CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Enzo Luchi CONSIGLIERE in esito all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 19 R.G. dell'anno 2023, proposta da
, nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in Cagliari presso Parte_1 gli avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, che lo rappresentano per delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 in persona del regionale per la Sardegna in carica, rappresentato e difeso, in virtù
[...] CP_2 di procura generale alle liti per atto notaio del 15 settembre 2015, rep. n. 12174-racc. 6569, Per_1 dall'Avv. Daniela Cabiddu e presso la medesima elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino 96
APPELLATO
Conclusioni: CP_ Nell'interesse dell'appellante: la Corte “in parziale riforma dell'appellata sentenza 1) Condanni l' al pagamento delle maggiori spese legali del primo giudizio, ponendole interamente a suo carico, nella misura di
3.385,00 € o nella diversa misura che verrà accertata, e solo in via subordinata nella misura di 2275,00 €, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari;
2. con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari”. CP_ Nell'interesse dell' appellato: Voglia la Corte “a) rigettare l'appello avverso perché infondato,
Condannando l'appellante al pagamento delle spese del giudizio”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
, con ricorso depositato il 24.05.2021 davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, Parte_1 CP_ ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento di un maggiore indennizzo in rendita rispetto a quello del 28% già in godimento dal 12.07.2017 per malattie professionali, di cui ha dedotto un aggravamento (8% per tendinopatia delle spalle, 7% per sindrome del tunnel carpale, 4% per epicondilite e 10% per discopatia lombare) e a quello del 29% in godimento invece dal 2.12.2020, quando era stata riconosciuta la natura professionale dell'ipoacusia da rumore da cui è affetto (1%), di cui ha dedotto una insufficiente valutazione nella fase amministrativa.
Poiché all'esito della visita di revisione, erroneamente non era stato riconosciuto l'aggravamento dedotto, con decorrenza dal 01.05.2019, ha proseguito , e non era stato neppure adeguatamente Pt_1 valutato il danno dell'apparato uditivo, esperita senza esito la fase amministrativa, si era trovato costretto a rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del maggior indennizzo in rendita richiesto. CP_ L ha resistito in giudizio per dedurre l'insussistenza dell'aggravamento lamentato e rilevare la corretta valutazione del danno uditivo.
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 666/2022, pubblicata il 16.09.2022, in adesione alle risultanze dell'elaborato peritale, ha accolto la domanda del ricorrente, dichiarando il suo diritto “di percepire il maggior indennizzo in rendita per danno biologico, da quantificarsi in via amministrativa, dall'1 maggio 2019 ed ancora all'indennizzo in rendita pari al 34% dalla data di cui in parte motiva” (segnatamente dalla domanda amministrativa del 26.11.2020, CP_ con decorrenza di legge), condannando perciò l' “al pagamento del maggior indennizzo in rendita in suo favore, con le decorrenze succitate e al pagamento dei ratei maturati e non riscossi, con gli interessi legali, o con la rivalutazione monetaria se maggiore, fatto salvo il diritto dell' al recupero delle eventuali somme già CP_1 erogate a titolo di indennizzo per le medesime patologie”, nonché alla rifusione delle spese di lite in suo favore, liquidate in complessivi 1.800,00 €, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori nella misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Il primo giudice ha fondato la propria decisione sulle accurate conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nominato, che aveva ha ritenuto sussistente un maggior danno rispetto a quello del
29% già indennizzato nel complesso, riconoscendo una aumentata percentuale con riferimento alla patologia della colonna (dal 10% al 12%), alla patologia bilaterale delle spalle (dal 8% al 10%) e alla ipoacusia (dal 1% al 3%), concludendo quindi per un danno complessivo conglobato del 34%, dal
2.12.2020 (domanda amministrativa del 26.11.2020), ottenuto facendo applicazione del criterio della semisomma.
Sulla scorta di tali premesse ha, quindi, dichiarato il diritto di ad un maggior indennizzo Parte_1 in rendita per danno biologico in ragione degli incrementi rilevati dal consulente, “nella misura da quantificarsi in via amministrativa”, considerando l'aggravamento delle patologie relative alla colonna lombare e alle spalle rilevato con decorrenza dal 1 maggio 2019 (data della revisione) e nella misura del
34% dalla domanda amministrativa del 26.11.2020, con decorrenza di legge, considerando il riconoscimento della natura professionale dell'ipoacusia. CP_ Ha poi liquidato le spese del giudizio a carico dell siccome soccombente, calcolandole sullo scaglione di valore fino a 26.000 € previsto dal DM 55 del 2014, con riferimento alla tabella per le cause di previdenza, “con applicazione dei valori prossimi ai minimi stante la limitata attività processuale svolta dai difensori”, escluso “il compenso per la fase istruttoria nella sostanza non svoltasi”. CP_ Contro la sentenza ha proposto appello , cui ha resistito l' Parte_1
**
, ha censurato la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, perchè errata nella Parte_1
“determinazione delle spese legali a carico del soccombente per omessa liquidazione della fase istruttoria”, essendo pacifico che l'appellante avesse svolto diverse attività ricomprese in tale fase dall'art. 4, comma 5, lettera c del DM 55 2014 e tra queste l'esame del provvedimento di nomina del CTU del 15.10.2021; l'esame dell'atto di accettazione dell'incarico da parte del CTU del 01.02.2022; l'esame del provvedimento del
8.2.2022 contenente nota di accettazione dell'incarico del CTU e formulazione dei quesiti;
l'esame del provvedimento di assegnazione dei termini per il compimento delle operazioni peritali del 18.02.2022;
l'esame della bozza dell'elaborato peritale e della consulenza definitiva;
l'esame delle deduzioni di udienza con richiesta di ammissione delle istanze istruttorie di cui alle note del 15.10.2021; l'esame delle deduzioni di udienza con richiesta di conferimento di incarico al CTU del 18.02.2022 e, infine, l'esame delle deduzioni avverse contenute nelle note di trattazione scritta depositate per le udienze del
15.10.2021 e del 18.02.2022.
Si era trattato, infatti, di attività ricomprese nella fase istruttoria, che avrebbero legittimato al più la riduzione dei compensi medi previsti dalle tabelle, ma non certo la mancata liquidazione degli stessi per l'intera fase.
Di conseguenza, in virtù del principio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., all'appellante spettava il compenso anche per la fase istruttoria, fissato nella tabella allegata al DM 55 del 2014, applicabile ratione temporis, nella misura di 1.585,00 euro (importo medio), non riducibile oltre il 70% in base al disposto dell'art. 4 del predetto DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018, con la conseguenza che il compenso complessivo doveva essere quantificato, se rapportato ai valori di medi, in 3.385,00 euro o, in subordine, in 2.275,50 euro se rapportato ai valori minimi.
***
L'appello è fondato.
Ritiene, infatti, la Corte di non poter condividere la decisione del primo giudice di non liquidare i compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione in questo specifico caso, neppure in limiti estremamente ridotti, fondata sulla motivazione che sostanzialmente non si fosse svolta.
Va al proposito premesso che il primo giudice, all'esito dell'udienza di discussione, fissata per il giorno
15.10.2021, aveva disposto la nomina del dott. quale consulente tecnico d'ufficio, poiché Persona_2 aveva ravvisato la necessità di procedere ad accertamenti peritali finalizzati a verificare se CP_ effettivamente la rendita riconosciuta dall' all'appellante compensasse adeguatamente il danno biologico di origine professionale dal medesimo pacificamente riportato ed aveva rinviato alla successiva udienza del 18.02.2022 per il conferimento dell'incarico, procedendo quindi ad istruire la controversia (sulla natura di “mezzo istruttorio della consulenza tecnica d'ufficio, diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario” si veda la
Suprema Corte con le sentenze n. 15219 del 2007 e n. 25253 del 2019 e, da ultimo, anche con le ordinanze n. 326/2020 e n. 18299/2024).
Il dottor aveva dichiarato di accettare l'incarico con nota in data 01.02.2022, cui aveva fatto Persona_2 seguito l'effettivo conferimento dello stesso in esito all'udienza del 18.02.2022 già fissata, a quel punto rinviata per il deposito dell'elaborato finale al 16.09.2022.
L'elaborato peritale era stato poi depositato in data 16.08.2022 e la causa era stata conseguentemente decisa all'udienza del 16.09.2022.
Le tre udienze sopra indicate si erano, peraltro, tenute con le forme della trattazione scritta.
Alla prima udienza, nel termine fissato dal primo giudice, la difesa appellante aveva depositato note di trattazione scritta (12.10.2021), per insistere nelle proprie stanze istruttorie, accompagnando le note con la produzione di un prospetto di liquidazione della rendita al 29% dal 2.12.2020 e domandando l'autorizzazione alla produzione al CTU, al momento della vista peritale dei CD calendati in ricorso come documenti 7, 8, 10 e 11, cui avevano fatto seguito le note di trattazione scritta del 9.02.2022, con le quali si erano confermate le conclusioni e le istanze istruttorie ed in particolare si era domandato che venisse conferito l'incarico al consulente e le ulteriori note di trattazione scritta del 2.09.2022, recanti le conclusioni, con allegata parcella e precisazione del valore della controversia.
Nel frattempo l'appellante aveva proceduto a svolgere, in ragione della decisione del primo giudice di trattare e istruire la causa con accertamenti peritali, diverse attività, comprese quelle necessarie per l'esame del provvedimento di nomina del CTU e di formulazione dei quesiti;
per l'esame del provvedimento di accettazione dell'incarico da parte del CTU;
per l'esame del provvedimento di assegnazione dei termini per lo svolgimento delle operazioni peritali;
per l'esame della bozza della consulenza tecnica e della consulenza definitiva, procedendo anche all'esame delle deduzioni di parte avversa, svolte nelle udienze del 15.10.2021 e del 18.02.2022.
Si tratta di attività evidentemente riconducibili, ed in questo deve concordarsi con l'appellante, in quelle che l'art. 4 del DM 55 del 2014, anche nella versione all'epoca vigente, includeva ed include attualmente nell'ambito della fase di trattazione e/o istruttoria, alla quale va ricondotta la consulenza tecnica d'ufficio, pacificamente mezzo istruttorio, seppure diverso dalla prova vera e propria, come già sopra detto, che comprende, tra le altre e oltre alle richieste di prova, all'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, anche gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, nonché l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, tra le quali non può che farsi rientrare la nomina del consulente tecnico d'ufficio con la necessaria formulazione dei quesiti operata dal primo giudice, seguita poi dall'invio e dall'esame dell'elaborato peritale (bozza e relazione definitiva), che nel caso in oggetto hanno reso evidentemente necessario lo svolgimento di attività di esame propria ed in funzione della fase istruttoria in contestazione, erroneamente perciò esclusa dalla liquidazione delle spese da parte del primo giudice, sull'errato presupposto che non si fosse svolta.
La sentenza non è quindi rispettosa dell'art. 4, comma 5, lett. c), ultimo capoverso del DM 55/2014, come successivamente modificato, che ha previsto infatti, che “la fase istruttoria”, al pari peraltro di quella di trattazione, “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, come avvenuto nel caso in oggetto, e neppure si pone in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte, che la
Corte condivide, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese processuali, in base al DM n. 55 del 2014,
l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente direttamente fissata l'udienza di precisazione conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto d'appello ovvero, successivamente, con o gli scritti conclusionali” (Cass. n. 10206 del 16.04.2021 e n. 21329 del 6.07.2022).
E al proposito vanno richiamate due più recenti pronunce della Suprema Corte (n. 8561/2023 e n.
28627/2023), secondo cui il DM 55 del 2014 , con le successive modifiche, ha previsto “un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria”, dando quindi rilievo allo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di una consulenza tecnica d'ufficio, pacifica nel caso di specie, ma anche di semplice trattazione della causa, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria e/o di trattazione, ai sensi del citato art. 4, comma 5, lett. c, del DM 55 del 2014, ciò che rileva
è comunque lo svolgimento effettivo dell'attività inclusa in tale fase, effettività dalla quale non si può comunque prescindere.
In applicazione di tali principi, quindi, poiché nel caso di la causa è stata pacificamente decisa solo Pt_1 dopo che il primo giudice ha disposto di istruire il procedimento con accertamenti peritali, ricorrendo alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, ritenendoli evidentemente necessari mezzi istruttori, non può che affermarsi che, con certezza, vi è stata una effettiva fase di trattazione e/o istruttoria e conseguentemente un'attività difensiva resa, in ragione degli accertamenti medico legali e delle verifiche disposte, in funzione dell'istruttoria, idonea a giustificare la liquidazione del compenso previsto per la predetta fase processuale.
Ritiene, pertanto, questa Corte di dover procedere, in accoglimento dell'appello, alla rideterminazione dei compensi liquidati nel primo grado del giudizio, includendovi anche quelli spettanti per la fase di trattazione e/o istruttoria.
Gli stessi ritiene, peraltro, di dover ricalcolare ai sensi del DM 55/2014, con le modifiche introdotte dal
DM 37/2018, qui applicabile ratione temporis ( non è infatti applicabile il DM 147/2022, vigente da ottobre 2022 dato che la sentenza ha definito il giudizio in epoca precedente), considerando i valori minimi previsti nella tabella che disciplina le cause di previdenza di valore compreso tra 5.200,01-
26.000,00 euro (si tratta di valore pacifico tra le parti), non ricorrendo alcun motivo per fare applicazione dei parametri medi, in considerazione del complessivo andamento della lite e della non particolare complessità della causa, che si è risolta sostanzialmente in appena tre udienze.
Tali compensi minimi sono quindi pari, per la fase di trattazione e/o istruttoria, a 475,5, ottenuti riducendo del 70% i valori medi di 1.585,00 previsti per siffatta fase dalla tabella e per il valore citati
(questa era la riduzione prevista all'epoca della sentenza, e sul punto si veda Cass. n. 23798/2019), cui vanno aggiunti 1.800 € liquidati in sentenza, qui non contestati per le altre tre fasi, con conseguente diritto dell'appellante, per il giudizio di primo grado, ad un compenso complessivo di 2.275,5 € a titolo di spese legali, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Le spese del giudizio di appello, in considerazione della reale complessità della lite e degli adempimenti che la medesima ha richiesto, vanno quantificate considerando i parametri minimi previsti nel DM
55/214 oggi vigente per i giudizi davanti alla Corte d'Appello e per le controversie di valore pari alla differenza tra la somma effettivamente spettante a titolo di spese legali (2.275,5 euro) e quella (di 1.800,00 euro) liquidata dal giudice di primo grado, in cui vanno però incluse anche le spese generali al 15% (si veda su tale criterio Cass. Ord. sez. lav. n. 4159/2017).
Le stesse sono conseguentemente pari a 247,00 € complessivi, ottenuti considerando i parametri riferiti dal DM 55/2014 alle controversie di appello di valore compreso tra 0,01 e 1.100,00 euro e i valori minimi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale (142+142+210, per un totale di 494,00 euro, da ridursi del 50% per ottenere i compensi minimi), oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Non spetta, invece, alcun compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza anche in questo grado di giudizio delle attività previste dall'art. 350 c.p.c. e dalla lettera c) dell'art. 4, comma 5, del d.m.
55 del 2014, che non si sono effettivamente svolte, in ragione sempre dei principi sora evidenziati (la controversia è stata definita in prima udienza e sul punto si richiama Cass. n. 10206/2021 sopra citata).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando CP_ accoglie l'appello proposto da nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Cagliari, Sezione Lavoro, in data 16.09.2022, n. 666 e, in parziale riforma della stessa, ridetermina in CP_ complessivi euro 2.275,5 le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge;
CP_ condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di , che liquida Parte_1 in complessivi euro 247,00, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge;
dispone che le spese di entrambi i gradi del giudizio siano distratte in favore dei suoi procuratori anticipatari.
Cagliari, 10 marzo 2024
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa