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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE PER I MINORENNI
Composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giovanni D'Antoni Presidente
dr. Angelo Piraino Consigliere
dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
dr. VI Cicala Consigliere onorario dr. Rossana Novelli Consigliere onorario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 52/2025 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
); , nata a [...] il [...], (c.f. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, per mandato in atti, C.F._2
dall'Avv. Giuseppe Picone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Sciacca, in via Dante n. 8, appellante
CONTRO
, nata il [...] a [...], (CF: CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano C.F._3
TO AD del foro di Sciacca per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Sciacca in Via
Corte di Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
LO MA appellata
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI PALERMO
Interveniente
XXXXX
❖ FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale per i minorenni di Palermo, con sentenza 1/2025 emessa in data 16 dicembre 2024, rigetto il ricorso proposto dai coniugi e ai sensi dell'art. 317 bis c.c., Parte_1 Parte_2
volto ad ottenere l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire il diritto del nipote ad intrattenere rapporti significativi con gli ascendenti;
rigetto la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
di divieto di avvicinamento dei nonni al figlio minore VI,
[...]
compensando le spese di lite tra le parti.
2. RO VI e hanno proposto appello Parte_2
avverso la predetta sentenza;
si e costituita nel giudizio CP_1
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello proposto “considerato il prevalente interesse del minore”.
4. All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa e stata posta in decisione dal collegio. XXXX
- 2 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
❖ MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con l'atto di gravame proposto i coniugi e , nonni Pt_1 Pt_2
paterni del piccolo , nato a Sciacca in [...] 2 luglio Parte_1
2017, chiedono l'integrale riforma della sentenza emessa da Tribunale per i minorenni sul presupposto che il primo giudice non abbia tenuto in debito conto l'interesse del minore ad intrattenere rapporti significativi con i nonni paterni e con la famiglia del padre prematuramente deceduto, a causa delle controversie di natura patrimoniale e dei dissidi insorti con la madre, ritenendo erroneamente che non vi fossero elementi nuovi rispetto all'originario ricorso del 2022, parimenti rigettato. Gli appellanti contestano l'errata statuizione di rigetto adottata senza valutare la piena disponibilita mostrata dagli appellanti ad incontrare la nuora ed intraprendere un percorso di mediazione nell'interesse del minore, emergente dalla relazione del consultorio familiare in atti prodotta, ritenendo che ogni rescissione di tale rapporto sia comunque pregiudizievole per il bambino, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della
CEDU e della Corte di Cassazione.
XXXX
6. In via preliminare, giova innanzi tutto esaminare l'eccezione sollevata da parte appellata, che invoca una declaratoria di inammissibilita dell'avverso appello sul presupposto dell'inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
7. L'eccezione e infondata.
8. Si deve richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della
- 3 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
giurisprudenza di legittimita per il quale, ancorche non si richieda l'utilizzo di particolare formalita , “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilita , una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utiliz-zo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alter-nativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto con-to della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155).
9. Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiara- mente individuate le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale in- vestite da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le argomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dis-senso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisio-ne" (Cass. n. 2143/15).
XXXX
10. Nel merito l'appello e infondato.
11. RO VI e hanno proposto in primo grado Parte_2
ricorso, ai sensi dell'art. 317bis c.c. a mente del quale “L'ascendente al
- 4 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica
l'articolo 336, secondo comma”, chiedendo che venisse ripristinata la relazione di frequentazione abituale con il nipote VI, bruscamente interrotta a seguito dei gravi dissidi sorti prima con il di lui padre e successivamente con la nuora, sfociati nella CP_2
pendenza di due processi civili ed uno penale e con lo sfratto dalla casa ove il nucleo abitava, ubicata nel medesimo stabile dei ricorrenti in primo grado.
12. La conflittualita tra le parti - esordita gia quando era in vita il figlio , accusato di avere modificato il beneficiario di una CP_2
polizza vita dal medesimo stipulata, sostituendo la madre con la moglie, che aveva determinato la a spostare le somme di denaro Pt_2
da un conto cointestato con il figlio ad uno personale, aveva CP_2
generato un contenzioso civile con adozione di sequestro conservativo, ottenuto dal figlio, del libretto postale per l'importo di € 367.118,61 e la successiva azione di sfratto promossa dai genitori conclusasi con il rilascio della casa coniugale e il trasferimento dell'appellata con il piccolo VI in altra abitazione - ha del tutto incrinato ogni rapporto sia con lo stesso anche nel corso della sua Controparte_3
grave malattia, delle fasi del ricovero e del successivo decesso, sia con la la quale, trasferitasi presso altro appartamento, ha CP_1
interrotto ogni relazione con i suoceri.
13. Così riassunti i fatti che fanno da sfondo alla vicenda in esame,
- 5 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
allo stato non puo che prendersi atto, per un verso, del categorico rifiuto del minore ad incontrare i nonni e, per altro verso, della sua attuale condizione di benessere emersa dalle relazioni in atti.
14. Sebbene si condivida con gli appellanti che l'esistenza di rapporti significativi, affettivi e di abituale frequentazione, con gli ascendenti costituisca un valore da preservare e da consolidare nell'interesse dei minori potendo essi rappresentare un valido sostegno nel percorso di crescita e di consolidamento della loro personalita , tuttavia, nella specie, deve prendersi atto che, nella perduranza della gravissima conflittualita , che traspare anche dagli scritti difensivi nonche dalla pendenza delle controversie sia civili che penali, la ricostituzione dei rapporti tra nonni e nipote rischierebbe di pregiudicare l'equilibrio psico-fisico del piccolo VI e, allo stato, risponderebbe solo ad un bisogno degli appellanti.
15. Nella complessiva valutazione, il collegio prende atto del categorico rifiuto del minore ed instaurare rapporti con la famiglia di origine del padre e dell'assenza di ogni elemento di disagio o destabilizzante nella vita di VI.
16. Difatti, questa Corte d'Appello, con ordinanza emessa in data 16 maggio 2025, così statuiva: “rilevato che, prima dell'insorgenza del conflitto tra le parti e del trasferimento di unitamente al CP_1
figlio presso altra abitazione, gli stessi insieme e , Controparte_3
vivevano nello stesso stabile degli appellanti e che, pertanto, nei primi anni di vita il piccolo VI ha frequentato assiduamente i nonni paterni;
ritenuto che
l'elevata conflittualità tra le parti non consenta di
- 6 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
valutare quale possa essere il bisogno del bambino nel rapporto con i nonni paterni, ai quali potrebbe essere affettivamente legato e che la brusca rescissione di ogni rapporto potrebbe avere cagionato e continuare a provocare al medesimo effetti pregiudizievoli sul suo sviluppo psico-fsico; considerato, infatti, che la relazione “orizzontale” tra le parti e tutte le ragioni di carattere economico che ne hanno inquinato il valore affettivo non possano incidere in senso negativo sul minore, alla cui salvaguardia il procedimento debba sempre essere destinato;
ritenuto, pertanto, necessario, nel prioritario interesse del minore, avviare incontri in “Spazio Neutro” tra il piccolo VI e i nonni, e , incaricando il Servizio sociale del Parte_1 Parte_2
Comune di Sciacca di relazionare sull'andamento degli incontri e sull'evolversi dei rapporti tra i nonni e il minore, onerando l'appellata di attenersi scrupolosamente al calendario predisposto dal responsabile del servizio”, affidando incarico ai servizi sociali del Comune di Sciacca di avviare incontri tra i nonni e il minore presso lo Spazio Neutro.
17. Con relazione trasmessa in data 30 luglio 2025, tuttavia, i servizi sociali comunicavano l'assoluta volonta del minore di non volere incontrare i nonni e rappresentavano: “Il bambino, ascoltato dalle scriventi in diversi momenti, sia in presenza che in assenza della figura materna anche in un contesto a lui familiare, come la propria cameretta, si mostra emotivamente stabile e consapevole della propria scelta di non voler incontrare i nonni. Tale posizione viene espressa con fermezza e coerenza ribadendo di “stare bene così”. Appare evidente che allo stato attuale non vi siano le condizioni per avviare regolari incontri
- 7 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
nonni nipote, e l'eventuale interesse dei nonni ad esercitare il diritto di visita deve necessariamente cedere il passo all'interesse superiore del minore, specie quando quest'ultimo ha ritrovato un nuovo equilibrio emotivo all'interno del proprio mini nucleo familiare. Imporre incontri che potrebbero riaprire ferire o destabilizzare tale equilibrio contrasterebbe con il principio della tutela prioritaria del benessere psico-emotivo del minore stesso”.
18. La valutazione espressa dal servizio, sovrapponibile rispetto alle precedenti relazioni, lungi dal costituire un inadempimento dall'incarico conferito con precedente ordinanza, mostra di anteporre il bene del bambino ad ogni altra considerazione, prendendo atto della sua volonta e del suo attuale stato di raggiunto equilibrio e serenita , dopo la tragica scomparsa del padre e il trasferimento repentino presso altra abitazione e quartiere.
