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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/10/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 744/2025
Verbale di udienza del 31/10/2025
Presente l'avv Gimigliano per delega dell'avv Naso il quale eccepisce la tardività della Contr costituzione del , si riporta al ricorso introduttivo e chiede la decisione, tenuto conto che ad oggi la ricorrente è assunta con contratto a tempo indeterminato.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 31/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 31/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 744/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. NASO DOMENICO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
(C.F. INDICATO: ), in
[...] P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ex art. 417-bis, comma
1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l'
[...]
sito in , alla via Controparte_3 CP_2
US AR, (indirizzo PEC indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata, adiva il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
2 di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto B) Per l'effetto Condannare il
resistente a provvedere in tal senso con assegnazione Controparte_2 della carta docente dal valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, per un totale di €
2.000,00. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto Scolastico di Avellino “San Tommaso – F. Tedesco” e di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto con contratti a tempo determinato negli aa.ss. a.s. CP_2
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Forniva documentazione adeguata e produceva i contratti dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Allegava di aver inoltrato diffida al convenuto per il riconoscimento della carta CP_2 docente per gli anni di precariato, rimasta priva di riscontro.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e la prescrizione con riferimento agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal . Sulla scorta di tali CP_2 argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso e/o comunque dichiarare prescritti gli effetti economici eventualmente spettanti fino al 2020, con riguardo agli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020 per tutto quanto illustrato al paragrafo 4 della parte in diritto;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al
3 paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto”.
All'udienza odierna il difensore di parte ricorrente rilevava la tardiva costituzione del ministero e, quindi, la decadenza dall'eccezione di prescrizione ex adverso proposta;
il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato parte ricorrente attesa la mancata comparizione della parte resistente, ritualmente convenuta, alla discussione della causa all'esito della quale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c. contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
4 incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto
5 all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Nel caso di specie risulta allegato e documentato, oltre che non contestato che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di Controparte_2 contratti fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 ed è attualmente inserita nel sistema scolastico a seguito di immissione in ruolo con decorrenza dal 01/09/2023.
Ha diritto pertanto all'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione ai predetti anni scolastici.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta CP_1 docente per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
7. Per ciò che riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento alle somme relative agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, deve rilevarsi l'avvenuta decadenza di tale eccezione ai sensi dell'art. 416 c.p.c., attesa la tardiva costituzione avvenuta il 27/10/2025 a fronte della prima udienza di discussione fissata il 31/10/2025.
Per giurisprudenza costante “La tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra le quali rientra l'eccezione di prescrizione [...] (Cass. 8134/2008, richiamata da Cass. civ., n. 17643/2020).
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché le
6 peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha determinato plurimi rinvii pregiudiziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un mezzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con liquidazione effettuata in misura minima in ragione della serialità della controversia e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 744/2025 R.G Lavoro, proposto da , con ricorso depositato e ritualmente notificato nei confronti di Parte_1
, in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza Controparte_2 deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione Parte_1 della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022.
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di CP_2
€#2000# (euroduemila/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in €657,00 (euroseicentocinquantasette/00) per compenso, oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA ed oltre € 49,00 (euroquarantanove/00) per C.U., con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 31/10/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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