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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/05/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 67/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Tania Putaggio e dall'avv. Carmelo Romeo;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Tortorici e dall'avv. Andrea Del Re;
Appellata
OGGETTO: appello –mansioni superiori-differenze retributive-risarcimento del danno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.11.2019 presso il Tribunale di Catania, Parte_1
deduceva di essere ingegnere informatico e di aver lavorato alle
[...]
dipendenze della società a decorrere dal 1.3.2018 Controparte_2
inquadrato come quadro aziendale;
di aver espletato mansioni dirigenziali e di essersi dimesso in data 25/10/2019 per non avere la società datrice ottemperato all'impegno di formalizzare l'inquadramento di esso ricorrente nell'area dirigenziale.
Chiedeva che venisse accertato che esso istante era stato costretto a dimettersi per giusta causa dal contratto di lavoro con la per Controparte_2
inadempimento datoriale connesso al mancato inquadramento nell'area dirigenziale;
che venisse accertato che non aveva percepito il t.fr accantonato e il premio di produttività pari ad €.10.000,00; che per l'effetto la Controparte_2
venisse condannata al pagamento delle differenze retributive scaturenti dal
[...]
confronto tra l'originaria assunzione come quadro e l'assegnazione di fatto di mansioni uguali a quelle del dirigente, per una somma complessiva pari a €.
94.834,76, ivi compreso il t.f.r non corrisposto e l'indennità sostitutiva di preavviso, oltre al risarcimento del danno biologico esistenziale comunque non patrimoniale, quantificato nella somma di €. 20.000,00 o in quell'altra maggiore o minore liquidata in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto del Controparte_2
ricorso; in via riconvenzionale chiedeva che venisse dichiarato che le dimissioni presentate da non erano sorrette da giusta causa e che per Parte_1
l'effetto il ricorrente venisse condannato al pagamento dell'importo di €.
7.235,87 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente, che venisse disposta la compensazione tra quanto eventualmente riconosciuto come dovuto da essa società e il suddetto importo di €. 7.235,87.
Con sentenza n. 3418/2022 del 12 ottobre 2022 il giudice del lavoro rigettava il ricorso;
in accoglimento della domanda riconvenzionale condannava Parte_1
al pagamento dell'indennità di mancato preavviso in favore della
[...]
società per l'importo netto di €. 7.235,87 oltre accessori di Controparte_2
legge, compensando tra le parti le spese processuali.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 20.1.2023. Resisteva la società appellata.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di impugnazione da intendersi integralmente richiamati, in sintesi con il primo motivo di gravame si lamenta l'erroneità del capo della sentenza che, in violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva e dell'art. 2103 c.c., non ha riconosciuto al Parte_1
la qualifica di dirigente e le differenze retributive chieste nel ricorso introduttivo.
Richiamate le declaratorie di quadro aziendale e di dirigente, l'appellante evidenzia che la giurisprudenza di legittimità, (in particolare Cass. 18 luglio
2019, n. 31863), ha assimilato in punto di responsabilità il project manager alla figura dirigenziale;
rileva che l'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 3 del d. lgs. n. 81 del 2015, al comma 7, prevede che “nel caso di assegnazioni a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio”; deduce che nel caso di specie la documentazione prodotta, in uno al confronto tra le due declaratorie della contrattazione collettiva, portava a ritenere che avesse svolto prestazioni di lavoro inerenti a mansioni Parte_1
superiori dirigenziali rispetto a quelle scaturenti dall'inquadramento erroneamente attribuito dalle buste paga quale quadro, avendo egli svolto attività di coordinamento e controllo rispetto ad una pluralità di dipendenti, come confermato in sede di prova testimoniale.
L'appellante deduce che la prova del ruolo dirigenziale svolto dal si Parte_1
evinceva altresì: a) dalle buste paga in atti che contengono la voce
“superminimo assorbibile”, a dimostrazione di un uso strumentale della qualifica di quadro;
b) dall'e-mail aziendale del 3.3.2019 con cui l'A.D. ing.
incaricava il di sovraintendere un'area geografica che CP_3 Parte_1
oltre la Sicilia comprendeva anche la Campania e l'intera area dell'Italia meridionale;
c) dall'attribuzione della posizione di project manager;
d) dal fatto che era tenuto a valutare ambiente e risorse dell'azienda, guidare la Parte_1
diffusione della conoscenza e della capacità professionale tra i dipendenti, selezionare le informazioni più importanti per l'area direzionale, svolgendo un lavoro del tutto identico a quello dello stesso A.D. L'appellante evidenzia che, anche a livello internazionale, la figura del “project manager” è chiamata ad assicurare, per ogni progetto/intervento, un'attività di coordinamento dei vari organismi e dipartimenti aziendali e dei partner esterni, oltreché la programmazione ed il controllo dei lavori.
