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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 393/2025 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 21/05/2025 e per repliche fino a 6 giorni dopo; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv.ti C. Liso e S, Sernia;
Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dai Controparte_1 funzionari Ferri, Chiusaroli, Belleggia e Di Francesco
Resistente
Controparte_2
Resistente - contumace
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.3.2025, chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare il suo diritto ad essere destinatario, a seguito di domanda di assegnazione presentata dallo stesso, dell'incarico di Dirigente
Scolastico presso l'I.C. Caio Giulio ES di OS (AN) a decorrere dall'A.S.
2024/2025, e per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di assegnarlo alla suddetta sede di servizio, con tutti i provvedimenti consequenziali;
chiedeva altresì che venisse dichiarato non fondato e non motivato, quindi illegittimo, l'incarico di Dirigente Scolastico presso l'I.C. Caio Giulio ES di
OS (AN) assegnato alla Prof.SS , con tutti i provvedimenti Controparte_2 consequenziali.
L'amministrazione convenuta nel costituirsi, chiedeva il rigetto del ricorso;
, invece, non si costituiva, restando pertanto Controparte_2 contumace.
riferiva: Parte_1
di aver prestato servizio, in qualità di Dirigente Scolastico, nell'Istituto
Comprensivo “Caio Giulio ES” di OS (AN), dal 1° settembre 2008; di aver presentato, nell'ambito delle annuali operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici, in data 25 giugno 2024, essendo in scadenza di contratto al 31 agosto 2024, domanda di assegnazione di un nuovo incarico nella steSS sede in cui attualmente prestava servizio e cioè presso l'Istituto
Comprensivo “Caio Giulio ES” di OS (AN); di non aver avuto la chiesta conferma del precedente incarico;
di essere invece stato assegnato all da OS con la CP_3 seguente dicitura "nuovo incarico in scadenza del precedente (esigenze dell'Amministrazione) ";
Avverso detto provvedimento lo stesso propone l'odierna azione giudiziaria, eccependone l'illegittimità e comunque la carenza di motivazione.
2 Prima di affrontare nel merito la questione, è neceSSrio premettere che in tema di dirigenza pubblica non esiste un diritto soggettivo a mantenere o a conservare un determinato incarico (v. sul punto Cass. Sez. L
- , Sentenza n. 8674 del 09/04/2018 (Rv. 648631 - 01).
Ciò posto, è altresì vero che “In tema di pubblico impiego privatizzato, le Amministrazioni locali sono tenute a determinare in via preventiva, secondo le procedure definite dalla contrattazione collettiva, i criteri generali per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, rispettando i principi stabiliti nell'art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui
- nella formulazione vigente "ratione temporis" (prima delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 150 del 2009) - per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefiSSti, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente;
ne consegue che il giudice deve verificare se l'operato dell'amministrazione, concernente il conferimento degli incarichi in questione, trovi o meno fondamento nei predetti criteri generali”. (Cass.
Sez. L., 16/04/2019, n. 10567, Rv. 653622 - 01)
Ciò di cui il ricorrente si duole è essenzialmente la carenza della motivazione da pate della PA nella scelta di non rinnovare l'incarico in corso e di destinare l'istante ad altro incarico dirigenziale.
In particolare il osserva che in costanza di domanda di Parte_1 conferma (peraltro prioritaria secondo la normativa sopra richiamata in materia di mobilità dei dirigenti scolastici, dovendo innanzitutto l'Amministrazione procedere con la conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto), la PA resistente, avrebbe potuto procedere al rigetto della steSS indicando la ricorrenza di una situazione "oggettivamente nociva al buon andamento ed al corretto e sereno esercizio della funzione dirigenziale".
Tale indicazione non era stata fornita e la mancata conferma del ricorrente nell'incarico era da ritenersi per ciò solo illegittima ed immotivato.
Si ritiene tuttavia che la doglianza non colga nel segno.
3 Invero nella distribuzione degli incarichi (e quindi nella loro revoca o conferma) vanno ad incidere diversi fattori, tra cui le esigenze della Pubblica
Amministrazione, le quali, all'interno di una procedura caratterizzata dalla sussistenza della discrezionalità e dall'assenza di diritti soggettivi, assumono il valore di inoppugnabili criteri di valutazione cui l'azione amministrativa è tenuta a modellarsi ed indirizzarsi.
Orbene, dalla documentazione prodotta dal convenuto CP_1 emerge che l'assegnazione del ricorrente ad altro istituto è stata oggetto di ampia motivazione.
Si legge infatti nel DDG del 29/7/2024 quanto segue:
“TENUTE PRESENTI le esigenze funzionali di questo Ufficio Scolastico
Regionale in rap-porto agli obiettivi da conseguire, nonché le attitudini e le capacità del menzionato dirigente scolastico, valutate in funzione dei programmi da realizzare ed in rapporto all'esperienza dallo stesso maturata nel corso delle attività pregresse;
RITENUTO, in particolare, di assicurare, con l'affidamento dell'incarico dirigenziale al dott. - dirigente scolastico di consolidata Parte_1 esperienza, preparazione e competenza professionale – una direzione stabile e continuativa all'Istituto Comprensivo “Bruno da OS” di OS
(1.105 alunni e otto plessi oltre alla Sede principale), dopo un avvicendarsi, dal 1° settembre 2018, di ben tre dirigenti scolastici, di cui due in reggenza annuale”.
Dunque dalla mera lettura di tale atto, con cui al veniva Parte_1 conferito l'incarico di direzione dell'Istituto Comprensivo “Bruno da OS” di OS (AN) a decorrere dal 1° settembre 2024, emerge che l'organo procedente ha ampiamente valutato le esigenze della PA e l'interesse pubblico.
All'esito di questa valutazione, l' , tenuto conto dell' Controparte_4
“esperienza, preparazione e competenza professionale” del ha Parte_1 senz'altro ritenuto maggiormente corrispondente all'interesse pubblico, destinare il ricorrente alla dirigenza del predetto istituto, sito nello stesso territorio del precedente e bisognoso di una guida stabile.
4 Par Come correttamente osservato dal resistente, l ha CP_1 ravvisato nella situazione di dirigenza frammentata che ha connotato l'
[...]
da OS la sussistenza di una situazione oggettivamente nociva al CP_3 buon andamento ed al corretto e sereno esercizio della funzione dirigenziale e ha valutato che l'interesse pubblico sarebbe stato meglio tutelato con l'affidamento dell'incarico al dott. che nel corso del tempo ha Parte_1 ripetutamente dimostrato la propria competenza e maturato una significativa esperienza nel ruolo.
Quanto all'eccepita controindicazione dell'assegnazione del ricorrente ad altra sede in relazione alle condizioni di salute del ricorrente, se ne rileva pure l'infondatezza.
In verità il ricorrente si è limitato a fornire un certificato medico nel quale si rappresenta che una qualsiasi variazione di istituto del ricorrente potrebbe portare ad un'alterazione del quadro pressorio.
Non si ritiene raggiunta la prova di tale incompatibilità, attesa vaghezza e la genericità di tale allegazione (peraltro totalmente disancorata da riferimenti ambientali concreti e oggettivi).
A ciò va altresì aggiunta altresì la mancanza di una qualsiasi correlazione della situazione di salute del ricorrente con le attuali condizioni lavorative e la totale assenza di istanze istruttorie sul punto.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, il ricorso è infondato e pertanto non può che essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che liquida in favore dell'amministrazione convenuta, in complessivi € 1.500,00
5 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario.
Ancona, il 20.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
6
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 393/2025 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 21/05/2025 e per repliche fino a 6 giorni dopo; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv.ti C. Liso e S, Sernia;
Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dai Controparte_1 funzionari Ferri, Chiusaroli, Belleggia e Di Francesco
Resistente
Controparte_2
Resistente - contumace
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.3.2025, chiedeva di Parte_1 accertare e dichiarare il suo diritto ad essere destinatario, a seguito di domanda di assegnazione presentata dallo stesso, dell'incarico di Dirigente
Scolastico presso l'I.C. Caio Giulio ES di OS (AN) a decorrere dall'A.S.
2024/2025, e per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di assegnarlo alla suddetta sede di servizio, con tutti i provvedimenti consequenziali;
chiedeva altresì che venisse dichiarato non fondato e non motivato, quindi illegittimo, l'incarico di Dirigente Scolastico presso l'I.C. Caio Giulio ES di
OS (AN) assegnato alla Prof.SS , con tutti i provvedimenti Controparte_2 consequenziali.
L'amministrazione convenuta nel costituirsi, chiedeva il rigetto del ricorso;
, invece, non si costituiva, restando pertanto Controparte_2 contumace.
riferiva: Parte_1
di aver prestato servizio, in qualità di Dirigente Scolastico, nell'Istituto
Comprensivo “Caio Giulio ES” di OS (AN), dal 1° settembre 2008; di aver presentato, nell'ambito delle annuali operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici, in data 25 giugno 2024, essendo in scadenza di contratto al 31 agosto 2024, domanda di assegnazione di un nuovo incarico nella steSS sede in cui attualmente prestava servizio e cioè presso l'Istituto
Comprensivo “Caio Giulio ES” di OS (AN); di non aver avuto la chiesta conferma del precedente incarico;
di essere invece stato assegnato all da OS con la CP_3 seguente dicitura "nuovo incarico in scadenza del precedente (esigenze dell'Amministrazione) ";
Avverso detto provvedimento lo stesso propone l'odierna azione giudiziaria, eccependone l'illegittimità e comunque la carenza di motivazione.
2 Prima di affrontare nel merito la questione, è neceSSrio premettere che in tema di dirigenza pubblica non esiste un diritto soggettivo a mantenere o a conservare un determinato incarico (v. sul punto Cass. Sez. L
- , Sentenza n. 8674 del 09/04/2018 (Rv. 648631 - 01).
Ciò posto, è altresì vero che “In tema di pubblico impiego privatizzato, le Amministrazioni locali sono tenute a determinare in via preventiva, secondo le procedure definite dalla contrattazione collettiva, i criteri generali per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, rispettando i principi stabiliti nell'art. 19 del d. lgs. n. 165 del 2001, secondo cui
- nella formulazione vigente "ratione temporis" (prima delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 150 del 2009) - per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefiSSti, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente;
ne consegue che il giudice deve verificare se l'operato dell'amministrazione, concernente il conferimento degli incarichi in questione, trovi o meno fondamento nei predetti criteri generali”. (Cass.
Sez. L., 16/04/2019, n. 10567, Rv. 653622 - 01)
Ciò di cui il ricorrente si duole è essenzialmente la carenza della motivazione da pate della PA nella scelta di non rinnovare l'incarico in corso e di destinare l'istante ad altro incarico dirigenziale.
In particolare il osserva che in costanza di domanda di Parte_1 conferma (peraltro prioritaria secondo la normativa sopra richiamata in materia di mobilità dei dirigenti scolastici, dovendo innanzitutto l'Amministrazione procedere con la conferma degli incarichi ricoperti alla scadenza del contratto), la PA resistente, avrebbe potuto procedere al rigetto della steSS indicando la ricorrenza di una situazione "oggettivamente nociva al buon andamento ed al corretto e sereno esercizio della funzione dirigenziale".
Tale indicazione non era stata fornita e la mancata conferma del ricorrente nell'incarico era da ritenersi per ciò solo illegittima ed immotivato.
Si ritiene tuttavia che la doglianza non colga nel segno.
3 Invero nella distribuzione degli incarichi (e quindi nella loro revoca o conferma) vanno ad incidere diversi fattori, tra cui le esigenze della Pubblica
Amministrazione, le quali, all'interno di una procedura caratterizzata dalla sussistenza della discrezionalità e dall'assenza di diritti soggettivi, assumono il valore di inoppugnabili criteri di valutazione cui l'azione amministrativa è tenuta a modellarsi ed indirizzarsi.
Orbene, dalla documentazione prodotta dal convenuto CP_1 emerge che l'assegnazione del ricorrente ad altro istituto è stata oggetto di ampia motivazione.
Si legge infatti nel DDG del 29/7/2024 quanto segue:
“TENUTE PRESENTI le esigenze funzionali di questo Ufficio Scolastico
Regionale in rap-porto agli obiettivi da conseguire, nonché le attitudini e le capacità del menzionato dirigente scolastico, valutate in funzione dei programmi da realizzare ed in rapporto all'esperienza dallo stesso maturata nel corso delle attività pregresse;
RITENUTO, in particolare, di assicurare, con l'affidamento dell'incarico dirigenziale al dott. - dirigente scolastico di consolidata Parte_1 esperienza, preparazione e competenza professionale – una direzione stabile e continuativa all'Istituto Comprensivo “Bruno da OS” di OS
(1.105 alunni e otto plessi oltre alla Sede principale), dopo un avvicendarsi, dal 1° settembre 2018, di ben tre dirigenti scolastici, di cui due in reggenza annuale”.
Dunque dalla mera lettura di tale atto, con cui al veniva Parte_1 conferito l'incarico di direzione dell'Istituto Comprensivo “Bruno da OS” di OS (AN) a decorrere dal 1° settembre 2024, emerge che l'organo procedente ha ampiamente valutato le esigenze della PA e l'interesse pubblico.
All'esito di questa valutazione, l' , tenuto conto dell' Controparte_4
“esperienza, preparazione e competenza professionale” del ha Parte_1 senz'altro ritenuto maggiormente corrispondente all'interesse pubblico, destinare il ricorrente alla dirigenza del predetto istituto, sito nello stesso territorio del precedente e bisognoso di una guida stabile.
4 Par Come correttamente osservato dal resistente, l ha CP_1 ravvisato nella situazione di dirigenza frammentata che ha connotato l'
[...]
da OS la sussistenza di una situazione oggettivamente nociva al CP_3 buon andamento ed al corretto e sereno esercizio della funzione dirigenziale e ha valutato che l'interesse pubblico sarebbe stato meglio tutelato con l'affidamento dell'incarico al dott. che nel corso del tempo ha Parte_1 ripetutamente dimostrato la propria competenza e maturato una significativa esperienza nel ruolo.
Quanto all'eccepita controindicazione dell'assegnazione del ricorrente ad altra sede in relazione alle condizioni di salute del ricorrente, se ne rileva pure l'infondatezza.
In verità il ricorrente si è limitato a fornire un certificato medico nel quale si rappresenta che una qualsiasi variazione di istituto del ricorrente potrebbe portare ad un'alterazione del quadro pressorio.
Non si ritiene raggiunta la prova di tale incompatibilità, attesa vaghezza e la genericità di tale allegazione (peraltro totalmente disancorata da riferimenti ambientali concreti e oggettivi).
A ciò va altresì aggiunta altresì la mancanza di una qualsiasi correlazione della situazione di salute del ricorrente con le attuali condizioni lavorative e la totale assenza di istanze istruttorie sul punto.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, il ricorso è infondato e pertanto non può che essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che liquida in favore dell'amministrazione convenuta, in complessivi € 1.500,00
5 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario.
Ancona, il 20.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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