19. E' bene, a riguardo, richiamare la consolidata giurisprudenza per la quale: “In seguito alla separazione dei genitori, il minore può avere significativi rapporti con i nonni, se ciò - ad avviso del giudice - avviene nel suo esclusivo interesse. Il diritto degli ascendenti a frequentare i propri nipoti minorenni è, infatti, subordinato alla presenza di una relazione positiva, gratificante e formativa”, precisando, in motivazione “Va premesso che, come più volte affermato da questa
Corte, nella vigenza della disciplina successiva alla novella introdotta con il D.Lgs. n.154/2013, "Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla
- 8 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore". La sussistenza di tale interesse
- nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per
l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore."
(Cass. n.15238/2018). Invero, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente
l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass. n.
2881/2023)” (Cassazione civile sez. I, 13/03/2025, n.6658).
20. Pertanto, non potendo gli ascendenti in alcun modo, allo stato, partecipare al progetto educativo e formativo del piccolo VI a causa della totale cesura di ogni rapporto con la madre, unica ed
- 9 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
importante figura di riferimento nella vita del bambino, il ripristino dei rapporti con i nonni, non rispondendo all'interesse del minore, non puo essere disposto e l'appello e integralmente rigettato.
21. In ragione dei complessivi esiti del giudizio e della complessita delle tematiche trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
22. In ragione del rigetto dell'appello, si da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17,
l. n. 228/2012, nei confronti degli appellanti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1/2025 emessa dal Tribunale per i minorenni in data 16 dicembre 2025; compensa tra le parti le spese di lite;
da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al
Procuratore generale.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, della Corte d'Appello
di Palermo sezione minorenni il 22/10/2025.
- 10 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
Il Consigliere relatore
Dr. Sebastiana Ciardo
Il Presidente
Dr. Giovanni Dantoni
- 11 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni
SEZIONE PER I MINORENNI
Composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giovanni D'Antoni Presidente
dr. Angelo Piraino Consigliere
dr. Sebastiana Ciardo Consigliere rel.
dr. VI Cicala Consigliere onorario dr. Rossana Novelli Consigliere onorario ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 52/2025 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
); , nata a [...] il [...], (c.f. C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, per mandato in atti, C.F._2
dall'Avv. Giuseppe Picone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Sciacca, in via Dante n. 8, appellante
CONTRO
, nata il [...] a [...], (CF: CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano C.F._3
TO AD del foro di Sciacca per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Sciacca in Via
Corte di Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
LO MA appellata
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI PALERMO
Interveniente
XXXXX
❖ FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale per i minorenni di Palermo, con sentenza 1/2025 emessa in data 16 dicembre 2024, rigetto il ricorso proposto dai coniugi e ai sensi dell'art. 317 bis c.c., Parte_1 Parte_2
volto ad ottenere l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire il diritto del nipote ad intrattenere rapporti significativi con gli ascendenti;
rigetto la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
di divieto di avvicinamento dei nonni al figlio minore VI,
[...]
compensando le spese di lite tra le parti.
2. RO VI e hanno proposto appello Parte_2
avverso la predetta sentenza;
si e costituita nel giudizio CP_1
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello proposto “considerato il prevalente interesse del minore”.
4. All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa e stata posta in decisione dal collegio. XXXX
- 2 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
❖ MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con l'atto di gravame proposto i coniugi e , nonni Pt_1 Pt_2
paterni del piccolo , nato a Sciacca in [...] 2 luglio Parte_1
2017, chiedono l'integrale riforma della sentenza emessa da Tribunale per i minorenni sul presupposto che il primo giudice non abbia tenuto in debito conto l'interesse del minore ad intrattenere rapporti significativi con i nonni paterni e con la famiglia del padre prematuramente deceduto, a causa delle controversie di natura patrimoniale e dei dissidi insorti con la madre, ritenendo erroneamente che non vi fossero elementi nuovi rispetto all'originario ricorso del 2022, parimenti rigettato. Gli appellanti contestano l'errata statuizione di rigetto adottata senza valutare la piena disponibilita mostrata dagli appellanti ad incontrare la nuora ed intraprendere un percorso di mediazione nell'interesse del minore, emergente dalla relazione del consultorio familiare in atti prodotta, ritenendo che ogni rescissione di tale rapporto sia comunque pregiudizievole per il bambino, come costantemente affermato dalla giurisprudenza della
CEDU e della Corte di Cassazione.
XXXX
6. In via preliminare, giova innanzi tutto esaminare l'eccezione sollevata da parte appellata, che invoca una declaratoria di inammissibilita dell'avverso appello sul presupposto dell'inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
7. L'eccezione e infondata.
8. Si deve richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della
- 3 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
giurisprudenza di legittimita per il quale, ancorche non si richieda l'utilizzo di particolare formalita , “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilita , una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utiliz-zo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alter-nativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto con-to della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (SS.UU. Cassazione civile sez. un., 21/03/2017, n.7155).
9. Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiara- mente individuate le statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale in- vestite da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono;
“le argomentazioni che vengono formulate devono esporre le ragioni di dis-senso rispetto al percorso adottato dal primo giudice ed esplicitare in che senso tali ragioni siano idonee a determinare una differente decisio-ne" (Cass. n. 2143/15).
XXXX
10. Nel merito l'appello e infondato.
11. RO VI e hanno proposto in primo grado Parte_2
ricorso, ai sensi dell'art. 317bis c.c. a mente del quale “L'ascendente al
- 4 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica
l'articolo 336, secondo comma”, chiedendo che venisse ripristinata la relazione di frequentazione abituale con il nipote VI, bruscamente interrotta a seguito dei gravi dissidi sorti prima con il di lui padre e successivamente con la nuora, sfociati nella CP_2
pendenza di due processi civili ed uno penale e con lo sfratto dalla casa ove il nucleo abitava, ubicata nel medesimo stabile dei ricorrenti in primo grado.
12. La conflittualita tra le parti - esordita gia quando era in vita il figlio , accusato di avere modificato il beneficiario di una CP_2
polizza vita dal medesimo stipulata, sostituendo la madre con la moglie, che aveva determinato la a spostare le somme di denaro Pt_2
da un conto cointestato con il figlio ad uno personale, aveva CP_2
generato un contenzioso civile con adozione di sequestro conservativo, ottenuto dal figlio, del libretto postale per l'importo di € 367.118,61 e la successiva azione di sfratto promossa dai genitori conclusasi con il rilascio della casa coniugale e il trasferimento dell'appellata con il piccolo VI in altra abitazione - ha del tutto incrinato ogni rapporto sia con lo stesso anche nel corso della sua Controparte_3
grave malattia, delle fasi del ricovero e del successivo decesso, sia con la la quale, trasferitasi presso altro appartamento, ha CP_1
interrotto ogni relazione con i suoceri.
13. Così riassunti i fatti che fanno da sfondo alla vicenda in esame,
- 5 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
allo stato non puo che prendersi atto, per un verso, del categorico rifiuto del minore ad incontrare i nonni e, per altro verso, della sua attuale condizione di benessere emersa dalle relazioni in atti.
14. Sebbene si condivida con gli appellanti che l'esistenza di rapporti significativi, affettivi e di abituale frequentazione, con gli ascendenti costituisca un valore da preservare e da consolidare nell'interesse dei minori potendo essi rappresentare un valido sostegno nel percorso di crescita e di consolidamento della loro personalita , tuttavia, nella specie, deve prendersi atto che, nella perduranza della gravissima conflittualita , che traspare anche dagli scritti difensivi nonche dalla pendenza delle controversie sia civili che penali, la ricostituzione dei rapporti tra nonni e nipote rischierebbe di pregiudicare l'equilibrio psico-fisico del piccolo VI e, allo stato, risponderebbe solo ad un bisogno degli appellanti.
15. Nella complessiva valutazione, il collegio prende atto del categorico rifiuto del minore ed instaurare rapporti con la famiglia di origine del padre e dell'assenza di ogni elemento di disagio o destabilizzante nella vita di VI.
16. Difatti, questa Corte d'Appello, con ordinanza emessa in data 16 maggio 2025, così statuiva: “rilevato che, prima dell'insorgenza del conflitto tra le parti e del trasferimento di unitamente al CP_1
figlio presso altra abitazione, gli stessi insieme e , Controparte_3
vivevano nello stesso stabile degli appellanti e che, pertanto, nei primi anni di vita il piccolo VI ha frequentato assiduamente i nonni paterni;
ritenuto che
l'elevata conflittualità tra le parti non consenta di
- 6 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
valutare quale possa essere il bisogno del bambino nel rapporto con i nonni paterni, ai quali potrebbe essere affettivamente legato e che la brusca rescissione di ogni rapporto potrebbe avere cagionato e continuare a provocare al medesimo effetti pregiudizievoli sul suo sviluppo psico-fsico; considerato, infatti, che la relazione “orizzontale” tra le parti e tutte le ragioni di carattere economico che ne hanno inquinato il valore affettivo non possano incidere in senso negativo sul minore, alla cui salvaguardia il procedimento debba sempre essere destinato;
ritenuto, pertanto, necessario, nel prioritario interesse del minore, avviare incontri in “Spazio Neutro” tra il piccolo VI e i nonni, e , incaricando il Servizio sociale del Parte_1 Parte_2
Comune di Sciacca di relazionare sull'andamento degli incontri e sull'evolversi dei rapporti tra i nonni e il minore, onerando l'appellata di attenersi scrupolosamente al calendario predisposto dal responsabile del servizio”, affidando incarico ai servizi sociali del Comune di Sciacca di avviare incontri tra i nonni e il minore presso lo Spazio Neutro.
17. Con relazione trasmessa in data 30 luglio 2025, tuttavia, i servizi sociali comunicavano l'assoluta volonta del minore di non volere incontrare i nonni e rappresentavano: “Il bambino, ascoltato dalle scriventi in diversi momenti, sia in presenza che in assenza della figura materna anche in un contesto a lui familiare, come la propria cameretta, si mostra emotivamente stabile e consapevole della propria scelta di non voler incontrare i nonni. Tale posizione viene espressa con fermezza e coerenza ribadendo di “stare bene così”. Appare evidente che allo stato attuale non vi siano le condizioni per avviare regolari incontri
- 7 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
nonni nipote, e l'eventuale interesse dei nonni ad esercitare il diritto di visita deve necessariamente cedere il passo all'interesse superiore del minore, specie quando quest'ultimo ha ritrovato un nuovo equilibrio emotivo all'interno del proprio mini nucleo familiare. Imporre incontri che potrebbero riaprire ferire o destabilizzare tale equilibrio contrasterebbe con il principio della tutela prioritaria del benessere psico-emotivo del minore stesso”.
18. La valutazione espressa dal servizio, sovrapponibile rispetto alle precedenti relazioni, lungi dal costituire un inadempimento dall'incarico conferito con precedente ordinanza, mostra di anteporre il bene del bambino ad ogni altra considerazione, prendendo atto della sua volonta e del suo attuale stato di raggiunto equilibrio e serenita , dopo la tragica scomparsa del padre e il trasferimento repentino presso altra abitazione e quartiere.
19. E' bene, a riguardo, richiamare la consolidata giurisprudenza per la quale: “In seguito alla separazione dei genitori, il minore può avere significativi rapporti con i nonni, se ciò - ad avviso del giudice - avviene nel suo esclusivo interesse. Il diritto degli ascendenti a frequentare i propri nipoti minorenni è, infatti, subordinato alla presenza di una relazione positiva, gratificante e formativa”, precisando, in motivazione “Va premesso che, come più volte affermato da questa
Corte, nella vigenza della disciplina successiva alla novella introdotta con il D.Lgs. n.154/2013, "Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., coerentemente con l'interpretazione dell'articolo 8 Cedu fornita dalla
- 8 - Corte d'Appello di Palermo sez. minorenni R.G. n.52/2025
Corte europea dei diritti dell'uomo, non ha un carattere incondizionato, ma il suo esercizio è subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira "l'esclusivo interesse del minore". La sussistenza di tale interesse
- nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti - è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per
l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore."
(Cass. n.15238/2018). Invero, il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni è funzionale all'interesse di questi ultimi e presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno di essi, pertanto il giudice non può disporre il mantenimento di tali rapporti dopo aver riscontrato semplicemente
l'assenza di alcun pregiudizio per i minori, dovendo invece accertare il preciso vantaggio a loro derivante dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che li riguarda, senza imporre alcuna frequentazione contro la volontà espressa dei nipoti che abbiano compiuto i dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento, individuando piuttosto strumenti di modulazione delle relazioni, in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti (Cass. n.
2881/2023)” (Cassazione civile sez. I, 13/03/2025, n.6658).
20. Pertanto, non potendo gli ascendenti in alcun modo, allo stato, partecipare al progetto educativo e formativo del piccolo VI a causa della totale cesura di ogni rapporto con la madre, unica ed
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importante figura di riferimento nella vita del bambino, il ripristino dei rapporti con i nonni, non rispondendo all'interesse del minore, non puo essere disposto e l'appello e integralmente rigettato.
21. In ragione dei complessivi esiti del giudizio e della complessita delle tematiche trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
22. In ragione del rigetto dell'appello, si da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17,
l. n. 228/2012, nei confronti degli appellanti.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1/2025 emessa dal Tribunale per i minorenni in data 16 dicembre 2025; compensa tra le parti le spese di lite;
da atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al
Procuratore generale.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, della Corte d'Appello
di Palermo sezione minorenni il 22/10/2025.
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Il Consigliere relatore
Dr. Sebastiana Ciardo
Il Presidente
Dr. Giovanni Dantoni
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