2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che la sentenza è erronea, illogica e contraddittoria in quanto la pretesa avanzata in primo grado non era quella di vedere riconosciuta una mansione superiore a quella originariamente attribuita, ma quella volta ad accertare che il datore di lavoro non aveva ottemperato all'impegno di inquadrare il come dirigente. Parte_1
3. Con il terzo motivo lamenta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie e in particolare: della testimonianza resa da , dipendente della Testimone_1
società come quadro, il quale ha dichiarato di non avere alcun rapporto con l'amministratore delegato, essendo sottoposto unitamente ad altri quadri aziendali alle direttive ed alla supervisione del della testimonianza Parte_1
di , la quale ha riferito di essere a conoscenza che il Testimone_2 Parte_1
era in attesa di veder riconosciuta la qualifica di dirigente essendo a lui legata da un rapporto sentimentale dal settembre 2018 al febbraio 2020; della testimonianza di , dirigente della società datrice e Testimone_3
amministratore delegato di Sicilia Sistemi e Tecnologie S.r.l. di proprietà della il quale aveva confermato che il aveva alle sue Controparte_2 Parte_1
dirette dipendenze “circa sette persone, tra le quali vi erano alcuni quadri”. L'appellante sottolinea che in modo contraddittorio il ES ha Testimone_4
dichiarato di ricordare che il coordinava l'attività di un solo Parte_1
dipendente ed evidenzia inoltre la irrilevanza della deposizione resa dal ES
Tes_5
4. Con il quarto motivo si duole della statuizione con cui, in ordine alla sussistenza della giusta causa delle dimissioni, il tribunale ha rilevato “…che non abbia alcuna conducenza ai fini probatori in sede giudiziale che il lavoratore abbia chiesto e ottenuto presso l'INPS l'indennità di disoccupazione, né quanto risultante annotato nella comunicazione ”; deduce che il tribunale ha Pt_2
effettuato una errata lettura dei principi di cui alla pronuncia della Cassazione
n. 22365/2021 citata nella sentenza gravata;
lamenta che non sia stato considerato che il aveva comunicato le sue dimissioni per giusta Parte_1
causa, regolarmente assentite non solo dalla dicitura riportata nel modello
UNILAV dal datore di lavoro, ma anche dalla certificazione del buon esito della pratica relativa alla disoccupazione regolarmente vidimata dal Centro per l'Impiego. A fronte di tali adempimenti, la provvedeva a Controparte_2
corrispondere il ticket per la Naspi mentre l'INPS completava la procedura di concessione dell'indennità di disoccupazione dovuta in caso di dimissioni per giusta causa, come da comunicazione datata 14.12.2019, ciò che dimostrava la qualificazione del recesso come dimissioni per giusta causa.
5. Con il quinto motivo lamenta il mancato esame della domanda risarcitoria in relazione al danno professionale, biologico ed esistenziale dedotto quale conseguenza della condotta inadempiente della società appellata. Rappresenta di aver compiutamente allegato in primo grado i danni non patrimoniali ingiustamente sofferti a fronte dell'inadempimento. Evidenzia che il Parte_1
aveva già svolto ruoli dirigenziali presso altre società ed era transitato presso la che aveva promesso ad esso appellante un'assunzione di Controparte_2
pari livello invitandolo “…a soprassedere per qualche mese e ad accontentarsi della qualifica di quadro, sia pur con l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità di project manager, assumendo l'impegno a procedere al più presto alla regolarizzazione formale come dirigente…”; che nonostante l'effettivo espletamento come project manager di funzioni dirigenziali, non aveva mai ricevuto il premio di produzione promessogli (per l'importo di
€.10.000,00 annui) e inoltre era stata vanificata la sua legittima aspettativa all'inquadramento come dirigente;
che il danno subito si era manifestato in termini di danno non patrimoniale ed esistenziale avendo egli “…dovuto rimodulare le sue scelte di vita al ribasso, riproporzionandole anche in ragione del minor reddito percepito, trovandosi viepiù costretto a veder andare in fumo
i propri progetti come l'acquisto di un immobile - per il quale ha addirittura perso la caparra originariamente versata, cfr. all. 15 del ricorso di prime cure
-, come pure il consolidamento della relazione sentimentale con la compagna dell'epoca, con un repentino peggioramento della qualità di vita. A ciò si aggiunga il danno biologico sofferto, in termini di lesione dell'integrità psico- fisica dell'odierno appellante, cui è stata diagnosticata una sindrome da stress cronico (cfr. documentazione medica all. 14 del ricorso di prime cure…”.
6. Con l'ultimo motivo si censura infine il capo che ha compensato le spese di lite.
7. L'appello è infondato.
8. Va preliminarmente evidenziato che non è stato oggetto di censura né il capo della sentenza impugnata che ha statuito che il TFR è stato versato alla previdenza complementare, né il capo che ha rigettato la domanda relativa al premio produttività; entrambe le statuizioni sono pertanto passate in giudicato.
9. Non possono accogliersi i primi tre motivi del gravame, da esaminarsi congiuntamente per ragione di connessione.
Va osservato che con la domanda proposta in primo grado l'odierno appellante ha dedotto la sussistenza di un inadempimento contrattuale imputabile alla per non avere la suddetta società ottemperato alla Controparte_2
promessa - a dire dell'appellante assunta dalla società al momento della stipula del contratto di assunzione - di attribuire allo stesso il superiore inquadramento dirigenziale, in tal modo violando il disposto dell'art 2103 c.c., avendo il nel corso del rapporto svolto di fatto mansioni dirigenziali che Parte_1
tuttavia la società non gli ha mai formalmente attribuito.
Sul piano normativo, alla base del rivendicato superiore inquadramento,
l'odierno appellante invoca il disposto dell'art. 1 del CCNL per i Dirigenti di
Aziende produttrici di beni e servizi, secondo cui: “
1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art.
2094 del cod.civ. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
3. L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica e quindi
l'applicabilità del presente contratto.
4. Le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente sono sottoposte alla procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del successivo art. 21 ed il riconoscimento che ne consegue comporta l'applicazione del contratto con effetto dalla data di attribuzione delle mansioni oggetto della controversia”.
Ritiene il collegio che le conclusioni della sentenza impugnata vadano confermate, atteso che le risultanze istruttorie, sia documentali che orali, escludono che il abbia svolto mansioni dirigenziali. Parte_1
Deve invero ribadirsi che non si rinviene alcun elemento documentale che confermi la circostanza dedotta dall'appellante secondo cui al momento dell'assunzione la società datrice si era impegnata a inquadrare come Parte_1
dirigente; in particolare va escluso che un tale obbligo si ricavi dall'allegato n. 21 prodotto da parte appellante nel fascicolo di primo grado, consistente in una comunicazione inviata dalla società e firmata per accettazione da in Parte_1
cui si legge: “Con la presente diamo seguito alle intese intercorse in sede di assunzione presso la nostra azienda per formalizzare quanto concordato.
AUMENTO RETRIBUTIVO A decorrere dal mese di Gennaio 2019 la Sua retribuzione annua lorda sarà incrementata di un importo pari a €. 5.000,00
(cinquemila/00) e pertanto ammonterà a €. 65.000,00 (sessantacinquemila/00) comprensiva di un Superminimo Assorbibile annuo lordo pari a €.28.638,55
(ventottomilaseicentotrentotto/55). Resta inteso che tale superminimo potrà essere oggetto di assorbimento nella eventualità che la Sua retribuzione base dovesse aumentare per passaggio di livello o per rinnovo contrattuale…”
Dalla suddetta comunicazione si desume soltanto che le parti in sede di assunzione si erano accordate nel senso di riconoscere a un aumento Parte_1
di retribuzione dal gennaio 2019; nella nota citata in alcun modo si fa riferimento a intese intercorse tra le parti circa l'inquadramento; anzi, va osservato che il riferimento contenuto nel suddetto documento alla eventualità di un aumento della retribuzione in caso di “passaggio di livello” del Parte_1
sconfessa quanto sostenuto dall'appellante circa il fatto che vi era un accordo sin dalla origine del rapporto ad inquadrare il lavoratore nell'area dirigenziale.
Del pari non ha alcuna valenza probatoria, al fine di dimostrare il presunto inadempimento della società datrice, la mail aziendale del 3.3.2019 (sub.16 del fascicolo di parte).
La suddetta mail - inviata all'appellante dal dirigente , e con Testimone_3
cui quest'ultimo fornisce a istruzioni e direttive circa le modalità con Parte_1
cui devono essere gestite le offerte ad Almaviva e Telecom- smentisce anch'essa l'assunto dell'appellante secondo cui lo stesso avrebbe svolto mansioni di dirigente. Nella suddetta nota vengono infatti utilizzate dal espressioni che in modo inequivocabile indicano che era CP_3 Parte_1
sottoposto al predetto dirigente (segnatamente il scrive: “Tutto ciò CP_3 deve essere fatto entro domani” e anche “…Tutto ciò è a budget 2019 quindi la progettazione deve finire entro il 15 di questo mese al fine di poter arrivare ad ordine entro aprile … …”).
Lo stesso , sentito quale ES nel corso dell'istruttoria di primo CP_3
grado, ha confermato che nessun ruolo dirigenziale era svolto dal il Parte_1
quale era tenuto a riportare a esso ES “gli sviluppi della sua attività di lavoro ed ogni altra comunicazione relativa alla sua attività in Dedalus…”; ha poi precisato che aveva l'incarico di coordinatore e organizzatore Parte_1
dell'ingegneria d'Offerta Presales ma che non svolgeva alcun compito di controllo e coordinamento nello svolgimento di progetti complessi per il centro
Sud Italia, in quanto detta funzione competeva ad altre figure;
ha riferito che a era stato assegnato il ruolo di project manager soltanto in un progetto Parte_1
realizzato in subappalto per conto della Regione Calabria, in relazione al quale l'appellante ha svolto compiti di confronto tecnico con l'azienda Almaviva che collaborava con CP_2
La sentenza impugnata ha poi evidenziato in modo corretto che neppure dalle altre testimonianze assunte è emersa la prova dello svolgimento di funzioni dirigenziali da parte di Il ES , dipendente della Parte_1 Testimone_1
società appellata, ha riferito di avere collaborato con al quale era Parte_1
sottoposto e, pur confermando il ruolo dell'appellante di coordinatore dell'ingegneria d'Offerta Presales, non ha tuttavia riferito nulla di decisivo in ordine alle pretese mansioni dirigenziali svolte da (…Non so dire se Parte_1
l'ing. in relazione all'attività di coordinamento, direzione e controllo Parte_1
del gruppo di lavoro e nell'attività di interlocuzione esterna con altre realtà aziendali, avesse un margine di discrezionale ampio e rispondesse direttamente soltanto ai vertici dell'azienda). Il ES ha inoltre precisato: “…il dottore
era il responsabile dell'Area commerciale. Per quanto riguarda CP_3
l'ingegneria dell'offerta il referente gerarchico era il responsabile dell'Area commerciale ma come detto non so dire se il responsabile per tutta l'attività svolta dall'ing. fosse o meno il vertice il vertice dell'azienda…”. Parte_1
Neppure sono decisive la testimonianza di che ha riferito Testimone_2
circostanze apprese direttamente dal (…Sin dal primo momento in cui Parte_1
ci siamo conosciuti mi ha parlato della sua attività e per i continui Pt_1
rapporti di coordinazione e controllo che aveva con gli altri dipendenti dell'azienda e che io constatavo mi rendevo conto che avevo un ruolo di responsabilità nell'azienda. Lo stesso mi diceva che da un momento all'altro gli sarebbe stata riconosciuta la qualifica di dirigente…); appare evidente che tali circostanze oltre ad essere irrilevanti in quanto de relato actoris, sono anche estremamente generiche e valutative.
Va poi evidenziato che il ES ha espressamente Testimone_6
escluso che al momento dell'assunzione al fosse stato promesso Parte_1
l'inquadramento come dirigente avendo il predetto riferito: “… La circostanza non è vera. Io feci il colloquio finalizzato all'assunzione del senza Parte_1
alcuna promessa di un diverso inquadramento successivo. È vero che in quel periodo fuoriuscirono diversi dirigenti dall'azienda ma, come detto, al non venne fatta alcuna promessa in tal senso anche perché non era Parte_1
previsto dalla prassi seguita dall'azienda. Non so dire se altri in CP_2
abbiano fatto o meno al la promessa di inquadrarlo come dirigente Parte_1
in un momento successivo alla sua assunzione”.
Anche il testimone ha escluso che nell'ambito della società Testimone_4
appellata abbia svolto funzioni dirigenziali, in quanto lo stesso faceva Parte_1
riferimento e doveva rendere conto della sua attività al dirigente , CP_3
come sopra già accertato.
In definitiva, sulla base di una disamina complessiva delle circostanze emergenti dalle risultanze istruttorie, deve escludersi che le funzioni svolte da nell'ambito del rapporto per cui è causa – che peraltro possono Parte_1
assimilarsi a quelle di project manager solo in relazione ad un determinato e circoscritto progetto come emerge documentalmente e come riferito dai testi– possano inquadrarsi tra le funzioni dirigenziali, essendo rimasto indimostrato l'assunto dell'appellante secondo cui lo stesso svolgeva mansioni identiche a quelle dell'amministratore delegato della società appellata.
Viceversa, dalle prove assunte è emerso che ha svolto mansioni Parte_1
riconducibili a quelle di quadro (si veda al riguardo il contratto di assunzione allegato in atti) di cui al livello 8° CCNL Metalmeccanici Industria.
La citata declaratoria contrattuale, riportata dallo stesso appellante, prevede che al livello 8° siano inquadrati lavoratori che “svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza
e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione,
e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: … - lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva ed approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive e/o di servizi;
ovvero - lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati…”.
Le mansioni disimpegnate dall'appellante rientrano perfettamente in tale livello, trattandosi di mansioni implicanti un elevato livello di specializzazione, connotate da autonomia e attività di coordinamento anche di altri dipendenti o quadri, ma che esulano dalle funzioni dirigenziali, le quali invece presuppongono che il lavoratore sia posto al vertice dell'azienda e abbia potere decisionale sulle scelte strategiche ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti;
dette caratteristiche, si ripete, non si rinvengono nel rapporto di lavoro intrattenuto da Parte_1
In definitiva, le dedotte funzioni manageriali, asseritamente svolte dall'appellante, non hanno trovato conferma nell'istruttoria svolta, tenuto conto che, anche in relazione all'unico progetto in cui è stato nominato Parte_1
project manager, egli era comunque sottoposto alle direttive del direttore dell'Area Commerciale della società datrice. È altresì rimasto indimostrato che al momento dell'assunzione la avesse assunto l'obbligo di CP_2
inquadrare il lavoratore quale dirigente.
10. Anche il quarto motivo di appello è infondato.
11. Le conclusioni sopra riportate escludono che le dimissioni presentate da siano sorrette da giusta causa. Nella lettera del 25.10.2019 inviata dal Parte_1
alla società lo stesso comunicava di rassegnare di dimettersi in quanto Parte_1
l'azienda “… non ha ottemperato al preciso impegno di regolarizzare la mia posizione contrattuale, entro il breve lasso di sei mesi (al massimo un anno) per l'assunzione iniziale, nel ruolo di fatto ricoperto di dirigente…”.
Non coglie nel segno l'assunto difensivo secondo cui la giusta causa delle dimissioni discenderebbe dal fatto che l'azienda datrice nella comunicazione “Modello recesso rapporto di lavoro” abbia indicato la dicitura “giusta Pt_2
causa”, a seguito della quale l'INPS ha accolto la domanda di Naspi avanzata dal Parte_1
Al riguardo trovano applicazione i principi enucleati dalla Cassazione con la pronuncia n.22365/2021, in modo pertinente richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui “…il datore di lavoro … come nella specie, che non sussistano ragioni per una giusta causa di dimissioni del lavoratore, può procedere indicando comunque in la motivazione "dimissioni per Pt_2
giusta causa" invocata dal lavoratore (tale indicazione, infatti, non è in alcun modo vincolante), o comunicare agli Enti competenti che a suo avviso esse debbano essere intese quali comuni dimissioni volontarie, affinché non eroghino prestazioni a sostegno del reddito;
… il lavoratore dovrà ricorrere in giudizio per accertare la giusta causa e, solo qualora il giudice dichiari la sussistenza della giusta causa di dimissioni, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso al lavoratore …”.
Dunque, il citato modello Unilav non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio in cui il lavoratore ha l'onere di provare la sussistenza di una giusta causa delle proprie dimissioni;
tale prova non è stata fornita, dovendosi escludere, come già detto, che abbia svolto di fatto funzioni dirigenziali;
ne consegue Parte_1
che al predetto non compete la chiesta indennità di mancato preavviso.
12. Restano assorbiti il quinto e il sesto motivo del gravame.
Non essendovi la prova del demansionamento subito dall'appellante, non vi sono i presupposti per alcun risarcimento in favore dello stesso.
Resta assorbita anche la doglianza circa la disposta compensazione delle spese di primo grado tenuto conto dell'infondatezza dell'appello.
13. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. Sussistono i presupposti per porre a carico di parte appellante il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese processuali del grado che Parte_1
liquida in €. 7.200,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art.13 DPR n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi