Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
713/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentato dagli avv.ti Fabio Parte_1
Cardone e Giovanni Troccolo , come da mandato allegato alla citazione di appello.
APPELLANTE
CONTRO
difeso dagli avv.ti Alessandro Controparte_1
Mario Malnati e Stefania Venturelli per procura allegata alla comparsa di appello .
APPELLATO
E CONTRO
difesa dall'avv Marcello Controparte_2
Guzzi Susini, per procura allegata alla comparsa di costituzione di appello
APPELLATA
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“L'Avv. Marcello Guzzi Susini del Foro di Torino,
l'Avv. Fabio Cardone, l'Avv. Giovanni Troccolo,
l'Avv. Mario Malnati, in forza delle procure agli atti che li autorizzano a rinunciare agli atti e ad
a spese compensate, e di accettare contestualmente la rinuncia delle altre parti”.
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado
La società ha citato in giudizio Controparte_2 innanzi al Tribunale di Savona e Controparte_1 ed ha sostenuto: Parte_1
• di essere proprietaria, degli immobili, sit i nel
Comune di Laigueglia, censit i al Catasto dei
Fabbricati Foglio 4, numero 612, subalterno 11,
Via San Bernardo 1;
• Che la sua proprietà era totalmente interclusa, in quanto privo di qualsivoglia passaggio pedonale e carraio;
• Che non aveva provveduto al Parte_1 trasferimento del posto auto a favore della società attrice, come da preliminare 18 dicembre 2009, sul terreno di dallo stesso reso Pt_1 pertinenziale alle nuove unità abitative .
L'attore ha, quindi, chiesto di e la costituzione di una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio in favore del proprio fondo e a carico dei fondi serventi: - di proprietà : a) Controparte_1 unità immobiliare sita nel Comune di Laigueglia, censita al Catasto Fabbricati al Foglio 4, particella n.612, subalterno 10; b) unità immobiliare sita nel Comune di Andora, censita al Catasto Terreni al Foglio 40, particella n.1282; c) unità immobiliare sita nel Comune di Andora, censita al
Catasto Terreni al Foglio 40, particella 1284; d) unità immobiliare sita nel Comune di Andora, censita al Catasto Fabbricati al Foglio 40, particella n.1281, subalterni 1 e 4; - di proprietà
: a) unità immobiliare sita nel Parte_1
Comune di Andora, censita al Catasto Terreni al
Foglio 40, particella 1294 (già 1280), qualità
, oltre alla condanna delle controparti Per_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali procurati, stante il rifiuto dei convenuti a costituire sui fondi suddetti servitù di passaggio pedonale e carraio a favore del fondo attoreo. Con riferimento al posto auto, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare che la lesione del diritto di proprietà di fosse da imputarsi a CP_2 responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del dott. da risarcire in forma specifica ai Pt_1 sensi e per gli effetti di cui all'art.2058 cod. civ.; in subordine da liquidarsi per equivalente .
I convenuti si sono costituiti in giudizio con autonome comparse ed hanno chiesto di respingere le domande proposte.
La causa, istruita con ctu e prove documentali, è stata decisa con la sentenza 438/2023 pubblicata il 20.06.23 notificata in pari data , che in dispositivo ha così statuito: “- accoglie la domanda
A) formulata dall'attrice Controparte_2 nel proprio atto introduttivo, e, per l'effetto, costituisce una servitù di passaggio in favore del fondo dominante di proprietà della società
[...]
e a carico del fondo di proprietà Controparte_2 del convenuto sul mappale 1294, Parte_1 carrabile nel primo tratto contrassegnato come area di manovra e successivamente pedonale, che, partendo dalla strada privata di Andora, si sviluppa lungo il camminamento in parte già esistente confinante con i mappali 1281 -1283- 1295, culminando verso le scale poste a servizio della unità immobiliare di proprietà della
[...]
- rigetta la domanda risarcitoria Controparte_2 formulata dall'attrice nei confronti di entrambi i convenuti, di cui alle lettere B) dell'atto introduttivo, in quanto infondata;
- accoglie la domanda di risarcimento in forma specifica ex art.
2058 c.c. e, per l'effetto, condanna il convenuto alla destinazione di un posto auto a vincolo Pt_1 pertinenziale dell'immobile di proprietà CP_2 sulla sua proprietà (mappale 1294), e a sua cura e spese. - rigetta la domanda riconvenzionale di indennizzo ex art. 1053 c.c. e/o di risarcimento del danno formulata dal convenuto in Controparte_1 quanto inammissibile;
- rigetta la domanda riconvenzionale ex art. 1053 c.c. formulata dal convenuto in quanto inammissibile. - Pt_1 condanna il convenuto alla Parte_1 refusione delle spese di lite sopportate dall'attrice, che si liquidano in € 7.602,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori se dovuti, ed €
545,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% sui soli onorari;
- compensa le spese fra l'attrice e il Controparte_2 convenuto - pone le spese di CTU Controparte_1 per 2/3 in capo al convenuto Pt_1 compensandole per il rimanente 1/3. - ordina la trascrizione della presente sentenza alla
Conservatoria competente, onerando parte attrice del relativo adempimento”.
2 Il giudizio di appello ha impugnato la sentenza in Parte_1 esame ed ha chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, venissero respinte le domande proposte nei suoi confronti.
Le altre parti si sono costituite in giudizio con autonome comparse ed hanno chiesto di confermare la sentenza impugnata.
Le parti, con dichiarazione depositata in data 19 marzo 2025, hanno rinunciato agli atti del presente giudizio, con accettazione delle rispettive rinunce, a spese compensate.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 29 aprile 2025.
3 La rinuncia agli atti
Per effetto della rinuncia agli atti accettata dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio. Spese di lite come da accordi.
PQM
Dichiara l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Genova, 6 maggio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno