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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5412 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. 5512/2018r.g.
Oggi 30/05/2025 innanzi al Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, sono presenti:
-per , l'Avv. Procaccini Francesco Melorio Aniello Parte_1
- per Amm.Re Avv. Laura Cavotti, l'Avv. Controparte_1
D'anna Annabella;
I difensori si riportano ai propri scritti difensivi ed alle comparse conclusionali depositate nonché alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, decide la causa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5512 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018,
proposta ai sensi dell'art.392 c.p.c. avente ad OGGETTO: “appello avverso sentenza del giudice
di pace” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Parte_1 CodiceFiscale_1
Procaccini e Aniello Melorio, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.670 ATTORE
E
(cod. fisc. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1
l.r.p.t. Avv. Laura Cavotti, rappresentato e difeso dall'Avv. Annabella D'Anna, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e presso il domicilio eletto ivi indicato
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva il innanzi al g.d.p di Napoli – Parte_1 Controparte_3
proc. n.39682/2012 - chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, nella misura di euro 5.000,00,
causati al proprio immobile da infiltrazioni di umidità che assumeva derivanti dalla copertura della veranda e dalla tubazione fecale CP_4
1.1. Il g.d.p., nella contumacia del convenuto, escussi i testi, con sentenza n.40011/2012 pubblicata in data 12.11.2012, accoglieva la domanda, accertando, anche sulla scorta della c.t.p. di parte, la provenienza delle infiltrazioni dalla tubazione fecale e condannando il Parte_2
, ai sensi dell'art.2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti quantificati in euro
[...]
2.000,00 oltre spese di lite.
1.2. Avverso la predetta decisione, il proponeva tempestivo gravame, deducendo: 1) CP_1
nullità della notifica dell'atto di citazione in quanto operata nei confronti del portiere dello stabile,
indicato “incaricato alla ricezione degli atti” e senza indicarne la qualità, con la conseguenza di essere venuto a conoscenza del giudizio a seguito della notifica della sentenza di primo grado avvenuta in data 19.3.2013; 2) errata individuazione delle cause generatrici dei danni affermando che, come risultava dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, non era stato possibile da parte del tecnico nominato dal , visionare la parete danneggiata per la presenza di suppellettili. Chiedeva, CP_1
altresì, la remissione in termini per la chiamata in causa della compagnia assicuratrice.
1.3. Sulla resistenza della convenuta, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, con sentenza n.379/2016 depositata in data 14.01.2016, accertava la nullità della notifica, annullava la sentenza n.40011/2012 rimettendo la causa al g.d.p. e condannando al pagamento delle Parte_1
spese del doppio grado di giudizio.
1.4. Avverso la suddetta sentenza, proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione Parte_1
che, con ordinanza n.28902/2017 depositata in data 1.12.2027, accogliendo il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con assorbimento degli atri, cassava con rinvio al Tribunale di Napoli.
1.5. Con tempestivo atto di citazione in riassunzione ai sensi dell'art.392 c.p.c., adiva il Parte_1
Tribunale di Napoli chiedendo dichiararsi inammissibile, improponibile ed infondato l'appello proposto dal avverso la sentenza del g.d.p di Napoli, con condanna alla refusione delle CP_1
spese. A fondamento deduceva l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.342 c.p.c. e l'infondatezza dello stesso assumendo che il appellante, senza contestare specificamente CP_1
le statuizioni di cui alla sentenza del g.d.p., si era limitato ad una mera ricostruzione della vicenda fattuale.
1.6. Costituitosi il , a seguito di rinvii disposti per il carico del ruolo, subentrato questo CP_1
giudice in data 15.07.2024, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dalla difesa dell'appellata per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Sul punto, si richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SS.UU.
n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c., la sostanza dell'atto debba comunque prevalere sulla forma, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello non sono necessarie particolari forme sacramentali dovendosi superare il formalismo fine a sé stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma,
essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione e senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Nel presente atto d'appello, le difese poste a fondamento del gravame consentono di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata così di preservare l'impugnazione dalla censura di inammissibilità.
2.1. All'esame dei motivi di gravame, va premesso che la Corte di Cassazione (ordinanza n.28902/2017), ha statuito che il Tribunale di Napoli, nella sentenza n.379/2016 “….ha errato nel
ritenere la nullità della notificazione effettuata a mani del portiere del , ritenendo che per CP_1
poterlo validamente ritenere quale “addetto alla ricezione” fosse necessaria la prova di un'apposita
delega”.
A tale conclusione la Corte è pervenuta richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui:
“..nell'ipotesi in cui il portiere di un Condominio riceva la notifica della copia di un atto
qualificandosi come “incaricato al ritiro” senza alcun riferimento alle funzioni connesse all'incarico
afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata, la quale, per essere
vinta, abbisogna di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve
applicarsi il secondo comma ( e non il quarto) dell'art.139 cod. proc. civ. ( Sez.3, sentenza n.18492 del
26.10.2012…; sez.
6-3 ordinanza n.5220 del 05.03.2014)”.
Deve, altresì, osservarsi che il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia destinata a sostituire quella cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il
"thema decidendum", formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma in cui operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione;
con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché la loro analisi tende a porre nel nulla o a modificare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità e degli effetti del giudicato interno (v. Cass. n.26200/2014 ed altre conformi).
2.1. Alla stregua della premessa richiamata, acclarata la contumacia dell'appellante
[...]
nel giudizio di primo grado, va rilevato che la parte è incorsa in tutte le Controparte_3
preclusioni sancite di cui all'art.345 c.p.c. vale a dire non può proporre domande nuove, né nuove eccezioni in senso stretto e non sono ammessi nuovi mezzi di prova, né possono essere prodotti nuovi documenti.
Ebbene, ciò posto, l'appello non può trovare accoglimento in quanto fondato su un unico motivo a mezzo del quale si assume l'errata individuazione delle cause generatrici delle infiltrazioni e dei conseguenti danni lamentati dall'appellata.
Ed invero, il motivo è genericamente formulato in quanto si assume, nella sostanza, che non sarebbe vero che si sarebbe accertato che le infiltrazioni provenivano dalla tubazione fecale condominiale per la mera impossibilità di eseguire le verifiche atteso che la parete del salone della era “ricoperta di Pt_1
suppellettili che non consentivano un opportuno accesso ai luoghi”.
Per contro, il giudice di pace, ha accertato, sulla scorta delle deposizioni dei testi , Testimone_1
ingegnere e , fratello dell'appellata e dalla c.t.p. di parte, la provenienza delle Testimone_2
infiltrazioni dalla fecale condominiale ( cfr. dich. teste “…ADR Alla fine dello Testimone_1
scorso anno, nel mese di dicembre 2011, mi sono recato nell'immobile alla di Controparte_3
proprietà della signora , per effettuare dei rilievi al suo immobile. In particolare, con Parte_1
un igrometro a contatto, rilevavo la presenza di umidità sulle superfici murarie già oggetto di un
saggio che mi si disse essere stato effettuato dal . ADR Quanto al saggio, vi erano ancora CP_1
le tracce dello stesso, non essendo stato ripristinato lo stato dei luoghi. ADR Nel mese di gennaio 2012
sono ritornato nei luoghi per cui è causa, dove, venendo rimossa una fascia di parato al di sotto della
copertura del locale, nella veranda attigua al salone in precedenza esaminato rinvenivo una parte di
muratura retrostante quella danneggiata del salone. Inoltre, rinvenivo anche una parte di muratura
ortogonale che rappresenta il fondo della veranda. ADR In particolare, rinvenivo un cassonetto in
muratura di forma tonda e vi erano evidenti tracce di infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura
della veranda. ADR Inoltre, ho potuto constatare che nella cassa scale condominiale, all'interno del
cassonetto, scende una tubazione fecale che proviene dai piani di so-pra. É di tutta evidenza che la
causa dei danni è riconducibile a predetta tubazione fecale. Null'altro ho da dire”; teste
[...]
fratello della convenuta : “ADR Più o meno verso il mese di maggio dell'anno 2011, Tes_2
nell'appartamento di proprietà di mia LL ….abbiamo potuto constatare delle Parte_1
macchie di umidità sulla parete del salone che affaccia sul cortile interno del fabbricato condominiale. ADR le macchie comparivano a circa un metro e mezzo dal pavimento. ADR Successivamente è venuto
l'Amministratore del Condominio che ha provveduto a spicconare l'intonaco in corrispondenza delle
macchie. ADR Il saggio non ha sortito effetti, in quanto non si è rinvenuta la causa delle infiltrazioni,
lasciando la parete col saggio aperto. ADR Siccome i ripetuti solleciti di mia LL non sortivano
effetti, a que-sto punto mia LL ha incaricato l'Ingegnere di accertare sia le cause sia Tes_1
l'entità dei danni. ADR L'ingegnere faceva un primo sopralluogo nel mese di dicembre 2011, nel
corso del quale con un igrometro rilevava la presenza di umidità sulle superfici vicine al sag-gio. ADR
L'Ingegnere tornava di nuovo nel mese di gennaio 2011 per visionare la veranda attigua al salone,
previa rimozione del parato al di sotto della copertura. ADR Si poteva con-statare la parte di
muratura che stava dietro quella danneggiata del salone. Si vedeva un cas-sonetto in muratura
tondeggiante con tracce di infiltrazioni provenienti dalla copertura. ADR Andando sulle scale del
Condominio, si poteva constatare che, all'interno del cassonetto, scendeva una tubazione fecale.
Questa tubazione veniva dai piani superiori. Null'altro ho da dire”).
A tale accertamento, consegue la prova della sussistenza dei presupposti (derivazione del danno dalla cosa e relazione di custodia con il bene) della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art.2051 cod. civ.; dunque, l'appello va rigettato con conferma della sentenza gravata.
3.Infine, in ordine alla liquidazione delle spese, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio in base al quale il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte
di cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (cfr. ex plurimis Cass. civile sez. VI, 07/02/2022, n.3798; Cass. civile sez. VI, 29/11/2021, n.37220).
In adesione del richiamato principio, le spese del giudizio di cassazione, del giudizio di appello e del presente giudizio, vengono poste a carico del soccombente e Controparte_3
liquidate secondo lo scaglione per le cause di valore fino a 5.200 per tutte le fasi, applicando i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate, con attribuzione in favore degli avv.ti Francesco Procaccini e Aniello Melorio dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nunzia Tesone, in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto ai sensi dell'art.392 c.p.c. iscritto al n.5512/2018 r.g.a.c. avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 40011/2012 pubblicata in data
12.11.2012 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
2) condanna il alla refusione in favore di Controparte_3 Parte_1
delle spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del presente giudizio che liquida,
rispettivamente, in euro 1.378,00, in euro 893,00 ed in euro 1.378,00 oltre rimborso spese generali, Iva
e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Francesco Procaccini e Aniello Melorio.
Così deciso in Napoli il 30.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone