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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/10/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1211/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
GI De RO Presidente
Antonella Allegra Consigliere
AN NO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LL RD con domicilio eletto in VIA XX SETTEMBRE 177
48015 CERVIA appellante e
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ponseggi (C.F. ) C.F._2 dell'Avvocatura Comunale elettivamente domiciliato in alla Piazza del Popolo CP_1
n. 1 presso l'Avvocatura Comunale – U.O. Legale e Contenzioso appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 634/2024, resa dal Tribunale di Ravenna, 1. in via preliminare, sospendere gli effetti esecutivi della dichiarazione di decadenza di alloggio di edilizia residenziale pubblica, n. 0101799 del
20.05.2021 del Comune di , notificato il 08.06.2021; 2. in via principale, in CP_1
integrale accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque illegittimo e/o viziato il provvedimento di decadenza impugnato, per i motivi di cui in narrativa;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non ritenesse di aderire alle richieste presentate ai punti precedenti, valutare in ogni caso, in considerazione del caso di specie, come insostenibile il provvedimento di decadenza e la sua esecuzione e per l'effetto, ordinare l'annullamento di detto provvedimento;
4. in ogni caso, tenere conto del comportamento della convenuta nei confronti dell'attrice, anche in relazione ai provvedimenti, illegittimi, nulli e già revocati dalla stessa amministrazione, che quest'ultima ha notificato in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e istanza avversaria, per i motivi sopra indicati: in via principale, rigettare in quanto infondati tutti i motivi di appello proposti dalla signora e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 634/2024 pronunciata dal Tribunale di Ravenna in persona del Giudice Dott. Mulà nel giudizio R.G. n. 2046/2021, notificata in data
19.06.2024. Con vittoria di spese e competenze per l'Amministrazione Comunale appellata per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente, disporre la compensazione delle spese di lite per
i motivi esposti in narrativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Ravenna il impugnando la dichiarazione di Controparte_1 decadenza di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica n. 0101799 del Comune di emessa il 20.05.2021 ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, l.r. 24/2001 e notificata CP_1
pag. 2/6 in data 08.06.2021. A tal fine allegava l'erroneità del presupposto di fatto su cui si fonda il provvedimento di decadenza – superamento dei limiti di reddito relativamente all'anno 2018 fissati dalla legge regionale (€ 24.016,00 per il valore ISEE ed €
49.000,00 per il patrimonio mobiliare) – atteso che il valore ISEE relativo all'anno 2018 era pari a € 14.634,93 e il patrimonio mobiliare invece pari a € 16.562,00, rilevando comunque che, in ogni caso, i limiti reddituali sarebbero stati al più superati solamente in relazione all'annualità 2018.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed evidenziando che CP_1 la DSU presentata dall'attrice in data 02.12.2020 – la terza depositata nell'anno - evidenziava un valore ISEE pari a € 33.023,10 e un patrimonio mobiliare di €
109.308,00.
Con sentenza n. 634/2024 pubblicata il 14.06.2024, Tribunale di Ravenna rigettava la domanda di condannandola alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo deduceva omessa valutazione di elementi probatori in relazione alle dichiarazioni reddituali presentate. Assumeva al riguardo che, anche ammettendo il superamento della soglia reddituale rispetto all'annualità 2018, la stessa aveva ampiamente dimostrato di aver mantenuto i requisiti richiesti dalla normativa per tutte le annualità successive, ragion per cui, anche in ossequio al principio di economicità degli atti amministrativi, il ben avrebbe potuto evitare di emettere una CP_1 pronuncia di decadenza per poi procedere all'assegnazione di un nuovo alloggio attesa la permanenza dei parametri richiesti per gli anni seguenti.
Con il secondo motivo deduceva che la documentazione prodotta a supporto delle allegazioni relative alla “cointestazione solo formale” del c/c con gli altri eredi, che il giudice di primo grado aveva ritenuto tardiva, oltre ad essere già in possesso di fin Per_1 dal principio del procedimento, si era resa necessaria solo con la seconda memoria, quando il convenuto aveva contestato la sussistenza dei fatti straordinari valevoli a provocare la revoca del provvedimento impugnato.
Con il terzo motivo deduceva che parte convenuta aveva depositato le note conclusive oltre il termine assegnato dal giudice, ragion per cui avrebbero dovuto essere considerate come non depositate e non poste alla base della decisione. pag. 3/6 Per tali motivi chiedeva accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque illegittimo e/o viziato il provvedimento di decadenza impugnato.
3.- Si è costituito il deducendo l'infondatezza delle avverse Controparte_1 doglianze, posto che dalla DSU presentata dalla in data 02.12.2020 in Pt_1 riferimento ai redditi dell'anno 2018 emergevano un valore ISEE di € 33.023,10 e un patrimonio mobiliare di € 109.308,00, di gran lunga superiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina regionale.
Quanto ai pretesi fattori straordinari che avrebbero determinato il superamento dei limiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legge regionale, rilevava l'inammissibilità delle relative allegazioni, in quanto tardivamente proposte, la loro genericità per non aver la fornito alcun supporto probatorio, la loro infondatezza, non potendosi ritenere la Pt_1 cointestazione di conti o titoli un fattore straordinario, tenuto conto che l'acquisizione o la dismissione di un patrimonio mobiliare da parte dell'assegnatario di un alloggio e.r.p. dipende da scelte economiche ordinarie, imputabili unicamente al soggetto stesso e che la pretesa “cointestazione solo formale” di conti correnti e/o titoli contrastava con quanto espressamente dichiarato dall'attrice nella DSU per il calcolo ISEE del
02.12.2020 ove, nel quadro FC2, erano indicati depositi per conto correnti e depositi bancari e postali per un totale di € 109.308,00.
Ribadiva infine l'infondatezza delle censure riferite a profili di nullità del provvedimento impugnato per asserito mancato rispetto del termine a difesa e per omessa indicazione del termine e dell'autorità cui era possibile ricorrere.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello.
4. L'appello va rigettato.
Preliminarmente, si rileva che è incontestato il superamento dei limiti di reddito da parte della beneficiaria per l'annualità 2018.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'intervenuto superamento dei limiti di reddito soltanto per l'annualità 2018. Come correttamente rilevato dal primo Giudice, tuttavia, il superamento anche solo per un'annualità secondo la normativa di riferimento è elemento rilevante ai fini della decadenza, che ai sensi dell'art. 5 bis L reg. 24/2001 può essere revocata solo se dimostra che detto superamento è stato dovuto ad una causa
“straordinaria” rientrata nell'anno successivo. pag. 4/6 Le ragioni di opportunità rilevata dall'appellante (in relazione al fatto che l' , sulla Per_1 base dei nuovi redditi rientrati, potrebbe procedere a nuova assegnazione) risultano irrilevanti in questa sede.
Con il secondo motivo l'appellante rileva che il fattore straordinario rappresentato all' (cointestazione di un conto corrente per l'annualità 2018) sarebbe stato Per_1 ritualmente provato con la produzione di idonea documentazione prodotta solo con la terza memoria istruttoria perché prova contraria in relazione alle prove argomentate da controparte nella seconda memoria istruttoria.
Tuttavia, sul punto, dagli atti risulta che fin dalla comparsa di costituzione il CP_1 aveva negato l'esistenza di fattori straordinari determinati il superamento dei
[...] limiti e già nella prima memoria istruttoria la aveva preso posizione sul punto, in Pt_1 modo tuttavia assolutamente generico, senza alcuna produzione a corredo (nella prima memoria istruttoria sul punto si legge “co-intestazione solo formale,con gli eredi della
Sig.ra di conto corrente/titolidei quali tuttavial'attrice non aveva che una Pt_1 residuale titolarità e della quale ci si riserva di produrre idonea prova nelle more del presente procedimento.”), fermo restando che la semplice contitolarità del conto non dimostra di per sé l'esistenza di un fattore straordinario. Gli unici documenti in ipotesi rilevanti in tal senso venivano prodotti soltanto con la terza memoria. Il primo Giudice ha quindi correttamente ritenuto detta produzione tardiva.
Sul punto va peraltro rilevato che nella terza dichiarazione DSU del 2020 ( a seguito di ben altre due dichiarazioni della relative alla stessa annualità, con importi Pt_1 indicati assolutamente diversi) la stessa aveva dichiarato al Comune l'esistenza Pt_1 di patrimoni mobiliari molto elevati in relazione a conti correnti, senza alcuna dichiarazione di cointestazione (nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE del 2.12.2020 nel quadro FC2 vengono indicati depositi per conti correnti e depositi bancari e postali per un totale di euro 109.308,00).
Con il terzo motivo l'appellante lamenta infine una pronuncia ultrapetita in relazione a conclusioni di controparte precisate in un foglio depositato oltre il termine assegnato. Il motivo è assolutamente infondato, considerata la ritualità delle conclusioni formulate negli atti introduttivi delle parti sulle quali il Giudice si è correttamente pronunciato nei limiti della domanda. pag. 5/6 Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello,
a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass.
SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di costituito, avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Ravenna n. 634/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in € 3.473,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 7.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
AN NO GI De RO
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1211/2024
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
GI De RO Presidente
Antonella Allegra Consigliere
AN NO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LL RD con domicilio eletto in VIA XX SETTEMBRE 177
48015 CERVIA appellante e
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ponseggi (C.F. ) C.F._2 dell'Avvocatura Comunale elettivamente domiciliato in alla Piazza del Popolo CP_1
n. 1 presso l'Avvocatura Comunale – U.O. Legale e Contenzioso appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 634/2024, resa dal Tribunale di Ravenna, 1. in via preliminare, sospendere gli effetti esecutivi della dichiarazione di decadenza di alloggio di edilizia residenziale pubblica, n. 0101799 del
20.05.2021 del Comune di , notificato il 08.06.2021; 2. in via principale, in CP_1
integrale accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque illegittimo e/o viziato il provvedimento di decadenza impugnato, per i motivi di cui in narrativa;
3. in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non ritenesse di aderire alle richieste presentate ai punti precedenti, valutare in ogni caso, in considerazione del caso di specie, come insostenibile il provvedimento di decadenza e la sua esecuzione e per l'effetto, ordinare l'annullamento di detto provvedimento;
4. in ogni caso, tenere conto del comportamento della convenuta nei confronti dell'attrice, anche in relazione ai provvedimenti, illegittimi, nulli e già revocati dalla stessa amministrazione, che quest'ultima ha notificato in corso di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Per parte appellata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e istanza avversaria, per i motivi sopra indicati: in via principale, rigettare in quanto infondati tutti i motivi di appello proposti dalla signora e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 634/2024 pronunciata dal Tribunale di Ravenna in persona del Giudice Dott. Mulà nel giudizio R.G. n. 2046/2021, notificata in data
19.06.2024. Con vittoria di spese e competenze per l'Amministrazione Comunale appellata per entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte da parte ricorrente, disporre la compensazione delle spese di lite per
i motivi esposti in narrativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 davanti al Tribunale di Ravenna il impugnando la dichiarazione di Controparte_1 decadenza di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica n. 0101799 del Comune di emessa il 20.05.2021 ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, l.r. 24/2001 e notificata CP_1
pag. 2/6 in data 08.06.2021. A tal fine allegava l'erroneità del presupposto di fatto su cui si fonda il provvedimento di decadenza – superamento dei limiti di reddito relativamente all'anno 2018 fissati dalla legge regionale (€ 24.016,00 per il valore ISEE ed €
49.000,00 per il patrimonio mobiliare) – atteso che il valore ISEE relativo all'anno 2018 era pari a € 14.634,93 e il patrimonio mobiliare invece pari a € 16.562,00, rilevando comunque che, in ogni caso, i limiti reddituali sarebbero stati al più superati solamente in relazione all'annualità 2018.
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed evidenziando che CP_1 la DSU presentata dall'attrice in data 02.12.2020 – la terza depositata nell'anno - evidenziava un valore ISEE pari a € 33.023,10 e un patrimonio mobiliare di €
109.308,00.
Con sentenza n. 634/2024 pubblicata il 14.06.2024, Tribunale di Ravenna rigettava la domanda di condannandola alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo deduceva omessa valutazione di elementi probatori in relazione alle dichiarazioni reddituali presentate. Assumeva al riguardo che, anche ammettendo il superamento della soglia reddituale rispetto all'annualità 2018, la stessa aveva ampiamente dimostrato di aver mantenuto i requisiti richiesti dalla normativa per tutte le annualità successive, ragion per cui, anche in ossequio al principio di economicità degli atti amministrativi, il ben avrebbe potuto evitare di emettere una CP_1 pronuncia di decadenza per poi procedere all'assegnazione di un nuovo alloggio attesa la permanenza dei parametri richiesti per gli anni seguenti.
Con il secondo motivo deduceva che la documentazione prodotta a supporto delle allegazioni relative alla “cointestazione solo formale” del c/c con gli altri eredi, che il giudice di primo grado aveva ritenuto tardiva, oltre ad essere già in possesso di fin Per_1 dal principio del procedimento, si era resa necessaria solo con la seconda memoria, quando il convenuto aveva contestato la sussistenza dei fatti straordinari valevoli a provocare la revoca del provvedimento impugnato.
Con il terzo motivo deduceva che parte convenuta aveva depositato le note conclusive oltre il termine assegnato dal giudice, ragion per cui avrebbero dovuto essere considerate come non depositate e non poste alla base della decisione. pag. 3/6 Per tali motivi chiedeva accertare e dichiarare nullo e/o annullabile e/o comunque illegittimo e/o viziato il provvedimento di decadenza impugnato.
3.- Si è costituito il deducendo l'infondatezza delle avverse Controparte_1 doglianze, posto che dalla DSU presentata dalla in data 02.12.2020 in Pt_1 riferimento ai redditi dell'anno 2018 emergevano un valore ISEE di € 33.023,10 e un patrimonio mobiliare di € 109.308,00, di gran lunga superiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina regionale.
Quanto ai pretesi fattori straordinari che avrebbero determinato il superamento dei limiti reddituali e patrimoniali previsti dalla legge regionale, rilevava l'inammissibilità delle relative allegazioni, in quanto tardivamente proposte, la loro genericità per non aver la fornito alcun supporto probatorio, la loro infondatezza, non potendosi ritenere la Pt_1 cointestazione di conti o titoli un fattore straordinario, tenuto conto che l'acquisizione o la dismissione di un patrimonio mobiliare da parte dell'assegnatario di un alloggio e.r.p. dipende da scelte economiche ordinarie, imputabili unicamente al soggetto stesso e che la pretesa “cointestazione solo formale” di conti correnti e/o titoli contrastava con quanto espressamente dichiarato dall'attrice nella DSU per il calcolo ISEE del
02.12.2020 ove, nel quadro FC2, erano indicati depositi per conto correnti e depositi bancari e postali per un totale di € 109.308,00.
Ribadiva infine l'infondatezza delle censure riferite a profili di nullità del provvedimento impugnato per asserito mancato rispetto del termine a difesa e per omessa indicazione del termine e dell'autorità cui era possibile ricorrere.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello.
4. L'appello va rigettato.
Preliminarmente, si rileva che è incontestato il superamento dei limiti di reddito da parte della beneficiaria per l'annualità 2018.
Con il primo motivo l'appellante deduce l'intervenuto superamento dei limiti di reddito soltanto per l'annualità 2018. Come correttamente rilevato dal primo Giudice, tuttavia, il superamento anche solo per un'annualità secondo la normativa di riferimento è elemento rilevante ai fini della decadenza, che ai sensi dell'art. 5 bis L reg. 24/2001 può essere revocata solo se dimostra che detto superamento è stato dovuto ad una causa
“straordinaria” rientrata nell'anno successivo. pag. 4/6 Le ragioni di opportunità rilevata dall'appellante (in relazione al fatto che l' , sulla Per_1 base dei nuovi redditi rientrati, potrebbe procedere a nuova assegnazione) risultano irrilevanti in questa sede.
Con il secondo motivo l'appellante rileva che il fattore straordinario rappresentato all' (cointestazione di un conto corrente per l'annualità 2018) sarebbe stato Per_1 ritualmente provato con la produzione di idonea documentazione prodotta solo con la terza memoria istruttoria perché prova contraria in relazione alle prove argomentate da controparte nella seconda memoria istruttoria.
Tuttavia, sul punto, dagli atti risulta che fin dalla comparsa di costituzione il CP_1 aveva negato l'esistenza di fattori straordinari determinati il superamento dei
[...] limiti e già nella prima memoria istruttoria la aveva preso posizione sul punto, in Pt_1 modo tuttavia assolutamente generico, senza alcuna produzione a corredo (nella prima memoria istruttoria sul punto si legge “co-intestazione solo formale,con gli eredi della
Sig.ra di conto corrente/titolidei quali tuttavial'attrice non aveva che una Pt_1 residuale titolarità e della quale ci si riserva di produrre idonea prova nelle more del presente procedimento.”), fermo restando che la semplice contitolarità del conto non dimostra di per sé l'esistenza di un fattore straordinario. Gli unici documenti in ipotesi rilevanti in tal senso venivano prodotti soltanto con la terza memoria. Il primo Giudice ha quindi correttamente ritenuto detta produzione tardiva.
Sul punto va peraltro rilevato che nella terza dichiarazione DSU del 2020 ( a seguito di ben altre due dichiarazioni della relative alla stessa annualità, con importi Pt_1 indicati assolutamente diversi) la stessa aveva dichiarato al Comune l'esistenza Pt_1 di patrimoni mobiliari molto elevati in relazione a conti correnti, senza alcuna dichiarazione di cointestazione (nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE del 2.12.2020 nel quadro FC2 vengono indicati depositi per conti correnti e depositi bancari e postali per un totale di euro 109.308,00).
Con il terzo motivo l'appellante lamenta infine una pronuncia ultrapetita in relazione a conclusioni di controparte precisate in un foglio depositato oltre il termine assegnato. Il motivo è assolutamente infondato, considerata la ritualità delle conclusioni formulate negli atti introduttivi delle parti sulle quali il Giudice si è correttamente pronunciato nei limiti della domanda. pag. 5/6 Al rigetto dell'appello consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello,
a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass.
SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di costituito, avverso la sentenza del
[...] Controparte_1
Tribunale di Ravenna n. 634/2024, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in € 3.473,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 7.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
AN NO GI De RO
pag. 6/6