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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
dott.ssa FANELLI Anna Lucia Presidente dott.ssa CARLESSO Gloria Giudice relatore dott.ssa AJELLO Francesca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio promosso con ricorso depositato il 6 dicembre 2023 da
C.F.: , cittadina italiana, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.04.1978, residente a [...], domiciliata ai fini del presente procedimento a Trieste, in viale XX Settembre n. 37, presso e nello studio dell'avv. Angela FILIPPI, C.F.:
, che la rappresenta e difende, C.F._2 Email_1
Nei confronti di
C.F.: , cittadino italiano, nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
25/04/1978, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
IR OD (C.F. ) del Foro di Trieste, presso il cui studio in C.F._4
Trieste, Via Battisti n.8, ha eletto domicilio Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 Richiamata la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio pronunciata in data
13/2/2025 le parti hanno raggiunto nel corso del giudizio un accordo sulle condizioni del divorzio, depositando con note del 10 novembre 2025 le seguenti comuni conclusioni Per_
atteso il raggiungimento della maggiore età della figlia nelle more del procedimento, nulla si deve prevedere in punto di affido della stessa. Le parti danno atto che rimane confermata la convivenza e la residenza anagrafica di presso il padre fino alla Persona_2 realizzazione del progetto di autonomia della medesima;
fintanto che Persona_2
permarrà con il padre, entrambi i genitori provvederanno direttamente alle esigenze dirette della figlia nei rispettivi tempi di compresenza e la sig.ra verserà Parte_1
ulteriormente a titolo di contributo ordinario per il mantenimento indiretto della figlia, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile ex indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese mediante versamento direttamente sul c/c intestato a
[...]
Per_
nel momento in cui avrà una propria autonoma collocazione ma non sarà Per_2 ancora autonoma ed economicamente autosufficiente entrambi i genitori contribuiranno al suo mantenimento indiretto in base alle proprie possibilità con versamento diretto alla figlia sul
c/c a lei intestato;
entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Trieste Persona_2 dd.18.05.2015; l'assegno unico universale per la figlia verrà percepito Persona_2
interamente dal sig. nulla per il figlio attesa la sua Controparte_1 Persona_3
fuoriuscita dall'alloggio del padre e il progetto di autonomia in corso;
nulla a titolo di assegno divorzile per i coniugi;
Spese di lite compensate.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 6 dicembre 2023, ha chiesto al tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in data Controparte_1
20.06.2003, nel comune di Muggia (TS), regolarmente iscritto nei registri dello stato civile del comune di Muggia con atto numero 9, parte I, anno 2003; a tale fine ha esposto che Per_ dall'unione erano nati il figlio il 31 ottobre 2003 e la figlia il 13 agosto 2007; Per_3
che a causa del progressivo deteriorarsi del rapporto si erano separati consensualmente pagina 2 di 3 (separazione omologata dal tribunale il 3 marzo 2023) e che dopo la separazione non era intervenuta alcuna riconciliazione.
2. Il signor costituitosi in giudizio, si è opposto alla pronuncia di Controparte_1
scioglimento del matrimonio per il profondo convincimento, maturato anche a seguito di percorso neocatecumenale, della indissolubilità del vincolo coniugale.
3. Nel corso del giudizio le parti sono state liberamente sentite e il nucleo preso in carco Per_ dai Servizi sociali anche in ragione della disabilità della figlia .
4. Dopo la pronuncia della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio (13 febbraio 2025 sentenza n. 260 pubblicata il 20 marzo 2025) hanno raggiunto un accordo depositando le conclusioni condivise riportate in epigrafe che, essendo rispettose Per_ dell'interesse della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, e delle rispettive condizioni patrimoniali dei genitori, vengono omologate dal Tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: richiamata la sentenza n. 230 del 13 febbraio 2025 di scioglimento del matrimonio contratto da d Parte_1 Controparte_1 omologa le condizioni di divorzio concordate dalle Parti e da aversi qui integralmente trascritte ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Muggia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Trieste, 27 novembre 2025
Il giudice estensore il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:
dott.ssa FANELLI Anna Lucia Presidente dott.ssa CARLESSO Gloria Giudice relatore dott.ssa AJELLO Francesca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio promosso con ricorso depositato il 6 dicembre 2023 da
C.F.: , cittadina italiana, nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.04.1978, residente a [...], domiciliata ai fini del presente procedimento a Trieste, in viale XX Settembre n. 37, presso e nello studio dell'avv. Angela FILIPPI, C.F.:
, che la rappresenta e difende, C.F._2 Email_1
Nei confronti di
C.F.: , cittadino italiano, nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
25/04/1978, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
IR OD (C.F. ) del Foro di Trieste, presso il cui studio in C.F._4
Trieste, Via Battisti n.8, ha eletto domicilio Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 Richiamata la sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio pronunciata in data
13/2/2025 le parti hanno raggiunto nel corso del giudizio un accordo sulle condizioni del divorzio, depositando con note del 10 novembre 2025 le seguenti comuni conclusioni Per_
atteso il raggiungimento della maggiore età della figlia nelle more del procedimento, nulla si deve prevedere in punto di affido della stessa. Le parti danno atto che rimane confermata la convivenza e la residenza anagrafica di presso il padre fino alla Persona_2 realizzazione del progetto di autonomia della medesima;
fintanto che Persona_2
permarrà con il padre, entrambi i genitori provvederanno direttamente alle esigenze dirette della figlia nei rispettivi tempi di compresenza e la sig.ra verserà Parte_1
ulteriormente a titolo di contributo ordinario per il mantenimento indiretto della figlia, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile ex indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese mediante versamento direttamente sul c/c intestato a
[...]
Per_
nel momento in cui avrà una propria autonoma collocazione ma non sarà Per_2 ancora autonoma ed economicamente autosufficiente entrambi i genitori contribuiranno al suo mantenimento indiretto in base alle proprie possibilità con versamento diretto alla figlia sul
c/c a lei intestato;
entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Trieste Persona_2 dd.18.05.2015; l'assegno unico universale per la figlia verrà percepito Persona_2
interamente dal sig. nulla per il figlio attesa la sua Controparte_1 Persona_3
fuoriuscita dall'alloggio del padre e il progetto di autonomia in corso;
nulla a titolo di assegno divorzile per i coniugi;
Spese di lite compensate.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 6 dicembre 2023, ha chiesto al tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in data Controparte_1
20.06.2003, nel comune di Muggia (TS), regolarmente iscritto nei registri dello stato civile del comune di Muggia con atto numero 9, parte I, anno 2003; a tale fine ha esposto che Per_ dall'unione erano nati il figlio il 31 ottobre 2003 e la figlia il 13 agosto 2007; Per_3
che a causa del progressivo deteriorarsi del rapporto si erano separati consensualmente pagina 2 di 3 (separazione omologata dal tribunale il 3 marzo 2023) e che dopo la separazione non era intervenuta alcuna riconciliazione.
2. Il signor costituitosi in giudizio, si è opposto alla pronuncia di Controparte_1
scioglimento del matrimonio per il profondo convincimento, maturato anche a seguito di percorso neocatecumenale, della indissolubilità del vincolo coniugale.
3. Nel corso del giudizio le parti sono state liberamente sentite e il nucleo preso in carco Per_ dai Servizi sociali anche in ragione della disabilità della figlia .
4. Dopo la pronuncia della sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio (13 febbraio 2025 sentenza n. 260 pubblicata il 20 marzo 2025) hanno raggiunto un accordo depositando le conclusioni condivise riportate in epigrafe che, essendo rispettose Per_ dell'interesse della figlia maggiorenne ma non autosufficiente, e delle rispettive condizioni patrimoniali dei genitori, vengono omologate dal Tribunale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: richiamata la sentenza n. 230 del 13 febbraio 2025 di scioglimento del matrimonio contratto da d Parte_1 Controparte_1 omologa le condizioni di divorzio concordate dalle Parti e da aversi qui integralmente trascritte ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Muggia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Trieste, 27 novembre 2025
Il giudice estensore il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3