precedenti presunzioni. Tali indizi, valutati globalmente e in maniera non atomistica, conducono a ritenere, con elevato grado di probabilità logica, che la falsificazione sia imputabile alla convenuta.
Ciò detto, ha riferito che, in ogni caso, quanto contenuto nel testamento falso TR corrisponderebbe alla reale volontà della de cuius.
Anche a voler ritenere provata tale circostanza – soprattutto in considerazione della riferita proposizione di una “riconvenzionale importante spiegata dalla defunta nel procedimento RG 9502/2018 tesa alla revoca della donazione per ingratitudine, non coltivata a seguito del decesso della Signora -, occorre evidenziare che la Suprema Corte di cassazione ha specificato Per_2 in più occasioni che: “La formazione o l'uso consapevole di un testamento falso è causa d'indegnità a succedere, se colui che viene a trovarsi nella posizione d'indegno non provi di non aver inteso offendere la volontà del "de cuius", perchè il contenuto della disposizione corrisponde a tale volontà
e il "de cuius" aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualità che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il "de cuius" aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione "ab intestato". (Nella specie, la Corte ha affermato l'indegnità a succedere di colui che aveva apposto la data e la firma falsa sul testamento redatto dal "de cuius", vertendosi in ipotesi di formazione o di uso consapevole di un testamento falso) (cfr ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 14/09/2020, n. 19045).
Tale prova, ovvero quella che “il de cuius aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte dello stesso nell'eventualità che non fosse riuscito a farla di persona, ovvero che il de cuius aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione "ab intestato", non è stata fornita, né risultano elementi da cui desumere tali elementi.
Devesi, per l'effetto, accertare e dichiarare l'indegnità a succedere, ex art. 463 n. 6 c.c., della convenuta in relazione alla successione della propria madre TR Persona_2
(nata a [...] il [...] e deceduta a Bari il 18.09.2019). Ne consegue che deve dichiararsi aperta la successione legittima della de cuius e Persona_2 devesi, altresì, dichiarare che la sua unica erede è l'odierna attrice Parte_1
Al contrario, vanno rigettate, in quanto infondate, le domande attoree volte ad “Attribuire in tal caso, all'attrice, unica erede della de cuius, l'intera proprietà dell'appartamento sito a Triggiano in Via Manzulli n. 31, in N.C.E.U. al fg. 16, part. 606/2, di vani 3,5, valore catastale €. 325,37, da considerarsi l'unico cespite caduto in successione costituente la massa ereditaria, nonché l'intero ammontare dei canoni di locazione corrisposti dalla conduttrice sig.ra alla Persona_3 convenuta, dalla data del decesso della de cuius e condannare la convenuta al pagamento delle somme tutte a tal titolo percepite, oltre interessi a decorrere dalla data di ogni singola scadenza”, avendo parte attrice omesso di depositare il relativo titolo di acquisto dell'immobile in questione (o comunque documentazione atta a dimostrare che detto immobile ricadesse nell'eredità materna, essendosi limitata a produrre una mera visura catastale del 2020) nonché la documentazione dalla quale emergerebbe che i relativi canoni siano stati effettivamente incassati dalla convenuta (peraltro la stessa attrice, con un richiamo anche al diverso istituto dell'accrescimento, ha precisato in maniera contraddittoria in comparsa conclusionale: “all'accoglimento della domanda principale di nullità del testamento per la contraffazione e l'uso del testamento apocrifo, consegue che l'attrice vedrebbe accrescere la propria quota ereditaria per via della decadenza del diritto a succedere della sorella e, quindi, otterrebbe l'intera proprietà dell'immobile sito a Triggiano in via Manzulli n. 31 e i suoi frutti, indebitamente percepiti dalla convenuta. Tale decisione vanificherebbe le domande subordinate, in quanto non vi sarebbe più alcuna lesione di legittima. Nella malaugurata ipotesi in cui, al contrario, tale domanda non dovesse trovare accoglimento, e di conseguenza il Tribunale dovesse dichiarare aperta la successione ab intestato, sarebbe necessario procedere alla fase istruttoria della causa)”. Parimenti, devesi rigettare, in quanto infondata, la domanda di parte attrice volta a “Condannare la convenuta alla consegna di tutti gioielli in possesso della de cuius, così come descritti al punto i)”, essendo del tutto sfornita del necessario supporto probatorio (parte attrice ha unicamente descritto genericamente una serie di gioielli in possesso della madre, limitandosi a produrre alcune foto della madre ad eventi vari, peraltro ripetitive ed in numero assai ridotto, che neppure attestano che i gioielli da lei indossati le appartenessero o le fossero stati prestati e neppure se gli stessi tuttora siano nel possesso della convenuta, che peraltro si è limitata ad addurre di aver subito un furto), oltre che inaccoglibile per le medesime ragioni di cui sopra. In ragione dell'accoglimento della domanda principale, questo Collegio non deve pronunciarsi sulla domanda formulata in via subordinata di riduzione della donazione indiretta effettuata dalla de cuius, nei confronti di della somma di € 85.000,00 (cfr. pag. 6 della comparsa TR conclusionale dell'attrice, in cui quest'ultima ha specificato che trattasi di domanda formulata in via subordinata: “Parte attrice ha proposto due diverse domande, riguardanti, come detto, da una parte la natura apocrifa della scheda testamentaria e la conseguente nullità della stessa, l'esclusione dalla successione della genitrice della sorella per indegnità ex art. 463 n. 6 Persona_2 CP_1 c.c.; dall'altra, in via subordinata e dipendente dalla prima, di reintegra della quota ereditaria per la lesione operata mediante la donazione indiretta della somma di €. 85.000,00”). Ancora, nella comparsa conclusionale attorea è dato leggersi: “Ove il Tribunale, attesa la falsità del testamento, dovesse optare per la dichiarazione di indegnità a succedere della , le TR domande poste in via subordinata con le conclusioni dell'atto di citazione sarebbero superate e superflue, in quanto l'unico cespite immobiliare costituente l'asse ereditario perverrebbe all'attrice, la quale vedrebbe così garantita la quota legittima a sé spettante”. In ragione della prevalente soccombenza di devesi condannare quest'ultima TR alla rifusione di 2/3 delle spese di lite sostenute da detta parte attrice, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 (dovendosi applicare i parametri vigenti all'esaurimento della prestazione difensiva), considerato il valore dichiarato della causa (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) e tenuto conto della concreta attività difensiva espletata dai difensori (involgente le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria liquidate secondo i parametri medi). Viceversa, il rigetto delle domande di attribuzione dei beni facenti parte della massa ereditaria e relativi frutti, giustifica la compensazione del residuo 1/3 delle spese processuali. In ragione della soccombenza sulla domanda di nullità del testamento in quanto apocrifo, debbono essere poste a carico della sola le spese occorse per la consulenza tecnica TR
d'ufficio grafologica a firma della dott.ssa , come liquidate in corso di causa con Persona_7 decreto del 05.10.2023.
Da ultimo, deve ordinarsi la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente, con esonero del Conservatore da qualsivoglia responsabilità a riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N.
7301/2021 R.G, disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accerta e dichiara la nullità del testamento olografo datato 14.07.2018 (pubblicato a ministero
Notar in data 06.11.2019, rep. 3678, racc. 2774); Persona_5 2. accerta e dichiara l'indegnità a succedere, ex art. 463 n. 6 c.c., della convenuta CP_1
in relazione alla successione della propria madre (nata a [...]
[...] Persona_2 il 07.05.1933 e deceduta a Bari il 18.09.2019);
3. rigetta le domande attoree di attribuzione dell'immobile, dei canoni di locazione e dei gioielli;
4. condanna al pagamento, in favore dell'attrice dei TR Parte_1
2/3 delle spese processuali, che liquida in € 10.219,24, di cui € 817,24 per spese documentate ed € 9.402,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
5. compensa il residuo 1/3 delle spese processuali;
6. pone definitivamente a carico di i compensi liquidati alla dott.ssa TR
, come liquidati in corso di causa con decreto del 05.10.2023 (€ 2.056,58, Persona_7 oltre IVA ed accessori di legge se dovuti);
7. ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente, con esonero del Conservatore da qualsivoglia responsabilità a riguardo;
Così deciso in Bari il 4 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera